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Cumulo dei periodi assicurativi
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
(msg.1867/2020) (msg.2575/2021)
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.
La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.
Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.