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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
(circ.69/2006)
Con la direttiva ministeriale è stato precisato che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.
L’Ente che riceve la domanda (di seguito Ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.