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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Regolamento CEE 1247 del 30 aprile 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 19/05/1992 pag. 0001 – 0006 edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0124 edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0124
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
vista la proposta della Commissione redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti(1) ,
visto il parere del Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71(4) nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) n. 2001/83(5) , modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2195/91(6) ;
considerando che è necessario estendere la definizione di «familiare» nel regolamento (CEE) n. 1408/71 per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda l'interpretazione di detto termine;
considerando che è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale a causa del loro campo d'applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d'applicazione;
considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all'assistenza sociale nelle misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d'applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 esclude dal suo campo d'applicazione, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4, i regimi d'assistenza sociale;
considerando che le condizioni a cui si fa riferimento e le loro modalità di applicazione sono tali che, per proteggere gli interessi dei lavoratori migranti conformemente alle disposizioni dell'articolo 51 del trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento un sistema di coordinamento il quale sia diverso da quello attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e tenga conto delle caratteristiche particolari delle prestazioni in causa;
considerando che queste prestazioni dovrebbero essere concesse, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, unicamente in conformità della legislazione del paese di residenza della persona interessata e dei suoi familiari, totalizzando, a seconda della necessità, i periodi di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro e in assenza di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità;
considerando che è tuttavia necessario garantire che il sistema di coordinamento esistente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 continuerà ad essere applicato alle prestazioni che o non sono comprese nella categoria particolare di prestazioni cui è fatto riferimento o non sono espressamente incluse in un allegato del presente regolamento; che a questo proposito è necessario un nuovo allegato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è modificato come segue:
a) la lettera f) diviene lettera f), punto i) ed è aggiunto il testo seguente:
«ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine "familiare" designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico del lavoratore subordinato o autonomo;»;
b) alla lettera j) il primo comma è completato come segue:
«o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis.»
2) All'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati.
2 ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, rubrica III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio.»
3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento
Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.»
4) È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Prestazioni speciali a carattere non contributivo
1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.
3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1, e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.»
5) All'allegato II è aggiunta la sezione seguente:
«III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento
A. BELGIO
Nulla.
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Laender a favore dei minorati e in particolare dei ciechi.
b) Il supplemento sociale ai sensi della legge sul ravvicinamento delle pensioni del 28 giugno 1990.
D. SPAGNA
Nulla.
E. FRANCIA
Nulla.
F. GRECIA
Nulla.
G. IRLANDA
Nulla.
H. ITALIA
Nulla.
I. LUSSEMBURGO
Nulla
J. PAESI BASSI
Nulla.
K. PORTOGALLO
Nulla.
L. REGNO UNITO
Nulla.»
6) È inserito l'allegato seguente:
«ALLEGATO II BIS
(Articolo 10 bis del regolamento)
A. BELGIO
a) Gli assegni per minorati (Legge del 27 febbraio 1987).
b) Il reddito garantito alle persone anziane (Legge del 1o aprile 1969).
c) Le prestazioni familiari garantite (Legge del 20 luglio 1971).
B. DANIMARCA
Nulla.
C. GERMANIA
Nulla.
D. SPAGNA
a) Prestazioni a norma della legge sull'integrazione sociale dei minorati (Legge n. 13/82 del 7 aprile 1982).
b) Prestazioni assistenziali in denaro per gli anziani e per gli invalidi che non sono in grado di lavorare (Regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981).
E. FRANCIA
a) L'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (Legge del 30 giugno 1956).
b) L'assegno agli adulti minorati (Legge del 30 giugno 1975).
F. GRECIA
a) Le prestazioni speciali per le persone anziane (Legge 1296/82).
b) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti effettuano il servizio militare (Legge 1483/84, articolo 23, paragrafo 1).
c) L'assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti sono prigionieri (Legge 1483/84, articolo 23, paragrafo 2).
d) L'assegno alle persone affette da anemia emolitica congenita (Decreto legge 321/69), (Decreto ministeriale comune G4a/F.222/oik.2204).
e) L'assegno ai sordomuti (Legge straordinaria 421/37), (Decreto ministeriale comune G4B/F.422/oik.2205).
f) L'assegno ai minorati gravi (Decreto legge 162/73), (Decreto ministeriale comune G4a/F.225/oik.161).
g) L'assegno agli spasmofili (Decreto legge 162/72), (Decreto ministeriale comune G4a/F.224/oik.2207).
h) L'assegno alle persone affette da ritardo mentale grave (Decreto legge 162/73), (Decreto ministeriale comune G4b/423.oik.2208).
i) L'assegno ai ciechi (Legge 958/79), (Decreto ministeriale comune G4b/F.421/oik.2209).
