-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Circolare 51 del 7 marzo 1984
OGGETTO: Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 7;
importo dei contributi volontari dal
1 gennaio 1984.
La Gazzetta Ufficiale n. 310 dell'11 novembre
1983 ha pubblicato la legge 11 novembre 1983, n. 638
(1) di conversione del D.L. n. 463/1983 che prevede
all'art. 7, commi 7 e 8 una modifica nel calcolo dei
contributii volontari.
Si impartiscono, pertanto, le istruzioni per la
pratica applicazione di detta norma.
PARTE PRIMA
Importo dei contributi volontari
1) Lavoratori dipendenti comuni non agricoli
L'art. 7, comma 7 della legge in esame prevede
che a "decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere
inferiore a quello della retribuzione media della
classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata
al decreto 29 luglio 1981, n. 402 (2), convertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537 (3) pari o immediatamente inferiore alla
retribuzione settimanale determinata ai sensi del 1
comma del presente articolo".
Ne consegue che l'importo minimo delle
retribuzioni, sulle quali calcolare i contributi
volontari, non puo' essere inferiore al 30%
dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
Sulla base di tale disposto nonche'
dell'adeguamento annuale delle retribuzioni medie
settimanali previste dall'art. 2, 5 comma, della
legge 26 settembre 1981, n. 537, si e' provveduto a
predisporre una nuova tabella di retribuzioni medie
(vedi allegato 1) che sostituisce, a far tempo dall'1
gennaio 1984, quello di cui all'allegato 2 della
circolare n. 623 R.C.V. del 25 maggio 1983 (4).
Risultano, pertanto, modificati anche gli
importi dei contributi volontari dovuti a far tempo
dal 1 gennaio 1984.
Per i lavoratori dipendenti comuni non agricoli
le nuove tabelle di contribuzione sono quelle di cui
all'allegato 2.
2) Lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e
rimboschimento. Pescatori soggetti alla legge n.
250/1958. Lavoratori domestici.
L'8 comma dell'art. 7 della legge n. 638
stabilisce che l'importo del contributo volontario
minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori
volontari dell'assicurazione generale obbligatoria
per L'I.V.S. e' determinato applicando l'aliquota
percentuale in vigore per ciascuna categoria alla
retribuzione media minima prevista per i lavoratori
dipendenti.
Tenuto conto che per tale ultima categoria di
prosecutori volontari la retribuzione minima e'
quella della 15 classe di contribuzione, gli importi
dovuti dai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro
e rimboschimento e dai pescatori soggetti alla legge
13 marzo 1958, n. 250 sono quelli indicati nelle
allegate tabelle n. 3 e 4.
Per quanto concerne, invece, i prosecutori
volontari con la qualifica di addetti ai servizi
domestici e familiari, la retribuzione minima di
riferimento porta, per l'anno 1984, ad un importo di
contribuzione minima settimanale L. 10.047.
3) Lavoratori agricoli dipendenti, coloni e mezzadri
reinseriti
Per l'anno 1984, gli importi dei contributi
volontari settimanali per l'assicurazione I.V.S. dei
lavoratori agricoli dipendenti e dei mezzadri-coloni
reinseriti sono quelli riportati rispettivamente
nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6.
Il calcolo dei nuovi contributi volontari e'
stato effettuato tenendo conto dell'adeguamento
annuale delle retribuzioni settimanali, di cui alla
tabella F della citata legge n, 537/1981, previsto
dall'art. 2 della legge stessa.
Si fa presente inoltre che - ai sensi di quanto
disposto dall'art. 7, 8 comma, del provvedimento di
legge in esame - gli importi dei contributi minimi
volontari dovuti, per l'anno 1984, dalle due
categorie di prosecutori volontari in parola sono
quelli che si ottengono applicando all'importo minimo
della retribuzione media settimanale (15 classe)
determinata in base al precedente comma 7, le
aliquote contributive in vigore per le predette
categorie di lavoratori.
Pertanto l'importo del contributo volontario
minimo dovuto per l'anno 1984 e' di L. 12.571 per i
lavoratori agricoli dipendenti e di L. 6.780 per i
coloni e mezzadri reinseriti.
4) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
L'importo del contributo volontario settimanale
I.V.S. dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni - ai sensi delle disposizioni dettate dal
citato art. 7, 8 comma, della legge n. 638/1983 - non
puo' essere inferiore a quello che deve essere
versato, quale contribuzione minima, dai lavoratori
dipendenti comuni al Fondo Pensioni.
Pertanto, a far tempo dal 1 gennaio 1984,
l'importo del contributo volontario settimanale in
questione e' di L. 23.433 (v. all. 7)
Per quanto riguarda, infine, il contributo base,
si fa presente che, ai sensi delle disposizioni
dettate dall'art. 4, 2 comma, della egge suddetta,
tale contributo resta confermato nella misura
stabilita per l'anno 1983 (L. 54 a settimana).
Al riguardo si richiama l'attenzione delle Sedi
sulla circostanza che, per errore, nella tabella
allegata alla circolare n. 623 R.C.V. del 25 maggio
1983 (allegato 8) e' stato riportato alla voce
contributo base l'importo di L. 90 anziche' quello di
L. 54.
Per ogni buon fine si allega alla presente (v.
allegato 8) la tabella dei contributi volontari
dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per
l'anno 1983, la quale sostituisce quella allegata
alla predetta circolare n. 623.
5) Artigiani ed esercenti attivita' commerciale
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.
638, l'importo del contributo volontario dovuto dai
lavoratori autonomi indicati in oggetto per l'anno
1984 e' pari a quello previsto per i lavoratori
dipendenti assegnati alla 15 classe di retribuzione
di cui alla tabella F allegata al D. 29 luglio 1981,
n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26
settembre 1981, n. 537, rapportato a mese.
Pertanto, il contributo stesso ammonta a L.
101.535 pari a L. 304.605 trimestrali.
Il contributo base, ai sensi del citato articolo
4, comma 2, resta confermato nella misura stabilita
per l'anno 1983 (L. 390 mensili)
PARTE SECONDA
Criteri di massima
Si ritiene ullustrare qui di seguito alcuni
criteri di massima, determinati talora anche
dall'indirizzo del Comitato Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti nell'esame dei ricorsi in materia di
versamenti volontari, ai quali le Sedi dovranno,
d'ora in poi, uniformare i provvedimenti di
competenza.
1) Autorizzazione ai versamenti volontari in
occasione della reiezione di una domanda di
pensione.
In base alla normativa vigente, la domanda di
pensione, in caso di reiezione vale, in alternativa,
come domanda di prosecuzione volontaria.
A tal fine nei moduli di domanda era stata
prevista la dicitura "la presente, in caso di
reiezione della domanda di pensione, vale come
domanda di prosecuzione volontaria".
Senonche' in alcune ristampe dei modelli di
domanda di pensione tale dicitura e' stata sostituita
con altra che prevede che l'assicurato manifesti
espressamente la sua volonta' che la domanda stessa,
in caso di reiezione sotto il profilo della
prestazione, venga considerata come formale domanda
di autorizzazione ai versamenti volontari.
E' stato, pertanto, chiesto da parte di alcune
Sedi il comportamento da seguire nel caso in cui
l'interessato non abbia esplicitamente manifestato
tale volonta'.
In tale ipotesi questa Direzione generale
ritiene che una modifica formale dei moduli non puo'
far venire meno il diritto dell'assicurato ad
ottenere l'esame della domanda sotto il profilo
alternativo della prosecuzione volontaria.
2) Versamenti volontari nelle more della definizione
della domanda di pensione
Come e ' noto, il prosecutore volontario, in
occasione della presentazione della domanda di
pensione, puo' sospendere i versamenti volontari
nelle more della definizione della domanda stessa.
E' stato, peraltro, chiesto se anche la
presentazione di un ricorso contro la negata
prestazione possa essere considerata causa
giustificatrice del mancato rispetto dei termini
previsti per il versamento dei contributi volontari.
Al riguardo, si precisa che il comitato Speciale
preposto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha
ribadito che la sospensione del versamento dei
contributi volontari sia legittima limitatamente al
tempo necessario allo svolgimento dell'iter
istruttorio della domanda di pensione.
Nel caso di ricorsi o di domande di riesame,
l'assicurato, e' pertanto, tenuto al rispetto dei
termini stabiliti dalla legge per la contribuzione
volontaria.
PARTE TERZA
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari
Per i contributi volontari dovuti dai lavoratori
autonomi per l'anno 1984 sono stati determinati i
nuovi coefficienti di ripartizione ai conti di
competenza che sono riportati nell'allegata tabella
(v. all. 9).
