Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Totalizzazione e pensione estera

(msg.4670/2010)

Sono pervenute richieste di chiarimento sulla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, che stabilisce che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni (dal 1° gennaio 2012 lart. 24, comma 19, della legge 214/2011 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni (circ.35/2012), al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
In considerazione della rilevanza dell’argomento e della mancanza di puntuali disposizioni legislative in materia, si è ritenuto opportuno interessare della questione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Nella nota di richiesta del parere è stato ricordato (vedi in particolare i messaggi nn. 30610 del 16 novembre 2006 e 5188 del 27 febbraio 2007 ) che il suddetto Ministero aveva comunicato che, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale. I periodi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite dei sei anni previsto dall’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali. Il limite dei sei anni, ridotto a tre a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 (dal 1° gennaio 2012 lart. 24, comma 19, della legge 214/2011 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni (circ.35/2012), per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale.
Per quanto concerne, invece, la fattispecie in esame, si è chiesto se la titolarità della sola pensione estera precluda la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo in oggetto.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che: “avendo l’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e pur in assenza di una puntuale disposizione legislativa in materia, si ritiene che la titolarità della sola pensione estera non precluda la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

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