Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Modalità di liquidazione della pensione 

(circ.69/2006)

Con la direttiva ministeriale in questione è stato chiarito che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti”. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, pertanto, ogni gestione interessata alla totalizzazione conteggerà per intero tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Modalità di liquidazione della pensione 

(circ.69/2006)

Con la direttiva ministeriale in questione è stato chiarito che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti”. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, pertanto, ogni gestione interessata alla totalizzazione conteggerà per intero tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

Calcolo delle quote (pro rata)

CALCOLO DEL “PRO RATA” A CARICO DELL’INPS. PENSIONE DI VECCHIAIA, DI ANZIANITÀ E INDIRETTA AI SUPERSTITI (vedi chiarimenti msg.17730/2008)

La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all’Istituto, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il predetto decreto legislativo n. 180 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248, ha dato attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con le circolari dell’INPS n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002.

In particolare, nella citata circolare n. 108 del 2002 è stata riportata la nota n. 7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale è stato espresso l’avviso che “in accordo con il parere del Ministero dell’Economia, il montante contributivo individuale deve essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive…”.

Pertanto, si conferma, coerentemente al predetto parere, che ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento “pro quota” di competenza secondo le anzidette regole, tenendo conto, esclusivamente, dei propri periodi di iscrizione.

Il richiamo effettuato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 180 del 1997 riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni di legge per l’esercizio dell’opzione (15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo).

Pertanto, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995, ciascuna gestione determina il montante secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6 dell’art. 2 del predetto d.lgs. n. 180 del 1997, mentre per i periodi nei quali l’assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996, per la determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi (costituito dalla somma – rivalutata - di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Qualora, l’assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia un’età superiore ai 65 anni si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età, considerato che la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede coefficienti di trasformazioni crescenti fino a tale età.

Per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso di decesso dell’assicurato verificatosi ad un’età inferiore.

Secondo quanto previsto nella direttiva ministeriale “va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004), nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.”

Pertanto, qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale pubblica i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una pensione, la gestione deve calcolare il “pro rata” a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento.

Ad esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l’età di 60 anni, il calcolo della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.

Allo stesso modo, anche nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice richiedano la pensione di anzianità in regime di totalizzazione avendo già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria (es. 35 anni di contribuzione e 57 di età nel 2006) il computo della quota di pensione a carico di tale assicurazione avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.

È comunque data facoltà all’interessato, in presenza di un diritto autonomo, di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

Anche in questo caso ai fini della determinazione della misura della pensione da totalizzazione rilevano esclusivamente i periodi contributivi in essa maturati nonché le retribuzioni ivi presenti.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo presente la contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i contributi utili e non utili al diritto a pensione che l’interessato possa far valere, purché non sovrapposti temporalmente.

Relativamente alla determinazione della pensione indiretta ai superstiti poiché sia il decreto legislativo n. 42 del 2006, che la direttiva ministeriale legano strettamente il diritto a tale pensione all’ordinamento vigente nella gestione in cui si verifica il decesso dell’assicurato, le quote di reversibilità da applicare al pro rata di competenza di ciascuna forma assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.

Liquidazione della pensione di inabilità

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ

La misura del trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione si compone di due quote:

a) una prima quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una seconda quota costituita da un incremento convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) eventualmente attribuito sulla base delle regole della gestione che accerta il diritto alla pensione di inabilità.

Per la determinazione della quota sub lettera a) si richiama integralmente quanto esposto nel precedente paragrafo. Pertanto, dovrà essere utilizzato il sistema di calcolo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 a meno che il lavoratore al momento dell’evento inabilitante non possieda nella forma assicurativa gestita dall’INPS i requisiti autonomi richiesti per conseguire il diritto alla pensione di inabilità: 5 anni complessivi di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio precedente la domanda.

Al riguardo, si ricorda che nel caso di calcolo contributivo, ovvero per la quota contributiva in caso di calcolo misto si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso di evento inabilitante verificatosi ad un’età inferiore alla predetta età di 57 anni, come osservato nella più volta citata direttiva ministeriale.

La predetta direttiva ministeriale del 2 marzo 2006 specifica altresì che per la concessione e la determinazione della quota di maggiorazione convenzionale bisogna far riferimento alla disciplina vigente nell’ordinamento della gestione che accerta il diritto, cioè alla gestione nella quale l’assicurato era iscritto, al verificarsi dell’evento invalidante.

In tal caso se l’evento invalidante si verifica quando il lavoratore è iscritto presso una gestione INPS e l’intera pensione, ovvero una sua quota è calcolata con il sistema contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduti dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.

La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.

Conversione dei periodi di iscrizione

CONVERSIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.

Perequazione automatica

PEREQUAZIONE AUTOMATICA

La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

Al riguardo, tra le disposizioni legislative concernenti il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si rammenta l’articolo 34, commi da 1 a 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone il principio della cosiddetta “perequazione cumulata” in base al quale il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti e la successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita sia applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

In sostanza il criterio secondo cui gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono riferiti all’importo del trattamento complessivo considerato è analogo al principio della cosiddetta “perequazione cumulata” disciplinato dalle norme sopra indicate.

Pagamento dei trattamenti pensionistici

PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI

Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall’Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che l’Istituto è l’ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro con la citata nota n. 104413/16/318/13 dell’11 aprile 2006 ha precisato che l’INPS, sulla base della rendicontazione di ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione, provvederà ad accreditare ai singoli Enti di diritto pubblico gli importi previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 42 del 2006 a copertura degli oneri risultanti dall’applicazione del predetto decreto legislativo e trasferiti dallo Stato all’Istituto.

Domanda di pensione di reversibilità di pensione liquidata in totalizzazione

Domanda di pensione di reversibilità di pensione liquidata in totalizzazione
Nella direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato precisato che “la domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all’INPS in quanto è quest’ultimo l’Ente che effettua il pagamento”.
Nella domanda i richiedenti devono indicare gli Enti intervenuti nella liquidazione della pensione da totalizzazione al dante causa.
La Sede che riceve la domanda dovrà, quindi, attivarsi per avviare il procedimento con gli Enti interessati.
Ciascuno di essi, tenendo conto della propria disciplina, comunicherà alla stessa Sede il familiare o i familiari superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità e le relative quote di reversibilità spettanti calcolate con riferimento all’importo “in pro rata” a carico della gestione medesima.

 

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