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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Circolare 91 del 27 luglio 2022
Oggetto
Articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. Istruzioni contabili. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
4.Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
5.Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
6.Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
10. Prestazioni accessorie
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
12. Ricorsi
13. Istruzioni procedurali
14. Regime fiscale
15. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 103, ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), limitatamente alla Gestione sostitutiva.
Il successivo comma 108 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. Si precisa che la richiamata disciplina regolamentare trova applicazione per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023.
La disposizione sopra richiamata prevede, altresì, che i predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
Infine, il medesimo comma 108 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Al riguardo si precisa, pertanto, che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a far data dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli 1-14 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, e di cui alle relative circolari pubblicate dall’INPS attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94/2015, n. 142/2015, n. 194/2015 e n. 2/2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85/2010 e n. 105/2015).
In ragione del trasferimento dall’INPGI all’Istituto della funzione previdenziale della gestione sostitutiva, l’INPS gestirà - con decorrenza 1° luglio 2022 – l’indennità di disoccupazione dei giornalisti secondo la disciplina di cui agli articoli 22-25 del vigente Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (di seguito Regolamento).
L’Istituto garantirà altresì, in presenza dei requisiti di legge, il riconoscimento dell’indennità di mobilità.
Con la presente circolare, si riepiloga la sopra menzionata disciplina e si forniscono le istruzioni operative in materia.
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
L’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento INPGI è rivolta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dalla tutela in argomento i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni e risoluzione consensuale.
Si chiarisce che l’indennità di disoccupazione è tuttavia riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa le cui ipotesi sono di seguito riportate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) secondo le modalità previste all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale, l’assicurato è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda, la documentazione di cui al paragrafo 8 della presente circolare.
L’accesso all’indennità di disoccupazione è altresì ammesso in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
Il Regolamento dell’INPGI agli articoli 22 e 23 pone la disciplina dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario di disoccupazione.
Ai fini dell’accesso al trattamento disoccupazione, l’assicurato – oltre ad avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro – deve risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
Il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” è riconosciuto al giornalista che, in presenza del predetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In detta ipotesi, il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
Qualora, invece, l’assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Detto sussidio straordinario compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del predetto trattamento ordinario.
Sono utili ai fini del diritto alla prestazione anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Regolamento, per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria medesima.
Il successivo articolo 23 del Regolamento – avente a oggetto la disciplina del sussidio straordinario - prevede che per il periodo di fruizione dello stesso non compete la contribuzione figurativa.
4. Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
La base di calcolo per la determinazione della misura dell’indennità di disoccupazione è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della predetta retribuzione media, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Per l’anno 2022, l’indennità mensile di disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).
A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, l’indennità di disoccupazione, anche in corso di fruizione, è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.
La prestazione di disoccupazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50 per cento, come indicato nella tabella di seguito riportata.
Periodo |
Percentuale di riduzione dell’indennità giornaliera |
|
Dal |
Al |
|
1° giorno |
180° giorno |
--- |
181° giorno |
210° giorno |
5% |
211° giorno |
240° giorno |
10% |
241° giorno |
270° giorno |
15% |
271° giorno |
300° giorno |
20% |
301° giorno |
330° giorno |
25% |
331° giorno |
360° giorno |
30% |
361° giorno |
390° giorno |
35% |
391° giorno |
420° giorno |
40% |
421° giorno |
450° giorno |
45% |
451° giorno |
720° giorno |
50%
|
5. Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi da parte del percettore della prestazione, questa è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa e l’assicurato non può presentare una nuova domanda.
Ai fini della sospensione, il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a effettuare all’INPS – attraverso l’invio telematico del modello “DIS3” - la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro. L’invio telematico del modello “DIS3” dovrà avvenire accedendo al sistema con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda e attivando l’apposita funzione.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che in caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
Si precisa, infine, che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia che si tratti di Stati appartenenti all’UE sia che si tratti di Stati extracomunitari.
Nel caso in cui l’assicurato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non si sospende e non si decade dal diritto alla stessa; tuttavia, dalla durata residua della prestazione spettante si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica, viene meno il diritto all’indennità; al termine di detto rapporto di lavoro l’assicurato può presentare una nuova domanda, qualora ne ricorrano i requisiti illustrati nei precedenti paragrafi previsti dal Regolamento.
