-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Circolare 57684 del 27 giugno 1975
OGGETTO: Legge 20 maggio 1975, n. 164: nuove disposizioni in
materia di integrazione salariale.
Nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 7 giugno 1975 è stata pubblicata la legge
164 del 20 maggio 1975 (1) contenente provvedimenti sulla garanzia del
salario, con la quale sono state dettate nuove disposizioni in materia di
integrazione salariale. Le modifiche ed integrazioni che attengono sia al
trattamento ordinario, di cui ai provvedimenti legslativi D.L.Lgt. 9
novembre 1945, n. 788 (2) e D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (3) sia al
trattamento straordinario previsto dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 (4) e
8 agosto 1972, n. 464 (5) riguardano:
- l'unificazione dei trattamenti all'80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore O e
il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali (art. 2);
- il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'integrazione salariale - nel limite massimo complessivo di
36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore - per il
conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti e per la determinazione della misura di questa (art. 3);
- l'equiparazione dei periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva
prestazione lavorativa ai fini dell'assistenza sanitaria e diritto
dell'assicurato all'assistenza stessa, per sè e per i familiari a carico,
anche nel periodo di istruttoria delle domande di integrazione salariale
straordinaria (art. 4);
- l'esperimento di particolari procedure di consultazione in merito alla
situazione aziendale, da parte delle rappresentanze delle parti sociali
(art. 5);
- la modificazione della composizione delle Commissioni provinciali e
l'assegnazione della presidenza al Direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro (art. 8);
- l'attribuzione alle Commissioni provinciali della competenza a
decidere sulle richieste di integrazione salariale avanzate per i primi tre
mesi (13 settimane) continuativi di sospensione o riduzione di orario
(ar7. 6);
- l'attribuzione al Comitato speciale della competenza a decidere su
richieste avanzate per periodi successivi ai primi tre mesi (13 settimane)
continuativi di sospensione o riduzione di orario (art. 6);
- la facoltà di proporre ricorso da parte di ciascuno dei partecipanti alle
sedute della Commissione (art. 9);
- l'elevazione a 6 mesi del termine entro il quale le imprese possono
chiedere il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai dipendenti
(art.16);
- l'istituzione di un contributo addizionale a carico delle imprese che si
avvalgono degli interventi C.I.G. - con esclusione dei casi in cui la
sospensione o riduzione siano determinate da eventi " oggettivamente
non evitabili " - in misura differenziata per le aziende che abbiano fino a
50 dipendenti e per quelle che superano detto limite (art. 12).
Le modifiche apportate dalla legge per quanto attiene in particolare
l'integrazione salariale ordinario sono le seguenti:
- l'integrazione salariale è corrisposta, sia in presenza di sospensione che
di riduzione, per un periodo massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali tale periodo può essere prorogato dal Comitato speciale fino
ad un massimo complessivo di 12 mesi. Qualora l'impresa abbia fruito
di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può
essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso
un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (art. 6);
- l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può
superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio (art. 6);
- l'aliquota contributiva è elevata allo 0,75% per le imprese che abbiano
sino a cinquanta dipendenti e all'1% per quelle che superano detto limite
(art. 12);
- il termine di presentazione della domanda è elevato da 15 a 25 giorni
decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario
di lavoro. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda
derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto
all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai
lavoratori stessi una somma equivalente all'integrazione salariale non
percepita (art. 7).
Per quanto concerne infine il solo intervento straordinario le modifiche
attengono specificatamente:
- alla durata: per crisi settoriali e locali il limite è di un anno; per le
ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni, la proroga, dopo il
primo anno, è disposta per periodi non superiori a 6 mesi con decreto
interministeriale (art. 11);
- al trattamento spettante agli impiegati: il limite massimo delle
integrazioni è elevato da 200 a 300 mila lire mensili ed il loro calcolo è
effettuato, come per gli operai, sulla retribuzione globale che sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate (art. 15);
- alla formazione professionale: cessazione del beneficio delle
integrazioni salariali per il lavoratore che rifiuti di frequentare i corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale e non cumulabilità
dell'integrazione con i compensi spettanti per i corsi stessi (art. 17).
La legge dispone, infine, che a decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi
successivamente al 31 gennaio 1975 il contributo ordinario per la Cassa
integrazione guadagni sia dovuto nella nuova aliquota e che i trattamenti
corrisposti da tale data siano integrati nella misura dell'80% della
retribuzione e nel limite da O a 40 ore settimanali (art. 20).* * *
In merito ai punti che precedono, questa Direzione generale ha predisposto
una circolare per i datori di lavoro che si trasmette in allegato e che forma
parte integrante della presente.
Le Sedi sono autorizzate ad avviare con procedura di urgenza la stampa in
loco della suddetta circolare ed a distribuirla ai datori di lavoro interessati.
I Dirigenti degli Ispettorati regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi
di rapidità di fornitura e di economia di spesa, potranno accentrare le
operazioni di stampa della circolare anzidetta presso una Sede o direttamente
presso l'Ispettorato.
Le Sedi sono inoltre invitate a curare la pubblicazione sulla stampa locale
dell'unito comunicato (all. 2) ed a rendere note immediatamente le predette
istruzioni alle organizzazioni di categoria interessandole a darne la più ampia
divulgazione.
Per alcuni aspetti operativi connessi alla nuova normativa si ritiene
opportuno fornire le seguenti precisazioni per la prima applicazione della
legge.
A) Integrazione salariale ordinaria.
1) Competenza a decidere.
La competenza a decidere su richieste avanzate, sia per sospensione che per
riduzione di attività, fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi è
della Commissione provinciale mentre, per i periodi di sospensione o di
riduzione di orario eccedenti i tre mesi continuativi è del Comitato speciale
che, ai sensi di legge, concede la proroga in casi eccezionali.
Ai fini della competenza a decidere, il Comitato speciale ha ritenuto che
debba aversi riguardo alla durata del periodo oggetto delle richieste di
integrazione salariale a prescindere dall'accoglimento o meno delle stesse.
Pertanto anche in caso di reiezione per le prime tredici settimane continuative
la decisione sul periodo eccedente è attribuita al Comitato speciale.
Il suddetto Comitato ha inoltre espresso il parere che i periodi eccedenti le tredici settimane continuative debbano formare oggetto di domande
autonome e distinte. Nel caso che nella prima domanda siano compresi
periodi eccedenti le tredici settimane continuative, la Sede, nel notificare la
decisione adottata dalla Commissione provinciale nell'ambito di sua
competenza, deve invitare la ditta a presentare, per gli ulteriori periodi
distinte domande valevoli per un massimo di tre mesi (13 settimane).
Nell'eventualità che la richiesta di proroga non dovesse pervenire entro un
congruo termine, la Sede dovrà comunque inviare al Comitato speciale la
domanda iniziale.
Onde rendere possibile un esame completo delle richieste di proroga il
Comitato ha espresso l'avviso che alle domande debba essere allegata una
informativa della Sede che illustri la situazione aziendale emersa in
occasione dell'esame delle preeedenti richieste e riferisca sulle considerazioni
espresse in tale occasione, fornendo la specifica della votazione.
Ai fine di una esauriente istruttoria delle domande di proroga sarà cura delle
Sedi controllare che le stesse siano corredate di tutti gli elementi già illustrati
al punto 4) della circolare alle ditte. Qualora le cause che determinano la
continuazione della sospensione o della riduzione di attività non siano dalla
ditta indicate in dettaglio o non sia allegata alcuna documentazione che
dimostri l'esigenza eccezionale per l'impresa di protrarre la sospensione o la
riduzione di attività, le Sedi sono invitate a richiedere sollecitamente alle
ditte stesse le notizie essenziali.
2) Limiti temporali.
In ordine alla durata dell'integrazione salariale la legge detta norme
specifiche a seconda che l'intervento riguardi periodi consecutivi ovvero non
consecutivi di godimento (6).
Nel caso in cui l'azienda abbia fruito di 12 mesi consecutivi (52 settimane) di
integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la stessa
unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia
trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In relazione al requisito della previsione di ripresa indicata dall'art. 5 del
D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, quale condizione per la concessione delle
integrazioni salariali, il Comitato speciale ha ritenuto che questa debba essere
valutata in rapporto ai nuovi limiti temporali di concessione ed essere riferita
all'unità produttiva (stabilimento reparto o settore autonomo) considerata nel
suo complesso.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
La formulazione della norma induce a ritenere che il calcolo del limite
massimo di concessione debba essere effettuato con riferimento ad un
periodo (biennio) mobile, alla stregua della normativa da tempo vigente per
l'indennità di disoccupazione (7). Poichè, peraltro, a norma delle disposizioni
regolanti la Cassa integrazione guadagni, l'integrazione salariale deve essere
calcolata con riferimento alla settimana, si ritiene che sia il limite di 12 mesi
sia quello del biennio debbano essere calcolati in ragione di settimane
(rispettivamente 52 e 104).
Quindi l'eventuale differimento e frazionamento della concessione dovrà
essere eseguito per settimana e non per giornate.
Sino a quando non sarà adeguatamente sperimentata la procedura
automatizzata recentemente introdotta per l'acquisizione dei dati afferenti
l'integrazione salariale, le Sedi avranno cura di prendere nota, con il sistema
che riterranno più opportuno in rapporto alla propria situazione, delle
integrazioni fruite dalle singole unità produttive ai fini del computo dei limiti
temporali.
In occasione della trasmissione della prima richiesta di proroga, sul mod. I.G.
8 saranno riassunte le notizie relative ai precedenti periodi di integrazione
salariale fruiti (8), nell'ambito del biennio, dall'unità produttiva interessata
alla domanda, con specifica annotazione in caso di periodi da non computarsi
ai fini dei limiti temporali (v. successivo punto 3).
3) Inapplicabilità dei limiti temporali
Poichè i limiti temporali indicati all'art. 6 non si applicano nei casi di
intervento determinato da " eventi oggettivamente non evitabili ", si rende
necessario stabilire in via preliminare quale significato debba assumere tale
dizione. In proposito si premette che il Comitato speciale ha ritenuto che il
requisito, già previsto dalla precedente normativa. della non imputabilità al
datore di lavoro o ai lavoratori degli eventi che determinano la sospensione o
la riduzione di attività, debba in ogni caso ritenersi tuttora essenziale ai fini
dell'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni.
Per una immediata applicazione della norma e in attesa di un ulteriore
eventuale approfondimento, il Comitato speciale ha inoltre espresso l'avviso
che devono intendersi " eventi oggettivamente non evitabili " quelli
determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni
all'azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di
impresa.
Nella valutazione sulla natura della causale addotta sarà ovviamente tenuto conto degli elementi presenti nella domanda o nella documentazione allegata
e degli altri elementi di cui sarà ritenuta necessaria l'acquisizione.
Tra gli elementi sono da annoverare le notizie, i dati e le informazioni che
risulteranno dalla procedura sindacale ove attuata ai sensi dell'art. 5.
Nell'ambito del sistema adottato per la registrazione delle integrazioni fruite,
di cui al precedente punto 2, le Sedi adotteranno gli accorgimenti ritenuti più
idonei al fine di permettere l'individuazione dei periodi di integrazione che
non sono da computarsi ai fini dei limiti temporali in quanto la causa che ha
determinato l'intervento si ricollega ad " eventi oggettivamente non evitabili
".
4) Commissione provinciale.
Nel modificare la procedura di nomina della Commissione provinciale - che
deve avvenire mediante decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro
- la legge stabilisce che la Commissione stessa sia presieduta dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e sia
composta, oltre che da sei rappresentanti delle parti sociali, da un funzionario
dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
La legge prevede inoltre che alle sedute partecipi, con voto consultivo, un
funzionario della Sede dell'Istituto la cui designazione, ai sensi della delibera
consiliare n. 178 dei 19 ottobre 1973 (9), spetta al Presidente dell'Istituto su
proposta del Comitato provinciale.
Ai fini di un celere svolgimento della procedura di nomina delle nuove
Commissioni provinciali, le SS.LL. sono invitate a promuovere con la
massima sollecitudine la designazione del nominativo del rappresentante
dell'Istituto in seno a tale Organo. Le proposte di designazione formulate dal
Comitato provinciale dovranno essere inoltrate, con ogni urgenza, alla
Segreteria degli Organi collegiali che provvederà a predisporre le relative
determinazioni di nomina.
In attesa che i nuovi organi siano in grado di operare, il Comitato ha ritenuto
che le richieste di integrazione salariale continuino ad essere esaminate dalle
attuali Commissioni provinciali che opereranno con le attribuzioni previste
dalla nuova normativa.
La funzione di Segretario della Commissione provinciale continuerà ad
essere assolta dal Capo Ufficio riscossione contributi.
5) Ricorso dei componenti la Commissione.
Ciascuno dei partecipanti alle sedute delle Commissioni provinciali, compreso il funzionario della Sede che vi partecipa con voto consultivo, può
ricorrere al Comitato speciale - entro trenta giorni dalla data della delibera -
avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione stessa purchè nel corso
della votazione abbia motivato il suo dissenso, chiedendone l'inserimento a
verbale.
Sarà cura della Sede notificare alla ditta il ricorso non appena questo sarà
formalmente avanzato da taluno dei partecipanti alla seduta, facendo presente
all'impresa che ha facoltà di addurre controdeduzioni e che la sollecita
presentazione delle stesse ne potrà consentire la valutazione in sede di esame
del ricorso da parte del Comitato speciale.
Considerata la peculiarità della facoltà di proporre ricorso attribuita ai
partecipanti alle riunioni della Commissione e tenuto conto, in particolare,
delle finalità della nuova legge e delle radicali innovazioni apportate alla
disciplina delle integrazioni, appare superflua la raccomandazione di
procedere al riguardo con la più attenta ponderazione e sulla base di tutti gli
elementi di giudizio emersi in sede di esame delle singole richieste.
6) Rilascio delI'autorizzazione.
Sull'autorizzazione, da rilasciarsi sul prescritto mod. I.C.i 6, deve essere
specificato se, per le integrazioni autorizzate, la causale addotta è stata
valutata come rientrante nella fattispecie degli " eventi oggettivamente non
evitabili " ai fini sia del computo dei limiti temporali di cui all'art. 6 sia del
pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge.
A tal fine devono essere interessate le Commissioni provinciali affinchè, in
sede di delibera, si pronuncino non solo in merito all'accoglimento della
domanda di ammissione all'integrazione salariale ma anche sulla natura della
causale addotta in conformità a quanto ritenuto dal Comitato ed illustrato al
precedente punto 3.
Sulle autorizzazioni relative a periodi di sospensione e riduzione di attività,
causate da " eventi oggettivamente non evitabili ", ai quali non si applicano i
limiti temporali previsti dall'art. 6 e che non comportano il versamento del
contributo addizionale di cui all'art. 12 dovrà essere apposta una specifica
annotazione (10).
7) Ricorsi.
Avverso i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica, al Comitato speciale che decide in via
definitiva.
Ne deriva che contro le decisioni adottate dal Comitato su ricorsi riguardanti delibere della Commissione provinciale non può essere avanzato gravame al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Resta ferma invece la facoltà di ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, avverso le decisioni adottate dal Comitato speciale su
richieste di proroga.
Contro i provvedimenti delle Sedi rimane immutata la normativa precedente,
di cui agli artt. 8 e 9 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, che prevede il
ricorso in prima istanza al Comitato speciale ed in seconda istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (11).
In relazione a quanto sopra si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità
che nelle comunicazioni alle imprese dei provvedimenti negativi vengano
fornite precise indicazioni sul tipo di gravame che gli interessati hanno
facoltà di esperire.
8) Contributo addizionale.
In relazione alle cause di intervento che escludono il pagamento del
contributo addizionale previsto all'art. 12 si richiama quanto precisato al
precedente punto 3).
9) Codificazione delle aziende.
La differenziazione delle aliquote contributive dovute alla C.I.G. dalle
aziende industriali, in rapporto alla consistenza numerica del personale, rende
necessaria la individuazione delle imprese tenute ad applicare le aliquote
ridotte.
È stato, pertanto, istituito il codice autorizzazioni " IS " avente il significato
di: "Azienda industriale non edile o lapidea che applica, per contributi C.I.G.,
le aliquote ridotte ".
Ai fini della individuazione delle aziende interessate, le Sedi si avvarranno
della dichiarazione che le aziende stesse sono tenute ad inviare ai sensi di
quanto previsto al punto 7) della circolare per i datori di lavoro.
Individuate le aziende per le quali occorre procedere all'attribuzione del
codice autorizzazioni di nuova istituzione, le Sedi provvederanno ad
aggiornare, con le modalità vigenti, le relative posizioni anagrafiche esistenti
presso l'archivio centralizzato indicando quale data " decorrenza codice "
quella del 1° febbraio 1975 (o quella di iscrizione dell'azienda se posteriore).
Detto codice è ovviamente soggetto all'annullamento, qualora dalla
dichiarazione che, come precisato allo stesso punto 7) della predetta circolare, le aziende sono tenute a presentare ogni anno, risulti cheè stato
superato il limite di 50 dipendenti. In questo caso la data " decorrenza codice
" sarà quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato
il superamento del predetto limite.
Sarà opportuno che, in tempo utile, sia ogni anno ricordato alle aziende
interessate l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui trattasi. A tanto le
Sedi provvederanno mediante circolare a tutte le aziende industriali soggette
alla presente legge.
Dal proprio conto, il Centro elettronico collaborerà con le Sedi all'invio alle
aziende, alle quali è stato attribuito il codice 1 S, di una cartolina - da
restituire alla Sede debitamente firmata - contenente il testo della
dichiarazione e l'avvertenza che, in caso di mancata restituzione, si intenderà
che l'azienda non si trovi più nelle condizioni per fruire delle particolari
agevolazioni.
AI fine di consentire alle Sedi di eseguire gli opportuni riscontri, è prevista
l'emissione da parte del Centro elettronico di un tabulato delle aziende alle
quali è stato attribuito il codice 1 S, sulla base del quale le Sedi potranno
eseguire gli interventi del caso.
Qualora pervengano dichiarazioni, inviate da aziende cui non era stato
attribuito il codice 1 S, dalle quali risulti che, nel corso del precedente anno
solare, hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a
50, le Sedi provvederanno ad aggiornare le relative posizioni anagrafiche
esistenti presso l'archivio centralizzato attribuendo quale data " decorrenza
codice " quella del 1° gennaio.
A cura del Centro elettronico sarà verificata, per quanto concerne il numero
dei dipendenti la rispondenza delle dichiarazioni annuali delle aziende con i
dati risultanti dalle denunce riepilogative trimestrali di mod. DM 10 D.L.
Tale verifica - che, peraltro, nel caso di imprese alla quale siano stati
attribuiti più numeri di matricola, potrà essere effettuata solo separatamente
per ogni singola posizione - darà luogo alla segnalazione alle Sedi delle
imprese, con il codice 1 S, che hanno superato il limite dei dipendenti.
È ovvio che, qualora sorgano fondati dubbi sulla esattezza del numero dei
dipendenti dichiarato dalle aziende, le Sedi provvederanno agli accertamenti
del caso.
Una particolare ipotesi da tenere in considerazione è quella riguardante le
aziende la cui iscrizione avvenga nel corso dell'anno solare, per le quali la
presentazione della dichiarazione sul numero dei dipendenti è prevista (vedi punto 7 della circolare per i datori di lavoro) dopo un mese di attività.
Le Sedi potranno provvedere all'attribuzione del codice 1 S anche in
mancanza della dichiarazione sulla base del numero dei dipendenti indicati
sulla domanda di iscrizione, salvo ad annullarlo, con le consuete modalità,
qualora dalla dichiarazione risulti che l'azienda non si trovi nelle condizioni
di fruire delle particolari agevolazioni contributive.
Sarà opportuno che le Sedi - all'atto dell'invio della comunicazione di
avvenuta iscrizione ovvero in occasione della richiesta di documenti e/o di
notizie necessarie per la definizione della pratica - ricordino alle aziende
l'obbligo di presentare la dichiarazione.
Le pratiche delle aziende, cui è stato attribuito il codice 1 S in attesa della
dichiarazione, saranno tenute in particolare evidenza.
Ove la dichiarazione non pervenga entro il termine che le Sedi riterranno di
stabilire, dovrà procedersi, dopo aver svolto gli ulteriori interventi che le
circostanze consiglino, all'annullamento del codice.
B) Integrazione salariale straordinaria.
10) Presentazione delle domande.
Il Comitato speciale, nel confermare che anche ai fini dell'intervento
straordinario deve essere presentata una regolare richiesta, ha espresso il
parere che in presenza di domande avanzate in base a decreti di crisi
settoriale o locale debba trovare applicazione, nella sua interezza, l'art. 7
della legge.
Il termine di 25 giorni, ove più favorevole, potrà essere fatto decorrere dalla
fine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta ufficiale.
11) Competenza a decidere.
Sino a nuova disposizione, anche sulle richieste di intervento straordinario in
conformità a quanto stabilito per le integrazioni salariali ordinarie, la
competenza a decidere è della Commissione provinciale per i primi tre mesi
continuativi e degli Organi centrali per i periodi successivi ai primi tre mesi
continuativi.
Rimangono fermi i criteri già illustrati nella circolare n. 50943 G.S. dell'8
febbraio 1973, parte 2° punto C) (12) relativi all'esame preventivo da parte delle Commissioni provinciali delle richieste la cui decisione rientra nella
competenza degli Organi centrali.
Le Commissioni provinciali continueranno pertanto a formulare proposte in
ordine alle decisioni che gli Organi centrali dovranno successivamente
adottare e, in caso di proposta unanime di accoglimento, le Sedi rilasceranno
immediatamente la relativa autorizzazione.
12) Contributo addizionale.
Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ha espresso il parere
che il contributo addizionale di cui all'articolo 12, punto 2 della legge 20
maggio 1975, n. 164 deve trovare applicazione anche in caso di intervento
straordinario.
Pertanto le aziende che godono di tale trattamento dovranno pagare il relativo
contributo.
Al riguardo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con telegramma
del 23 giugno 1975 ha comunicato di aver richiesto l'avviso dei competenti
Ministeri del tesoro, del bilancio e dell'industria sulla questione, riservandosi
di far conoscere tempestivamente il parere che sarà espresso in proposito.
Ove si dovesse addivenire ad una soluzione diversa da quella sopra
prospettata, i contributi addizionali versati dalle aziende per il titolo di cui
trattasi saranno rimborsati a cura dell'Istituto.
C) Periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
13) Misura dell'integrazione.
In relazione all'art. 20, 1° comma, il Comitato speciale ha espresso il parere
che i trattamenti ordinari afferenti il periodo decorrente dal 3 febbraio 1975
devono essere in ogni caso corrisposti nella nuova misura ed entro i nuovi
limiti a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno già erogati.
Qualora per detti periodi sia stata già rilasciata regolare autorizzazione ai
sensi e nella misura della precedente normativa, non sarà necessario emettere
una nuova autorizzazione in quanto le aziende provvederanno ad erogare la
differenza come già illustrato al punto 15) della circolare diretta alle imprese.
14) Controllo delle somme chieste a rimborso a titolo di differenze di
integrazioni salariali.Come previsto nella circolare per i datori di lavoro, questi devono inviare, nel
caso in cui chiedano a rimborso somme a titolo di differenze di integrazioni
salariali già corrisposte, un prospetto dimostrativo delle operazioni
conseguentemente eseguite.
Qualora il prospetto pervenga insieme con il mod. DM 16, le Sedi, sulla base
del prospetto stesso, delle autorizzazioni già rilasciate (I.G.i 6) e della
documentazione agli atti, effettueranno il controllo dell'operato dei datori di
lavoro. Ove si rendesse necessario apportare delle rettifiche, le Sedi le
annoteranno sul prospetto e ne daranno comunicazione all'azienda.
Sulle autorizzazioni l.G.i 6 dovrà essere presa nota del rimborso disposto.
I prospetti pervenuti, sia insieme con il mod. DM 16 sia con plico separato,
saranno tenuti in evidenza in attesa della ricezione dei tabulati che verranno
emessi dal Centro elettronico in conformità e per gli adempimenti previsti
nella circolare n. 1382 G.S. - n. 247 D.S.E.A.D. - n. 6249 S.A. del 29
novembre 1974 (13).
* * *
Per quanto riguarda gli aspetti contabili si fa riserva di impartire apposite
istruzioni.
D) Riconoscimento dei periodi di sospensione del lavoro ai fini del
raggiungimento del diritto e della misura della pensione.
15) Adempimenœi dei datori di lavoro.
L'art. 3 della legge stabilisce che sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
diritto e della misura della pensione i periodi di sospensione dal lavoro per i
quali è corrisposta l'integrazione salariale, fino ad un massimo complessivo
di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
Il contributo figurativo da accreditare a copertura dei predetti periodi è
commisurato alla retribuzione presa a base per il calcolo della integrazione
salariale.
A tale scopo i datori di lavoro utilizzeranno il mod. I.G.i 1/bis (all. n. 3) il
quale nel tracciato ricalca in linea di massima il mod. I.G.i 1 istituito con
circolare n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973 (14).Per quanto riguarda la compilazione del modulo, i datori di lavoro dovranno
indicare nel fronte del modulo stesso se il lavoratore sospeso ha percepito
l'integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria.
Il retro del modulo si compone di due sezioni, nella prima delle quali i datori
di lavoro contrassegneranno ciascuna settimana di sospensione dal lavoro,
mentre nella seconda indicheranno per ciascun periodo, durante il quale
l'integrazione salariale è stata calcolata sulla base di una medesima
retribuzione settimanale, la data iniziale e finale del periodo stesso, la
retribuzione settimanale considerata, il numero delle settimane di
sospensione comprese nel periodo e, infine, la retribuzione complessiva che
per lo stesso numero di settimane il lavoratore avrebbe percepito qualora non
fosse stato sospeso.
Peraltro, in relazione a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 3 giugno
1975, n. 160, le retribuzioni settimanali prese a base per il calcolo delle
integrazioni salariali e riferite a periodi successivi al 31 agosto 1975
dovranno essere esposte nel modulo in questione, previo arrotondamento a
lire 1.000 per eccesso o per difetto delle frazioni rispettivamente non inferiori
o inferiori a lire 500.
