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Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
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Caselle di posta elettronica
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
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Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
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Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
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Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
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Lettera E - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Modalità e termine di presentazione delle domande
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Monitoraggio delle domande di pensione
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Ottava salvaguardia - 30.700
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Punto di consulenza “Sportello Amico”
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Rinvio a precedenti istruzioni
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Legge 44 del 15 marzo 1973
Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Vigente al: 11-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27
dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970.
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei
contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento
della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 aprile 1980, n.284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' stabilita nella misura del 23 per cento della
retribuzione imponibile."
Art. 2.
Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva
I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati
nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo.
Il decreto di cui al comma precedente portera' la stessa decorrenza
degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a base nazionale.
Art. 3.
Sistema tecnico-finanziario della gestione
La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali,
di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni, e' ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Nella gestione suddetta e' costituita una speciale riserva il cui
ammontare, alla fine di ciascun anno, non puo' essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso. ((2))
La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, e' calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 maggio 1988, n. 60, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni
effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente."
Art. 4.
Soggetti
Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo
comma, sono inseriti i seguenti:
Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:
a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o
pubblici, esercenti le attivita' di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attivita' ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attivita' di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato
con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a).
L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali puo' consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.
Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla
periodicita', si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo".
I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, purche' tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.
Valutazione delle anzianita' contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi
Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianita' contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianita' contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, seconde i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per i titolari di pensione di invalidita' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il requisito contributivo e' ridotto a due anni.
L'esercizio della facolta' di cui al precedente comma e' ammesso
anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale.
Ai fini del riconoscimento di cui al primo comma, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al primo comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresi', essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.
Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianita' contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facolta' di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.
I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.
I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianita' contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purche' non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento.
Entro due anni dalla data di entrata;in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive della assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' concessa la facolta' di optare per la forma di previdenza sostitutiva purche' ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo.
I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facolta' di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.
Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non puo' essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianita' contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.
Art. 6.
Miglioramenti delle pensioni
Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei
dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilita'.
Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica
alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorche', se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.
Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se piu'
favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.
I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei
dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.
Art. 7.
Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriale
e' estesa, relativamente ai punti sottoinclicati, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al
periodo di computo della media annua retributiva, per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1969;
perequazione automatica e miglioramenti delle pensioni a tale
titolo con effetto dal 1 gennaio 1972;
pensione di anzianita';
individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni
indirette o di riversibilita';
obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente
iscritto all'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalita' stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano
compiuto l'eta' di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in caso di disoccupazione tecnologica;
prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di
ammissione all'esercizio del diritto;
maggiorazioni della pensione per carichi familiari;
particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere,
cave e torbiere con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.
Sono, altresi', estese all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma 51, secondo comma 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.
Art. 8.
Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni
La tabella A allegata al regolamento di esecuzione della legge 27
dicembre 1953, n. 967, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma
precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.
Art. 9.
Disposizioni finali
E' abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di
attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.
Sono abrogate, altresi', tutte le disposizioni contrarie o
incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 10.
Regolamento di esecuzione
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
sara' emanato il relativo regolamento di esecuzione.
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
MALAGODI - FERRI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
TABELLA A
Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'eta' d'inizio del pensionamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Legge 877 del 18 dicembre 1973
Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
Vigente al: 30-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(( E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di
subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi )).
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti
considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 dicembre 1980, n. 858,ha disposto (con l'art. 1)che ai
sensi del presente articolo "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
La L. 858/1980 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della legge 877/1973.
Art. 2.
Non e' ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attivita' le
quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumita' del lavoratore e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi
dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attivita'.
Art. 3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
((Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro)).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
Art. 4.
Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione e istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5.
Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando
sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo articolo 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che puo' essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il
tramite delle sezioni comunali di collocamento.
E' ammessa la richiesta nominativa.
Art. 5.
Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione e' istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei
committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le
condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, e' dallo stesso presieduta ed e' composta:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo
delegato;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentativita' in sede provinciale;
c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti
dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.
Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel
registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'articolo 6, che decide in via definitiva.
Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli
interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.
Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative.