Con l'occasione sono stati calcolati anche i
coefficienti di ripartizione ai conti di comptenza
dei contributi volontari dei lavoratori autonomi
relativi all'anno 1983 (v. atabella all. 10).
Nessuna variazione, invece, e' intervenuta nella
ripartizione ai conti di competenza dei contributi
volontari alle altre categorie di lavoratori per gli
anni sopraindicati.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
----------
(1) V. "Atti ufficiali " 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1572.
(3) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133.
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1340.
ALLEGATO 1
Classi di retribuzione e retribuzione media
settimanale imponibile, valide ai fini della
contribuzione volontaria
Decorrenza 1.1.1984
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 2
Importo dei contributi volontari da 1.1.1984
Lavoratori dipendenti non agricoli
(esclusi i domestici)
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 3
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DAL 1.1.1984
Lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e di
rimboschimento e di sistemazione montana (L. 6 agosto
1975, n. 418)
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 4
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DAL 1.1.1984
Pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958 n. 250
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 5
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DALL'1.1.1984
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 6
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA
DOVUTI DAI MEZZADRI E COLONI REINSERITI DALL'1.1.1984
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 7
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SETTIMANALE DOVUTO
DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 1984.
VEDERE MATERIALE CARTACE
ALLEGATO 8
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SETTIMANALE DOVUTO
DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 1983
VEDRE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 9
VERSAMENTI VOLONTARI DAL 1 GENNAIO 1984
Coefficienti di ripartizione ai conti
VEDERE MATERIALE CARTACEO
Allegato 10
VERSAMENTI VOLONTARI DAL 1 GENNAIO 1983
Coefficienti di ripartizioe ai conti
VEDERE MATERIALE CARTACEO
Circolare 157 del 16 luglio 1984
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita'.
1) Lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato.
3) Lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi a validita'
prorogata.
4) Questioni varie.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 146 (allegato
1), del 15 giugno 1984, ha fornito criteri interpretativi concernenti
l'art. 5, 6 comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1) (vds. successivo
par. 2).
Il predetto articolo dispone che "I lavoratori agricoli a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.
83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno
alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate
corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno
precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i
limiti di durata massima prevista in materia".
In precedenza il penultimo comma dell'art. 14 del decreto legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54 (2), aveva introdotto, tra l'altro, innovazioni in
materia di contributi e di prestazioni relativi "ai lavoratori agricoli a
tempo indeterminato".
Consegue che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di
malattia e di maternita' concernente i lavoratori in questione con
qualifica di operai, assume rilievo, in luogo della classificazione per
categoria - salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed
assimilati, compartecipanti e piccoli coloni - esclusivamente la
distinzione tra lavoratori agricoli a tempo indeterminato - fra questi
vanno compresi i salariati fissi con contratto annuale ed i lavoratori
assunti con rapporto di lavoro senza prefissione del termine - e
lavoratori agricoli a tempo determinato - fra questi sono da
ricomprendere i salariati fissi con contratto inferiore all'anno, i
braccianti fissi ed obbligati (con contratto di lavoro a tempo
determinato), i giornalieri di campagna (braccianti, avventizi ed
assimilati), nonche' i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni (3).
In relazione a quanto precede si e' ritenuto opportuno fornire
precisazioni e chiarimenti riferiti all'intera categoria dei lavoratori
agricoli con qualifica di operai.
1) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
La normativa contenuta nel penultimo comma dell'art. 14 della legge
n. 54/1982 e nelle relative disposizioni di attuazione (decreto
interministeriale 2 giugno 1982) ha, tra l'altro, modificato la
precedente disciplina del contenuto del rapporto di assicurazione dei
lavoratori agricoli a tempo indeterminato: con circolare n. 19002 R.C.V.
- n. 53594 A.G.O. - n. 11405 O./132 del 9 luglio 1983 - paragrafo 1, pag.
4 (4) - e' stato, tra l'altro, precisato che "l'iscrizione degli operai
agricoli a tempo indeterminato negli elenchi nominativi secondo le nuove
modalita' indicate dal Ministero del Lavoro viene ad assumere, in
particolare, la funzione di mezzo di riscontro per verificare in modo
sistematico che i datori di lavoro ottemperino puntualmente all'obbligo
delle denunce contributive".
Considerato che il riconoscimento del diritto alle prestazioni
economiche di malattia e di maternita' e' subordinato, per i lavoratori
in questione, esclusivamente all'esplicazione dell'attivita' lavorativa,
si confermano le istruzioni impartite con circolare n. 134391 A.G.O. n.
12959 O. - n. 19001 R.C.V./168 DEL 23 LUGLIO 1982 (5), secondo cui "Di
massima ..... si applicano i medesimi principi stabiliti per la
liquidazione dell'indennita' per i lavoratori dell'industria", a tempo
indeterminato (6).
Trovano, del pari, applicazione i predetti criteri per gli eventi di
malattia e di maternita' che hanno avuto inizio successivamente alla
eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (7).
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
2.1. Generalita'
Il Consiglio di Amministrazione ha fornito, come precisato in
premessa, relativamente ai lavoratori agricoli a tempo determinato, i
criteri da applicare in ordine alle condizioni di riconoscimento del
diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche'
in ordine alla determinazione del periodo massimo indennizzabile
nell'ipotesi di primo anno lavorativo.
2.2 Riconoscimento del diritto: requisito minimo di iscrizione
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi
nominativi di cui all'art. 7, n. 5, della legge n. 83/1970 (8), compete
il diritto all'indennita' giornaliera di malattia in misura intera per
gli eventi morbosi insorti nell'anno solare successivo a quello di
riferimento, a condizione che il numero delle giornate di iscrizione sia
pari, almeno, a 51 (9).
Il requisito minimo di iscrizione (51 giornate), necessario ai fini
del riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche in questione,
si consegue solamente in base al lavoro agricolo a tempo determinato
(10): e' escluso, quindi, il cumulo di tali giornate con quelle di lavoro
eventualmente prestate nel settore agricolo a tempo indeterminato e/o nei
settori extra agricoli.
Il predetto requisito occupazionale deve intendersi, invece,
verificato, qualora, dalla rilevazione effettuata sugli elenchi
anagrafici, Mod. 20/AGR.M, risulti eseguita l'integrazione delle giornate
di avventiziato con le giornate riscattate a norma dell'art. 8, 2 comma,
della legge 12 marzo 1968, n. 334, secondo cui "i lavoratori agricoli che
siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per
meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attivita' di coltivatore
diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia
inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per
l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino
alla concorrenza di 51 giornate annue" (11).
Qualora gli elenchi nominativi suppletivi comprendano iscrizioni di
lavoratori che, per qualsiasi ragione, non siano stati inclusi
nell'elenco principale dell'anno di riferimento, per gli eventi protetti
insorti nell'anno solare successivo a quest'ultimo si deve dar luogo alla
corresponsione delle relative prestazioni economiche, sempreche',
ovviamente, ricorra il requisito occupazionale minimo (12).
Qualora, invece, gli elenchi suppletivi suddetti riportino
cancellazioni, si dovra' procedere all'azione di ripetizione delle
prestazioni eventualmente erogate (13).
Qualora nell'anno solare precedente quello di insorgenza dell'evento
morboso non risulti l'iscrizione negli elenchi di rilevamento ovvero
risulti un'iscrizione per un numero inferiore a 51 giornate (14), al
lavoratore agricolo a tempo determinato compete il diritto alle
correlative prestazioni economiche per gli eventi morbosi insorti dalla
data di rilascio del certificato di urgenza di cui all'art. 4 del
D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (15), attestante il compimento di almeno
51 giornate nel predetto anno di insorgenza.
Se la data di rilascio del menzionato certificato e' anteriore
all'effettivo raggiungimento delle 51 giornate, il diritto alle
prestazioni economiche in questione compete per gli eventi morbosi
insorti successivamente al raggiungimento delle 51 giornate.
I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni vengono iscritti
negli elenchi di rilevamento in base al numero medio presunto delle
giornate di occupazione, determinato con il criterio dell'ettaro -
coltura (16): non, quindi, in base alle giornate di effettivo lavoro.
Qualora, pertanto, risultino - dal predetto certificato di urgenza di cui
all'art. 4 del D. Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 - accreditate almeno 51
giornate lavorative, il diritto all'indennita' e' riconosciuto per gli
eventi morbosi insorti dal giorno successivo al termine di un periodo
lavorativo pari a 51 giornate: periodo che si computa dalla data di
inizio dell'attivita' riportata nel certificato medesimo (17). Qualora
tale data non risulti, dovra' essere acquisita presso la competente
Commissione locale la data di presentazione della domanda di iscrizione
negli elenchi nominativi dei lavoratori in questione.
