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Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
(msg.17730/2008)
La contribuzione derivante dal riscatto del corso legale di laurea è pienamente utilizzabile, sia ai fini del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per conseguire la pensione di anzianità in totalizzazione, nonché per il raggiungimento del requisito contributivo minimo necessario per l’esercizio della totalizzazione stessa.
Peraltro, si conferma che la sopraindicata computabilità dei periodi di riscatto laurea concerne sia i trattamenti di anzianità in totalizzazione liquidati a decorrere dal 1° febbraio 2008, sia quelli liquidati anteriormente a tale data.
Come è stato, infatti, precisato al punto 5 della circolare n. 69 del 09 maggio 2006 devono considerarsi esclusi ai fini del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva solamente i periodi di contribuzione figurativa derivanti da malattia o disoccupazione (utili per la misura ma non per il diritto alla pensione).