La commissione comunale, nominata con decreto del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e' presieduta dal dirigente la sezione ed e' composta:
a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani, e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentativita' in sede comunale;
b) dal sindaco o da un suo delegato.
La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio di cui al
secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.
I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica
due anni.
Art. 6.
Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e' istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.
La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del
precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, e' dallo stesso presieduta ed e' composta:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentativita' in sede regionale;
c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio
regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
Art. 7.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, e' presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed e' composta:
a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;
b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da due
rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentativita' in sede nazionale.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.
Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta di 8 membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro.
Spetta altresi' alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonche' le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennita' per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'.
Ove la tariffa e le indennita' accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell'ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualita' del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.
Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennita' di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro.
Art. 9.
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i
lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Art. 10.
((Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro
deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso)).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
Art. 11.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attivita' con
diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.
Il lavoratore a domicilio non puo' eseguire lavoro per conto
proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantita' di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.
Art. 12.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'esercita per il tramite dell'ispettorato del lavoro, secondo le norme vigenti.
Art. 13.
1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla
disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle
disposizioni di cui agli articoli 8, 9 ((. . . )), e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle
disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, ((. . .)), e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto
comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )).
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita'
comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.
Art. 14.
La legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a
domicilio, e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - BERTOLDI -
ZAGARI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Legge 533 dell'11 agosto 1973
Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Vigente al: 28-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile
approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito dal seguente:
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le
disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti
all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri
rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo' promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda e una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, pei una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le
stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.
Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la
conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha
esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di
sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il
processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Art. 412. - (Processo verbale di mancata conciliazione). - Se la
conciliazione non riesce, si forma pro cesso verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che - spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha
l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne - faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.
SEZIONE II
DEL PROCEDIMENTO
Par. 1
Del procedimento di primo grado
Art. 413. - (Giudice competente). - Le controversie previste
dall'articolo 400 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la
cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi
precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
Art. 414. - (Forma della domanda). - La domanda si propone con
ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio
eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Art. 415. - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa,
con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione
non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni
e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero,
Art. 416. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve
costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in
cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Art. 417. - (Costituzione e difesa personali delle parti).- In
primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.
La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda
nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che
ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
Art. 418. - (Notificazione della domanda riconvenzionale). - Il
convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a
cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a
norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero
il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
Art. 419. - (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per
l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita' previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
Art. 420. - (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza
fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura
per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle
parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del
quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza
o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo
comma 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima
dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede
l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica
alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione
di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro,
purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita', lo esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
Art. 422. - (Registrazione su nastro). - Il giudice puo'
autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su
istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza
del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo
esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza
che decide la causa.
Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico). - Se la natura
della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in
tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice
fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Art. 425. - (Richiesta di informazioni e osservazioni alle
associazioni sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel
luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei
contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il
pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che
precedono.
Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il
pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale
avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
Art. 428. - (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa
ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
Art. 429. - (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza, il giudice,
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Art. 430. - (Deposito della sentenza). - La sentenza deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.
Art. 431. - (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che
pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti
dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente
esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo,
in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile
che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere
anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.
Art. 432. - (Valutazione equitativa delle prestazioni). - Quando
sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Par. 2.
Delle impugnazioni
Art. 433. - (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze
pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della
sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve
contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.
Art. 435. - (Decreto del presidente). - Il presidente del tribunale
entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto,
provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve
effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
Art. 436. - (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). -
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della
udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in
cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale
deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella
stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
416.
Art. 437. - (Udienza di discussione). - Nell'udienza il giudice
incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi
mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti
giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza.
In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo
dell'articolo 429.
Art. 438. - (Deposito della sentenza di appello). - Il deposito
della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello). - Il tribunale, se
ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Art. 440. - (Appellabilita' delle sentenze). - Sono inappellabili
le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Art. 441. - (Consulente tecnico in appello). - Il collegio,
nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni
prima della nuova udienza.
CAPO II
DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi
di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Art. 443. - (Rilevanza del procedimento amministrativo). - La
domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilita' della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine
perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Art. 444. - (Giudice competente). - Le controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.
