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Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
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Caselle di posta elettronica
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
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Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
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Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
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Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
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Lettera E - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Modalità e termine di presentazione delle domande
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Monitoraggio delle domande di pensione
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Ottava salvaguardia - 30.700
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Punto di consulenza “Sportello Amico”
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Rinvio a precedenti istruzioni
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI