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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Destinatari e relativa contribuzione
(circ.69/2006)
L’articolo 1, comma 1, definisce coloro che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi.
Si tratta dei soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Pertanto, la totalizzazione può essere utilizzata:
- dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- dagli iscritti alla predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
- dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell’Interno con relativo decreto iscritti nell’apposito Fondo di previdenza;
- dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
- nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Nel definire i soggetti destinatari è necessario chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi.
L’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo in esame fa salve tutte le predette normative e, quindi, continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi versati all’INPS e all’ENPALS, all’INPS e all’INPGI, nonché all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
La totalizzazione è applicabile per i periodi assicurativi posseduti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (circolare 86/2014).
E’, quindi, fatta salva la facoltà dell’assicurato, ove ricorrano le rispettive condizioni di legge, di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione delle predette disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi, ovvero con l’applicazione delle disposizioni normative riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.
Allo stesso modo, deve intendersi il raccordo tra la normativa prevista dal decreto legislativo in oggetto e la disciplina sul cumulo dei periodi contributivi contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Tale ultima disposizione è riferita ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo. Pertanto, è applicabile, in alternativa alle altre norme in materia di cumulo dei periodi contributivi già menzionate, a quegli assicurati che possiedono contributi negli enti previdenziali pubblici solo a partire dal 1° gennaio 1996 e possiedono contributi nelle Casse privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 non anteriori alla data di adozione del sistema contributivo fissata dalle delibere adottate dalle Casse medesime.