Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

(circ.69/2006circ. 9/2008 e circ.35/2012)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in commento, nel definire il proprio campo di applicazione soggettivo, stabilisce anche le condizioni che ciascun assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare i periodi contributivi non coincidenti.
In particolare:

  • l’assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione, come osservato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nella già citata direttiva del 2 marzo 2006. Più precisamente, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in una di tali gestioni determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato.Non è, quindi, preclusiva della possibilità di avvalersi dell’istituto in questione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell’ottenimento di una pensione diretta e, allo stesso modo, è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstite già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.
  • per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni, secondo quanto chiarito nella menzionata direttiva del 2 marzo 2006
    L’articolo 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha modificato l’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n° 42 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni. La nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni (con decorrenza dal 1° febbraio 2008) circ.9/2008Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva minima di tre anni, l’Assicurazione Generale Obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni. Pertanto, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi possono essere cumulati fra loro al fine del raggiungimento dell’anzianità contributiva, pari ad almeno tre anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi ( circ.9/2008).
    Lart. 24, comma 19, della legge 214/2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni (circ.35/2012).

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Pertanto, l’attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.
L’attribuzione di eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi sono utili nella gestione in cui tali operazioni vengono effettuate per il perfezionamento del periodo di contribuzione non inferiore a sei anni necessario per includere la gestione nel cumulo dei periodi ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione.
Contrariamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, la totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, sempreché, come già precisato, l’interessato non sia già titolare di autonomo trattamento pensionistico.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Con la citata direttiva ministeriale è stato precisato, altresì, che “ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti”.
L’esclusione di periodi contributivi riguarda solo le gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva inferiore ai sei anni quando debba procedersi alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione.

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