Inoltre, i datori di lavoro, al termine del periodo di intervento della C.I.G.,
faranno pervenire alla Sede competente le schede individuali di mod. I.G.i 1
bis, unitamente alla distinta di versamento mod. 03, sulla quale dovrà essere
annotato, tra l'altro, il numero di matricola dell'azienda, e, per ciascun
lavoratore, le generalità, il numero complessivo delle settimane di
sospensione dal lavoro, il periodo ad esse riferito e la retribuzione
complessiva che il lavoratore avrebbe percepito durante le settimane di
sospensione: ovviamente i predetti dati riepilogativi andranno desunti
direttamente dai corrispondenti mod. I.G.i 1 bis.
16) Adempimenti delle Sedi.
Pervenuti i modd. I.G.i 1 bis, la Sede, dopo aver eseguito gli adempimenti
preliminari con le consuete modalità (es.: registrazione dei modelli 03 sul
registro di mod. 03 bis), provvederà ad allegare i modelli stessi alla scheda di
mod. 07 e a conservare in apposita evidenza le distinte di mod. 03, dovendo
essere posta allo studio la questione se le somme che la C.I.G. deve trasferire
al F.P.L.D. - a norma dell'art. 3 della legge n. 164/1973 - debbano desumersi
dai dati riepilogativi esposti nelle predette distinte oppure con sistemi diversi.
Per la stampa dei modd. l.G.i 1 bis e per la loro fornitura alle aziende si
richiamano le disposizioni contenute nella citata circolare n. 50943 G.S.
17) Utilizzazione dei contributi accreditati ex art. 3 per periodi di sospensione dal lavoro.
I contributi in epigrafe sono utili per l'accertamento del diritto alla pensione,
con esclusione di quella di anzianità, per la quale si fa riserva di istruzioni.
Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stessi ai fini della misura della
pensione si fa presente quanto segue. Per il calcolo in forma retributiva le
Sedi terranno conto delle retribuzioni indicate nei modd. I.G.i 1 bis con
l'osservanza, in caso di concorso in uno stesso gruppo di 52 settimane di
retribuzioni dichiarate con mod. I.G.i 1 bis e di periodi coperti unicamente di
contribuzione, dei criteri di cui al punto 8) della circolare n. 60006 Prs. - n.
15803 O. - n. 1097 G.S. del 5 agosto 1974 (15). Per il calcolo invece in
forma contributiva, per ogni settimana risultante dai modd. I.G.i 1 bis dovrà
essere attribuito un contributo settimanale al quale sarà imputata la quota
I.V.S. corrisipondente alla relativa retribuzione settimanale.
18) Contributi da accreditare ex art. 2 della legge 464/1972.
Con l'occasione si scioglie la riserva contenuta nel punto 29) della circolare
n. 50943 G.S. sopra citata e riguardante le aziende e le Sedi interessate al
sistema di riscossione dei contributi di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
Al riguardo, le Sedi dovranno invitare le aziende, completando le allegate
istruzioni ad esse dirette, con richiamo a quelle impartite localmente in
precedenza, a presentare i modelli I.G.i 1, di cui alla più volte citata circolare
n. 50943 G.S., per gli eventuali periodi di integrazione salariale straordinaria
a suo tempo corrisposta ai sensi della legge n. 464/1972.
Una volta pervenuti, detti modd. I.G.i 1 dovranno essere inseriti nella
apposita evidenza con allegato il mod. 03 di versamento, non essendo ancora
in grado questa Direzione generale di fornire istruzioni circa l'utilizzazione
dei dati esposti sulle predette schede individuali, in quanto le varie questioni
attinenti sono tuttora all'esame degli Organi deliberanti.
Tuttavia, i contributi risultanti da tutti i modd. I.G.i 1 relativi a periodi di
integrazione salariale straordinaria ex lege n. 464/1972 potranno essere
valutati, per il momento, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla
pensione, con esclusione di quella di anzianità; pertanto, è opportuno che dei
predetti modelli venga apposta sulla scheda di mod. 07 idonea annotazione.
* * *
Eventuali difficoltà e problemi che dovessero insorgere in sede di attuazione
delle disposizioni dettate con la presente circolare saranno segnalati con ogni
tempestività a questa Direzione generale.IL DIRETTORE GENERALE
GEREMIA
----------------------------------------------
(1) V. pag. 1127.
(2) V. "Atti ufficiali" 1945, pag. 385.
(3) V. "Atti ufficiali" 1947, pag. 672.
(4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
(5) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1936.
(6) Il Comitato speciale ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 20, i limiti temporali di cui all'art. 6 sono da computare dall'entrata in
vigore della legge anche per gli interventi in corso, senza considerare i
periodi fruiti in precedenza.
(7) Cfr. lettera-circolare n. 13122 D.S. del 20 dicemhre 1940 (Atti ufficiali),
1940, pag. 794); lettere-circolari n. 1026 D.S. del 31 gennaio 1941 e n. 2514
Obg. del 20 marzo 1941 ("Atti ufficiali", 1941, pagg. 103 e 226).
(8) In caso di periodi continuativi sarà sufficiente annotare la data iniziale del
trattamento e quella finale.
(9) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 2541.
(10) Ai fini della trasmissione dei dati, concernenti le autorizzazioni, di cui
alle "Istruzioni per l'acquisizione e la consultazione delle informazioni
relative alla Cassa integrazione guadagni (procedura CI) " i codici tipo
intervento 1 e 7 (v. tabella alleg. C) assumono rispettivamente il significato:
- DL. 869/1947 e L. 164/1975;
- D.L. 1115/1968 e L. 464/1972 in sostituzione di D.L. 869/1947 e L.
164/1975. I codici causa da 11 a 15 di cui alla tabella alleg. B delle predette
istruzioni restano confermati per quanto riguarda la trasmissione dei dati
relativi alle richieste. In caso di autorizzazione rilasciata per " eventi
oggettivamente non evitabili " i codici già acquisiti dovranno essere sostituiti
rispettivamente dai codici da 51 a 55.
(11) Ad esempio: provvedimento della Sede per addebito del contributo
ordinario; provvedimento di negato rimborso delle integrazioni salariali.
(12) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 447.
(13) V. "Atti ufficiali" 1974, pagg. 2516 e 2517.
(14) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 447.
(15) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1935.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
o fronte
o retro
Circolare 134342 del 26 settembre 1975
OGGETTO: Prestazioni antitubercolari - Legge 6 agosto 1975, n. 419.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 29 agosto 1975 la legge 6 agosto 1975, n.
419 che entrata in vigore in data 13 settembre 1975 quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
La legge. di cui si allega copia per l'attuazione da parte delle Sedi (all. n. 1), introduce importanti
innovazioni nell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi , in merito alle quali, in sede di
prima attuazione, si forniscono i chiarimenti e le istruzioni che seguono.
I. - Requisito di contribuzione (art. 3).
Le innovazioni apportate dall'art. 3 della legge riguardano l'eliminazione del requisito del biennio
di assicurazione e la reperibilit dell'anno di contribuzione nell'arco della intera vita lavorativa
dell'assicurato.
La norma in esame. riproponendo la formulazione dell'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636
(1), prevede che il requisito dell'anno di contribuzione debba sussistere " all'atto della domanda
"; si deve tuttavia rilevare che, secondo quanto precisato al punto 5 della circolare n. 26603 O. - n. 134338 Pra. - n. 14107 G.G.C. n. 8403 Sn. del 27 dicembre 1974 (2), nell'attuale situazione
normativa conseguente al trasferimento alle Regioni dei compiti in materia di assistenza
ospedaliera, la domanda di indennit antitubercolari pu essere presentata, successivamente
alricovero, nel termine prescrizionale di cinque anni, e che l'esistenza del requisito in parola deve
essere accertata con riferimento alla data iniziale del ricovero, nonch in rapporto ai periodi per i
quali le indiennit stesse devono essere liquidate.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso del tubercolotico che, ricoveratosi anteriormente
all'entrata in vigore della legge in esame, non possa far valere, alla data iniziale del ricovero, il
requisito del biennio di assicurazione, le indennit antitubercolari devono essere concesse a
decorrere dal 13 settembre 1975, semprech ovviamente, possa essere fatto valere a tale data il
requisito dell'anno di contribuzione e l'interessato avanzi domanda all'Istituto entro il termine
prescrizionale dei cinque anni.
Si fa infine presente che in materia di prestazioni antitubercolari continua ad avere applicazione
il principio dell'automaticit sancito dall'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939.
Nei casi in cui tale principio - che riguarda anche periodi rispetto ai quali sia gi intervenuta la
prescrizione per il versamento dei contributi (3) - debba essere applicato, dovranno, ovviamente,
essere poste in atto le dovute cautele per l'accertamento dell'effettiva esistenza del rapporto di
lavoro soggetto all'obbligo assicurativo.
II. - Prestazioni antitubercolari ai pensionati ed ai titolari di rendita (art. 1).
L'art. 1 stabilisce che alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi hanno diritto, per s e per i componentila propria famiglia, i titolari di
pensioni o di rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (4),
semprech l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virt di assicurazione obbligatoria
propria o di altri membri della famiglia.
I titolari di pensioni o rendite indicati - ai fini del diritto all'assistenza di malattia - ai punti 1 e 3
dell'art. 1 della legge n. 692/1955 sono:
a. i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit, la
vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute
sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati;
b. i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese,
fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale
obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero
medesimo non risulti ancora deciso;
c. i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale,nei casi di inabilit
permanente di grado non inferiore all'80%, ovvero di rendite ai superstiti. In via preliminare va rilevato che i suddetti titolari di pensioni o di rendite possono,
normalmente, far valere il requisito dell'anno di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi e per ci stesso hanno diritto alle prestazioni antitubercolari.
La norma, pertanto, trova applicazione nei confronti dei titolari di pensioni o rendite che non
possano far valere tale requisito ai sensi dell'art. 3 della legge ed ai quali viene attribuito dalla
norma stessa un titolo autonomo alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi.
La tutela introdotta dalla norma in esame non opera, peraltro, qualora gli interessati possano
fruire delle prestazioni antitubercolari in qualit di familiari di assicurato.
Tra i soggetti indicati al precedente punto a) sono compresi i titolari di pensione indiretta o di
riversibilit; sono invece da ritenersi esclusi i titolari delle pensioni a carico delle gestioni
assicurative per i lavoratori autonomi. categorie non ancora ammesse al trattamento pensionistico
all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 692/1955.
Per quanto concerne i titolari di pensioni o di rendite menzionati al punto b),si chiarisce che -
secondo quanto gi praticato dall'I.N.A.M., conformemente al criterio espresso dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - per la loro individuazione va fatto riferimento soltanto a
coloro che godono di un trattamento di pensione o di una rendita a carico di un'impresa o fondo
nei cui confronti sussistano le condizioni previste per l'esonero dall'assicurazione generale
obbligatoria I.V.S. a norma dell'art. 28 e seguenti del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e successive
modificazioni.
Al riguardo si rammenta che hanno dato luogo all'esonero dall'assicurazione I.V.S. i seguenti
Fondi o Casse aziendali:
1. Fondo di previdenza per il personale dipendente dalla Direzione generale dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni (D.M. 15 ottobre 1946);
2. Fondo per le pensioni ed indennit al personale della Cassa di Risparmio delle province
lombarde (statuto approvato con D.P.R. 16 maggio 1963, n. 817);
3. Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (statuto
approvato con D.P.R. 16 maggio 1962, n. 930);
4. Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario 5. Paolo di Torino (statuto
approvato con D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1434);
5. Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino (statuto approvato
con D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1293);
6. Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (D.M. 14
febbraio 1963);
7. Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari
della provincia di Genova (statuto approvato con D.P.R. 21 novembre 1963, n. 2210);
8. Cassa di previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (statuto
approvato con D.P.R. 14 luglio 1964, n. 939);
9. Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato (1.N.C.I.S.) - Roma (D.M. 17 dicembre 1968); 10. Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti (D.M. 19 giugno
1969);
11. Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio " V. Emanuele " per le
province siciliane - Palermo (D.M. 17 marzo 1970).
Inoltre qualora si presentino casi di titolari di pensioni o di rendite a carico di Fondi o Casse
relativamente ai quali risulti l'esistenza di un procedimento di esonero in corso, le Sedi dovranno
chiedere conferma a questa Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza - che fornir
notizie in proposito.
In merito all'accertamento del titolo per il diritto alle prestazioni antitubercolari nei confronti di
tutti i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), si precisa che gli estremi del libretto ovvero del
certificato di pensione o rendita (Ente erogatore, numero, categoria e decorrenza) dovranno
essere annotati sulla relativa pratica di mod. tbc. 211 bis a cura dell'Ufficio prestazioni: tale
annotazione sar firmata dall'impiegato addetto e dal Capo dell'ufficio.
Per quanto concerne, invece, l'accertamento del diritto nei confronti dei soggetti menzionati al
punto c), le Sedi avranno cura di rivolgere premure alla Sede provinciale dell'I.N.A.I.L. che
eroga ai medesimi la rendita, affinch voglia trasmettere il relativo attestato (mod. 69, nel quale
anche indicato il grado di inabilit permanente. che - come sopra detto - non deve essere inferiore
all'80%).
III. - Prestazioni anitubercolari per i familiari (art. 2).
Modificando la precedente normativa, che differenziava le categorie dei familiari a seconda che
si trattasse del diritto del tubercolotico assistibile come persona di famiglia dell'assicurato ovvero
del diritto dell'assistito per assicurazione propria alle maggiorazioni delle indennit per i familiari
a carico, l'art. 2 comprende in un'unica elencazione tutte le categorie dei familiari per i quali pu
essere concesso ogni trattamento, sanitario o economico, a carico dell'assicurazione contro la
tubercolosi.
Le persone di famiglia che qui vengono in considerazione sono i familiari dell'assicurato contro
la tubercolosi ovvero i familiari dei titolari di pensione o rendita di cui ai punti i e 3 dell'art. 1
della legge 4 agosto 1955. n. 692.
Si osserva, inoltre, che la norma legislativa in esame impropriamente si riferisce ai familiari del "
capo famiglia ", mentre avrebbe dovuto far riferimento ai familiari dell'assicurato, del pensionato
e del titolare di rendita: impropriet terminologica che - in conformit al parere espresso dal
Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi - necessariamente deve essere superata, in
sede applicativa, tenendo conto della " mens legis " e del complesso della normativa che regola
l'assicurazione contro la tubercolosi.
Tenute anche presenti le specificazioni contenute nell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957. n. 818
(5), le categorie di familiari considerate ai fini del trattamento per la tubercolosi sono:
a. il coniuge; b. i figli legittimi, legittimati. naturali, adottivi, gli affiliati, i minori regolarmente affidati, i
figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge,fino al 2l anno di et ovvero
permanentemente inabili al lavoro;
c. i fratelli e le sorelle a carico, fino al 21 anno di et ovvero permanentemente inabili al
lavoro;
d. i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali
l'assicurato, il pensionato o il titolare di rendita fu affidato come esposto, purch viventi a
carico (6) e purch abbiano superato i 60 anni di et per l'uomo ed i 55 anni per la donna,
ovvero siano permanentemente inabili al lavoro.
Per i familiari indicati alle lettere b) e c), i quali siano regolarmente iscritti ad universit o istituti
universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi
superiori e non abbiano gi conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di et elevato
fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26 anno di et,
sempre che essi risultino a carico dell'assicurato, del pensionato o del titolare di rendita.
In merito al requisito della vicenza n carico per la concessione delle prestazioni antitubercolari ai
familiari affetti da tubercolosi, si fa presente che, secondo il criterio gi indicato nella circolare n.
134327 Prs. - n. 7652 Sn. - n. 9097 G.C.C. del 29 novembre 1972, punto I (7) tale requisito
richiesto soltanto per determinate categorie di familiari.
Al suddetto fine, l'esistenza del requisito in parola richiesta nei confronti dei seguenti familiari:
1. fratelli e sorelle. in ogni caso;
2. figli legittimi ed assimilati, di et tra i 21 ed i 26 anni, iscritti ad universit o ad istituti
assimilati
3. genitori ed equiparati. patrigno e matrigna, persone alle quali l'assicurato, il pensionato o
il titolare di rendita fu affidato come esposto.
Il requisito stesso non invece richiesto per gli infermi appartenenti alle altre categorie di familiari
.(coniuge; figli legittimi ed assimilati fino al 21 anno di et o inabili al lavoro).
Per quanto concerne. invece. la concessione delle maggiorazioni delle indennit antitubercolari
per i familiari dell'assicurato, del pensionato o del titolare di rendita assistito per tubercolosi,
l'ultimo comma dell'articolo in esame richiede,in linea di principio, il requisito della vivenza a
carico per tutti i familiari. Tale principio, del resto, conforme alla normativa finora vigente: le
Sedi continueranno pertanto ad applicare le istruzioni gi emanate in proposito.
In definitiva. l'innovazione di maggior rilievo introdotta dall'art. 2 riguarda l'estensione del diritto
alle prestazioni, in caso di malattia tubercolare, a favore dei familiari indicati alla lettera d)
dell'articolo stesso (genitori ed assimilati).
Ovviamente, tale nuova categoria di assistibili ha titolo alle prestazioni antitubercolari a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
IV.- Ammontare delle indennit antitubercolari (art. 4). L'art. 4 dispone l'aumento - a decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun
anno - della indennit giornaliera e dell'indennit post-sanatoriale, nella stessa misura percentuale
di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Al riguardo. si rileva che al suddetto trattamento minimo di pensione - ammontante, al 31
dicembre 1974, a lire 42.950 - stato apportato, a decorrere dal l gennaio 1975. in conseguenza
della perequazione automatica delle pensioni ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (8) e per effetto del disposto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (9), un aumento
complessivo di lire 13.000 mensili.
La percentuale di variazione corrispondente al suddetto aumento pari al 30.267%.
Pertanto, per l'anno 1975, gli importi delle indennit giornaliera e post-sanatoriale da
corrispondere in misura fissa, risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale di aumento,
sono i seguenti:
a. L. 1.563. per l'indennit giornaliera spettante agli assistiti in qualit di assicurati;
b. L. 782. per l'indennit giornaliera spettante agli assistiti in qualit di familiari di assicurato;
c. L. 2.605 al giorno, per l'indennit posi-sanatoriale spettante agli assistiti in qualit di
assicurati;
d. L. 1.303 al giorno, per l'indennit post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualit di
familiari di assicurato.
Ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge, le indennit giornaliera e post-sanatoriale vanno
corrisposte - ovviamente, con decorrenza non anteriore al 13 settembre 1975, data di entrata in
vigore della legge stessa - nelle seguenti misure fisse:
1. L. 782, per indennit giornaliera;
2. L. 1.303 al giorno. per indennit post-sanatoriale.
Per quanto concerne l'indennit giornaliera in misura pari all'indennit di malattia, di cui all'art. 1,
primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1080 (10), la medesima deve essere aumentata, a
favore degli assicurati che ne beneficiavano alla data del 1 gennaio 1975, applicando nei singoli
casi la suddetta percentuale del 30.267%.
Giova precisare che non deve essere apportato alcun aumento percentuale, relativamente
all'indennit giornaliera dovuta in misura pari all'indennit di malattia, nei confronti degli assicurati
ammessi alla indennit a decorrere da data successiva al 1 gennaio 1975, in quanto tale indennit
determinata con riferimento alla retribuzione percepita dagli interessati, il cui importo,
normalmente, stato gi influenzato dalle variazioni in aumento collegate alla dinamica salariale.
Lo stesso criterio dovr essere applicato per l'anno 1976 e successivi.
E' ovvio. peraltro. che anche per gli assicurati di cui trattasi deve essere fatta salva la
corresponsione dell'indennit giornaliera nella misura minima di L. 1.563. Le Sedi provvederanno d'ufficio all'aggiornamento delle indennit antitubercolari alle nuove
misure ed alla determinazione dei conguagli da corrispondere agli assistiti.
Circa gli aumenti delle indennit antitubercolari da erogare con effetto dal 1 gennaio dell'anno
1976 e degli anni successivi, si fa presente che, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 160/1975,
saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro le variazioni percentuali da applicare per l'aumento dell'importo mensile
dei trattamenti minimi di pensione.
In proposito saranno emanate successive istruzioni, tenendo anche conto della norma, contenuta
nel 3 comma del citato art. 9, secondo cui per il 1976 l'aumento percentuale sar applicato
sull'importo di L. 52.550.
V. Trattamento economico a lavore degli assistiti mediante cura ambulatoriale (art. 5).
Sull'argomento si fa riserva di emanare, appena possibile, successive istruzioni.
VI.- Assegno di cura o di sostentamento (art. 6).
L'art. 6 apporta alla normativa finora vigente in materia di assegno di cura o di sostentamento le
seguenti innovazioni:
a. la misura annua dell'assegno aumentata da L. 240.000 a L. 480.000, pagabili in rate
mensili posticipate di lire 40.000 ciascuna;
b. il requisito medico-legale, determinato in precedenza nella riduzione di almeno due terzi
della capacit di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini degli interessati, ora
stabilito nella riduzione a meno della met della capacit di guadagno medesima;
c. il rinnovo biennale dell'assegno, precedentemente previsto per una sola volta, ora
concedibile di due anni in due anni. Per gli assistiti ultraquindicenni deve, ovviamente,
sussistere l'anzidetta riduzione;
d. il termine per la presentazione della domanda di assegno viene esteso dal 6O al 90 giorno
successivo alla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nei confronti degli assistiti fruenti dell'assegno al 13 settembre 1975, data di entrata in vigore
della legge, le Sedi provvederanno d'ufficio, con le consuete modalit seguite in occasione di
aumenti delle prestazioni economiche antitubercolari, ad aggiornare la misura dell'assegno con
decorrenza dalla suddetta data ed a corrispondere agli interessati i maggiori importi spettanti.
In merito al requisito medico-legale, si osserva che, essendo ora stabilito tale requisito nella
riduzione a meno della met della capacit di guadagno, qualora il richiedente l'assegno di cura o di
sostentamento sia stato riconosciuto invalido ai fini pensionistici, al medesimo dovr essere
concesso l'assegno stesso, alla sola condizione che, allo stato, risultino esiti della malattia
tubercolare influenti sulla riduzione della capacit di guadagno. Il suddetto requisito della riduzione a meno della met della capacit di guadagno deve trovare
applicazione relativamente alle domande di assegno presentate dagli assistiti che abbiano cessato
di fruire dell'indennit post-sanatoriale in data 12 settembre 1975 o successiva.
Riguardo alla nuova disciplina del rinnovo, di due anni in due anni, dell'assegno di cura o di
sostentamento, si fa presente che la medesima trova applicazione, oltrech per le concessioni
dell'assegno successive alla data di entrata in vigore della legge, anche nei confronti degli
assistiti fruenti della prestazione in parola alla data stessa.
Ovviamente, anche per i rinnovi che decorrono dal 13 settembre 1975 o da data successiva, il
requisito medico-legale consiste nella riduzione a meno della met della capacit di guadagno.
Si rileva infine che il nuovo termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di assegno
trova applicazione solo relativamente alle domande presentate sotto l'impero della nuova legge,
e, cio, in data 13 settembre 1975 o successiva.
VII.- Accreditamento contributivo per periodi di assistenza antitubercolare (art. 7).
Si fa riserva di impartire istruzioni sull'argomento.
VIII. - Adempimenti contabili.
Per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative, l'Ufficio ragioneria provveder ad
aggiornare l'importo delle indennit spettanti ai beneficiari sopra precisati secondo le misure
indicate nel precedente paragr. IV.
In particolare, per quanto riguarda l'assegno di cura o di sostentamento, atteso che la nuova
misura di L. 480.000 annue spetta a decorrere dal 13 settembre 1975, ai beneficiari in godimento
al 10 settembre 1975 dell'anzidetto assegno spetter per lo stesso mese di settembre la somma di
L. 31.560.
Per i beneficiari ammessi a fruire dell'A.C.S. nel periodo 1- 12 settembre 1975 l'importo dovuto
dovr essere determinato in ragione di L. 657,53 giornaliere per il predetto periodo, e di L. 1.315
per i giorni decorrenti dal 13 settembre 1975.
I criteri per la determinazione del conguaglio, per la loro indicazione sui moduli della serie Tbc.
1 e per il pagamento agli interessati sono quelli gi enunciati al punto 4) della circolare n. 134331
Prs. - n. 285 Rg. del 29 marzo 1974 (11).
IX. - Adempimenti statistici.
Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena sar ultimata la revisione dei modelli
attualmente in uso per adeguarli alla nuova normativa delle prestazioni antitubercolari. In sede di prima applicazione, per quel che concerne le prestazioni riepilogate nel mod. Tbc. St.
6, si precisa che i conguagli tra le vecchie e le nuove misure delle indennit dovranno essere
compresi soltanto nell'" Importo " di cui alla lettera B). voce 10 del suddetto modulo.
Le giornate soggette ai conguagli non dovranno invece essere comprese tra quelle da riportare
alla lettera B) voce 6.
In attesa che sia provveduto alla revisione dei modelli in uso per le prestazioni antitubercolari. le
Sedi avranno cura di apportare ai modelli stessi le modifiche ed integrazioni necessarie in
rapporto alla nuova normativa.
Le Sedi provvederanno altres a riprodurre, mediante duplicatore, l'unito modulo di domanda di
indennit antitubercolari (all. n. 2), che sostituisce quello di cui all'allegato n. 1 della citata
circolare n. 26603 O. - n. 134338 Prs. - n. 14107 G.C.C. - n. 8403 Sn. del 27 dicembre 1974.
(*) Si omette la riproduzione del testo dell'allegato 1 - cio della legge 6 agosto 1975, n. 419 in
quanto gi pubblicato nel fascicolo di agosto 1975 degli " Atti ufficiali ", pag. 1692.
(1) V. " Atti ufficiali ", 1939, pag. 249.
(2) V. " Atti ufficiali ", 1974, pag. 2845.
(3) in proposito, il punto 4 della circolare n. 53159 Obg. del 23 settembre 1953, in "Atti
ufficiali", 1953. pag. 474.
(4) V. " Atti ufficiali ", 1955, pag. 389.
(5) V. " Atti ufficiali ", 1957, pag. 649.
(6) In tal senso si espresso, nell'esaminare i criteri applicativi della legge, il Comitato speciale
dell'assicurazione per la tubercolosi, a proposito dell'art. 2, lettera d), della legge stessa.
(7) V. " Atti ufficiali ", 1972, pag. 2566.
(8) V. " Atti ufficiali ", 1969, pag. 446.
(9) V. " Atti ufficiali ", 1975, pag. 1135.
(10) V. " Atti ufficiali ", 1971, pag. 162.
(11)V. " Atti ufficiali ", 1974, pag. 792.