Qualora il rapporto di lavoro sia inizialmente di durata superiore a sei mesi ma cessi anticipatamente, quindi prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.
Le disposizioni in materia di sospensione della prestazione trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
6. Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione o parasubordinata, l’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica come di seguito riportato:
il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro;
il rimanente 50 per cento del/i reddito/i è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità medesima. Nel caso in cui detto 50 per cento del complessivo reddito da lavoro (autonomo e/o subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente il predetto limite.
Il soggetto beneficiario della prestazione di disoccupazione che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione è tenuto a comunicare ogni mese all'INPS, attraverso l’invio telematico del modello “DIS3”, il reddito – riferito al/i mese/i precedente/i rispetto a quello in cui si invia la comunicazione – derivante dallo svolgimento dall’attività lavorativa autonoma o subordinata.
La comunicazione del reddito tramite l’invio telematico del modello “DIS3” deve essere effettuata inderogabilmente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile; qualora il predetto modello “DIS3” venga inviato oltre il termine di cui sopra, l’assicurato perde il diritto alla fruizione della prestazione per la mensilità di riferimento.
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla modalità di calcolo della prestazione di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione.
Esempi di cumulo con l'indennità di disoccupazione |
|
- luglio: mese di 31 giorni |
|
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
|
reddito da lavoro autonomo = euro 619,74 |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
reddito da lavoro autonomo = euro 1.200,00 |
Le disposizioni in materia di cumulo della prestazione con i redditi da lavoro trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti aventi diritto devono presentare apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo al sito INPS e selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il suddetto termine di sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, la prestazione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso.
In ogni caso, nella ipotesi di fruizione dell’indennità sostituiva del preavviso, il giornalista – in sede di presentazione della domanda di indennità - può scegliere, attraverso apposita dichiarazione, se percepire l’indennità di disoccupazione al termine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso o dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso ma, comunque, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante; in detta ipotesi, pertanto, il giornalista perde il diritto alla fruizione dell’indennità per il periodo compreso tra il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o alla data di fine dell’indennità di mancato preavviso e la data di presentazione della domanda.
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
Al momento della presentazione della domanda l’assicurato è tenuto a produrre la seguente documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione della domanda:
documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
ultime buste paga;
copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
Nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta per risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 è necessario, ai fini dell’istruttoria della domanda, produrre il verbale di conciliazione o accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, l’assicurato è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sentenze ecc., contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si procederà al recupero di quanto erogato a titolo di indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario.
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:
1. titolarità di trattamento pensionistico diretto;
2. titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ordinaria;
3. rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria si realizza:
a. dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
b. dalla data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l’indennità di disoccupazione;
c. dalla data della rioccupazione con rapporto di lavoro di tipo giornalistico superiore a sei mesi.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023, i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento vedranno riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento della prestazione e accreditata secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).
La media retributiva da prendere a base per la valorizzazione dell’accredito non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
La contribuzione figurativa non compete per il periodo di fruizione del sussidio straordinario di disoccupazione.
Sull’indennità di disoccupazione ordinaria competono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare la cui domanda deve essere tuttavia presentata contestualmente alla domanda di disoccupazione, allegando lo specifico modulo per richiesta ANF, o successivamente trasmettendo il modulo compilato attraverso il servizio dedicato.
Si precisa che, con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, tale prestazione (ANF) non è più riconosciuta ai nuclei familiari con figli e orfanili (circolare n. 34/2022).
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono altresì incompatibili con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quali la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO.
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le indennità di malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ordinaria è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi amministrativi”, cui si accede tramite le seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
13. Istruzioni procedurali
L’istruttoria per le domande pervenute avverrà in modo parzialmente automatico e sarà finalizzata alla verifica del requisito come indicato nei paragrafi precedenti.
Ai richiedenti verrà notificato a mezzo posta l’esito dell’istruttoria con l’accoglimento o il respingimento della domanda. L’esito sarà altresì disponibile effettuando l’accesso allo stesso sistema impiegato per la presentazione della domanda con le medesime modalità di cui al paragrafo 7.
L’indennità di disoccupazione ex INPGI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’articolo 11 del TUIR;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del TUIR) e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 108, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
I predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti, come già sopra riportato, si applicherà la disciplina in materia di indennità di disoccupazione NASpI prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’applicazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento INPGI, il trattamento di disoccupazione ordinario è riconosciuto al giornalista cessato involontariamente dal rapporto di lavoro che abbia i requisiti e con i criteri illustrati nei paragrafi precedenti. Viene, inoltre, riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa e gli assegni familiari ove spettanti.
