Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Pensione di vecchiaia

(circ.69/2006) (circ.62/2018)

I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sono:

Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2020

66 anni

Dal 1° gennaio 2021

66 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Dal 1° gennaio 2006 con la più volte menzionata direttiva ministeriale del 2 marzo 2006 è stato precisato che “per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni

Con decorrenza dal 1° febbraio 2008 l’articolo 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha modificato l’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n° 42 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni. La nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni (con decorrenza dal 1° febbraio 2008) circ.9/2008
Dal 1° gennaio 2012 lart. 24, comma 19, della legge 214/2011
 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni (circ.35/2012).
L’età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne”.
L’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni deve essere l’effetto della sommatoria delle anzianità di contribuzione non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione. Come anticipato può totalizzare anche un soggetto che abbia maturato nell’assicurazione generale obbligatoria, in un fondo sostitutivo della stessa, in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché nella gestione separata il diritto autonomo per il conseguimento della pensione in una delle predette gestioni.
Fermo restando quanto disposto alla suddetta lettera c), i requisiti del 65° anno di età e dell’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Tra i requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, va menzionata, secondo quanto precisato nella direttiva ministeriale, la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

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