Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Circolari Inps CI 2003 Circolare 124 dell'8 luglio 2003
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Circolare 124 dell'8 luglio 2003
Oggetto:
Legge 27 dicembre 2002 n. 289. Accertamento dei redditi prodotti all’estero (articolo 49, punto 1). Incremento della maggiorazione sociale per i cittadini residenti all’estero (articolo 38, punto 9).
SOMMARIO:
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).Incremento della maggiorazione sociale, condizioni di accesso al diritto, decreto di attuazione in ordine all’individuazione dei redditi equivalenti (articolo 38, punto 9).Modalità di accertamento dei redditi prodotti all’estero,decreto di attuazione, certificazioni degli Enti esteri, dichiarazioni fiscali, autocertificazioni (articolo 49, punto 1).
PREMESSA
Con circolare n. 168 del 11 novembre 2002 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione nei confronti dei titolari di pensioni residenti all'estero di quanto disposto al comma 1, lettera a), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare è stato evidenziato che, in ordine alla misura dell'incremento della maggiorazione sociale, erano sorte perplessità relative alla normativa che limita l'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni dei residenti all'estero.
Alla luce dei successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di non vanificare la normativa sopra citata, la maggiorazione sociale, in presenza dei requisiti reddituali ed anagrafici previsti, è stata concessa nella misura massima di 123, 77 euro, pari alla differenza tra il trattamento minimo vigente ed il massimo di 516,46 euro posto dalla legge n. 448/2001. La soluzione assunta nei termini sopra precisati è peraltro in linea con l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 39, punto 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Quanto sopra premesso, al fine di corrispondere gli aumenti con tempestività, è stata adottata una procedura semplificata consistente nell'emissione di un mandato aggiuntivo che gli Istituti di credito incaricati hanno posto in pagamento dietro contestuale ricezione di autocertificazione dei beneficiari della non percezione di redditi tali da escludere il diritto all'aumento in questione. Sulla gestione dei pagamenti aggiuntivi e sulla ricostituzione delle pensioni per le quali sono stati riscossi i pagamenti stessi, si rimanda al messaggio n. 56 del 12 maggio 2003 (allegato 1).
PARTE PRIMA:
MODIFICHE NORMATIVE SU MAGGIORAZIONI SOCIALI E ACCERTAMENTI REDDITUALI INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 289/2002.
1 - Le modifiche apportate dall'articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Ferma restando la disciplina relativa all’incremento della maggiorazione sociale prevista dalla legge 18 dicembre 2001, n. 448 per la quale le relative disposizioni operative sono state fornite con circolare n 168 del 11 novembre 2002, l'articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede ulteriori benefici per i cittadini italiani che risiedono all’estero.
In particolare il predetto articolo 38 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e previa verifica delle condizioni reddituali, l’aumento della maggiorazione sociale debba garantire un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione oltreché delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico degli Organismi esteri, che assicuri un potere d’acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità. L’introduzione del concetto di reddito equivalente, è quindi intesa a parificare non già il valore assoluto del reddito personale, bensì il potere d’acquisto in ambiti geografici economicamente diversificati.
In relazione a quanto sopra, l'importo dell'aumento della maggiorazione sociale non potrà superare il reddito equivalente stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro degli Italiani nel Mondo riportato per ciascun Paese estero (allegato 2).
E' il caso di precisare che per i Paesi esteri nei quali si identifichi un reddito equivalente superiore a 516,46 euro mensili, il relativo importo di equivalenza viene sostituito con quello di parità con l'importo massimo di 516,46 euro mensili per tredici mensilità.
2 -
Modifiche ai requisiti di accesso al diritto all'aumento della maggiorazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 38.
I requisiti di accesso al diritto all'aumento della maggiorazione sociale fino al livello del reddito equivalente sono
- la cittadinanza italiana;
- la titolarità di redditi che non superino il livello del reddito equivalente;
- i periodi di contribuzione effettiva in Italia non inferiori a 1 anno (legge n. 407/90), o a 5 anni (legge n. 438/92) o a 10 anni (legge n. 724/94).
Al riguardo l'articolo 38, punto 9, prevede la possibilità che vengano modificati i requisiti di accesso al diritto alla prestazione in argomento ove si determinassero, secondo le condizioni attuali, eccedenze o carenze di disponibilità rispetto all’importo stanziato di 60 milioni di euro.
Poiché i requisiti modificabili non possono riferirsi né al livello reddituale né alla cittadinanza italiana, la variazione della disponibilità finanziaria determinerà l'abbassamento più o meno consistente del periodo minimo di contribuzione che per esempio dai dieci anni richiesti per le pensioni con decorrenza dal 1-2-1995 potrebbe passare ad un periodo inferiore e viceversa.