Al giornalista compete il sussidio straordinario per ulteriori 360 gg. qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità ordinaria. Su questa prestazione non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Per quanto sopra esposto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni, si comunica l’istituzione dei nuovi conti:
PTN30120 Indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN30121 Sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN10120 Debito verso i beneficiari dell’indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione riconosciute a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI – artt. 22 e 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
La liquidazione delle prestazioni sopra indicate verrà acquisita e rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN” con la struttura di seguito specificata:
SEZIONE DARE
PTN30120 disoccupazione ordinaria
PTN30121 sussidio straordinario di disoccupazione
GAT30215 assegno unico
GAT30219 maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
PTN32120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
SEZIONE AVERE
PTN10120 debito vs beneficiari -evidenza flussi di cassa “20807”
GPA27009 ritenute erariali
PTN24120 recupero disoccupazione ordinaria
PTN24121 recupero sussidio straordinario di disoccupazione
PTN24150 recupero per incumulabilità
GAT24215 recupero assegno unico
GAT24219 recupero maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
FPG22120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPR22051 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPG52130 trattenute diverse operate su PSR
FPG52155 trattenute per rate di prestiti agli iscritti INPGI
GPA10291 trattenute diverse su PSR da riversare a terzi
In particolare, l’onere relativo alla contribuzione figurativa, commisurata al trattamento ordinario di disoccupazione, sarà sostenuto con rilevazione sul conto di nuova istituzione PTN32120, in sezione DARE, in contropartita dei conti FPG22120 dei fondi pensionistici dei giornalisti:
- FPG22120 per i giornalisti iscritti all’INPGI ante 30 giugno 2022
- FPR22051 per i giornalisti iscritti al FPLD.
Inoltre, le trattenute operate sulle prestazioni in argomento e relative alle rate di prestiti concessi agli iscritti INPGI, verranno rilevate, provvisoriamente, al nuovo conto FPG52155, a partitario contabile, in attesa della definitiva attribuzione.
L’acquisizione del mandato accentrato presso la Direzione generale consentirà, successivamente, la chiusura automatizzata del debito sulla sede che ha liquidato la prestazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno attribuite al conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:
“03280 – Somme non riscosse dai beneficiari – disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI – PTN”
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, verrà attribuita ai conti:
PTN24120 Entrate varie – Recupero e reintroito dell’indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24121 Entrate varie – Recupero e reintroito del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24150 Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di cumulo mediante trattenute su prestazioni temporanee.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:
“01213 – Recupero disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI - PTN”
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente PTN00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA00069.
La rilevazione contabile delle ritenute fiscali avverrà ai conti già in uso per le imposizioni delle prestazioni a sostegno del reddito.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Indennità massima erogabile nel mese di luglio.
[2] 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile.
[3] Parte del 50% del reddito da lavoro autonomo eccedente il tetto di un terzo dell’indennità.
Circolare 62 del 25 maggio 2022
Oggetto
Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) e successive modificazioni. Istruzioni applicative e chiarimenti in materia
INDICE
Premessa
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)
2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)
3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)
4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)
5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
6. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)
7. Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza(Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
7.3 Rapporti con l’ISCRO
8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019
9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell’APE sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e in caso di causale cessazione UNILAV “cessazione dell’attività aziendale”
Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’articolo 1, comma 91, della suddetta legge ha previsto che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse”.
Il comma 92 del medesimo articolo ha stabilito che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.
Infine, il comma 93 del citato articolo 1 ha previsto un incremento dei limiti annuali di spesa per il finanziamento della misura sperimentale in esame, denominata APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono istruzioni circa le suddette modifiche e alcuni chiarimenti in materia. Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2022, si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, nonché ai messaggi pubblicati in materia.
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)
L’articolo 1, comma 91, della legge ha stabilito che: “All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”. Come comunicato con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato pertanto posticipato al 31 dicembre 2022.
Considerato che le nuove disposizioni hanno introdotto delle modifiche alle norme in materia di APE sociale anche con riferimento alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022).
2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)
Ai sensi del comma 91 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, in seguito al venire meno della suddetta condizione, non sarà più necessario - ai fini della decorrenza del beneficio - computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 100/2017).
Conseguentemente, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non sarà necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale (cfr. l’ultimo capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 100/2017).
3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge di Bilancio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/2016, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all’allegato 3 annesso alla citata legge di Bilancio 2022.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 che, pertanto, con effetto dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l’allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018.
Si precisa che la definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, è riportato il nuovo elenco delle attività c.d. gravose introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
In ordine alla verifica deisette e dei sei anni di attività lavorativa c.d. gravosa necessari per l’accesso al beneficio in argomento, restano fermi i chiarimenti forniti al paragrafo 1 del messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018.
4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)
Il comma 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, dopo avere stabilito che l’elenco cui fare riferimento per l’individuazione delle categorie dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose ai fini dell’accesso all’APE sociale e contenuto nell’allegato 3 alla medesima legge, specifica, al secondo periodo, che: “Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni”.
Dalla lettura combinata del testo della legge di Bilancio 2022 e dell’elenco delle professioni con i relativi codici Istat riportato nell’allegato 3 alla medesima legge ne consegue che possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente:
- gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat presenti nell’allegato 3;
- i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 92.
Si precisa altresì che, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, previsto dall’articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 232/2016, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Come già chiarito al paragrafo 5 della circolare n. 34/2018, ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.
5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > ”Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
- AP148, denominato " Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.
L’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e del verificarsi delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l’APE sociale “cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017)”.
Si rammenta in proposito che, in fase di liquidazione dell’APE sociale, la scadenza viene determinata, prospetticamente, sulla base delle tabelle relative alle età pensionabili vigenti in quel momento.
Si può verificare che, a causa di modifiche intervenute in corso di godimento del trattamento, la data di scadenza dell’APE sociale indicata in fase di liquidazione non coincida con quella in vigore nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Conseguentemente, la prestazione di APE sociale può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.
In particolare, sia per il biennio 2021-2022 che per il biennio 2023-2024, la prestazione di APE sociale è dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.
6. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)
Al fine di garantire la concessione della misura, al primo periodo dell’articolo 1, comma 93, della legge n. 234/2021, è previsto che: “L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l’anno 2022, 278,8 milioni di euro per l’anno 2023, 251,2 milioni di euro per l’anno 2024, 187,8 milioni di euro per l’anno 2025, 106,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l’anno 2027”.
7. Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).
Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all’APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall’APE sociale.
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE sociale.
Riguardo al regime delle incompatibilità applicabile al Reddito di cittadinanza, la norma di riferimento è il comma 8 dell’articolo 2 del citato decreto-legge che statuisce: “Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
La percezione dell’APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Conseguentemente, in mancanza di un’espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell’APE sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo.
Specularmente e, in mancanza di disposizioni legislative che dispongano diversamente, anche la percezione di Reddito di cittadinanza non è ostativa alla concessione dell’APE sociale.
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
Il Rem è una misura emergenziale introdotta a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; l’indennità, rifinanziata con plurimi interventi normativi e, da ultimo, con l’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non è stata più rinnovata, tuttavia alcune mensilità sono ancora in corso di erogazione.
il Reddito di emergenza non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la percezione di tale ultima indennità fa venire meno il presupposto stesso del Reddito di emergenza, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare; l’APE sociale, infatti, si configura come una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore di particolari categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di peculiari tutele e parametrata, nel limite dei 1.500 euro lordi, alla contribuzione di almeno 30 anni versata nel corso della vita lavorativa.
Nelle ipotesi in cui sussista il diritto all’APE sociale, quest’ultima prevale e il Rem in godimento o già erogato, la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella dell’APE sociale, è considerato come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperato dall’Istituto.
Come chiarito nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, ai paragrafi 2.2.1 e 6, l’ISCRO di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020 e l’APE sociale sono incompatibili. Ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.
8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019
Dal 30 marzo 2019, in merito alla verifica dello stato di disoccupazione sono in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, riguardo alle quali l’ANPAL ha pubblicato la circolare n. 1/2019.
In particolare, l’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che: “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Si ricorda, poi, che, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente, oppure sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, le istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 devono, pertanto, essere integrate alla luce delle indicazioni fornite dall’ANPAL e le domande di APE sociale relative ai soggetti disoccupati devono essere istruite consultando sempre i competenti Centri per l’impiego.
9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell’APE sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e in caso di causale cessazione UNILAV “cessazione dell’attività aziendale”
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, seppure sottoposto a un particolare regime, è un licenziamento individuale; pertanto, tale forma di licenziamento rientra tra quelli indicati all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016.
Devono altresì essere accolte le domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate dai soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.
La predetta causale di cessazione dell’attività rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale in quanto configura un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (cfr. l’articolo 3 della legge n. 604/1966).
Le Strutture territoriali dovranno, pertanto, esaminare le domande ricadenti nelle suddette fattispecie alla luce degli esposti chiarimenti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 110 del 7 ottobre 2022
Oggetto
Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
INDICE
1. Premessa
2. Decorrenza della pensione anticipata
3. Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 e verifica del requisito contributivo
4. Decorrenza della pensione di vecchiaia
Con la presente circolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.
Al riguardo, con il messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007, sono state fornite alle Strutture territoriali le seguenti indicazioni: “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cuieffettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dallenorme comuni”.
Tanto rappresentato, di seguito si chiarisce ulteriormente il richiamo alle “norme comuni” presente nel citato messaggio e, conseguentemente, si individuano i criteri applicativi relativi alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
2. Decorrenza della pensione anticipata
Come chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, per effetto dell’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014), a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone chequalora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaiae quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità (cfr. la circolare n. 122 del 30 maggio 1988).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 18 "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario".
La circolare n. 171 del 1° agosto 1989, in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.
Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.
In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.
Nel provvedimento di liquidazione della pensione deve essere data comunicazione all’interessato della circostanza che la decorrenza è stata individuata tenendo conto della data di regolarizzazione dei contributi determinanti per il diritto, ciò anche al fine di gestire eventuali contenziosi giudiziari.
3. Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 e verifica del requisito contributivo
Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, trova applicazione l’articolo 18 del D.P.R. n. 488 del 1968. Ciò tenuto conto sia di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, della citata legge n. 222 del 1984 - il quale stabilisce che: “Ove non espressamente previsto, […] valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico” - sia di quanto chiarito con la citata circolare n. 122 del 1988.
Pertanto, il requisito contributivo, come precisato con la circolare n. 171 del 1989, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità) di cui alla legge n. 222 del 1984.
Riguardo, in particolare, alla verifica del requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del 1984 nel quinquennio precedente la domanda, si richiama il criterio esposto con la circolare n. 8 del 13 gennaio 1998, secondo cui la verifica del suddetto requisito va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa.
4. Decorrenza della pensione di vecchiaia
L’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che “la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 131 del 12 dicembre 2022
Oggetto
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi
Sommario
INDICE:
1. Premessa normativa
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008
2.1 Modalità applicative
2.2 Controlli
3. Autocertificazione
3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001
4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000
4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001
4.3 Redditi
4.4 Criterio di competenza
5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990
La complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da parte delle Strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”).
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008
L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell’introdurre l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
A tale fine il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che il requisito di cui all’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, previsto indistintamente per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni (nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.).
Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
- degli archivi dell’Istituto (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro);
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.);
- dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008.
Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell’Unione europea (cfr. l’art. 3, comma 1).
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Tramite l’accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente l’assegno sociale.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000).
3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essererese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità:
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 1), il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.
4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.
Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio.
4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’articolo 70, comma 4, della legge n. 388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544/1988.
La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’articolo 70, comma 1, della legge n. 388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità:
- età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione.
4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come stabilito dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001.
L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
Il riconoscimento dell’incremento di cui alla norma in commento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa in esame.
L’incremento della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001 è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
il reddito della casa di abitazione;
il reddito delle pensioni di guerra;
l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
l’indennità di accompagnamento;
l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
i trattamenti di famiglia;
eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
4.4 Criterio di competenza
Si rinvia a quanto illustrato nel messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017 che, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12796/2005, estende il criterio di competenza anche alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001.
5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990
L’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilendo che: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. [...] 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l’Istituto ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”.
Tale Regolamento fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l’integrazione documentale necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta.
Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Circolare 92 del 28 luglio 2022
Oggetto
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sommario
INDICE
1.Premessa
2.Ambito soggettivo di applicazione
3.Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
3.1Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022
3.1.1Pensione di vecchiaia
3.1.2Pensione di anzianità
3.1.3Pensione anticipata
3.1.4Pensione di invalidità
3.1.5Pensione ai superstiti
4.Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
4.1 Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24 commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge n. 201 del 2011
4.2 Trattamenti previdenziali di invalidità
4.3 Pensione ai superstiti
4.4 Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione
5.Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
5.1 Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
5.2 Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
6.Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi
7.Pensioni in regime internazionale
8.Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
9.APE sociale
10.Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
11.Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
12.Modalità di presentazione delle domande
13. Pensioni già liquidate
14.Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Accrediti figurativi
14.1 Domande di ricongiunzione
14.2 Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi
14.3 Accrediti figurativi
15. Istruzioni contabili
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.
Alla presente circolare è allegato il Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (Allegato n. 1).
2.Ambito soggettivo di applicazione
Come anticipato, l’articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Ai soggetti così individuati (di seguito, giornalisti iscritti al FPLD) si applica il regime pensionistico di cui ai commi 104 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, come descritto nei paragrafi che seguono.
3.Regime pensionistico dei soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
L’articolo 1, comma 106, della legge n. 234 del 2021 prevede che: “Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa”.
Pertanto, i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI (di seguito, per brevità INPGI), che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.
Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare).
3.1Requisiti pensionistici vigenti presso l’INPGI al 30 giugno 2022
L’articolo 4, comma 1, del Regolamento INPGI stabilisce che i soggetti in possesso di 20 anni di anzianità contributiva possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA
ANNO
ETA’
Uomini
Donne
2015
65 anni
62 anni
2016
65 anni
62 anni
2017
66 anni
64 anni
2018
66 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022
67 anni
67 anni
In deroga ai requisiti di cui sopra, possono conseguire la pensione di vecchiaia le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 60 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito anagrafico; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti oppure, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei requisiti riportati nella tabella che segue:
REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’
ANNO
Contribuzione
Età anagrafica
2015
35
62 anni
2016
35
62 anni
2017
38
62 anni
2018
39
62 anni
Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022
40 anni e 5 mesi
62 anni e 5 mesi
È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.
La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
A decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, commi 2 e seguenti, del Regolamento INPGI e, pertanto, la prestazione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro.
L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.
L’articolo 8 del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di invalidità si perfeziona nel caso in cui:
-a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica;
-siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
-il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata.
I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, comma 5, del Regolamento INPGI. A decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima.
L’articolo 9 del Regolamento INPGI prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato in possesso di 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente alla domanda di pensione, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, la pensione ai superstiti è riconosciuta in favore del coniuge superstite e dei figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, dei genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. La condizione della vivenza a carico del de cuius è verificata ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.
Nel caso in cui i figli del dante causa frequentino corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’articolo 10 del citato Regolamento dispone che la pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:
• 75% per un superstite;
• 90% per due superstiti;
• 100% per tre o più superstiti.
Se alla pensione concorrono più superstiti, l'aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
I commi 3 e 4 del citato articolo 10 prevedono inoltre che: “3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:
Scaglioni di importo della pensione origine
%
fino a 30.988 euro
75%
da importi superiori a 30.988 euro fino a 36.152 euro
70 %
da importi superiori a 36.152 euro fino a 41.317 euro
65 %
oltre 41.317 euro
60 %
4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni - introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 - è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT”.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla predetta legge.
Il comma 8 del citato articolo 10 prevede inoltre che: “In caso di decesso dell'iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l'iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale”.
La disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificano antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.
4.Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
L’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 234 del 2021 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 103, “il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.
Alla luce di tale norma, a partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.
I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD non possono accedere alle prestazioni previste dalla previgente disciplina dell’INPGI.
Fermo restando il principio del pro-rata previsto dal citato comma 104 per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 335 del 1995, occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.
Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo (quali, ad esempio, i benefici previdenziali per le lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995).
Tuttavia, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, trova applicazione il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021. In base a tale disposizione, ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI - ancorché contestualmente ad altra gestione - per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l'INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
Si precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.
Si forniscono di seguito chiarimenti relativi ad alcune prestazioni cui possono accedere, a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD. Per quanto non precisato, si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi alle prestazioni conseguibili dagli iscritti al FPLD.
4.1Pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, secondo la disciplina ivi prevista.
Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Si rammenta altresì che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo di 5 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge, possono essere perfezionati valorizzando la sola contribuzione effettiva.
4.2Trattamenti previdenziali di invalidità
A decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.