I lavoratori agricoli a tempo determinato aventi titolo alla
integrazione delle giornate di avventiziato ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 334/1968 sono ammessi a fruire del trattamento economico di
malattia, previa dimostrazione di aver provveduto al versamento dei
contributi integrativi, ferma restando la presentazione del menzionato
certificato di urgenza (18).
L'art. 15, 3 comma, della legge n. 1204/1971, dispone che le
prestazioni economiche di maternita' per astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro "sono corrisposte con gli stessi criteri previsti
per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie": per effetto del rinvio operato dal menzionato comma
i criteri sopra delineati trovano applicazione anche per le predette
prestazioni economiche.
Nei casi di prima iscrizione (vds. nota 14) l'estensione dei criteri
in questione e' limitata al requisito lavorativo delle 51 giornate: il
perfezionamento del predetto requisito deve verificarsi precedentemente
l'inizio dell'astensione obbligatoria.
Ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento economico di
maternita' si prescinde, invece, dalla data di rilascio del certificato
di iscrizione d'urgenza: la predetta data puo' anche essere successiva a
quella di inizio dell'astensione obbligatoria (19).
Sono da ritenersi, peraltro, irrilevanti, ai fini del
perfezionamento del requisito lavorativo di interesse, le giornate
lavorative svolte durante il predetto periodo di astensione obbligatoria.
2.3 Conservazione ed estinzione del diritto
Il 2 comma dell'art. 5 del D.L. n. 463/1983 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 638/1983 dispone che "Non possano essere
corrisposti trattamenti economici e indennita' economiche per malattia
per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato".
L'iscrizione negli elenchi nominativi riferiti ad un determinato
anno solare (es. 1984) produce, come detto, effetti nell'anno solare
successivo (nell'es. 1985): pertanto, qualora il requisito lavorativo non
risulti perfezionato nel predetto anno solare (1985) la corresponsione
delle prestazioni economiche di malattia deve cessare il giorno
successivo al termine finale dell'anno solare di interesse (1 gennaio
1986).
Parimenti non deve essere riconosciuto il diritto all'indennita' di
malattia per gli eventi morbosi insorti nel periodo successivo alla data
di cessazione della efficacia dell'iscrizione (nella fattispecie
ipotizzata sopra, dal 1 gennaio 1986): l'evento morboso insorto
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine non e',
infatti, indennizzabile ai sensi del predetto 2 comma.
Il diritto all'indennita' di maternita' per astensione obbligatoria
dal lavoro permane, invece, nei casi di cessazione dell'efficacia
dell'iscrizione intervenuta nel corso del predetto periodo a prescindere
dall'eventuale perfezionamento nell'anno di interesse (nell'es. 1985) del
requisito lavorativo: il diritto in questione compete, del pari, per i
periodi di astensione obbligatoria che hanno avuto inizio entro 60 giorni
dalla data di cessazione della efficacia dell'iscrizione negli elenchi di
rilevamento - art. 17, legge n. 1204/1971 - .
Il diritto all'indennita' di maternita' per astensione facoltativa
compete, invece, qualora all'inizio e durante il periodo della predetta
astensione permanga l'efficacia dell'iscrizione; trovano, pertanto,
applicazione, ai fini della conservazione e del riconoscimento o meno del
diritto alla predetta indennita', i criteri sopra delineati in materia di
prestazioni economiche di malattia (20).
2.4 Periodo massimo indennizzabile
Il periodo massimo indennizzabile per gli eventi morbosi insorti
nell'anno solare di efficacia dell'iscrizione, ai fini del riconoscimento
del diritto alle prestazioni economiche di malattia, e' correlato al
numero delle giornate risultante dagli elenchi di rilevamento, fatto
salvo, in ogni caso, il limite massimo complessivo indennizzabile annuo
di 180 giorni (21).
Qualora negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno solare
precedente quello di insorgenza dell'evento morboso non risulti la
iscrizione per almeno 51 giornate (vds. nota 14), il periodo massimo
indennizzabile e' pari, in presenza dei requisiti di cui al precedente
punto 2.2, a 30 giorni nell'anno solare (22): fatto salvo, in ogni caso,
il limite massimo complessivo indennizzabile annuo di 180 giorni (23).
Ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile sono
comprese, come noto, anche le giornate per le quali l'indennita' non e'
stata corrisposta (giorni di assenze, festivita', etc.) (24).
L'8 comma dell'art. 5 del D.L. n. 463/1983 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 638/1983 dispone: "Ai fini del presente
articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione
guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro".
Considerato, peraltro, che, ai sensi del 6 comma del menzionato art.
5, la determinazione del periodo massimo indennizzabile e' correlata al
numero delle giornate di iscrizione negli elenchi di rilevamento relativi
ai lavoratori agricoli a tempo determinato, si cumulano con dette
giornate esclusivamente i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro
indennizzati in forza del rapporto di lavoro agricolo a tempo
determinato.
Qualora il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio in un
anno solare e si protragga nell'anno solare successivo, le giornate di
interesse devono essere attribuite, ai fini del cumulo con le giornate di
iscrizione, ai rispettivi anni solari (25).
Nel caso di malattia "a cavaliere" - cioe' di malattia insorta nel
corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell'anno
solare successivo - le giornate di malattia devono essere attribuite -
ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile - ai rispettivi
anni solari.
Devono essere escluse dall'indennita' le eventuali giornate della
malattia a cavaliere - incluse nell'anno solare di insorgenza -
successive al raggiungimento del limite massimo indennizzabile.
Le giornate di malattia a cavaliere cadenti nell'anno solare
successivo a quello di insorgenza devono essere indennizzate,
considerando la malattia come unico episodio morboso - a condizione che
anche nell'anno di insorgenza dell'evento risulti soddisfatto il
requisito lavorativo (26) - e per il periodo massimo indennizzabile
rapportato al numero di giornate di iscrizione nonche' a quelle da
cumulare (astensione obbligatoria per maternita') (27).
Qualora l'elenco anagrafico riflettente la situazione lavorativa
dell'anno precedente sia in corso di pubblicazione al momento di
insorgenza dell'evento morboso, la corresponsione della prestazione
economica di malattia e' subordinata alla dichiarazione rilasciata dalla
competente Sezione di collocamento, sulla parte di competenza del modello
IND. MAL.4, di cui si allega fac - simile (allegato 2) (28): del pari,
nel caso di malattia a cavaliere, la corresponsione dell'indennita'
relativa alla continuazione dell'evento morboso nell'anno solare
successivo a quello di insorgenza e' subordinata al rilascio della
predetta dichiarazione.
La predetta procedura non trova attuazione per gli eventi morbosi
insorti nel 1 anno lavorativo, limitatamente all'ipotesi di rilascio del
certificato d'urgenza attestante l'avvenuto espletamento delle 51
giornate: qualora il predetto certificato non attesti, alla data del
rilascio, l'espletamento stesso, la corresponsione dell'indennita' per
l'evento morboso insorto successivamente al perfezionamento del requisito
lavorativo in questione e' subordinata all'acquisizione di idonea
documentazione (attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.L. 3
febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, ovvero
dichiarazione sul Mod. IND.MAL.4). Qualora venga utilizzato a tal fine il
Mod. IND.MAL.4, le Sedi debbono preindicare sul medesimo la data
precedente l'inizio dell'evento.
Nell'anno successivo a quello di prima iscrizione, nelle more della
pubblicazione degli elenchi, e' utilizzabile l'eventuale certificazione
gia' prodotta dal lavoratore ai fini della corresponsione delle
prestazioni economiche di malattia per gli eventi morbosi insorti
nell'anno precedente.
Le Sedi dovranno, comunque, nelle fattispecie sopra delineate
verificare i dati occupazionali dichiarati con quelli risultanti dagli
elenchi anagrafici riferiti all'anno di cui trattasi.
Ai fini della determinazione del periodo indennizzabile degli eventi
di maternita' continua a trovare applicazione la normativa di cui alla
legge n. 1204/1971: pertanto, si richiamano le istruzioni contenute nel
compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
- paragrafi 2 e 14 - .
La corresponsione delle prestazioni economiche di maternita' e'
analoghe fattispecie di non ancora avvenuta pubblicazione degli elenchi,
della menzionata documentazione rilasciata dalla competente Sezione di
collocamento.
E' ovvio che qualora l'astensione obbligatoria si protragga
nell'anno successivo a quello di inizio, nessuna ulteriore documentazione
deve essere richiesta nell'anno di prosecuzione.
2.5 Eventi insorti nel corso del 1983
Per gli eventi di malattia e di maternita' che hanno avuto inizio
nel periodo 1 gennaio 1983 - 11 marzo 1983 trovano applicazione le
istruzioni di cui alla circolare n. 134395 A.G.O./199 del 17 settembre
1982 (29): pertanto, in ipotesi di inizio dell'attivita' lavorativa nel
settore agricolo, il riconoscimento del diritto alle prestazioni
economiche e' subordinato al rilascio della certificazione d'urgenza
attestante il perfezionamento del requisito lavorativo, prima
dell'evento, nell'anno considerato; in ipotesi di lavoratore gia'
iscritto nell'anno precedente per almeno 51 giornate, il riconoscimento
e' subordinato al perfezionamento del predetto requisito entro il 1983 ed
al rilascio del Mod. IND.MAL.4 allegato alla predetta circolare.
Il periodo massimo indennizzabile e' pari a 180 giorni per gli
eventi morbosi.
Ai sensi del D.L. 11 marzo 1983, n. 59 ed ai successivi DD.LL. 11
maggio 1983, n. 176 e 11 luglio 1983, n. 317: "I lavoratori agricoli a
tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'art. 7, n. 5, del decreto legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per
un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta
iscrizione nell'anno precedente".
La legge n. 638/1983, di conversione del D.L. n. 463/1983 ha
disposto che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione .... "
dei predetti decreti dell'11 marzo 1983, dell'11 maggio 1983 e dell'11
luglio 1983.
Pertanto, per gli eventi di malattia e di maternita' che hanno avuto
inizio nel periodo di vigenza dei richiamati decreti legge (12 marzo 1983
- 11 settembre 1983), trovano applicazione, ai fini del riconoscimento
del diritto alle prestazioni economiche in questione, le istruzioni di
cui alla predetta circolare n. 134395 A.G.O./199 del 17 settembre 1982:
qualora trattasi di primo anno di diritto alle prestazioni, il periodo
massimo indennizzabile di malattia e' pari a 30 giorni, sempreche'
l'iscrizione negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno precedente
(1982) sia inferiore o pari a 30; ove l'iscrizione sia superiore a 30, ma
inferiore a 51, il predetto periodo massimo e' pari al numero delle
giornate di iscrizione (30) - fatto salvo, ovviamente, il limite massimo
indennizzabile di 180 giorni - nei citati elenchi di rilevamento.
Qualora l'iscrizione nell'anno precedente sia almeno pari a 51
giornate, il predetto periodo massimo indennizzabile corrisponde al
numero di giornate di iscrizione, da cumulare con eventuali periodi di
astensione obbligatoria indennizzati in virtu' del rapporto di lavoro
agricolo a tempo determinato nell'anno 1982.
Considerato che nel predetto periodo (12 marzo - 11 settembre 1983)
il riconoscimento del diritto era subordinato al raggiungimento, in corso
d'anno, del requisito minimo lavorativo di 51 giornate, per le malattie
"a cavaliere" (1983 - 1984) non puo' verificarsi la fattispecie di cui al
precedente punto 2.3 (" ... Estinzione del diritto").
Per gli eventi di malattia e di maternita' iniziati successivamente
all'11 settembre 1983 trovano applicazione i criteri di cui ai precedenti
punti 2.2 - 2.3, e 2.4: pertanto, per i predetti eventi, l'iscrizione per
almeno 51 giornate negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno 1982
costituisce titolo al riconoscimento del diritto alle correlative
prestazioni economiche.
Per la durata dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa
si richiamano, per quanto sopra esposto, le istruzioni di cui al
compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
- paragrafi 2 e 14 - .
2.6 Prestazioni economiche di malattia e di maternita' - Retribuzione
media giornaliera
La misura delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'
continua ad essere determinata sulla base della retribuzione fissata
secondo le modalita' di cui all'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
(art. 3, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457): trovano,
altresi' applicazione i criteri illustrati con circolare n. 134386
A.G.O./83 del 6 aprile 1982 (31).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha provveduto ad
emanare i decreti previsti dall'art. 28 del predetto D.P.R. n. 488/1968,
con i quali sono state determinate le nuove retribuzioni medie
giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato da valere per
l'anno 1984, ai fini, tra l'altro, del calcolo delle prestazioni
economiche di malattia e di maternita' (allegato 3).
2.7 Attivita' lavorativa extra agricola a tempo indeterminato o
determinato e attivita' lavorativa agricola a tempo indeterminato in
costanza di iscrizione
Considerato che l'iscrizione negli elenchi di rilevamento riferiti
ad un determinato anno costituisce titolo alle prestazioni di malattia e
di maternita' per l'anno successivo, qualora in quest'ultimo venga svolta
attivita' lavorativa subordinata a tempo indeterminato nel settore
agricolo o extra agricolo, il diritto alle prestazioni in parola compete,
in ipotesi di inizio degli eventi in costanza del rapporto di lavoro
suddetto o nel corso della conseguente protezione assicurativa, sulla
base della relativa disciplina previdenziale.
Pertanto, trovano applicazione i criteri di cui al compendio
allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, alla
circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 ed alla circolare n.
134391 A.G.O. - n. 12959 O. - n. 19001 R.C.V./168 del 23 luglio 1982.
Il principio sopra delineato vale anche nell'ipotesi di svolgimento
dell'attivita' lavorativa extra agricola a tempo determinato: si
richiamano, pertanto, le istruzioni contenute nella circolare n. 134407
A.G.O. - n. 12383 O. - n. 853 E.A.D./160 del 1 agosto 1983 (32).
Considerato, peraltro, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto
legge n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983
non e' indennizzabile l'evento morboso insorto successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro a termine, il diritto alla predetta
prestazione per le malattie iniziate dopo la cessazione del predetto
rapporto di lavoro e' riconosciuto sulla base della iscrizione negli
elenchi di rilevamento riferiti all'anno precedente, per il relativo
numero di giornate, salvo il massimo annuo complessivo di 180 giorni.
Analoghi criteri trovano applicazione in ipotesi di primo anno
lavorativo a tempo determinato nel settore agricolo, tenendo presente il
periodo massimo indennizzabile a tale titolo.
3) LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEI CESSATI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA
Con messaggio n. 18985 del 29 marzo 1984 (allegato 4) sono state
fornite istruzioni in ordine all'erogazione delle prestazioni economiche
di malattia e di maternita' ai lavoratori agricoli iscritti nei cessati
elenchi a validita' prorogata (Legge 11 novembre 1983, n. 638, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463 - art. 4 - ).
Al riguardo, nel confermare le predette istruzioni, si comunica che
l'iscrizione nelle liste dei disoccupati, per almeno una giornata,
nell'anno 1982 - ovvero l'iscrizione intervenuta successivamente per
almeno una giornata, cioe' nell'anno 1983 o 1984 - dispiega effetti anche
per l'anno 1985.
Per l'anno 1985, fermo restando quanto sopra precisato circa il
soddisfacimento della condizione della iscrizione nelle liste dei
disoccupati, l'indennizzabilita' dei periodi di malattia e di maternita'
e' subordinata all'effettivo svolgimento nell'anno stesso dell'attivita'
lavorativa minima prevista dal 10 comma dello stesso art. 4 (30 giorni).
La corresponsione delle prestazioni economiche di malattia e di
maternita' per l'anno 1985 puo' essere effettuata, in via provvisoria, e
salvo recupero, anche precedentemente al completamento del predetto
requisito lavorativo minimo di 30 giornate, secondo i criteri in vigore
per l'anno 1984 di cui al richiamato messaggio del 29 marzo 1984.
In questo contesto si precisa che la dichiarazione di cui al fac -
simile unito al menzionato messaggio del 29 marzo 1984 deve intendersi
sufficiente ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche, qualora
l'iscrizione nelle liste dei disoccupati risulti gia' documentata
all'Istituto e con tale mezzo riscontrabile: in ipotesi contraria, e'
necessaria l'acquisizione della documentazione probatoria rilasciata
dalla competente Sezione UPLMO individuata sulla base della predetta
dichiarazione.
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, 6 comma, del D.L. n.