Per una miglior comprensione, i riportano di seguito alcuni esempi di situazioni che si possono verificare.
ESEMPI di
Attribuzione della Maggiorazione Sociale per gli italiani residenti all'estero ex articolo 38.9, legge finanziaria 2003
IPOTESI n. 1 - Cittadino residente in Argentina
euro
IPOTESI n. 2 - Cittadino residente in Argentina
euro
(nell’ipotesi di modifica dei requisiti di accesso)
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003
200,00
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003
300,00
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003
123,77
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003
123,77
ALTRI REDDITI
0
ALTRI REDDITI
0
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003
323,77
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003
423,77
IMPORTO REDD EQUIVALENTE ARG 2003
393,00
IMPORTO REDD EQUIVALENTE ARG 2003
393,00
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003
69,23
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003
0
IPOTESI n. 3 - Cittadino residente in Argentina
euro
IPOTESI n. 4 - Cittadino residente in USA
euro
(nell’ipotesi di modifica dei requisiti di accesso)
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003
392,69
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003
300,00
ALTRI REDDITI
0
ALTRI REDDITI
0
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003
123,77
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003
123,77
ALTRI REDDITI
0
ALTRI REDDITI
0
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003
516,46
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003
423,77
IMPORTO REDD EQUIVALENTE ARG 2003
393,00
IMPORTO REDD EQUIVALENTE USA 2003
516,46
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003
0
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003
92,96
3. Effetti della nuova normativa sulle prime liquidazioni e sulle ricostituzioni.
La normativa introdotta dalla legge finanziaria 2003 e dai relativi decreti di attuazione per l’accesso alle prestazioni pensionistiche da parte dei residenti all’estero esplica naturalmente i propri effetti sulle domande di prima liquidazione e ricostituzione.
Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso, della necessità di ricondurre a sistema il fenomeno della rilevazione e gestione delle denunce reddituali dei residenti all’estero e tenuto conto dell’esigenza di non far venire meno le attese di coloro che hanno presentato domande secondo la previgente normativa si dispone quanto segue:
Nuove liquidazioni. Le nuove domande dovranno essere presentate dagli interessati utilizzando la nuova modulistica in corso di predisposizione che tiene conto delle innovazioni previste dalla Legge.
Al fine di non interrompere il flusso di erogazione le Sedi potranno continuare a liquidare per lil 2003 le domande di pensione secondo le linee procedurali sin qui utilizzate in quanto le liquidazioni effettuate formeranno oggetto di una successiva verifica reddituale nel corso del 2004 .
Ricostituzioni. Per le ricostituzioni da effettuare nel corso del 2003 le sedi opereranno in analogia a quanto previsto per le prime liquidazioni, evitando peraltro di ripetere richieste di dichiarazioni reddituali ai soggetti interessati all’operazione di verifica reddituale in corso.
A tal fine si precisa che l’operazione di accertamento riguarda i soggetti che hanno percepito nel 2002 prestazioni collegate al reddito.
Si fa riserva di inviare apposito messaggio operativo.
PARTE SECONDA:
L'ACCERTAMENTO REDDITUALE
1 -
Modifiche apportate dall'articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 200, n. 289 e dal relativo decreto di attuazione, in materia di accertamenti reddituali.
L’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone quanto segue:
I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.
Il Decreto ministeriale del 12 -5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.
Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione così dispongono :
Articolo 1:
I redditi prodotti all’estero rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Articolo 2:
1) I redditi di cui all’articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all’Ente erogatore di:
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero , per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all’Ente erogatore di :
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali
- autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettere b,) devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Al riguardo il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi.
Il decreto stesso, inoltre, prevede i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni.
La casistica, quindi, si identifica nelle seguenti fattispecie:
1. i redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali debbono essere certificati dagli Organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse.
2. per i pensionati residenti nei Paesi elencati nell'allegato 3, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali debbono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'Autorità fiscale del Paese di residenza.
I pensionati per i quali il livello del reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con una autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti
3 per i pensionati residenti in Paesi esteri non compresi nell’allegato 3 gli ulteriori redditi derivanti da cespiti non previdenziali né assistenziali possono essere attestati mediante autocertificazione.
Le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n. 152 del 30 marzo 2001. Al riguardo, il Consolato o l'Ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.
Per quanto concerne le certificazioni attinenti alle prestazioni previdenziali o assistenziali, si precisa che sono stati identificati, così come previsto dal Decreto di attuazione dell'articolo 49, punto 1, gli Organismi dei Paesi convenzionati legittimati a rilasciare le certificazioni stesse. (allegato 4).
Si precisa che la possibile tipologia certificativa degli Enti previdenziali e/o assistenziali, da ritenersi valida ai fini dell'accertamento in questione può identificarsi:
- in una certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai Modd. ObisM - CUD;
- in una certificazione a richiesta dell'interessato dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
- in una ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.
Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'Istituto effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2 -
Ambito di applicazione
I redditi accertati secondo quanto previsto dall'articolo 49 saranno utilizzati:
- per la verifica della compatibilità con le quote di maggiorazione sociale già erogate secondo quanto previsto dalla legge n. 488 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002), per le quali il reddito proprio massimo resta di 516,46 euro per tredici mensilità;
- per la verifica di compatibilità con le altre prestazioni legate a livelli di reddito massimo (integrazione al trattamento minimo, assegni per il nucleo familiare ecc.);
- per la conversione degli importi reddituali dalla valuta estera in euro ed il confronto con i redditi equivalenti di cui all'allegato 2. Si potrà in tal modo determinare il costo dell'attribuzione della maggiorazione sociale al livello previsto dall'articolo38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il raffronto del costo con lo stanziamento per il 2003 di 60 milioni di euro, consentirà di accertare la praticabilità della modifica dei requisiti di accesso secondo quanto precisato al precedente punto 4 che dovrà avvenire, comunque, con un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli Italiani nel Mondo ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3 -
Richiesta dei dati reddituali
L'iter procedurale dell'accertamento reddituale inizia con la trasmissione ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito di una lettera di richiesta dei redditi (allegato 5) contenente le istruzioni alle quali il pensionato si deve attenere nella produzione della certificazione e nella compilazione del mod. RED/EST 2002, allegato alla lettera.
Il mod. RED/EST 2002, parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell'Istituto, è articolato in quattro pagine:
- la prima per i dati del titolare della pensione (Mod. RED/EST 2002/T),
- la seconda per i dati del coniuge (Mod. RED/EST 2002/C),
- la terza per i dati dei familiari (Mod. RED/EST 2002/F) – un foglio per ogni familiare a carico -,
- la quarta per l'avvertenza sull'uso dei dati personali, per la dichiarazione di responsabilità, per la delega al Patronato e per le avvertenze sulla compilazione del modulo.
3.1 - I dati personali.
Nelle prime tre pagine sono riportati i dati personali rispettivamente del titolare, del coniuge e dei familiari.
Nel caso in cui una o più informazioni relative ai dati personali non risultasse riportata, l'interessato dovrà aggiungere i dati mancanti. Le eventuali informazioni inesatte, inoltre, dovranno essere rettificate.
3.2 - La dichiarazione della cittadinanza italiana
Il possesso della cittadinanza italiana deve essere oggetto di autocertificazione da parte dei pensionati mediante la sottoscrizione del modulo RED/EST 2002.
L’Istituto verificherà tale requisito considerando tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Interni, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.)
3.3 - Pensionati rientrati in Italia.
Qualora il pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia dovrà comunicare la data del suo rientro sul modello e restituire lo stesso al gruppo ARES (Accertamenti Reddituali all’Estero) appositamente costituito presso la Direzione Generale dell’INPS.
Il pensionato rientrato in Italia non dovrà fornire altri dati; l’accertamento reddituale sarà effettuato con le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.
3.4 - I dati reddituali.
Le dichiarazioni reddituali sono contenute nelle parti del modulo contraddistinte dalle lettere dalla A alla I.
3.4.1 - Redditi pensionistici.
La parte A riguarda le pensioni italiane di cui è titolare il pensionato ed é precompilata per le informazioni relative alle pensioni dell'Istituto. Qualora l’interessato sia titolare di altre pensioni italiane non riportate sul modulo, dovrà utilizzare le righe in bianco per la relativa comunicazione.
La parte B, sempre relativa al titolare, contiene le pensioni erogate all'interessato da parte di Organismi di Paesi diversi dall'Italia ed è precompilata per le informazioni già in possesso dell’INPS. Anche in questo caso il pensionato, qualora sia titolare di altre pensioni non riportate sul modulo, dovrà utilizzare le righe in bianco per la relativa comunicazione.
Nell’ultima colonna l’interessato deve indicare l’ammontare di ogni pensione relativo all’anno 2002, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e dei contribuiti previdenziali. Tale importo deve essere esposto nella valuta del Paese che eroga la pensione.
Per quanto riguarda, infine, gli Organismi che dovranno rilasciare la certificazione, si precisa che l'elenco di cui all'allegato 4 - non esaustivo - contiene gli estremi degli Enti relativi ai Paesi che applicano la normativa dell'Unione Europea ed ai Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Qualora il pensionato percepisca una pensione da un Ente non rientrante tra quelli elencati, dovrà ugualmente riportare i dati richiesti, indicando anche lo Stato estero e la denominazione dell'Ente erogante.
3.4.2 - Redditi non pensionistici.
La parte C (altri redditi) prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri redditi oltre a quelli dichiarati nelle parti A e B ovvero il non possesso di altri redditi.
Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare
- i redditi prodotti per l’anno 2002 in Paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale risiede;
- i redditi prodotti per l’anno 2002 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.
In relazione alle tipologie di redditi che secondo la normativa vigente risultano rilevanti per l'integrazione delle prestazioni ovvero per l'incumulabilità con specifiche prestazioni, si è provveduto a definire le equivalenze dei redditi prodotti all'estero con quelli legislativamente rilevanti secondo la normativa nazionale.
I redditi prodotti all'estero, dovranno essere dichiarati nella griglia del punto C, che prevede la seguente articolazione:
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
- Redditi da immobili (esclusa la casa di abitazione);
- Redditi da capitali;
- Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti;
- Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
- Redditi assistenziali.
3.5 - I dati reddituali del coniuge e dei familiari.
Con le medesime modalità precisate per il titolare vanno compilate le parti D e F del Mod. RED/EST 2002/C e le parti G, ed I del Mod. RED/EST 2002/F relativi rispettivamente al coniuge ed ai familiari del titolare.
Per quanto riguarda il riquadro E (per il coniuge) e H (per i familiari) si precisa che negli stessi deve essere riportato l’ammontare delle prestazioni erogate nel 2002 da Stati diversi dall’Italia e determinati secondo i criteri di cui al punto precedente.
In questi riquadri gli importi debbono essere esposti nella valuta del paese di residenza.
3.6 - Compilazione e termine di presentazione del Mod. RED/EST 2002.
Per la compilazione dei modd. RED/EST 2002 i pensionati potranno avvalersi dell'assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge (allegato 6).
I modelli compilati debbono essere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presentati agli Enti di Patronato o ai Consolati d'Italia per l’inoltro telematico all’INPS.
E’ opportuno rilevare che l’utilizzo dell’inoltro telematico delle istanze assicurerà una più celere valutazione della documentazione presentata e, conseguentemente, una più rapida erogazione delle prestazioni eventualmente dovute.
Qualora, peraltro, risultasse difficoltoso inoltrare la domanda tramite tali uffici è possibile spedire i modelli compilati e sottoscritti dall’interessato con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido all’INPS, gruppo ARES. Ai soggetti che si avvalessero di tale modalità operativa che comporta una più elaborata procedura di acquisizione e valutazione, si raccomanda il rispetto della scadenza che consentirà una rapida erogazione delle prestazioni previste dall’ articolo38 punto 9 della finanziaria 2003.
I modelli trasmessi oltre la scadenza prevista saranno comunque presi in esame. Si ricorda che i modelli compilati dovranno comunque pervenire entro il 31 dicembre 2003 per non incorrere nell’interruzione del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.
4 - Attività degli Enti di Patronato o dei Consolati.
Gli Enti di Patronato ed i Consolati al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta dovranno:
- accertare l'identità personale del dichiarante;
- ricevere i modelli REDEST 2002 opportunamente compilati e firmati;
- verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati sul Mod. RED/Est 2002 T,C,F;
- provvedere all'acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico.
5- Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.
Per quanto concerne le elaborazioni dei dati reddituali la nuova normativa consente di introdurre significative innovazioni di carattere procedurale ridefinendo il ruolo del Centro e quello delle Sedi nella gestione delle variazioni che comportano ricostituzione delle pensioni.
Infatti le modalità di verifica dei redditi prodotti all’estero, gestita attraverso strumenti che consentono ai Patronati ed ai Consolati di interagire con gli archivi dell’INPS, permettono di limitare l’intervento delle Sedi nella gestione del fenomeno, riducendone l’impatto operativo.
In linea con quanto sopra, le ricostituzioni reddituali saranno attivate in batch dal Centro sulla base delle informazioni pervenute.
Le Sedi saranno chiamate ad intervenire esclusivamente nei casi in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base di comunicazioni che saranno loro inviate dal Centro.
IL DIRETTORE GENERALE f.f..
Antonio Prauscello
Circolare n. 124 dell'8 luglio 2003
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni |
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Oggetto: | |
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SOMMARIO: |
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).Incremento della maggiorazione sociale, condizioni di accesso al diritto, decreto di attuazione in ordine all’individuazione dei redditi equivalenti (articolo 38, punto 9).Modalità di accertamento dei redditi prodotti all’estero,decreto di attuazione, certificazioni degli Enti esteri, dichiarazioni fiscali, autocertificazioni (articolo 49, punto 1). |
PREMESSA
Con circolare n. 168 del 11 novembre 2002 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione nei confronti dei titolari di pensioni residenti all'estero di quanto disposto al comma 1, lettera a), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare è stato evidenziato che, in ordine alla misura dell'incremento della maggiorazione sociale, erano sorte perplessità relative alla normativa che limita l'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni dei residenti all'estero.
Alla luce dei successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di non vanificare la normativa sopra citata, la maggiorazione sociale, in presenza dei requisiti reddituali ed anagrafici previsti, è stata concessa nella misura massima di 123, 77 euro, pari alla differenza tra il trattamento minimo vigente ed il massimo di 516,46 euro posto dalla legge n. 448/2001. La soluzione assunta nei termini sopra precisati è peraltro in linea con l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 39, punto 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Quanto sopra premesso, al fine di corrispondere gli aumenti con tempestività, è stata adottata una procedura semplificata consistente nell'emissione di un mandato aggiuntivo che gli Istituti di credito incaricati hanno posto in pagamento dietro contestuale ricezione di autocertificazione dei beneficiari della non percezione di redditi tali da escludere il diritto all'aumento in questione. Sulla gestione dei pagamenti aggiuntivi e sulla ricostituzione delle pensioni per le quali sono stati riscossi i pagamenti stessi, si rimanda al messaggio n. 56 del 12 maggio 2003 (allegato 1).
PARTE PRIMA:
MODIFICHE NORMATIVE SU MAGGIORAZIONI SOCIALI E ACCERTAMENTI REDDITUALI INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 289/2002.
1 - Le modifiche apportate dall'articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Ferma restando la disciplina relativa all’incremento della maggiorazione sociale prevista dalla legge 18 dicembre 2001, n. 448 per la quale le relative disposizioni operative sono state fornite con circolare n 168 del 11 novembre 2002, l'articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede ulteriori benefici per i cittadini italiani che risiedono all’estero.
In particolare il predetto articolo 38 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e previa verifica delle condizioni reddituali, l’aumento della maggiorazione sociale debba garantire un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione oltreché delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico degli Organismi esteri, che assicuri un potere d’acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità. L’introduzione del concetto di reddito equivalente, è quindi intesa a parificare non già il valore assoluto del reddito personale, bensì il potere d’acquisto in ambiti geografici economicamente diversificati.
In relazione a quanto sopra, l'importo dell'aumento della maggiorazione sociale non potrà superare il reddito equivalente stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro degli Italiani nel Mondo riportato per ciascun Paese estero (allegato 2).
E' il caso di precisare che per i Paesi esteri nei quali si identifichi un reddito equivalente superiore a 516,46 euro mensili, il relativo importo di equivalenza viene sostituito con quello di parità con l'importo massimo di 516,46 euro mensili per tredici mensilità.
2 - |
Modifiche ai requisiti di accesso al diritto all'aumento della maggiorazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 38. |
I requisiti di accesso al diritto all'aumento della maggiorazione sociale fino al livello del reddito equivalente sono
- la cittadinanza italiana;
- la titolarità di redditi che non superino il livello del reddito equivalente;
- i periodi di contribuzione effettiva in Italia non inferiori a 1 anno (legge n. 407/90), o a 5 anni (legge n. 438/92) o a 10 anni (legge n. 724/94).
Al riguardo l'articolo 38, punto 9, prevede la possibilità che vengano modificati i requisiti di accesso al diritto alla prestazione in argomento ove si determinassero, secondo le condizioni attuali, eccedenze o carenze di disponibilità rispetto all’importo stanziato di 60 milioni di euro.
Poiché i requisiti modificabili non possono riferirsi né al livello reddituale né alla cittadinanza italiana, la variazione della disponibilità finanziaria determinerà l'abbassamento più o meno consistente del periodo minimo di contribuzione che per esempio dai dieci anni richiesti per le pensioni con decorrenza dal 1-2-1995 potrebbe passare ad un periodo inferiore e viceversa.
Per una miglior comprensione, i riportano di seguito alcuni esempi di situazioni che si possono verificare.
