Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 929
Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
(circ.9/2008)
In considerazione del fatto che la pensione totalizzata è il risultato del cumulo dei versamenti effettuati presso più forme assicurative, ciascuna con un proprio ordinamento, e del fatto di essere calcolata con il sistema contributivo, ad eccezione dei casi in cui è applicabile nel calcolo il regime derogatorio, erano sorti dei dubbi interpretativi in ordine alla disciplina applicabile in materia di integrazione al trattamento minimo e di cumulo reddito-pensione.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata nota del 7 novembre 2007 ha espresso l’avviso che, nel silenzio del legislatore, sulla pensione da totalizzazione non possa essere riconosciuto il trattamento minimo, né deve considerarsi operante la disciplina dell’incumulabilità reddito da pensione-lavoro.
Pertanto:
- ai trattamenti pensionistici liquidati in totalizzazione non si applica l’istituto dell’integrazione al trattamento minimo;
- le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.