463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, la
iscrizione negli elenchi di rilevamento, per almeno 51 giornate, riferiti
agli anni 1982 e seguenti, costituisce titolo, dal 12 settembre 1983, per
il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche per l'anno
successivo, resta ferma la possibilita' di procedere, in caso di
iscrizione nei predetti elenchi, al riconoscimento, ove piu' favorevole,
del diritto alle prestazioni economiche in questione sulla base degli
elenchi stessi.
4) QUESTIONI VARIE
Per gli eventi morbosi insorti nel 1984 il diritto alle prestazioni
economiche deve essere riconosciuto ai lavoratori agricoli delle zone
danneggiate dalla siccita', destinatari, per l'anno 1983, della
disciplina di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (33), di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 agosto 1983, n. 371
(v. messaggio del 29 marzo 1984 richiamato nel precedente paragrafo 3)
iscritti negli elenchi di rilevamento, sulla base degli elenchi riferiti
all'anno 1983.
Pertanto, il periodo massimo indennizzabile deve essere pari al
numero delle giornate di iscrizione ivi riportate (pari a quelle degli
elenchi riferiti al 1982, ovvero, se di numero superiore, a quelle
lavorate effettivamente nel 1983).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730.
(3) L'art. 8, 1 comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, dispone che "I
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini
dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di
campagna".
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961.
(5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2351.
(6) Si conferma, parimenti, che le prestazioni economiche di malattia e
di maternita' sono corrisposte, in ogni caso, direttamente dall'istituto
(art. 1, 6 comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980', n. 33 - compendio allegato
alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 - punto 17.2 in
"Atti ufficiali" 1981, pag. 185).
(7) Gli operai agricoli a tempo determinato che hanno effettuato presso
la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, n. 180
giornate di effettivo lavoro - fatto salvo il diverso numero indicato
dalla contrattazione collettiva provinciale - hanno diritto alla
trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato (art. 57
C.C.N.L. del 29 giugno 1983).
(8) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 325.
(9) Es.: il lavoratore agricolo iscritto per un numero di giornate pari,
almeno a 51 nell'elenco anagrafico relativo all'attivita' lavorativa
eseguita nel corso dell'anno 1984 ha diritto, quindi, per gli eventi
morbosi insorti nel corso dell'anno 1985 - di norma, quello di
pubblicazione del predetto elenco - alla correlativa indennita'.
(10) La contribuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971,
numero 1432 ed al D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 638/1983 - art. 7 - non e' da considerare utile ai fini di
interesse.
(11) Gli elenchi speciali dei giornalieri di campagna sono stati aboliti
in relazione alla normativa di cui alla legge n. 83/1970: i dati
occupazionali e le giornate riscattate sono indicate nei Modd. 20/AGR.M.
(12) Sono fatti salvi, ovviamente, gli effetti della prescrizione di cui
all'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (vds. circolare n.
134406 A.G.O. - N. 386 S.L./149 del 23 luglio 1983 - par. 9 in "Atti
ufficiali" 1983, pag. 2149).
(13) Compendio allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio
1981 - punto 18.2. - .
(14) Le due fattispecie sono tra loro assimilabili ai fini delle
prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
(15) Il certificato e', ora, rilasciato dalla "sezione di collocamento
competente per territorio" (art. 2, legge 8 agosto 1972, n. 457 in "Atti
ufficiali" 1972, pag. 1925).
(16) Art. 7, D.L. 3 febbraio 1970, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 marzo 1970, n. 83.
(17) Dal computo del periodo lavorativo vanno escluse le festivita'
nazionali ed infrasettimanali, nonche' le domeniche.
(18) Le giornate di integrazione di quelle lavorate sono da collocare
nell'anno di riferimento: pertanto, il riconoscimento del diritto, per
gli eventi insorti successivamente al rilascio del certificato d'urgenza,
e' subordinato alla possibilita' di collocare temporalmente prima
dell'insorgenza dell'evento le giornate di integrazione.
(19) Circolare n. 134406 A.G.O. - n. 386 S.L./149 del 23 luglio 1983 -
paragrafo 10 - Es.: qualora il certificato di urgenza sia stato
rilasciato il 20 aprile 1984 ed il requisito lavorativo sia stato
perfezionato il 15 marzo 1984, alla lavoratrice deve essere riconosciuto,
in ipotesi di inizio del periodo di astensione obbligatoria in data 16
marzo 1984, il diritto alla relativa indennita'.
(20) Compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio
1982, par. 5 e punto 6.2.2 (astensione obbligatoria) e punto 15.3
(astensione facoltativa) in "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
(21) Es.: l'iscrizione negli elenchi di rilevamento riferiti all'anno
1984, per un numero di giornate pari a 80 ovvero a 182, costituisce
titolo per il riconoscimento del diritto all'indennita' di malattia per
gli eventi morbosi insorti nel corso dell'anno 1985 per un periodo
massimo indennizzabile pari, rispettivamente, a 80 ovvero a 180 giorni.
Qualora il lavoratore abbia gia' fruito, ad altro titolo lavorativo, di
un periodo di malattia indennizzabile per 120 giorni nel corso dell'anno
solare 1985, il periodo massimo residuo e' pari, in entrambe le ipotesi,
a 60 giorni.
(22) Es.: qualora sia comprovata l'effettuazione di 51 giornate nell'anno
1985, il lavoratore ha diritto nell'anno stesso per un periodo massimo di
30 giorni; nell'anno solare successivo il diritto e' riconosciuto per un
periodo di 51 giornate.
(23) Es.: qualora il lavoratore abbia gia' fruito, ad altro titolo
lavorativo, di un periodo di malattia indennizzabile di 100 giorni o di
160 giorni nell'anno 1985, nella fattispecie ipotizzata nella precedente
nota 17, il residuo periodo indennizzabile e' pari, rispettivamente, a 30
o a 20 giorni.
(24) Compendio allegato alla circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio
1981 - paragrafo 6 - .
(25) Es.: qualora la lavoratrice agricola a tempo determinato abbia
fruito del periodo di astensione obbligatoria indennizzato dal 10 agosto
1983 al 12 gennaio 1984 e, successivamente, nel corso di quest'ultimo
anno, abbia svolto attivita' lavorativa agricola a tempo determinato per
60 giorni, la medesima ha titolo all'indennita' giornaliera di malattia
per gli eventi morbosi insorti nel corso dell'anno 1985 per il limite
massimo indennizzabile di 72 giorni.
(26) Es.: l'iscrizione per 60 giorni negli elenchi riferiti al 1983 e'
costitutiva del diritto, per l'anno 1984, all'indennita' di malattia per
un periodo massimo indennizzabile di 60 giorni, mentre l'iscrizione nei
predetti elenchi riferiti al 1984 per 27 giorni non e' costitutiva del
diritto all'indennita' per l'anno 1985: pertanto, qualora la malattia
insorta il 1 dicembre 1984 si protragga sino al 31 gennaio 1985, la
corresponsione dell'indennita' di malattia deve cessare dal 1 gennaio
1985, fatto salvo l'eventuale raggiungimento del limite massimo
indennizzabile in data precedente al 31 dicembre 1984.
(27) Es.: qualora per l'evento ipotizzato nella precedente nota 26
l'iscrizione negli elenchi riferiti all'anno 1984 risulti pari a 55
giorni, anziche' a 27, l'indennita' di malattia deve continuare ad essere
corrisposta per il mese di gennaio 1985.
(28) Il modello sostituisce quello attualmente in uso: lo stesso sara'
riprodotto a cura delle Sedi nel quantitativo necessario.
(29) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2770.
(30) In tal senso debbono intendersi modificate le istruzioni di cui al
messaggio n. 12199 del 28 giugno 1983, punto a), 7 cpv.
(31) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1420.
(32) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2353.
(33) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2817.
ALLEGATO 1
Deliberazione n. 146 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 15
giugno 1984: Art. 5, 6 comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - Prestazioni economiche
di malattia ai lavoratori agricoli a tempo determinato.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
Mod. Ind. Mal. 4
- OMISSIS -
ALLEGATO 3
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Determinazione delle
retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini
previdenziali per l'anno 1984.
- OMISSIS -
ALLEGATO 4
Messaggio n. 18985 del 29 marzo 1984: Prestazioni economiche di malattia
settembre 1983, n. 463: lavoratori agricoli iscritti nei cessati elenchi
a validita' prorogata (art. 4) - Lavoratori agricoli delle zone
danneggiate dalla siccita' verificatasi nel 1983 (art. 2, legge 11
ottobre 1983, n. 546).
- OMISSIS -
Circolare 99 del 2 maggio 1984
Oggetto:
Art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Problemi interpretativi. Deliberazione consiliare n. 59 del 2 marzo 1984.
