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Messaggio 9268 del 30 maggio 2012
Oggetto: Interpello del Ministero del lavoro n.19/2011-Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – ammissione al trattamento di CIG in presenza di ferie non godute.
Testo
Si trasmette l’interpello n. 19/2011 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in relazione ad una richiesta del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali (cig ordinaria, straordinaria ed in deroga) posticipando per ciascun lavoratore il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della cig ha chiarito che:
· l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’ anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’ anno di
maturazione”. Eventuali deroghe alla fruizione del diritto di cui all’ art. 36, c. 3 della costituzione, sono ammissibili solo qualora le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e siano adeguatamente motivate;
· nel merito la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie i casi di sospensione del rapporto di lavoro, ovvero forme di protratta inattività tra cui gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari per cui si assiste ad una sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’ attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione;
· in caso di “sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie e quindi l’esercizio del diritto in questione, sia con
riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione, possa essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.”
· in caso di richieste per riduzione di orario “le suddette necessità imprenditoriali potrebbero non giustificare, invece, un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, nelle ipotesi di CIG parziale. Ciò in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.”
Sulla base di tale orientamento, fermo restando quanto previsto all’art. 10 D.Lgs n. 66/2003, si ritiene che, nel caso di richiesta di cig a zero ore, il datore di lavoro possa individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione, anche posticipandolo al termine della sospensione coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
In caso di richiesta di cassa integrazione per riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell'attività lavorativa, sia pure ad orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole ordinarie proprie del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda il differimento del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute, è stato più volte confermato che la scadenza dell’obbligo contributivo si identifica con il termine legale o contrattuale (18esimo mese successivo all’anno solare di maturazione delle ferie) (circ. 186/1999, 15/2002, msg.
118/2003). Con il msg n. 18850/2006 è stato chiarito che, vista la possibilità del verificarsi di interruzioni temporanee della prestazione lavorativa per cause previste dalla legge, quali malattia, maternità, cigo, cigs e cig in deroga, qualora la sospensione avvenga nel corso dei diciotto mesi di cui sopra, il termine per l’adempimento dell’obbligazione
contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.
IL direttore Centrale
Luca Sabatini