Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Circolari Inps CI 2020 Circolare 38 del 12 marzo 2020
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 21616
Circolare 38 del 12 marzo 2020
Allegati n.1
OGGETTO:
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi
INDICE
Premessa
A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020
B) Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020
C) Fondo di integrazione salariale
D) Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 9/2020
d.1) Risorse finanziarie
d.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
E) CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e.1) Risorse finanziarie
e.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
F) Indennità ai lavoratori autonomi
f.1) Risorse finanziarie
f.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
Premessa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Capo II del predetto decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. “zona rossa”, che ricomprende i Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relativamente ai trattamenti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto in commento, illustrando come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell’iter istruttorio. Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, si fa riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.
A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020
L’articolo 13 del decreto-legge in commento ha previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020.
La norma si applica anche alle imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Pertanto, le domande possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) - siti nei Comuni del citato allegato 1;
se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive - o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) - collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.
Il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi).
Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario potrà essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.
Per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS).
Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
Il decreto-legge prevede anche che non si applichi il procedimento di comunicazione e consultazione sindacale previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, né l’accordo aziendale, ove previsto.
Il termine di presentazione delle domande con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso:
periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 20/3/2020
termine di presentazione dell’istanza: 30/6/2020
La valutazione nel merito delle domande è semplificata rispetto a quella ordinaria, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di celerità sottese alle prestazioni. Tale valutazione, infatti, non implica la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento. Nello specifico, la sussistenza di tale ultimo requisito è insita nella peculiarità dell’evento, che risulta, di tutta evidenza, qualificabile come “oggettivamente non evitabile”, mentre la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa non appare necessaria ai fini dell’integrabilità della causale, in quanto non ricade nell’ambito di possibile prevedibilità o dominio da parte dell’imprenditore.
Gli operatori di sede, invece, avranno cura di verificare l’effettiva localizzazione, all’interno dei Comuni individuati dall’allegato 1 del D.P.C.M. citato, delle unità produttive/plessi organizzativi indicati in domanda, nonché, nel solo caso in cui dette unità produttive/plessi organizzativi siano al di fuori della c.d. “zona rossa”, la residenza/domicilio dei lavoratori interessati dall’intervento di integrazione salariale.
Per la particolare situazione di emergenza nei territori interessati, in caso di richiesta da parte dell’azienda, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno al nucleo familiare, ove spettante, senza che il datore di lavoro produca la documentazione di cui all’allegato n. 2 della circolare n. 197/2015, comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Si richiama infine, l’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
B) Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020
L’articolo 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione), che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al citato articolo 13.
In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”. Tale causale è stata appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 9/2020.
Le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura “Sistema Unico”, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario. In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a tre mesi.
La CIGO dovrà essere autorizzata dal Direttore di Sede previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del predetto decreto.
C) Fondo di integrazione salariale
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020, l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Come già ricordato, l’emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e pertanto, in base alle regole generali, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’articolo 29, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Resta fermo che, secondo la disciplina speciale di cui al decreto-legge n. 9/2020, non si dovrà tenere conto in fase istruttoria del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, né di quello di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.
Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.
D) Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 9/2020
L’articolo 15, comma 1, del citato decreto-legge prevede che i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data. Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).
Dall’applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il successivo comma 4 prevede che la prestazione di cui al citato comma 1 sia concessa con decreto delle Regioni interessate, che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all’Istituto, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Pertanto, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Poiché l’emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), in base alle regole generali, in analogia a quanto già previsto per le integrazioni salariali ordinarie, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Si fa presente che non trova parimenti applicazione il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, e, nel contempo, non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento di cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Per l’anno 2020 l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro.
Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalle Regioni interessate.
d.1) Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie, riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto in commento, per il trattamento di cassa integrazione in deroga, saranno ripartire tra le Regioni interessate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
d.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Regioni interessate, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).
Per un’efficace gestione della prestazione in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33191”, appositamente istituito.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto-legge in commento, per il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
E) CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, prevede che, al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Tale trattamento è riconosciuto, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La prestazione di cui al comma in parola, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nel limite ivi previsto, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Dall’applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che la prestazione di cui al citato comma 1 sia concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Regioni, entro quarantotto ore dall’adozione, inviano all’Istituto il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l’erogazione della predetta prestazione, il quale provvede all’erogazione della predetta prestazione.
Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle stesse Regioni interessate. Qualora, sia stato raggiunto il limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
e.1) Risorse finanziarie
Il trattamento di cui all’articolo 17, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori, è riconosciuto per un periodo massimo di un mese e fino ad un importo massimo per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e 25 milioni di euro per la Regione Emilia Romagna a valere sulle risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
e.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).
Per un’efficace gestione della prestazione in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto in commento, per il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, le aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
F) Indennità ai lavoratori autonomi
L’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020 prevede che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nello specifico tale indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 2, per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione interessata, che provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Regioni inviano all’Istituto, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l’erogazione della predetta prestazione. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle stesse Regioni interessate. Qualora, sia stato raggiunto il limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
f.1) Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie, riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per tale trattamento per l’anno 2020, di cui all’articolo 16, comma 2, saranno ripartire tra le Regioni interessate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a cui farà seguito un messaggio da parte dell’Istituto. Al momento le Regioni interessate sono solo Lombardia e Veneto.
f.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
La trasmissione dei dati necessari per la gestione dell’indennità in parola avviene attraverso file .xml, il cui tracciato dati è allegato alla presente circolare (Allegato n. 1, “Indennità Emergenza Epidemiologica Autonomi_Compilazione_Richieste Pagamento _vers1_del_05.03.2020.pdf”).
Dal sito istituzionale www.inps.it le Regioni interessate potranno inviare i file .xml contenenti le richieste di pagamento accedendo al servizio “Sistema Informativo Percettori” utilizzando il link “Indennità/Sussidi per Regioni e Provincie autonome” e poi “Invio richieste di pagamento indennità/sussidi” da cui si potranno prelevare le “Informazioni relative all'utilizzo del servizio”, la “Struttura relativa ai dati da inviare in formato XSD” e il “Manuale per la compilazione corretta del file .xml contenenti le domande di Indennità Emergenza Epidemiologica per i Lavoratori Autonomi”.
Inoltre, il servizio offre le seguenti ulteriori funzioni di utilità: “Visualizza esito”, con la quale le Regioni interessate possono visualizzare l’esito dell’invio dei file .xml; “Consulta pagamenti”, che permette di verificare i pagamenti effettuati ai beneficiari, e il “Monitoraggio domande”, che permette di conoscere lo stato delle domande trasmesse.
Le richieste di pagamento oggetto dell’indennità dovranno riferirsi sempre a periodi di svolgimento delle attività completamente concluse.
Per gli operatori di Sede, sul portale Intranet, nell’ambito di “PROCESSI” > “Prestazioni a sostegno del reddito”, è attiva la procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute da Regioni e Prov. Aut.”, che contiene tutte le funzionalità necessarie alla validazione e lavorazione delle domande, nonché il colloquio con la procedura di pagamento “DsWeb”.
Nella medesima procedura sono presenti anche le funzioni relative alla attestazione dei pagamenti disposti, al fine di permettere il monitoraggio da inviare alle Regioni interessate, nonché quelle relative alla consultazione dei pagamenti effettuati.
Per quanto concerne la procedura di acquisizione e pagamento, gli operatori delle Strutture territoriali, per ogni singolo beneficiario, dovranno acquisire una domanda di tipo “Y” (sussidio) avvalendosi della procedura informatica “DsWeb”.
Il tipo di prestazione è individuato con il codice tipo Tipo “Y” = Y = Indennità Emergenza Epidemiologica per i Lavoratori Autonomi
Terminata la fase di validazione o reiezione sulla procedura sussidi, l’operatore dovrà liquidare la prestazione accedendo alla procedura ds-web, opzione pagamenti/interventi per l’occupazione, per disporre il pagamento.
Il codice con cui verranno acquisiti in DsWeb le prestazioni in parola, sarà il seguente:
EELA (Emergenza epidemiologica lavoratori autonomi);
Regione: 03 [Codice Regione Lombardia]
Regione: 06 [Codice Regione Veneto]
Anno pagamenti: 20
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni illustrate nella presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele