Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Ottava salvaguardia - 30.700 Norme Circolari Inps CI 1990 Circolare 248 del 27 novembre 1990
-
Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
-
Caselle di posta elettronica
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
-
Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
-
Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
-
Lettera E - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
-
Modalità e termine di presentazione delle domande
-
Monitoraggio delle domande di pensione
-
Ottava salvaguardia - 30.700
-
Punto di consulenza “Sportello Amico”
-
Rinvio a precedenti istruzioni
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
- Dettagli
- Visite: 28273
Circolare 248 del 27 novembre 1990
Oggetto:
ABBANDONO DELLA FAMIGLIA. VALUTAZIONE REDDITI
Con circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 avente ad oggetto
"Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e
coordinameto dei criteri normativi" al punto 2.2, lett. b, e' stato
confermato che l'abbandono della famiglia da parte di uno dei
coniugi determina l'esclusione del reddito relativo dal computo dei
redditi familiari e la esclusione del coniuge medesimo dal numero
dei componenti il nucleo familiare.
Lo stato di abbandono della famiglia ai fini indicati va
comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un
documento dell'Autorita' Giudiziaria (ad esempio, provvedimento
giudiziale di accertamento dello stato di abbandono) o di altra
Pubblica Autorita'.
Cio' premesso, si esprime l'avviso che il principio
anzidetto debba trovare applicazione anche ai fini dell'integrazione
al minimo dell'assegno di invalidita', del riconoscinemto del
diritto alla pensione sociale, nonche' dell'attribuzione della
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e dell'aumento
della pensione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544.
Pertanto, in caso di comprovata situazione di abbandono, la
situazione del coniuge abbandonato dovra' essere equiparata a quella
del soggetto legalmente separato.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA