Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Pensione ai superstiti

(circ.69/2006)

Le prestazioni concesse sono:

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Pensione ai superstiti

(circ.69/2006)

Le prestazioni concesse sono:

Pensione indiretta

Pensione indiretta

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Come precisato nella direttiva del 2 marzo 2006 il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto indipendentemente dal fatto che la gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.
Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo in oggetto il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cioè a decorrere dal 3 marzo 2006.
Per i decessi verificatisi anteriormente alla predetta data e successivamente al 31 dicembre 2000, si applica la previgente disciplina di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con il più volte citato D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.
La suddetta disposizione di cui all’art. 2, comma 2 deve, infatti, ritenersi speciale e, dunque, prevalente rispetto a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 del d.lgs. in esame secondo cui la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.

Si precisa (msg.17730/2008) che in caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (dall'1 gennaio 2012 è richiesta la sola iscrizione e non è rischiesto il minimo di 3 anni).

E’, quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta).

Pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità

Con la più volte citata direttiva del 2 marzo 2006 è stato precisato che “le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi”.
In sostanza, gli importi “in pro rata” della pensione diretta da totalizzazione già liquidata devono essere liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.

Domanda di pensione di reversibilità di pensione liquidata in totalizzazione
Nella direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato precisato che “la domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all’INPS in quanto è quest’ultimo l’Ente che effettua il pagamento”.
Nella domanda i richiedenti devono indicare gli Enti intervenuti nella liquidazione della pensione da totalizzazione al dante causa.
La Sede che riceve la domanda dovrà, quindi, attivarsi per avviare il procedimento con gli Enti interessati.
Ciascuno di essi, tenendo conto della propria disciplina, comunicherà alla stessa Sede il familiare o i familiari superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità e le relative quote di reversibilità spettanti calcolate con riferimento all’importo “in pro rata” a carico della gestione medesima.

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