Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Messaggi ME 2010 Messaggio 4670 del 15 febbraio 2010
-
Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
-
APE Sociale
-
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Cause di esclusione e di incompatibilità
-
Cessazione e revoca del beneficio
-
Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
-
Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
-
Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
-
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
-
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
-
Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
-
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
-
FAQ su APE Sociale
-
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
-
Modalità di trasmissione delle domande
-
Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
-
Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
-
Recupero di crediti sull'APE Sociale
-
Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
-
Regime fiscale
-
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
-
Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
-
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
-
Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
-
Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
- Dettagli
- Visite: 25925
Messaggio 4670 del 15 febbraio 2010
Oggetto:
Regolamentazione internazionale: totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e titolarità di pensione estera.
Sono pervenute richieste di chiarimento sulla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, che stabilisce che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
In considerazione della rilevanza dell’argomento e della mancanza di puntuali disposizioni legislative in materia, si è ritenuto opportuno interessare della questione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nella nota di richiesta del parere è stato ricordato (vedi in particolare i messaggi nn. 30610 del 16 novembre 2006 e 5188 del 27 febbraio 2007 ) che il suddetto Ministero aveva comunicato che, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale. I periodi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite dei sei anni previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali. Il limite dei sei anni, ridotto a tre a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale.
Per quanto concerne, invece, la fattispecie in esame, si è chiesto se la titolarità della sola pensione estera precluda la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che: “avendo l’articolo 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e pur in assenza di una puntuale disposizione legislativa in materia, si ritiene che la titolarità della sola pensione estera non precluda la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Il Direttore centrale
Uselli