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Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
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APE Sociale
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Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
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Cause di esclusione e di incompatibilità
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Cessazione e revoca del beneficio
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Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
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Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
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Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
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Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
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Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
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Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
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Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
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FAQ su APE Sociale
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Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
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Modalità di trasmissione delle domande
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Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
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Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
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Recupero di crediti sull'APE Sociale
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Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
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Regime fiscale
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Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
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Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
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Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
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Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
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Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI