-
Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
-
Caselle di posta elettronica
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
-
Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
-
Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
-
Lettera E - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
-
Modalità e termine di presentazione delle domande
-
Monitoraggio delle domande di pensione
-
Ottava salvaguardia - 30.700
-
Punto di consulenza “Sportello Amico”
-
Rinvio a precedenti istruzioni
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI