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Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
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APE Sociale
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Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
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Cause di esclusione e di incompatibilità
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Cessazione e revoca del beneficio
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Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
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Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
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Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
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Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
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Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
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Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
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Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
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FAQ su APE Sociale
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Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
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Modalità di trasmissione delle domande
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Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
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Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
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Recupero di crediti sull'APE Sociale
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Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
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Regime fiscale
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Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
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Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
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Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
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Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
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Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
Messaggio 11710 del 6 febbraio 1982
Oggetto:
Equiparazione del trattamento di integrazione salariale alla retribuzione ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione
L'articolo 7 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ha
stabilito che il trattamento di integrazione salariale a carico
della Cassa integrazione guadagni e' equiparato alla retribu-
zione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipen-
denze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo
della pensione previsto dalle norme vigenti.
Con la norma suddetta viene ad essere normativamente sancito
quindi il criterio della incumulabilita' della pensione con le
somme corrisposte ai lavoratori, dai datori di lavoro, o diret-
tamente dall'Istituto, a titolo di integrazione salariale.
In conformita' pertanto al nuovo criterio enunciato nel predetto
articolo di legge, a modifica di quanto in precedenza stabilito
con circolare n.53582 A.G.O./164 del 28 luglio 1981, dovranno
essere effettuate per le integrazioni salariali riferite a
periodi successivi al 1 gennaio 1982 le trattenute ex articolo
20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.153, nei confronti dei
lavoratori titolari di pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Analogamente dovra' provvedersi per i pensionati di altri fondi,
casse o gestioni dell'Istituto, quando e' prevista l'incumula-
bilita' tra pensione e retribuzione, secondo le particolari
disposizioni vigenti nei regimi speciali.
Le Sedi provvederanno a comunicare ai datori di lavoro operanti
con la Cassa integrazione guadagni che le trattenute effettuate
a carico dei propri dipendenti titolari di pensione devono
continuare ad essere effettuate anche nel corso del periodo di
integrazione salariale.
Nel caso di pagamento diretto da parte delle Sedi, i datori di
lavoro comunicheranno l'importo giornaliero della trattenuta con
il modello allegato n.7 alla circolare n.52020 G.S. del 15
settembre 1979, cui dovra' essere aggiunta, a cura dei datori di
lavoro, in attesa della ristampa del modulo medesimo, un'appo-
sita finca.
Inoltre l'avvertenza in calce al modulo anzidetto dovra' essere
completata con la seguente frase: "Con la firma stessa il
lavoratore non assoggettato a trattenuta dichiara altresi' di
non percepire pensione".
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO FASSARI