Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Totalizzazione e contributi versati all' estero 

(msg.4366/2008)

Con messaggio n. 5188 del 27.02.2007 è stato comunicato che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 6 anni (3 anni dal 2008 e almeno un contributo dal 2012) previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Il limite dei 6 anni (3 anni dal 2008 e almeno un contributo dal 2012), infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale di sicurezza sociale.
Infine è stato evidenziato che, ai fini del raggiungimento dei 6 anni (3 anni dal 2008 e almeno un contributo dal 2012) di contribuzione previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto per la totalizzazione in regime nazionale, le Sedi devono considerare esclusivamente la contribuzione italiana. 
Con il messaggio n. 654 del 09.01.2008 e la successiva circolare n. 9 del 17.01.2008 è stato comunicato che l’art. 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247/07 ha apportato delle modifiche all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni.
Il legislatore ha ridotto tale requisito minimo a tre anni, anche un solo contributo dall'1.01.2012 art. 24, comma 19, della legge 214/2011
Si richiamano, in particolare, per quanto attiene agli aspetti applicativi, i chiarimenti forniti con la circolare n. 9 del 17.01.2008 sulle nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.

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