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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
(circ.9/2008)
La totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità nei confronti dei quali trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui stabilisce che la totalizzazione è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico autonomo.
Al riguardo, si precisa che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione ai sensi dell’articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2006, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.