1) REDDITI DA LAVORO SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE: CONDIZIONE OSTATIVA AL
PAGAMENTO DELLA PENSIONE
Con circolare n. 53599 A.G.O. - n. 20250 O. del 27 dicembre 1983 (1) e'
stata fatta riserva di fornire istruzioni per cio' che concerne la
definizione delle domande di pensione di invalidita' presentate dal
settembre 1983 per coloro che avessere superato, nel medesimo anno 1983, il
limite di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale e di
impresa fissato, com'e' noto, per l'anno 1983, in L. 10.765.950.
Si fa presente ora che il Consiglio di Amministrazione, con la
deliberazione allegata, interpretando le norme contenute nell'art. 8 della
legge 11 novembre 1983, n. 638 (2), ha stabilito che le domande di pensione
per invalidita' dovranno essere istruite sottoponendo i richiedenti agli
accertamenti sanitari e definite stabilendone decorrenza ed importo secondo
le disposizioni vigenti alla data della domanda, e cio' ancorche' la
dichiarazione dei redditi non risulti presentata contestualmente alla
domanda; sara' dato corso alla corresponsione della pensione, come sopra
definita, subordinatamente alla presentazione dell'apposita dichiarazione
reddituale, e sospendendone il materiale pagamento, in caso di redditi da
lavoro superiori al limite previsto.
la pensione di invalidita' cosi' liquidata sara' soggetta alle
perequazioni automatiche ed agli eventuali supplementi.
Le Sedi, pertanto, sulla scorta di quanto deliberato, provvederanno a
definire le domande pendenti, senza peraltro inviare agli Uffici pagatori
gli ordinativi di pagamento.
La comunicazione di accoglimento della domanda e di contestuale
sospensione della corresponsione della pensione sara' effettuata secondo il
modello allegato.
Delle pensioni sospese dovra' essere tenuta particolare evidenza.
2) LAVORATORI CIECHI
Il Consiglio medesimo, esaminato altresi' l'ultimo comma dell'art. 8,
ha ritenuto che, con la formulazione usata dal legislatore, il medesimo
abbia inteso escludere dall'applicazione della norma i titolari di pensione
di invalidita' privi di vista anche se possessori di redditi da lavoro
superiori a quelli fissati dalla legge.
A tal proposito si chiarisce che, a norma della legge 27 maggio 1970,
n. 282 art. 1 (3), debbono intendersi rientrare nella previsione
legislativa non solo i ciechi assoluti ma anche coloro che abbiano un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
La circostanza di cui sopra dovra' essere attestata dalla U.S.L.
competente.
3) RIPRISTINO DELLE PENSIONI SOSPESE
La corresponsione della pensione di invalidita' sospesa a norma del
primo comma dell'art. 8 deve essere ripristinata per i periodi in cui non
si verificano le condizioni di reddito che determinarono la sospensione
stessa e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista per il pensionamento
di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Poiche' il Decreto legge n. 463, convertito in legge n. 638 del 1983,
e' entrato in vigore il 12 settembre 1983, la sospensione riguarda i ratei
di pensione afferenti a periodi successivi e posti in pagamento dopo tale
data, vale a dire, in concreto, i ratei decorrenti dall'1 ottobre 1983 (4).
Ai fini che interessano sara' ovviamente considerato anche il reddito
percepito anteriormente a tale data, sempre nell'anno 1983.
Escluso l'anno 1983, per gli anni successivi a questo - eccezione fatta
per il compimento dell'eta' pensionabile - la sospensione, cosi' come il
ripristino, agisce per anni interi, come puo' evincersi dal 1 comma in
relazione al penultimo comma dell'art. 8.
Ne consegue che, come il superamento del limite reddituale previsto per
ciascun anno comporta la sospensione dei ratei di pensione per l'intero
anno con recupero successivo di quanto indebitamente corrisposto, cosi',
nel caso di mancato superamento del reddito negli anni successivi -
derivante, ad esempio, da cessazione dal servizio nel corso dell'anno o da
altra causa - il pagamento della pensione va ripristinato per l'intero
anno, ovviamente operando le trattenute previste dall'art. 20 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (5), per i periodi di attivita' di lavoro
dipendente.
Invece, nel caso di superamento del reddito, a nulla rileva il fatto
che vi sia stata cessazione dal servizio nel corso dell'anno, non potendo
la pensione essere messa in pagamento se non negli anni successivi,
subordinatamente alla esistenza delle richieste condizioni reddituali.
La pensione dovra' essere altresi' posta in pagamento al raggiungimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi
ordinamenti (55 anni per le donne, 60 per gli uomini nel Fondo pensioni
Lavoratori dipendenti; 60 per le donne, 65 per gli uomini per le gestioni
dei lavoratori autonomi): in concreto dal 1 giorno del mese successivo con
corresponsione della tredicesima per intero.
4) RECUPERO DEI RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL 1 GENNAIO DI CIASCUN ANNO
In sede di ripristino vanno recuperati i ratei di pensione
indebitamente percepiti.
A tale proposito si precisa che, anche per il periodo 1 ottobre 1983 -
31 dicembre 1983, il recupero comprendera' non solo i ratei mensili, ma
anche la tredicesima mensilita' nella sua interezza, tenuto conto, appunto,
che trattasi di sospensione e non di revoca e che la sospensione stessa
colpisce tutto cio' che giuridicamente doveva essere corrisposto
successivamente al 1 ottobre 1983.
Il recupero comprendera' anche gli assegni familiari o le quote
aggiuntive di famiglia, eventualmente corrisposti dal 1 ottobre 1983 in
poi. Tuttavia, nella ipotesi di attivita' di lavoro dipendente, nel caso
che i lavoratori abbiano chiesto gli assegni familiari ai rispettivi datori
di lavoro, le Sedi avranno cura di accertare da quale data gli stessi siano
stati corrisposti, escludendo dal recupero quanto risulta erogato a tale
titolo sulla pensione per il periodo anteriore.
Secondo il disposto normativo, il recupero avviene anche in deroga ai
limiti posti dalla normativa vigente.
Poiche' l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede che il
recupero non possa eccedere il quinto della pensione facendo, in ogni caso,
salvo il trattamento minimo, la nuova norma sta a significare che nelle
azioni che traggono origine dall'applicazione dell'art. 8 non si terra'
conto delle limitazioni suddette.
Allo scopo tuttavia di contemperare l'esigenza delle gestioni di essere
reintegrate delle somme indebitamente corrisposte con l'esigenza di
conservare il carattere alimentare della pensione da rimettere in
pagamento, si dispone quanto segue.
Nel caso di ripristino della pensione per raggiungimento del limite di
eta' previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti,
qualora l'interessato non sia cessato dal servizio e percepisca pertanto
emolumenti in conseguenza del proseguimento della sua attivita' lavorativa
il recupero sara' effettuato in unica soluzione mediante reincasso delle
rate da porre in pagamento.
Uguale comportamento potra' essere tenuto nell'ipotesi in cui siano
venute meno le condizioni di reddito che hanno determinato la sospensione,
nel caso che vi sia un arretrato da corrispondere all'interessato in
conseguenza del ripristino dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale
avviene il ripristino stesso, per un periodo, quindi, coincidente con
l'espletamento di attivita' lavorativa, oppure nell'ipotesi di accertata
percezione di una cospicua indennita' di fine rapporto.
Nei casi diversi da quelli sopra ipotizzati, si lascia al prudente
apprezzamento dei dirigenti preposti ai reparti interessati di fissare le
modalita' di recupero di quanto risulti indebitamente corrisposto;
modalita' che, comunque, come gia' detto, dovranno tener conto sia del
carattere alimentare della prestazione sia delle condizioni economiche del
pensionato.
Comunque il recupero sara' effettuato in misura non inferiore al quinto
dell'importo della pensione, anche nel caso che questa ultima sia pari al
trattamento minimo, tenendo conto pero', in tal caso, della eventuale
percezione di altre pensioni.
A quest'ultimo proposito si precisa che, in ipotesi di premorienza, il
recupero dovra' essere effettuato nei confronti degli eredi.
E' appena il caso di precisare che l'Istituto non puo' rivalersi sulla
pensione di riversibilita' - pensione che e' percepita iure proprio - senza
esplicito consenso dei beneficiari, ma dovra' iniziare una specifica azione
per il recupero delle somme indebitamente erogate al dante causa.
Il recupero delle somme in questione non sembra possa essere soggetto a
prescrizione. Tuttavia, per coloro nei cui confronti e' stato assunto un
provvedimento di sospensione, le Sedi provvederanno, a titolo cautelativo,
ad interrompere il corso della prescrizione prima della scadenza del
decennio.
