Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Modalità di pagamento
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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Modalità di pagamento
(circ.69/2006)
Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall’Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che l’Istituto è l’ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro con la citata nota n. 104413/16/318/13 dell’11 aprile 2006 ha precisato che l’INPS, sulla base della rendicontazione di ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione, provvederà ad accreditare ai singoli Enti di diritto pubblico gli importi previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 42 del 2006 a copertura degli oneri risultanti dall’applicazione del predetto decreto legislativo e trasferiti dallo Stato all’Istituto.