Eureka Previdenza

Messaggio 59 del 12 marzo 1997

Oggetto:
DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.


PERVENGONO DA PARTE DELLE SEDI RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN ORDINE
ALLA INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI DA VALUTARE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIVIETO DI
CUMULO, TOTALE O PARZIALE, DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
DICEMBRE 1992, N.503, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1993, N.537, E ALL'ARTICOLO 1, COMMI 189 E 190, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.

AL RIGUARDO SI RICHIAMANO LE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
FORNITE CON CIRCOLARE N.91 DEL 31 MARZO 1995, SECONDO CUI DEBBONO
RITENERSI COMPRESI NEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO TUTTI I REDDITI
COMUNQUE RICOLLEGA-BILI AD ATTIVITA' DI LAVORO SVOLTE SENZA
VINCOLO DI SUBORDINA-ZIONE, PRODOTTI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

SONO PERTANTO DA CONSIDERARE REDDITO DA LAVORO AUTONOMO AI FINI
DEL REGIME DI INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE NON SOLO I REDDITI
PRODOTTI DAI LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI
PREVIDENZIALI AMMINISTRATE DALL'ISTITUTO (COLTIVATORI DIRETTI,
MEZZADRI E COLONI, IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE,
ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI) MA ANCHE OGNI ALTRO
COMPENSO PERCEPITO PER ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE
OCCASIONALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITA' DI DICHIARAZIONE
AI FINI FISCA-LI.
IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE CONSIDERATI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- I REDDITI DI IMPRESA CONNESSI AD ATTIVITA' DI LAVORO;

- I COMPENSI PERCEPITI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI;

- I COMPENSI PERCEPITI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE, QUALI
QUELLI DERIVANTI DAGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE, SINDACO E
REVISORE DI SOCIETA' ED ENTI, DALLA COLLABORAZIONE A GIORNALI,
RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI, DALLE ATTIVITA' RELATIVE AD
INCARICHI DI PRESIDENTE DI ENTI O ASSOCIAZIONI, DI COMPONENTE
DEI RISPETTIVI CONSIGLI O COMITATI, ECC.;

- LE INDENNITA' PERCEPITE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI E LE
INDENNITA' COMUNQUE DENOMINATE PERCEPITE PER CARICHE ELETTIVE
(INDENNITA' PERCEPITE DAI MEMBRI DEL PARLAMENTO, DAI
CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, DAI SINDACI E
DAGLI ASSESSORI COMUNALI, DAL PRESIDENTE E DAGLI ASSESSORI
PROVINCIALI, DAL PRESIDENTE E DAGLI ASSESSORI REGIONALI, ECC.);

- LE INDENNITA' PERCEPITE PER GLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI
MEMBRO DI ORGANI COLLEGIALI;

- LE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI DERIVANTI DA CONTRATTI DI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, NEI CASI IN CUI L'APPORTO E'
COSTITUITO DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO.

IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E
COLONI DEVE ESSERE INDIVIDUATO NEL REDDITO AGRARIO,
INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITA' CON CUI TALE REDDITO VIENE
DICHIARATO AI FINI FISCALI. IL REDDITO AGRARIO NON DEVE ESSERE
NETTIFICATO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, IN QUANTO GIA' DEDOTTI
NELLA FORMAZIONE DELLE TARIFFE DI ESTIMO.

IL REDDITO COSI' INDIVIDUATO DEVE ESSERE RIPARTITO DAL CAPO
FAMIGLIA, CON APPOSITA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA', TRA I
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE IN RELAZIONE ALLA QUANTITA' E
QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO DA CIASCUNO. LE QUOTE COMPLESSIVAMENTE
ATTRIBUITE AI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NON POSSONO COMUNQUE
SUPERARE IL 49 PER CENTO DEL REDDITO.

IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI DEVE ESSERE INDIVIDUATO NEL REDDITO DI
IMPRESA DICHIARATO AI FINI IRPEF, AL NETTO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.

QUALORA, AI FINI FISCALI, L'INTERO REDDITO SIA ATTRI-BUITO AL
TITOLARE, AI FINI DEL REGIME DI INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE
IL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA O COMMERCIALE DEVE INDICARE LA
QUOTA DI PERTINENZA DI CIASCUN COADIUVANTE O COADIUTORE, IN
RELAZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO. IL
COMPLESSO DELLE QUOTE DEI COLLABORATORI NON PUO'COMUNQUE SUPERARE
IL 49 PER CENTO DEL REDDITO DI IMPRESA.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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