Art. 445. - (Consulente tecnico). - Nei processi regolati nel
presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo
424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.
Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale). - Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
Art. 447. - (Esecuzione provvisoria). - Le sentenze pronunciate nei
giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.
Art. 2.
(Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero)
L'articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile e'
abrogato.
Art. 3.
Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura
civile e' aggiunta la seguente sezione:
SEZIONE III
OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618-bis. - (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi
I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi
previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.
Art. 4.
(Clausola compromissoria)
Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile
e' sostituito dai seguenti:
"Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da
arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La sentenza arbitrale e' soggetta all'impugnazione per le nullita'
previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".
Art. 5.
(Arbitrato irrituale)
Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409
del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, cio' deve avvenire senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
Art. 6.
(Rinunzie e transazioni)
L'articolo 2113 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di
cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono
valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
Art. 8.
(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale)
Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui
all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.
Art. 9.
Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
CAPO V.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO
ED A QUELLE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 145. - (Termine per la nomina del consulente tecnico). - Per
le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Art. 146. - (Albo dei consulenti tecnici). - Nell'albo dei
consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Art. 147. - (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.
Art. 148. - (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa
la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Art. 149. - (Controversie in materia di invalidita' pensionabile).
- Nelle controversie in materia di invalidita' pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche' tutte le infermita' comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Art. 150. - (Calcolo della svalutazione monetaria). - Ai fini del
calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applichera' l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
Art. 151. - (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai sensi
dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.
Art. 152. - (Spese, competenze e onorari nei giudizi per
prestazioni previdenziali). - Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
DISPOSIZIONI SULLA GRATUITA DEL GIUDIZIO
E SUL PATROCINIO STATALE
Art. 10.
(Gratuita' del giudizio)
L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' sostituito
dal seguente:
"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per
controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla
esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai
rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici
giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO E SULLE STRUTTURE GIUDIZIARIE
Art. 17.
(Costituzione delle preture in sezioni)
L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' cosi' modificato:
"Gli uffici di pretura possono essere costituiti in piu' sezioni.
Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero
richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".
Art. 18.
(Costituzione dei tribunali in sezioni)
L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' cosi' modificato:
"Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le
sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero
richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".
Art. 19.
(Sezione lavoro della Corte di cassazione)
Presso la Corte di cassazione e' istituita una sezione incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.
Art. 20.
(Disciplina transitoria dei giudizi pendenti)
Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai
giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.
I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo
stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.
Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non
siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.
L'appello e' proposto avanti la corte d'appello.
Art. 21.
(Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari)
Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della
presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.
Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si
dovra' provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovra'
essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
Il Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio
superiore della magistratura organizza ogni anno uno o piu' corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le universita' degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.
Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i
tribunali costituiti in piu' sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovra', altresi', essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
Art. 22.
(Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti)
Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in
primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potra' essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.
Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei
dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Il capo dell'ufficio designera' i magistrati delle sezioni per le
controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non
dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.
Art. 23.
(Prove di concorso per l'ammissione in magistratura)
Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario
previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.
Art. 24.
(Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario)
Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle
preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni.
Art. 25.
(Aumento dell'organico della magistratura
Onere finanziario)
Il ruolo organico della magistratura e' aumentato di trecento
unita', con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.
Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, e'
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 26.
(Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari - Onere finanziario)
Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unita', con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.
Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla meta' dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.
((I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)).
I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di mettere a concorso oltre i posti gia' disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.
Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.
Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.
Art. 27.
(Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo)
I presidenti delle corti di appello, in attesa dell'espletamento
dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.
Art. 28.
(Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici)
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge
24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.
Art. 29.
(Copertura finanziaria)
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per
l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30.
(Entrata in vigore)
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la
presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 agosto 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI -
BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
TABELLA A
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . . . . . . . . 1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione -
Presidente aggiunto della Corte di cassazione -
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . . 3
Presidenti di sezioni della Corte di cassazione
ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . . . 493
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale
e aggiunti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.253
Uditori giudiziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Totale . . 7.202
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI