CALCOLO DEL “PRO RATA” A CARICO DELL’INPS. PENSIONE DI VECCHIAIA, DI ANZIANITÀ E INDIRETTA AI SUPERSTITI (vedi chiarimenti msg.17730/2008)
La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all’Istituto, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il predetto decreto legislativo n. 180 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248, ha dato attuazione alla delega conferita dall’articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con le circolari dell’INPS n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002.
In particolare, nella citata circolare n. 108 del 2002 è stata riportata la nota n. 7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale è stato espresso l’avviso che “in accordo con il parere del Ministero dell’Economia, il montante contributivo individuale deve essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive…”.
Pertanto, si conferma, coerentemente al predetto parere, che ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento “pro quota” di competenza secondo le anzidette regole, tenendo conto, esclusivamente, dei propri periodi di iscrizione.
Il richiamo effettuato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 180 del 1997 riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni di legge per l’esercizio dell’opzione (15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo).
Pertanto, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995, ciascuna gestione determina il montante secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6 dell’art. 2 del predetto d.lgs. n. 180 del 1997, mentre per i periodi nei quali l’assicurato risulta essere stato iscritto dal 1° gennaio 1996, per la determinazione del montante si applicano le regole del sistema contributivo di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’importo del trattamento pensionistico è quindi ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi (costituito dalla somma – rivalutata - di tutti i contributi versati nella relativa gestione) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Qualora, l’assicurato al momento della decorrenza della pensione da totalizzazione abbia un’età superiore ai 65 anni si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a tale età, considerato che la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede coefficienti di trasformazioni crescenti fino a tale età.
Per la pensione indiretta ai superstiti si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni in caso di decesso dell’assicurato verificatosi ad un’età inferiore.
Secondo quanto previsto nella direttiva ministeriale “va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004), nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.”
Pertanto, qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale pubblica i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una pensione, la gestione deve calcolare il “pro rata” a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento.
Ad esempio, qualora una lavoratrice richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l’età di 60 anni, il calcolo della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.
Allo stesso modo, anche nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice richiedano la pensione di anzianità in regime di totalizzazione avendo già maturato i requisiti per la pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria (es. 35 anni di contribuzione e 57 di età nel 2006) il computo della quota di pensione a carico di tale assicurazione avverrà con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di tale forma assicurativa.
È comunque data facoltà all’interessato, in presenza di un diritto autonomo, di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.
Anche in questo caso ai fini della determinazione della misura della pensione da totalizzazione rilevano esclusivamente i periodi contributivi in essa maturati nonché le retribuzioni ivi presenti.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo presente la contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i contributi utili e non utili al diritto a pensione che l’interessato possa far valere, purché non sovrapposti temporalmente.
Relativamente alla determinazione della pensione indiretta ai superstiti poiché sia il decreto legislativo n. 42 del 2006, che la direttiva ministeriale legano strettamente il diritto a tale pensione all’ordinamento vigente nella gestione in cui si verifica il decesso dell’assicurato, le quote di reversibilità da applicare al pro rata di competenza di ciascuna forma assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.