Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità

(circ.126/2010) (art.12 comma 3 della legge 122/2010)

Per effetto della nuova normativa l’ articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente:“Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”.
La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’ articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’ articolo 1, comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il 31 dicembre 2010, conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi.

 

REQUISITI MATURATI

DECORRENZA della pensione di vecchiaia e di anzianità

ENTRO 31 DICEMBRE 2010 dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

 

REQUISITI MATURATI DAL

DECORRENZA della pensione di Vecchiaia

1° GENNAIO 2011 trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (*)

 

REQUISITI MATURATI DAL

DECORRENZA della pensione di Anzianità

1° GENNAIO 2011

trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti contributivi

1° GENNAIO 2012

trascorsi diciannove mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (**)

1° GENNAIO 2013

trascorsi venti mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (**)

1° GENNAIO 2014

trascorsi ventuno mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (**)

 

(*) E' stato chiesto, da alcune parti sociali, se a seguito della nuova formulazione dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 -come sostituito dal citato art.12 comma 3 della legge 122/2010 , la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero decorsi 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione.

La problematica in esame è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero ha chiarito che “alla stregua di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione”.
Pertanto al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.
Resta ferma la possibilità per l’interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti. (msg.4497/2011)

(**) Pensioni in Totalizzazione - Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica (msg219/2013).

Il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 122, di conversione del d.l. n. 78 del 2010, come modificato dal comma 22 ter dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011, ha disposto che i soggetti che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito di 12 o 18 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014.

Ciò posto, per i lavoratori che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, indipendentemente dall’età anagrafica, le disposizioni sopra citate esplicano effetto tenuto conto che l’art. 24, comma 19, della legge n. 214 del 2011 ha soltanto soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "di durata non inferiore a tre anni," nulla innovando in materia di requisiti anagrafici e/o contributivi per quanto concerne le prestazioni da liquidare in regime di totalizzazione.

Conseguentemente, i predetti lavoratori, a decorrere nell’anno 2012, potranno accedere alla pensione di anzianità nel regime di totalizzazione con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (v. p. 5 della circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 5 agosto 2011).

Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014.

Per tale prestazione continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 nonché le disposizioni, in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 10 della circolare n 35 del 2012).

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