Per quanto riguarda in particolare la pensione di inabilità trova applicazione il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le cui istruzioni applicative sono state riepilogate nella circolare n. 185 del 2015, a cui si rinvia.
La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento al momento del decesso.
La pensione indiretta è calcolata applicando le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione che sarebbe spettata al dante causa ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021.
4.4Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione nel 2022 possono accedere alla pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (cfr. la circolare n. 38 del 2022).
Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 153 del 1969.
5.Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
5.1Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 nonché ai soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione. In tali casi, infatti, non operano le disposizioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, e della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973 (cfr. il punto 5 del messaggio n. 1561 del 2021).
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282.
5.2Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI
Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e della citata Convenzione INPS/ENPALS del 1973.
In particolare, poiché per espressa previsione legislativa del citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD, la contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione ai sensi della Convenzione INPS/ENPALS.
Diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata secondo i criteri disciplinati dal citato articolo 16 al fine del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo secondo le previste modalità e la prestazione potrà essere liquidata sulla scorta delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 4. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione (articolo 13 della menzionata Convenzione INPS/ENPALS). Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.
Per quanto riguarda la valorizzazione della contribuzione presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione FPLD – anche in evidenza contabile separata – ed ex ENPALS, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 2, lettera c), del messaggio n. 14371 del 2007.
Per le modalità di definizione delle domande di pensione, si fa rinvio alle istruzioni fornite con i messaggi n. 14371 del 2007 e n. 3324 del 2014, per quanto compatibili.
Resta fermo che le disposizioni di cui al citato articolo 16 non sono applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo n. 184 del 1997, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006 e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale n. 282 del 1996.
6.Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi
Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), della legge n. 1420 del 1971 (FPLD ed ex ENPALS), della legge n. 228 del 2012 (cumulo), del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cumulo per assicurati dal 1996), del decreto legislativo n. 42 del 2006 (totalizzazione) e del decreto interministeriale n. 282 del 1996 (computo in Gestione separata).
Si precisa che, in deroga al principio del pro-quota di cui al comma 104 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.
Si chiarisce inoltre che, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966, salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4 della circolare n. 60 del 2017 in tema di pensione di inabilità.
Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente circolare, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova applicazione il cumulo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955.
7.Pensioni in regime internazionale
Ai giornalisti iscritti al FPLD si continuano ad applicare i principi generali e le disposizioni specifiche in materia di prestazioni pensionistiche contenute nelle Convenzioni/Accordi di sicurezza sociale stipulati dall’Italia con Paesi extracomunitari e nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni (cfr., in particolare, le circolari n. 82 del 2010, n. 88 del 2010, n. 51 del 2011 e n. 53 del 2021).
Pertanto, anche a tali soggetti si applicano le disposizioni relative alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri non sovrapposti – fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali – sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento che del calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata.
8.Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a far data dal 1° luglio 2022, ai giornalisti pubblicisti si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Il predetto Ministero ha altresì precisato che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, debba continuare a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le istruzioni applicative relative ai predetti prepensionamenti saranno fornite con una successiva circolare.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alla c.d. indennità APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10.Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 ha stabilito che “per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:
1)la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022;
2)la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.
Le predette quote costituiranno il pro-quota FPLD anche nel caso di applicazione degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi, secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 6.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 1), trovano applicazione gli articoli 6 e 7 del Regolamento INPGI. In particolare, con riferimento alle quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento, rilevano esclusivamente le retribuzioni relative alle anzianità contributive accreditate presso l’evidenza contabile separata, comprese quelle precedenti al 1° luglio 2022.
Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota di pensione di cui al punto 2), si rinvia alle norme, alle circolari e ai messaggi relativi al FPLD. In particolare, con riferimento alle quote calcolate con il sistema retributivo si precisa che, nell’ambito del periodo di riferimento, rilevano anche le retribuzioni relative alle anzianità contributive versate o accreditate nell’evidenza contabile separata, anche precedenti al 1° luglio 2022.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che alle pensioni di anzianità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI si applica una percentuale d’abbattimento del 3% su base annua, rapportata agli anni e ai mesi mancanti al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021. Le istruzioni applicative sul punto saranno fornite successivamente.
11.Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro
A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del Regolamento INPGI.
Alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388 del 2000.