Attribuzione della Maggiorazione Sociale per gli italiani residenti all'estero ex articolo 38.9, legge finanziaria 2003 |
||||
IPOTESI n. 1 - Cittadino residente in Argentina |
euro |
IPOTESI n. 2 - Cittadino residente in Argentina |
euro |
|
(nell’ipotesi di modifica dei requisiti di accesso) |
||||
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003 |
200,00 |
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003 |
300,00 |
|
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003 |
123,77 |
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003 |
123,77 |
|
ALTRI REDDITI |
0 |
ALTRI REDDITI |
0 |
|
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003 |
323,77 |
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003 |
423,77 |
|
IMPORTO REDD EQUIVALENTE ARG 2003 |
393,00 |
IMPORTO REDD EQUIVALENTE ARG 2003 |
393,00 |
|
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003 |
69,23 |
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003 |
0 |
|
IPOTESI n. 3 - Cittadino residente in Argentina |
euro |
IPOTESI n. 4 - Cittadino residente in USA |
euro |
|
(nell’ipotesi di modifica dei requisiti di accesso) |
||||
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003 |
392,69 |
IMPORTO PENSIONE ITA + PENS. EST. nel 2003 |
300,00 |
|
ALTRI REDDITI |
0 |
ALTRI REDDITI |
0 |
|
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003 |
123,77 |
MAGG. SOC. Legge Finanziaria 2002 per il 2003 |
123,77 |
|
ALTRI REDDITI |
0 |
ALTRI REDDITI |
0 |
|
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003 |
516,46 |
TOTALE IN GODIMENTO nel 2003 |
423,77 |
|
IMPORTO REDD EQUIVALENTE ARG 2003 |
393,00 |
IMPORTO REDD EQUIVALENTE USA 2003 |
516,46 |
|
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003 |
0 |
INCREMENTO OTTENIBILE Art 38.9 Legge Finanziaria 2003 |
92,96 |
3. Effetti della nuova normativa sulle prime liquidazioni e sulle ricostituzioni.
La normativa introdotta dalla legge finanziaria 2003 e dai relativi decreti di attuazione per l’accesso alle prestazioni pensionistiche da parte dei residenti all’estero esplica naturalmente i propri effetti sulle domande di prima liquidazione e ricostituzione.
Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso, della necessità di ricondurre a sistema il fenomeno della rilevazione e gestione delle denunce reddituali dei residenti all’estero e tenuto conto dell’esigenza di non far venire meno le attese di coloro che hanno presentato domande secondo la previgente normativa si dispone quanto segue:
- Nuove liquidazioni. Le nuove domande dovranno essere presentate dagli interessati utilizzando la nuova modulistica in corso di predisposizione che tiene conto delle innovazioni previste dalla Legge.
Al fine di non interrompere il flusso di erogazione le Sedi potranno continuare a liquidare per lil 2003 le domande di pensione secondo le linee procedurali sin qui utilizzate in quanto le liquidazioni effettuate formeranno oggetto di una successiva verifica reddituale nel corso del 2004 .
- Ricostituzioni. Per le ricostituzioni da effettuare nel corso del 2003 le sedi opereranno in analogia a quanto previsto per le prime liquidazioni, evitando peraltro di ripetere richieste di dichiarazioni reddituali ai soggetti interessati all’operazione di verifica reddituale in corso.
A tal fine si precisa che l’operazione di accertamento riguarda i soggetti che hanno percepito nel 2002 prestazioni collegate al reddito.
Si fa riserva di inviare apposito messaggio operativo.
PARTE SECONDA:
L'ACCERTAMENTO REDDITUALE
1 - |
Modifiche apportate dall'articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 200, n. 289 e dal relativo decreto di attuazione, in materia di accertamenti reddituali. |
L’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone quanto segue:
I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.
Il Decreto ministeriale del 12 -5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.
Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione così dispongono :
Articolo 1:
I redditi prodotti all’estero rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Articolo 2:
1) I redditi di cui all’articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all’Ente erogatore di:
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero , per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all’Ente erogatore di :
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali
- autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettere b,) devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Al riguardo il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi.
Il decreto stesso, inoltre, prevede i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni.
La casistica, quindi, si identifica nelle seguenti fattispecie:
1. i redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali debbono essere certificati dagli Organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse.
2. per i pensionati residenti nei Paesi elencati nell'allegato 3, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali debbono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'Autorità fiscale del Paese di residenza.
I pensionati per i quali il livello del reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con una autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti
3 per i pensionati residenti in Paesi esteri non compresi nell’allegato 3 gli ulteriori redditi derivanti da cespiti non previdenziali né assistenziali possono essere attestati mediante autocertificazione.
Le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n. 152 del 30 marzo 2001. Al riguardo, il Consolato o l'Ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.
Per quanto concerne le certificazioni attinenti alle prestazioni previdenziali o assistenziali, si precisa che sono stati identificati, così come previsto dal Decreto di attuazione dell'articolo 49, punto 1, gli Organismi dei Paesi convenzionati legittimati a rilasciare le certificazioni stesse. (allegato 4).
Si precisa che la possibile tipologia certificativa degli Enti previdenziali e/o assistenziali, da ritenersi valida ai fini dell'accertamento in questione può identificarsi:
- in una certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai Modd. ObisM - CUD;
- in una certificazione a richiesta dell'interessato dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
- in una ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.
Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'Istituto effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2 - |
Ambito di applicazione |
I redditi accertati secondo quanto previsto dall'articolo 49 saranno utilizzati:
- per la verifica della compatibilità con le quote di maggiorazione sociale già erogate secondo quanto previsto dalla legge n. 488 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002), per le quali il reddito proprio massimo resta di 516,46 euro per tredici mensilità;
- per la verifica di compatibilità con le altre prestazioni legate a livelli di reddito massimo (integrazione al trattamento minimo, assegni per il nucleo familiare ecc.);
- per la conversione degli importi reddituali dalla valuta estera in euro ed il confronto con i redditi equivalenti di cui all'allegato 2. Si potrà in tal modo determinare il costo dell'attribuzione della maggiorazione sociale al livello previsto dall'articolo38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il raffronto del costo con lo stanziamento per il 2003 di 60 milioni di euro, consentirà di accertare la praticabilità della modifica dei requisiti di accesso secondo quanto precisato al precedente punto 4 che dovrà avvenire, comunque, con un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli Italiani nel Mondo ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3 - |
Richiesta dei dati reddituali |
L'iter procedurale dell'accertamento reddituale inizia con la trasmissione ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito di una lettera di richiesta dei redditi (allegato 5) contenente le istruzioni alle quali il pensionato si deve attenere nella produzione della certificazione e nella compilazione del mod. RED/EST 2002, allegato alla lettera.
Il mod. RED/EST 2002, parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell'Istituto, è articolato in quattro pagine:
- la prima per i dati del titolare della pensione (Mod. RED/EST 2002/T),
- la seconda per i dati del coniuge (Mod. RED/EST 2002/C),
- la terza per i dati dei familiari (Mod. RED/EST 2002/F) – un foglio per ogni familiare a carico -,
- la quarta per l'avvertenza sull'uso dei dati personali, per la dichiarazione di responsabilità, per la delega al Patronato e per le avvertenze sulla compilazione del modulo.
3.1 - I dati personali.
Nelle prime tre pagine sono riportati i dati personali rispettivamente del titolare, del coniuge e dei familiari.
Nel caso in cui una o più informazioni relative ai dati personali non risultasse riportata, l'interessato dovrà aggiungere i dati mancanti. Le eventuali informazioni inesatte, inoltre, dovranno essere rettificate.
3.2 - La dichiarazione della cittadinanza italiana
Il possesso della cittadinanza italiana deve essere oggetto di autocertificazione da parte dei pensionati mediante la sottoscrizione del modulo RED/EST 2002.
L’Istituto verificherà tale requisito considerando tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Interni, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.)
3.3 - Pensionati rientrati in Italia.
Qualora il pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia dovrà comunicare la data del suo rientro sul modello e restituire lo stesso al gruppo ARES (Accertamenti Reddituali all’Estero) appositamente costituito presso la Direzione Generale dell’INPS.
Il pensionato rientrato in Italia non dovrà fornire altri dati; l’accertamento reddituale sarà effettuato con le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.
3.4 - I dati reddituali.
Le dichiarazioni reddituali sono contenute nelle parti del modulo contraddistinte dalle lettere dalla A alla I.
3.4.1 - Redditi pensionistici.
La parte A riguarda le pensioni italiane di cui è titolare il pensionato ed é precompilata per le informazioni relative alle pensioni dell'Istituto. Qualora l’interessato sia titolare di altre pensioni italiane non riportate sul modulo, dovrà utilizzare le righe in bianco per la relativa comunicazione.
La parte B, sempre relativa al titolare, contiene le pensioni erogate all'interessato da parte di Organismi di Paesi diversi dall'Italia ed è precompilata per le informazioni già in possesso dell’INPS. Anche in questo caso il pensionato, qualora sia titolare di altre pensioni non riportate sul modulo, dovrà utilizzare le righe in bianco per la relativa comunicazione.
Nell’ultima colonna l’interessato deve indicare l’ammontare di ogni pensione relativo all’anno 2002, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e dei contribuiti previdenziali. Tale importo deve essere esposto nella valuta del Paese che eroga la pensione.
