Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Decreti DE 2016 Decreto 26 maggio 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 18972
Decreto 26 maggio 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. (16A05212)
(GU n.166 del 18-7-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo
speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente
di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la
concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in
condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle
bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico
dello Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le
modalita' attuative del Programma carta acquisti;
Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in
particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine di
favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81,
comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di
popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto
alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito
di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole
carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui
i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto
personalizzato di presa in carico; la decorrenza della
sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i
flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata
la sperimentazione;
Visto il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto-legge
n. 5 del 2012, che specifica le modalita' di attuazione della
sperimentazione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» e, in
particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei
limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro
per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del
Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, a valere sulla
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi
2007/2013, nonche' alla rimodulazione delle risorse del medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al
precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in
maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario
della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore
complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in
condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;
Visto il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, integrativo del decreto interministeriale 10 gennaio 2013;
Visto il decreto 14 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della coesione territoriale, adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
che, al primo periodo, estende la carta acquisti di cui all'art. 81,
comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini
residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250
milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione
all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
prosecuzione del Programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma
29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto
delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione
avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e
4, del decreto-legge n. 76 del 2013;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva
estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,
intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per
l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di
poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale;
Visto il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze concernente «Regolamento recante modalita' attuative
del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge
n. 112 del 2008, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183», e, in particolare, l'art. 16 che ha
istituito l'assegno di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, il capo II
che disciplina principi generali e comuni in materia di politiche
attive del lavoro;
Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo n. 22 del 2015, che specifica le modalita' di attuazione
dell'ASDI;
Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b), in cui si
quantificano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla base dello
stanziamento del Fondo carta acquisti nel biennio 2015-2016 in
relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si
rendono disponibili all'estensione della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del
2013;
Ritenuto che, in esito alle sentenze del Consiglio di Stato,
sezione IV, n. 00838, 00841 e 00842 del 2016, le risorse che si
rendono disponibili all'estensione della citata sperimentazione ai
sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 debbano
essere ridefinite, in via prudenziale, in un ammontare non superiore
a 70,325 milioni di euro;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma
386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387,
lettera a), individua come priorita' del citato Piano, per l'anno
2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di
cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei
familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili,
tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal
fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art. 81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse gia'
destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della
legge n. 147 del 2013;
Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni
e province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul documento recante «Linee guida per la
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del
Sostegno per l'Inclusione Attiva»;
Considerata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1, comma
387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, i rinnovati criteri e
le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale
di una misura di contrasto alla poverta' a valere anche sulle risorse
gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della
legge n. 147 del 2013, e ritenuto, pertanto, opportuno di non
perfezionare l'iter dei citati decreti interministeriali 14 febbraio
2014 e 22 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387,
lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come
estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di
cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1,
comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata
«sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216,
della legge n. 147 del 2013;
b) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e'
calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2 e
3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
f) «Carta SIA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del
decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche
definite dal presente decreto;
g) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta della Carta
SIA;
h) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del
Richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU,
selezionato quale beneficiario SIA;
i) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare
Beneficiario cui e' intestata la carta SIA;
j) «Persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata
accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non
autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
k) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
l) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
m) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
n) «Carta Acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'art.
81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, con le
caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni;
o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge n. 112 del 2008;
q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del
servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all'art. 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata
tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e il Gestore del servizio.
Art. 2
Risorse
1. Le risorse finalizzate all'avvio su tutto il territorio
nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per
l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:
a) le risorse di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2013, pari a 167 milioni di euro;
b) le risorse di cui all'art. 1, comma 216, sesto periodo, della
legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014-2016;
c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla
base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio
2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della carta
acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1,
comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;
d) le risorse attribuite ai comuni con popolazione residente
superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto
interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al
termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675
milioni di euro;
e) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della
legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta' pari a 380 milioni
di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai
residenti di ciascuna regione e provincia autonoma siano attribuite
carte SIA per un valore complessivo di risorse proporzionale alla
popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima
regione e provincia autonoma, stimata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
3. A ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita una quota
di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, calcolata sulla base della media ponderata dei
seguenti indicatori:
a) quota di popolazione regionale in condizione di «poverta'
assoluta» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione,
stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello di
ripartizione territoriale e calcolata come valore medio nell'ultimo
triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento;
b) quota di popolazione regionale in condizione di «grave
deprivazione materiale» sul totale della popolazione nazionale in
tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat
disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio
nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per
cento;
c) quota di «persone che vivono in famiglie con intensita'
lavorativa molto bassa» sul totale della popolazione nazionale in
tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat
disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio
nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per
cento.
4. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri
residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di
incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei
beneficiari riducendo la selettivita' dei requisiti necessari per
l'accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel
territorio di competenza, a cui vincolare l'utilizzo delle risorse
versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono definiti con
protocollo d'intesa tra il Presidente della regione o della provincia
autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. I rapporti finanziari
sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione regionale, il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. Le disponibilita' attuali e future destinate al SIA affluiscono
nell'apposito conto corrente infruttifero n. 25052 presso la
Tesoreria centrale dello Stato, di cui all'art. 11, punto 2, del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16
settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto corrente
di tesoreria, le disponibilita' per il SIA saranno trasferite
sull'apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, presso il soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35,
lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2006, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio
relativo al SIA.
Art. 3
Comuni e Ambiti territoriali
1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il
beneficio;
b) comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni
lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei
familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui
all'art. 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo
precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in
assenza del quale le richieste non saranno esaminate;
c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita' di cui
al comma 3, lettera b), l'elenco dei nuclei familiari che, in esito
alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per
i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del
beneficio di cui all'art. 5 a decorrere dal bimestre successivo a
quello della richiesta;
d) effettuano i controlli di competenza sul possesso dei
requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui
all'art. 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della
comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla
lettera b), e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai
nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari
verificano il possesso dei requisiti nelle modalita' di cui all'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
tenuto conto delle verifiche gia' effettuate dal Soggetto Attuatore;
e) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, e con le
modalita' ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata
sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati
comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo
da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono
altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio
ai sensi dell'art. 4, comma 6.
2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale,
svolgono inoltre i seguenti compiti:
a) predispongono in favore dei beneficiari un progetto
personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le
caratteristiche di cui all'art. 6. L'adesione al progetto rappresenta
una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi
dell'art. 7;
b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui
alla lettera a), attivano un sistema coordinato di interventi e
servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
i. servizi di segretariato sociale per l'accesso;
ii. servizio sociale professionale per la valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in
carico;
iii. equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un
responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di
cui alla lettera c), per l'attuazione del progetto con riferimento ai
singoli nuclei familiari;
iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi, ove
opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza
educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio
di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono
accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti
sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della
salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi nell'ambito
degli interventi di contrasto alla poverta', con particolare
riferimento agli enti non profit.
3. I comuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di
SGATE, secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dal
Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art.
10 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla sua integrazione
con gli interventi di cui il comune e' titolare, ed in particolare:
a) inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma
1, lettera b), le richieste di beneficio dei nuclei familiari,
corredate della indicazione del codice fiscale del Richiedente e
delle informazioni, non gia' incluse nella DSU, necessarie al fine
della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3;
b) ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche entro
dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto
Attuatore del flusso informativo relativo alle richieste di
beneficio;
c) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa
in carico, di cui all'art. 6;
d) inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti
dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori
informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA,
nelle modalita' previste all'art. 6;
e) ricevono dal Soggetto Attuatore eventuali informazioni
disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione
nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari;
f) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi e' stata
disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio;
g) con riferimento ai comuni facenti parte del campione di Ambiti
territoriali di cui all'art. 9, comma 2, inviano i questionari
somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalita' di
cui all'art. 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte dai comuni
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili
a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza
pubblica programmati.
Art. 4
Beneficiari
1. La richiesta del beneficio e' presentata ai comuni da un
componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto
Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello
tiene conto delle informazioni gia' dichiarate con riferimento al
nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio.
2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio,
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di
cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve
essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda.