Come gia' precisato con la precedente circolare n. 53599 A.G.O. - n.
20250 O./241 del 27 dicembre 1983 e come risulta esplicitamente dalla
deliberazione n. 59 allegata alla presente, sussiste, anche per le pensioni
sospese - oltre che per le pensioni i cui titolari non abbiano superato il
reddito previsto, ma siano tuttora in attivita' lavorativa - la
possibilita' di sottoporre a visita di revisione i pensionati, ai fini
dell'eventuale revoca della pensione.
In questi'ultimo caso, non essendo previsto il ripristino della
corresponsione della pensione, il recupero di quanto eventualmente risulti
indebitamente erogato sara' effettuato nei confronti del debitore, anche
ratealmente, con le normali procedure amministrative e giudiziarie.
In relazione a taluni quesiti inoltrati dalle Sedi si ribadisce che,
per reddito da lavoro ai fini della sospensione della pensione, vanno
considerati tutti quegli emolumenti anche di carattere previdenziale che
sono rapportati alla retribuzione conseguente al rapporto di lavoro in
atto; non vanno invece considerati quei redditi, come ad esempio
l'indennita' post sanatoriale, che hanno origine e natura diversa.
Inoltre vanno considerati quei redditi effettivamente percepiti in
ciascun anno e non quelli che, pur di pertinenza di un determinato anno,
vengano posti in pagamento nell'anno successivo concorrendo, quindi, nel
coacervo dei redditi relativi a detto anno.
Si fa riserva di successive istruzioni per cio' che concerne le
sanzioni amministrative previste dall'art. 8, per coloro che non hanno
dichiarato al datore di lavoro la propria qualita' di pensionato o per i
datori di lavoro che hanno omesso di comunicare all'Istituto i nominativi
dei dipendenti che beneficiano di pensione di invalidita'.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3345
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961
(3) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 603
(4) E' allo studio la questione relativa al recupero o meno dei ratei di
pensione per coloro che hanno cessato la loro attivita' di lavoratori
dipendenti o autonomi, di professionisti o di imprenditori
anteriormente al 12 settembre 1983, e non abbiano in concreto percepito
reddito dopo tale data per tale loro attivita'. In tali casi le Sedi
notificheranno l'entita' del recupero da effettuare facendo riserva di
operare le trattenute in tempo successivo.
(5) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
Allegato 1: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59. Art. 8
del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge 11 novembre 1983, n. 638.
- O M I S S I S -
Allegato 2: Lettera di accoglimento della pensione di invalidita' e
sospensione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983,
n. 638.
- O M I S S I S -
Circolare 65 del 21 marzo 1984
SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 746
Oggetto:
1) Decorrenza della revoca della pensione sociale in caso di liquidazione di pensione a carico di Enti diversi dall'I.N.P.S.
2) Irrilevanza della pensione di invalidita' a carico della Mutualita' pensioni fruita dagli invalidi civili parziali.
1) DECORRENZA DELLA REVOCA DELLA PENSIONE SOCIALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE
DI PENSIONE A CARICO DI ENTI DIVERSI DALL'I.N.P.S.
Alcune Sedi hanno chiesto se, nel caso in cui in favore di un titolare
di pensione sociale sia liquidata, con effetto retroattivo, altra pensione
a carico di Ente diverso dall'I.N.P.S., la revoca della pensione sociale
risultata indebita debba essere operata a far tempo dalla data di effettiva
riscossione da parte del beneficiario della nuova pensione ovvero dalla
data di decorrenza di quest'ultima.
Al riguardo, si precisa che la liquidazione di una prestazione a carico
di Ente diverso dall'Istituto, - sempreche', ovviamente, si tratti di
prestazione avente i caratteri descritti con circolare n. 53365 Prs n. 8585
O. - n. 12 Rg. del 4 giugno 1969, lett. A, par. I, punti 1) e 2) (1) a
proposito delle rendite computabili ai fini dei requisiti reddituali
relativi alla pensione sociale - opera sul diritto alla pensione sociale
stessa con effetto dalla data originaria di decorenza della nuova
prestazione.
Nel senso sopra illustrato si richiamano le istruzioni contenute nella
circolare n. 53370 Prs. - n. 11285 O. n. 15 Rg. del 5 luglio 1969, punto
III) (2).
2) IRRILEVANZA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' A CARICO DELLA MUTUALITA'
PENSIONI FRUITA DAGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI
Con circolare n. 740 A.G.O. - n. 4378 O. - n. 742 E.A.D. del 5 marzo
1982 (3) sono stati illustrati i criteri per l'applicazione dell'art. 9,
primo comma del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (4) convertito in legge 26
febbraio 1982 n. 54 (5), che ha sancito, come e' noto, nei confronti degli
invalidi civili parziali, il venir meno, dal 1 gennaio 1982, del diritto
all'assegno ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (6) e, quindi,
alla pensione sociale dopo il 65 anno di eta', in presenza di una pensione
di invalidita' a carico di tutte le forme di previdenza indicate
nell'articolo stesso.
Ora, a seguito di talune perlessita' insorte in sede di applicazione
del citato art. 9 primo comma, e' stata presa in esame la natura giuridica
della pensione di invalidita' ex art. 8 della legge 5 marzo 1963, n. 389
(7), a carico della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe, agli
effetti della incompatibilita' di cui sopra.
A conclusione di tale esame si e' pervenuti alla determinazione di
dover escludere dall'ambito di applicazione del ripetuto primo comma
dell'art. 9 del D.L. n. 791/1981 la predetta pensione di invalidita' a
carico della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe, considerato che
la stessa e' a carico di una gestione facoltativa e non compresa
espressamente tra le altre gestioni (obbligatorie) erogatrici di pensioni
dirette da parte del titolare.
Di conseguenza, il godimento di una pensione di invalidita' a carico
della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe non esclude il diritto
all'assegno di invalidita' ex art. 13 della citata legge n. 118/1971, ne'
alla pensione sociale dopo il compimento del 65 anno di eta' da parte del
titolare.
Le Sedi terranno ovviamente conto del criterio di cui al presente
paragrafo (2) in sede di trattazione delle pratiche relative alla
concessione della pensione sociale agli invalidi civili parziali, sulla
scorta delle consuete segnalazioni che perverranno dal Ministero
dell'Interno e dalle Prefetture.
Il criterio andra' altresi' applicato, a domanda, in relazione ad
eventuali casi analoghi gia' decisi, per i quali non siano decorsi i
termini per il ricorso dall'A.G.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 636.
(2) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 827.
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 885.
(4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2816.
(5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730.
(6) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 637.
(7) V. "Atti ufficiali" 1963, pag. 527.
Circolare 167 del 19 luglio 1984
Oggetto:
Legge 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile. Prime istruzioni.
Il 1 luglio 1984 e' entrata in vigore la legge 12 giugno 1984, n.
222 "Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1984.
L'innovazione piu' significativa del provvedimento riguarda il
concetto di invalidita' pensionabile per il quale viene fatto riferimento
non piu' alla capacita' di guadagno ma a quella di lavoro che in sede di
accertamento medico-legale garantisce una maggiore oggettivazione del
giudizio.
L'ulteriore innovazione di fondo e' rappresentata dalla previsione
di due livelli di riduzione della capacita' di lavoro in corrispondenza
dei quali sono previste due diverse prestazioni denominate,
rispettivamente, assegno ordinario di invalidita' e pensione ordinaria di
inabilita'.
Ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidita' si
considera invalido l'iscritto nell'assicurazione obbligatoria I.V.S. dei
lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'I.N.P.S. la cui capacita'
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in
modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno
di un terzo.
Ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilita' si
considera inabile l'iscritto nell'assicurazione di cui sopra o il
titolare di assegno di invalidita' il quale, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
I requisiti contributivi, per coloro che presentino domanda nel
biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, sono gli
stessi finora richiesti per il diritto alla pensione di invalidita'.
Per i soli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S.
dei lavoratori dipendenti e' previsto il diritto all'assegno privilegiato
di invalidita' ed alla pensione privilegiata di inabilita', anche in
mancanza dei predetti requisiti contributivi, quando l'invalidita' o
l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di
servizio.
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' - sia ordinari
che privilegiati - non spettano a coloro che presentino la relativa
domanda dopo il compimento dell'eta' pensionabile.
La pensione di inabilita' non spetta comunque al titolare di
pensione di invalidita' liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto
1984.
