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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Circolare 539 del 24 settembre 1980
OGGETTO: Personale docente e non docente non di ruolo in servizio nelle scuole statali.
Contributi I.N.P.S.
Si trasmette il testo della circolare n. 222 del 28 luglio 1980, con la quale il Ministero della
pubblica istruzione, al fine di dirimere dubbi ed incertezze che erano stati manifestati, ha fornito
precisazioni ai competenti uffici dell'Amministrazione della Pubblica istruzione in merito ai
criteri per la determinazione del trattamento assicurativo da applicare nei confronti di alcune
categorie di personale delle scuole statali per quanto riguarda in particolare, le assicurazioni
contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria gestite da questo Istituto.
Con la citata circolare viene, tra l'altro, definita la questione, da lungo tempo dibattuta,
riguardante la sussistenza dell'obbligo contributivo per le assicurazioni contro la tubercolosi e
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per il personale docente incaricato a tempo
indeterminato nelle scuole secondarie di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, soggetto al
trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito per il personale civile di ruolo dello Stato.
La questione stata risolta con l'affermazione di tale obbligo, salva l'esclusione dell'assicurazione
"Ds " del personale di cui trattasi a decorrere dal 19 giugno 1970.
Le Sedi sono invitate ad attenersi ai criteri enunciati nella circolare predetta e ad assumere le
necessarie iniziative sia per l'interruzione dei termini prescrizionali sia per la sistemazione
contributiva del personale di cui trattasi. Si ritiene, infine, utile far presente che nessun dubbio risulta essere stato avanzato
sull'assoggettabilit alle assicurazioni "Ds" e "Tbc " degli insegnanti con nomina a tempo
indeterminato delle scuole elementari e di quelle materne di cui alla legge 24 settembre 1971, n.
820 (G.U. del 14 ottobre 1971, n. 261) in considerazione della espressa previsione circa
l'applicabilit nei loro confronti degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
MEREU
Circolare 53570 del 4 febbraio 1980
Oggetto:
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ari. 3. lett. a), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.
Con sentenza n. 140 del 30 novembre - 6 dicembre 1979, pubblicata sulla « Gazzetta ufficiale » del 12 dicembre 1979, la Corte Costituzionale ha dichiarate l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del decreto legislativo luogotenenziale, 18 gennaio 1945, n. 39 (1), nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità alle figlie che contraggono matrimonio.
Così come avvenuto per la norma di cui al 2° comma dell'art. 2 dello; stesso decreto legislativo luogotenenziale — dichiarata anch'essa illegittima con sentenza n. 164/1975 nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di riversibilità le figlie maritate ancorché inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi — la decisione di che trattasi è stata assunta dalla Corte per eliminare una disparità di trattamento tra orfani e orfane, fondata esclusivamente sulla diversità del sesso.
Pur facendo la sentenza in argomento esclusivo riferimento all'ipotesi della pensione di riversibilità concessa a figlie inabili al lavoro e a carico. del genitore al momento della morte di questi, in analogia alle disposizioni impartite con circolare n. 53548 Prs. del 30 dicembre 1978 (2) a seguito della citata sentenza n. 164, la norma di cui all'art. 3, lett. a), deve , intendersi non più operante anche nei confronti delle figlie minorenni o studentesse.
Nei confronti delle figlie maritate delle quali sia ancora pendente l'eventuale ricorso in sede amministrativa o giudiziaria avverso la revoca della pensione di riversibilità ai sensi dell'art. 3, la pensione stessa dovrà essere ripristinata d'ufficio con la corresponsione degli arretrati dalla data di revoca della pensione.
Ugualmente dovrà procedersi, a domanda, nel caso che le situazioni risultino non ancora definite alla data di pubblicazione della sentenza n. 140 della Corte Costituzionale, intendendosi per tali anche quelle per le quali non sia stato interposto gravame amministrativo purché non l^sia decorso il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria o non sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato. In tutti gli altri casi il ripristino della pensione potrà avvenire, a 'domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di K pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla «Gazzetta fife;, ufficiate».
Qualora il ripristino riguardi una pensione di riversibilità riconosciuta per inabilità del richiedente, è opportuno che le Sedi controllino che non sia cessato lo stato di inabilità (art. 3, lett. e), D. Lgs. Lgt. n. 39/1945).
IL f.f. DIRETTORE GENERALE
MEREU
(1) V. « Atti ufficiali », 1945, pag. li.
(2) V. « Atti ufficiali », 1978, pag. 2688.