G. IRLANDA
a) L'assistenza ai disoccupati [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, Parte III, capitolo 2].
b) Le pensioni di vecchiaia e per ciechi (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, Parte III, capitolo 3].
c) Le pensioni di vedova e di orfano (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act del 1981, Parte III, capitolo 4].
d) L'assegno per i genitori che vivono soli (Social Welfare Act del 1990, Parte III).
e) L'assegno per gli assistenti (Social Welfare Act del 1990, Parte IV).
f) Il supplemento di reddito familiare (Social Welfare Act del 1984, Parte III).
g) L'assegno di sussistenza per minorati (Health Act del 1970, articolo 69),
h) L'assegno di mobilità (Health Act del 1970, articolo 61),
i) L'assegno di sussistenza per malattie infettive (Health Act del 1947, articolo 5 e articolo 44, paragrafo 5).
j) L'assegno di cure a domicilio (Health Act del 1970, articolo 61).
k) L'assegno di previdenza sociale per ciechi (Blind persons Act del 1920, capitolo 49).
l) L'assegno di rieducazione per minorati (Health Act del 1970, articoli 68, 69 e 72).
H. ITALIA
a) La pensione sociale ai cittadini senza risorse (Legge 30 aprile 1969, n. 153).
b) Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (Leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508).
c) Le pensioni e indennità ai sordomuti (Leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508).
d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (Leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508).
e) L'integrazione al trattamento minimo (Leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407).
f) L'integrazione dell'assegno di invalidità (Legge 12 giugno 1984, n. 222).
g) L'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222).
I. LUSSEMBURGO
a) L'assegno compensativo per il carovita (Legge del 13 giugno 1975).
b) L'assegno speciale per le persone gravemente minorate (Legge del 16 aprile 1979).
c) L'assegno di maternità (Legge del 30 aprile 1980).
J. PAESI BASSI
Nulla.
K. PORTOGALLO
a) Gli assegni familiari non contributivi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
b) Il premio di allattamento (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
c) L'assegno complementare per bambini e giovani minorati (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
d) L'assegno in caso di frequenza di un istituto scolastico speciale (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
e) La pensione di orfano non contributiva (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
f) La pensione di invalidità non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980).
g) La pensione di vecchiaia non contributiva (Decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980).
h) La pensione complementare per grandi invalidi (Decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980).
i) La pensione di vedovanza non contributiva (Decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).
L. REGNO UNITO
a) L'assegno di mobilità [Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 37 A e Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 37 A].
b) L'assegno per l'assistenza di invalidi [Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 37 e Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 37].
c) Il credito familiare [Legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articoli 20-22, e Regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articoli 21-23].
d) L'assegno di aiuto [Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, articolo 35 e Legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 35].
e) L'aiuto al reddito [Legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, articoli 20, 21 e 22 e articolo 23, e Regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articoli 21-24].
f) L'assegno di sussistenza per minorati [Legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 1 e Regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 3].
g) L'assegno di lavoro per minorati [Legge del 27 giugno 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati, articolo 6 e regolamento del 24 luglio 1991 sull'assegno di sussistenza per minorati e sull'assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), articolo 8]».
Articolo 2
1. L'applicazione dell'articolo 1 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri in conformità del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71, e a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del medesimo regolamento.
2. L'applicazione dell'articolo 1 non può avere per effetto il rifiuto della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore.
4. Nonostante il paragrafo 3, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento con efficacia alla data del trasferimento di residenza.
5. I periodi di residenza, di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
6. Fatto salvo il paragrafo 3, un diritto può essere acquisito in virtù del presente regolamento anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione in conto capitale della prestazione stessa.
8. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento.
9. Se la richiesta di cui ai paragrafi 7 o 8 è presentata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i diritti acquisiti in virtù dello stesso lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.
10. Se la richiesta di cui ai paragrafi 7 o 8 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli di ciascuno Stato membro.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1992.
Per il Consiglio Il Presidente José da SILVA PENEDA
(1) GU n. C 240 del 21. 9. 1985, pag. 6.
(2) GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 111.
(3) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(5) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 8.
(6) GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2.