3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso
di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante
nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
i. presenza di un componente di eta' minore di anni 18;
ii. presenza di una persona con disabilita' e di almeno un
suo genitore;
iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito
sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del
beneficio puo' essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla
data presunta del parto;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita', inferiore
o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni
con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso
di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a
fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi
dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella
composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a
fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla
variazione e la richiesta del beneficio puo' essere eventualmente
ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuita'. In
caso di variazione della situazione lavorativa nel corso
dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per
i quali la situazione e' variata sono tenuti, a pena di decadenza dal
beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio
dell'attivita' e comunque secondo le modalita' di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di
rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10, comma 1,
primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime
comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio
in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di
redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della
verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il
valore dell'ISEE e' aggiornato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto
della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;
ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo
familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti,
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a
componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo
familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili;
la misura della soglia e' aumentata annualmente della misura
percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti
pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto Attuatore con
apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della
nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di
cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero
dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta
acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti
la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata
superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle
condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della
richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base
alla scala di seguito specificata:
i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, cosi'
attribuito:
A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli
di eta' inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre
figli e a 25 in caso di quattro o piu' figli;
B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'eta'
di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto
esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal
fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente,
non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a
meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere
dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
D. nucleo familiare in cui per uno o piu' componenti sia
stata accertata una condizione di disabilita' grave o non
autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU:
disabilita' grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non
autosufficienza;
ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi'
attribuito:
al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE,
diviso per 120;
iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti cosi'
attribuito:
nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta' attiva si
trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al
comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di
computo:
a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati;
b) le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e
altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di
trattamenti con periodicita' mensile sono considerati per un
dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di erogazioni che hanno periodicita' bimestrale,
l'ammontare considerato e' la meta' dell'erogazione bimestrale;
similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa
periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in proporzione
al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve
essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente
erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate
unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della
prestazione;
e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o
agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi, nonche' le erogazioni di
buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione
di servizi. Non entrano altresi' nel computo dei trattamenti, le
erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o
di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno
previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.
5. Il Soggetto Attuatore accantona per ogni Nucleo Familiare
Beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del
beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo in
base alla numerosita' del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5,
comma 1. In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una
regione e non accantonate e, al medesimo tempo, di presenza di
rilevanti disponibilita' di risorse non accantonate in altre regioni,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rideterminato l'importo attribuito alle regioni e province autonome
ai sensi dell'art. 2, comma 3. In caso di esaurimento a livello
nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, e
non accantonate, con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante
rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del
beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai periodi
precedenti, l'acquisizione di nuove domande e' sospesa. La
rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del
beneficio opera esclusivamente nei confronti delle richieste di
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca
del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di
bisogno che lo hanno motivato.
Art. 5
Beneficio concesso
1. Il beneficio e' concesso bimestralmente in ragione della
numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo le modalita'
di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio e' rideterminato
sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU
presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a
partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima
dichiarazione e comunque in presenza di risorse non accantonate ai
sensi dell'art. 4, comma 5. E' corrispondentemente rideterminato
l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo art. 4,
comma 5.
2. Ai beneficiari del SIA e' concesso, per ciascun bimestre,
l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte
del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non
diversamente specificato, della compatibilita' delle informazioni
acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'art. 4,
comma 3. Ferma restando la disponibilita' di risorse attribuita alla
regione e provincia autonoma, il beneficio e' concesso per un periodo
massimo di dodici mesi.
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o piu'
beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo
in cui e' erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta
Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso
al SIA medesimo. Analogamente e' dedotto dal SIA l'incremento
dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000
euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresi' dedotto dal SIA
l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano
presenti tre o piu' figli minorenni.
Art. 6
I progetti personalizzati di presa in carico
1. I comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale,
predispongono un progetto personalizzato di presa in carico,
finalizzato al superamento della condizione di poverta', al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto e'
predisposto secondo le «Linee guida per la predisposizione e
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per
l'Inclusione Attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata
dell'11 febbraio 2016, ed e' sottoscritto per adesione dai componenti
del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Alla
realizzazione dei progetti personalizzati i comuni provvedono con
risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli
equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul
progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente
mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. In riferimento all'avvio della presa in carico del Nucleo
Familiare Beneficiario, le informazioni sul progetto devono essere
inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto
accreditamento del primo bimestre e riguardare:
a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione del
progetto personalizzato di presa in carico;
b) valutazione dei bisogni;
c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende
raggiungere volti al superamento della condizione di poverta', al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
d) modalita' di attuazione della presa in carico indicando il
tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale;
e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle
amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego,
tutela della salute e istruzione;
f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti
privati, con particolare riferimento agli enti non profit.
3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni
devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto accreditamento del sesto ed ultimo bimestre e
riguardare:
a) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in
riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonche' all'art. 7,
comma 2;
b) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di
riferimento;
c) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e
servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di
servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
d) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con
interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con
particolare riferimento agli enti non profit;
e) valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche
con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7.
4. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato deve
essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo stesso termine di
cui al comma 1, al fine della sospensione dell'erogazione del
beneficio, fatte salve le erogazioni gia' effettuate. L'invio delle
informazioni di cui al comma 2, riferite a ciascuna carta,
costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza
dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri
successivi per le carte interessate saranno sospesi.
Art. 7
Condizionalita'
1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma 1, e'
predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo
familiare ed e' dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata
sottoscrizione del progetto e' motivo di esclusione dal beneficio.