12.Modalità di presentazione delle domande
Le domande relative alle prestazioni pensionistiche in regime nazionale e internazionale riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, come indicato nel messaggio n. 1886 del 2022, devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
•sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ai servizi telematici disponibili;
•Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
•Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Ai giornalisti iscritti al FPLD residenti all’estero si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 164 del 2011, in particolare:
-il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
-il giornalista che risiede all'estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.
A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dall’INPGI sono a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.
14.Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Accrediti figurativi
14.1 Domande di ricongiunzione
Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 al fine di trasferire nel FPLD - Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.
A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 o dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.
14.2 Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi
Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva dell'INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l'INPGI; per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.
I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore che successiva al 1° luglio 2022). Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per contribuzione omessa e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi nell’evidenza contabile.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto presentate in data successiva al 30 giugno 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle istanze presentate in data successiva al 30 giugno 2022.
La legge n. 234 del 2021 stabilisce, all’articolo 1, comma 104, che dal 1° luglio 2022 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, alla data del 30 giugno 2022, presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Si è reso, pertanto, necessario istituire la prevista evidenza contabile nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, – “FPG” per assicurare la peculiare rilevazione contabile dei fenomeni finanziari/economico/patrimoniali che riguardano i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma previdenziale sostitutiva.
La rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall’erogazione delle prestazioni agli assicurati già iscritti presso la Gestione sostitutiva dell’Ago - INPGI alla data del 30 giugno 2022, sarà effettuata sui nuovi conti:
FPG30100 – per rilevare le rate di pensione;
FPG10140 – per rilevare il debito verso i pensionati;
FPG34120 – per rilevare eventuali interessi passivi su prestazioni arretrate;
FPG34128 – per rilevare eventuali rivalutazioni monetarie di prestazioni arretrate.
Il conto di debito FPG10140 sarà assistito dalla causale dei flussi di cassa “20147-Pensioni ex gestione sostitutiva dell’AGO - INPGI”, di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, saranno imputate al conto GPA10031, al nuovo codice bilancio:
“03281 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni ex INPGI – FPG”.
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, verranno attribuite provvisoriamente al nuovo conto FPG10131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti dovranno avvenire ai nuovi conti:
FPG24130 – per rilevare il recupero di prestazioni;
FPG00130 – per rilevare il credito.
L’imputazione al conto FPG00130 per l’importo dei crediti deve essere effettuata a cura della procedura gestionale “Recupero crediti per prestazioni-RI”, al termine dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032.
A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice bilancio “01214” di nuova istituzione. Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
“01214 – Recupero per prestazioni indebite ex INPGI – FPG”.
I saldi dei conti di credito e di debito, FPG00130 e FPG10130, risultanti alla fine dell’esercizio saranno ripresi in carico, dalla procedura contabile automatizzata, nel nuovo esercizio in contropartita, rispettivamente dei conti in uso FPR55050 e FPR55051.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate per divieto di cumulo, si istituiscono i conti:
FPG24153 – per l’attribuzione delle trattenute effettuate sulle pensioni per divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
FPG24151 – per l’attribuzione delle trattenute effettuate dai datori di lavoro per divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente. Quest’ultimo evento verrà regolato successivamente con le istruzioni operative a cura della procedura “Uniemens”;
FPG22150 – per la rilevazione della riduzione del trattamento pensionistico 3% in applicazione della Delibera Inpgi n. 27/2021.
Per rilevare le trattenute che saranno oggetto di accertamento del credito a cura della procedura “RI”, la somma sarà attribuita al conto di servizio in uso GPA52032 con generazione dell’SC724.
Inoltre, per rilevare ulteriori trattenute, potranno essere utilizzati i partitari contabili:
FPG52150 – per la rilevazione di somme trattenute a titolo di rate di mutui concessi agli iscritti;
FPG52155 – per la rilevazione di somme trattenute a titolo di rate di prestiti concessi agli iscritti;
FPG52125 – per la rilevazione di somme trattenute per valori di riscatto e ricongiunzione;
FPG52140 – per la rilevazione di somme riscosse a favore di altre gestioni dell’Istituto, in attesa delle informazioni che ne consentano la definitiva attribuzione;
GPA10290 – per la rilevazione di somme trattenute sulle cedole a titolo di locazioni da riversare a terzi;
GPA10291 – per la rilevazione di ulteriori somme trattenute sulle cedole di pensioni da riversare a terzi.
Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi