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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Supplementi su pensioni in totalizzazione
(msg.8959/2011)
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai supplementi di pensione in totalizzazione. Al riguardo si fa presente quanto segue.
Con direttiva del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 2 marzo 2006 è stato chiarito che “la pensione in totalizzazione costituisce un’unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale”.
Pertanto, nel silenzio del legislatore, si ritiene che la disciplina sul supplemento di pensione trovi applicazione anche per le pensioni in totalizzazione.
Ne consegue che il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che detta gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituto del supplemento.
In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.
Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare qualsiasi collegamento tra la contribuzione accreditata successivamente alla liquidazione della pensione e una gestione compresa nella pensione in totalizzazione.
Ciò posto, si rappresentano alcune problematiche ricorrenti in tema di supplementi di pensione in totalizzazione e si forniscono i chiarimenti che seguono.
E’ stato chiesto se sia possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel FPLD e nella Gestione Separata, intende intraprendere un’attività da lavoro autonomo e versare contributi nella Gestione Speciale per i lavoratori autonomi.
Al riguardo si chiarisce quanto segue.
L’articolo 7, comma 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, prevede il supplemento su pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Come è noto, peraltro, per l’accertamento dell’anzianità assicurativa minima dei tre anni necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi, l’assicurazione generale obbligatoria è stata considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Pertanto, in tali casi, se l’interessato, dopo la decorrenza della pensione in totalizzazione, continua a versare contributi nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi avrà diritto, ove ne faccia richiesta con specifica domanda, alla liquidazione del supplemento di pensione in totalizzazione secondo le regole previste dal citato articolo 7, comma 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la liquidazione del supplemento su pensioni dell’AGO per contributi versati nelle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.