Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Pensione di anzianità
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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Pensione di anzianità
(circ.69/2006) (circ.62/2018)
Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti i seguenti requisiti:
- anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (40 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 e successivi aumenti per l'adeguamento alla speranza di vita - vedi msg.219/2013 40 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016 e 41 anni dal 1° gennaio 2019 circ.62/2018);
Anno
Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020
41 anni
Ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli previsti dall’articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (circ.11/2019)
Dal 1° gennaio 2021
41 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività lavorativa dipendente).
Si ribadisce, in proposito, che:
- dal 1° gennaio 2006 per la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.
- con decorrenza dal 1° febbraio 2008 l’articolo 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha modificato l’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n° 42 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni. La nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni (con decorrenza dal 1° febbraio 2008) circ.9/2008;
- con decorrenza dal 1° gennaio 2012 l’art. 24, comma 19, della legge 214/2011 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni ( circ.35/2012).
Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro rata a carico delle singole gestioni.