Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi 

(circ.69/2006)

Con la direttiva ministeriale è stato precisato che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. 
Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.
L’Ente che riceve la domanda (di seguito Ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi 

(circ.69/2006)

Con la direttiva ministeriale è stato precisato che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. 
Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.
L’Ente che riceve la domanda (di seguito Ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.

Esempio

ESEMPIO 1

Un lavoratore presenta la seguente posizione assicurativa:

ANNO

GESTIONE 1

GESTIONE 2

1986

52

 

1987

52

 

1988

52

 

1989

52

52

1990

52

52

1991

52

52

1992

 

52

1993

 

52

1994

 

52

1995

 

52

1996

 

52

1997

 

52

1998

 

52

1999

 

52

2000

 

52

2001

 

52

2002

 

52

2003

 

52

2004

 

52

2005

 

52

 


Nel determinare l’anzianità utile per il diritto alla pensione in totalizzazione, il lavoratore presenta periodi coincidenti nel triennio 1989-1991. Per questo triennio occorre tenere conto esclusivamente di n° 156 settimane utili per il diritto a pensione, conteggiando, in tal modo, una volta sola, i relativi periodi coincidenti.
Il lavoratore in questione, pertanto, può accedere alla totalizzazione (al compimento dei 65 anni di età) in quanto può far valere 6 anni di contribuzione nella gestione 1 (dal 1986 al 1991), 14 anni di contribuzione nella gestione 2 (dal 1992 al 2005) e 20 anni di contribuzione in totale.

 

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