Per quanto riguarda, infine, gli Organismi che dovranno rilasciare la certificazione, si precisa che l'elenco di cui all'allegato 4 - non esaustivo - contiene gli estremi degli Enti relativi ai Paesi che applicano la normativa dell'Unione Europea ed ai Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Qualora il pensionato percepisca una pensione da un Ente non rientrante tra quelli elencati, dovrà ugualmente riportare i dati richiesti, indicando anche lo Stato estero e la denominazione dell'Ente erogante.
3.4.2 - Redditi non pensionistici.
La parte C (altri redditi) prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri redditi oltre a quelli dichiarati nelle parti A e B ovvero il non possesso di altri redditi.
Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare
- i redditi prodotti per l’anno 2002 in Paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale risiede;
- i redditi prodotti per l’anno 2002 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.
In relazione alle tipologie di redditi che secondo la normativa vigente risultano rilevanti per l'integrazione delle prestazioni ovvero per l'incumulabilità con specifiche prestazioni, si è provveduto a definire le equivalenze dei redditi prodotti all'estero con quelli legislativamente rilevanti secondo la normativa nazionale.
I redditi prodotti all'estero, dovranno essere dichiarati nella griglia del punto C, che prevede la seguente articolazione:
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
- Redditi da immobili (esclusa la casa di abitazione);
- Redditi da capitali;
- Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti;
- Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
- Redditi assistenziali.
3.5 - I dati reddituali del coniuge e dei familiari.
Con le medesime modalità precisate per il titolare vanno compilate le parti D e F del Mod. RED/EST 2002/C e le parti G, ed I del Mod. RED/EST 2002/F relativi rispettivamente al coniuge ed ai familiari del titolare.
Per quanto riguarda il riquadro E (per il coniuge) e H (per i familiari) si precisa che negli stessi deve essere riportato l’ammontare delle prestazioni erogate nel 2002 da Stati diversi dall’Italia e determinati secondo i criteri di cui al punto precedente.
In questi riquadri gli importi debbono essere esposti nella valuta del paese di residenza.
3.6 - Compilazione e termine di presentazione del Mod. RED/EST 2002.
Per la compilazione dei modd. RED/EST 2002 i pensionati potranno avvalersi dell'assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge (allegato 6).
I modelli compilati debbono essere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presentati agli Enti di Patronato o ai Consolati d'Italia per l’inoltro telematico all’INPS.
E’ opportuno rilevare che l’utilizzo dell’inoltro telematico delle istanze assicurerà una più celere valutazione della documentazione presentata e, conseguentemente, una più rapida erogazione delle prestazioni eventualmente dovute.
Qualora, peraltro, risultasse difficoltoso inoltrare la domanda tramite tali uffici è possibile spedire i modelli compilati e sottoscritti dall’interessato con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido all’INPS, gruppo ARES. Ai soggetti che si avvalessero di tale modalità operativa che comporta una più elaborata procedura di acquisizione e valutazione, si raccomanda il rispetto della scadenza che consentirà una rapida erogazione delle prestazioni previste dall’ articolo38 punto 9 della finanziaria 2003.
I modelli trasmessi oltre la scadenza prevista saranno comunque presi in esame. Si ricorda che i modelli compilati dovranno comunque pervenire entro il 31 dicembre 2003 per non incorrere nell’interruzione del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.
4 - Attività degli Enti di Patronato o dei Consolati.
Gli Enti di Patronato ed i Consolati al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta dovranno:
- accertare l'identità personale del dichiarante;
- ricevere i modelli REDEST 2002 opportunamente compilati e firmati;
- verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati sul Mod. RED/Est 2002 T,C,F;
- provvedere all'acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico.
5- Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.
Per quanto concerne le elaborazioni dei dati reddituali la nuova normativa consente di introdurre significative innovazioni di carattere procedurale ridefinendo il ruolo del Centro e quello delle Sedi nella gestione delle variazioni che comportano ricostituzione delle pensioni.
Infatti le modalità di verifica dei redditi prodotti all’estero, gestita attraverso strumenti che consentono ai Patronati ed ai Consolati di interagire con gli archivi dell’INPS, permettono di limitare l’intervento delle Sedi nella gestione del fenomeno, riducendone l’impatto operativo.
In linea con quanto sopra, le ricostituzioni reddituali saranno attivate in batch dal Centro sulla base delle informazioni pervenute.
Le Sedi saranno chiamate ad intervenire esclusivamente nei casi in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base di comunicazioni che saranno loro inviate dal Centro.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.. Antonio Prauscello |