2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare
Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attivita', dettagliate
nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi del comune
responsabili del progetto; di norma la frequenza e' bisettimanale, se
non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione
delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita'
organizzative dell'ufficio; i componenti in eta' attiva del nucleo
beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con
preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'
concordate nel medesimo progetto personalizzato;
b) atti di ricerca attiva di lavoro;
c) adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze
nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di
congrue offerte di lavoro;
d) frequenza e impegno scolastico;
e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della
salute.
3. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e
c), il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio
personalizzato stipulato ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015 e, in caso si rendano opportune
integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per
l'impiego.
4. La reiterata violazione da parte dei componenti del nucleo
familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2, costituiscono
motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio
conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione
del progetto, ai sensi del comma 1, e' resa esplicita all'atto della
domanda, nonche' nel progetto medesimo e viene adottata con
provvedimento del comune. In ogni caso, la mancata presentazione da
parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2,
lettera a), comporta la decurtazione di un quarto di una mensilita'
del beneficio. In caso di seconda mancata presentazione non
giustificata, la decurtazione e' pari ad una mensilita'. In caso di
ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare
decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle attivita'
di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni
previste dall'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del
2015 per i beneficiari dell'ASDI.
Art. 8
Modalita' di consegna della Carta SIA
1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le richieste di beneficio ai
sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), verifica la compatibilita'
delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma
3, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi,
anche avvalendosi dei collegamenti con i comuni coinvolti e
l'anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, entro dieci
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di beneficio, il
Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco dei
nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti e al Gestore
del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in
applicazione dell'art. 5. La disponibilita' da accreditare e'
calcolata a decorrere dal bimestre successivo a quello di
presentazione della richiesta.
2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della
Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal
Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari. Le carte
sono rilasciate con disponibilita' finanziaria, relativa al primo
bimestre, determinata in base alla numerosita' del nucleo familiare
ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle
carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia
comunicazioni ai titolari.
3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche
successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3,
nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta SIA
e all'eventuale disattivazione della carta nel caso di non
conformita' ai requisiti.
4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i
comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4, comma
6, ovvero i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui
all'art. 7, comma 4. Con riferimento alle attivita' di cui all'art.
7, comma 2, lettere b) e c), le comunicazioni avvengono da parte dei
competenti centri per l'impiego nelle modalita' previste per i
beneficiari dell'ASDI. La revoca e' efficace a partire dal bimestre
successivo a quello della data del provvedimento medesimo.
Art. 9
Valutazione
1. Il SIA e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' definite
dall'art. 9 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
e' individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a
non piu' del dieci per cento della popolazione coinvolta nella
sperimentazione, in cui effettuare la somministrazione dei
questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo,
individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i
quali, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, e fermo
comunque restando quanto previsto all'art. 11, comma 3, l'erogazione
del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del
progetto personalizzato, di cui all'art. 6.
Art. 10
Trattamento e riservatezza dei dati personali; misure di sicurezza e
responsabilita'
1. Le modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e
trattati in attuazione del SIA coincidono con quelle adottate ai
sensi dell'art. 10 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coincidono con quelle
adottate ai sensi dell'art. 11 del citato decreto 10 gennaio 2013 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a decorrere
dai quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai comuni e
agli Ambiti territoriali di competenza, possono disciplinare
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente
le modalita' con cui i comuni svolgono i compiti di cui all'art. 3,
tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a
livello di Ambito territoriale.
3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di
beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti
personalizzati di presa in carico possono riguardare una quota,
comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari
Beneficiari, in luogo della totalita' dei nuclei familiari come
previsto all'art. 6, comma 1, ed essere predisposti entro novanta
giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo
bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti al medesimo comma.
L'invio delle informazioni per tali progetti puo' avvenire entro
centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento
del primo bimestre, in luogo dei novanta giorni come previsto
all'art. 6, comma 2.
4. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i
requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio potranno essere
rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di attuazione
della Sperimentazione nelle modalita' di cui al presente decreto.
6. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative e di
dettaglio utili all'attuazione del SIA.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 maggio 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2570
TABELLA 1
Ripartizione delle risorse disponibili
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2
Ammontare del beneficio mensile
=======================================
| | Ammontare del |
| | beneficio mensile |
+===============+=====================+
| 1 membro | 80 |
+---------------+---------------------+
| 2 membri | 160 |
+---------------+---------------------+
| 3 membri | 240 |
+---------------+---------------------+
| 4 membri | 320 |
+---------------+---------------------+
| 5 o piu' | |
|membri | 400 |
+---------------+---------------------+