Ai pensionati per inabilita' che si trovino nella impossibilita' di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che
abbisognino di assistenza continua spetta un assegno mensile non
reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro: ai fini della concessione dell'assegno,
gli interessati sono tenuti a presentare all'I.N.P.S. apposita domanda
corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti
per il riconoscimento del diritto.
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' non sono
soggetti alla sospensione di cui all'art. 8 del D.L. n. 463/1983
convertito nella legge n. 638/1983 (1).
Nei casi in cui l'invalidita' o l'inabilita' sia stata determinata
da fatto di terzi, l'I.N.P.S. e' surrogato, fino a concorrenza
dell'ammontare delle prestazioni erogate, nei diritti dell'assicurato o
dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di
assicurazione.
Le disposizioni della legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni
aventi decorrenza successiva al 1 luglio 1984 data di entrata in vigore
del provvedimento.
Ne consegue che, nulla risultando innovato in tema di decorrenza
delle prestazioni per invalidita', la nuova disciplina deve trovare
applicazione per tutte le domande presentate al predetto titolo a far
tempo dal 1 luglio 1984.
Le domande presentate anteriormente a tale data devono essere
definite in base alla precedente normativa tenendo presente, peraltro,
che nei casi in cui la decisione delle domande stesse o dei conseguenti
ricorsi amministrativi intervenga dopo il 30 giugno 1984, i requisiti per
il diritto a pensione che non risultino perfezionati entro quest'ultima
data devono essere successivamente accertati con riferimento alla nuova
disciplina considerando utili le domande stesse anche ai fini del diritto
alle prestazioni di invalidita' previste dalla legge n. 222 (v. art. 18,
2 comma, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in "Atti ufficiali" 1968, pag.
459).
Cio' premesso, al fine di evitare che i tempi tecnici necessari per
la definizione delle istruzioni, delle procedure e dei moduli richiesti
dalla nuova disciplina possano in qualche modo ritardare l'esercizio da
parte degli assicurati dei diritti loro derivanti dalla legge n. 222, si
forniscono qui di seguito le prime direttive cui le Sedi dovranno
attenersi per la trattazione delle domande di prestazioni per invalidita'
presentate a far tempo dal 1 luglio 1984:
1) devono continuare ad essere utilizzati i moduli di domanda
attualmente in uso, avendo cura di contraddistinguerli con la seguente
dicitura: "Legge 12 giugno 1984, n. 222. Avvertenza - allegare il Mod. Io
1/BIS compilato in ogni sua parte";
2) unitamente al modulo di domanda in distribuzione deve essere
fornito l'intercalare di cui all'allegato 1) che le Sedi provvederanno a
duplicare in loco;
3) agli assicurati che dopo il 30 giugno 1984 abbiano presentato o
presentino domanda su moduli privi della stampigliatura di cui al
precedente punto 1), la Sede provvedera' a trasmettere, facendo
riferimento alla domanda presentata, un esemplare dell'allegato 1) con
espressa avvertenza che la domanda verra' esaminata e definita secondo le
norme della legge n. 222;
4) nella fase di prima istruttoria, oltre ai consueti adempimenti,
le Sedi avranno cura di richiedere all'interessato la dichiarazione di
mod. RED 2 attestante i redditi propri e, se coniugato ma non separato
legalmente, anche quelli del coniuge da rendere su altro RED 2;
5) ove risulti che l'invalidita' e/o l'inabilita' sia dipesa da
fatto di terzi, le Sedi, in attesa di successive complete istruzioni,
evidenzieranno tale circostanza richiedendo al lavoratore le notizie di
cui al quadro 3 del Mod. Io 1/BIS.
Nell'attesa che vengano modificate le procedure in atto al fine di
consentire la gestione delle domande di prestazione in esame nell'ambito
di nuove categorie di pensione, le domande stesse dovranno, per il
momento, essere caricate sull'archivio EAD 75 contraddistinte con una
delle "categorie" di pensione di invalidita' gia' in uso.
Peraltro, al fine di rendere possibile l'individuazione, sul
predetto archivio, delle domande di cui trattasi anche in relazione alla
prestazione richiesta, nel campo 36 del pannello EAD 75 dovra' essere
acquisito il codice "222" per le domande di pensione di inabilita',
ovvero il codice "444" per le domande di assegno di invalidita'.
Per la rilevazione statistica sui modelli 14.0 delle domande di
prestazioni di invalidita', si fa rinvio ad apposita circolare in corso
di emanazione.
Per quanto attiene agli immediati adempimenti di carattere
sanitario, in attesa di impartire agli Uffici medici delle Sedi piu'
dettagliate e particolareggiate istruzioni e in attesa della modifica dei
modd. S.S. 3 e S.S. 4 si puntualizza quanto segue:
a) gli accertamenti sanitari per l'assegno ordinario di invalidita'
dovranno tener conto delle informazioni lavorative desunte
dall'intercalare predisposto (all. 1) che dovra' essere sempre allegato,
unitamente ad ogni altra notizia utile fornita dagli Uffici della Sede,
al fascicolo sanitario. In assenza di tali elementi, indispensabili al
momento della raccolta dell'anamnesi lavorativa, il medico della Sede non
procedera' agli accertamenti medico-legali in quanto impossibilitato ad
esprimere una esatta valutazione della riduzione della capacita'
lavorativa con riferimento alle attitudini confacenti;
b) gli accertamenti sanitari a seguito di domanda per pensione
ordinaria di inabilita' dovranno tener conto del piu' severo requisito
imposto dalla legge 222 ("permanente e assoluta incapacita' a svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa") rispetto a quello dell'assegno ordinario
di invalidita', a fronte del piu' favorevole riconoscimento economico che
comporta;
c) per l'accertamento del diritto all'assegno mensile per
l'assistenza personale e continuativa si rammenta che la norma prevede
per tale riconoscimento l'esistenza di uno stato di inabilita' che
richiede un'assistenza continua necessaria sia per l'impossibilita' di
deambulare (plegie, amputazione, ecc.) sia per l'impossibilita' a
sopperire alle piu' comuni esigenze degli atti quotidiani della vita. Ad
ogni buon fine, a puro titolo di riferimento, si allega la tabella in uso
presso l'I.N.A.I.L. per la concessione di analogo assegno (All. 2).
Per quanto concerne il contenzioso giudiziario - considerato che le
nuove prestazioni di cui alla legge n. 222/1984 sono sempre riconducibili
alla invalidita' pensionabile, della quale la stessa legge n. 222/1984 ha
soltanto modificato la disciplina e sottolineato che l'art. 149 disp.
att. c.p.c. e' stato espressamente dettato dal legislatore per le
controversie in materia di invalidita' pensionabile non sembra dubbio che
la nuova disciplina dell'invalidita' pensionabile debba trovare immediata
applicazione, quale ius superveniens, a far tempo dal 1 luglio 1984,
anche nei giudizi promossi per il riconoscimento del diritto alla
pensione di invalidita' ai sensi della precedente disciplina.
Ne consegue che le domande giudiziali proposte sulla base di domanda
amministrativa presentata anteriormente al 1 luglio 1984 devono essere
considerate utili - beninteso per l'ipotesi di mancato riconoscimento
della esistenza dello stato di invalidita' pensionabile in epoca
anteriore alla data di entrata in vigore della legge 222/1984 - anche ai
fini del riconoscimento del diritto alle nuove prestazioni previste dalla
legge medesima.
Pertanto, sul piano operativo - essendo ben ipotizzabile la
insussistenza, fino al 30 giugno 1984, di uno stato invalidante
pensionabile ai sensi della precedente disciplina ed altresi' la
sopravvenienza, dopo la data suddetta, per effetto di aggravamenti o
nuove infermita', del requisito sanitario previsto per il diritto alle
nuove prestazioni - dovra' essere prospettata al giudice una formulazione
del quesito peritale che faccia carico al C.T.U. di accertare, per il
periodo anteriore al 1 luglio 1984, la sussistenza o meno di una
riduzione della capacita' di guadagno a meno di un terzo e, in caso di
accertamento negativo, di verificare l'esistenza o meno, per il periodo
successivo al 30giugno 1984, dello stato di invalidita' o di inabilita'
previsto dalle nuove disposizioni. Ovviamente, in caso di accertata
inabilita', il C.T.U. dovra' anche verificare l'esistenza o meno delle
particolari condizioni personali richieste dall'art. 5 per il diritto
all'assegno mensile ivi previsto.
Inoltre, avuto riguardo al disposto dell'art. 14 - qualora nel corso
del giudizio emergano elementi che inducano a ritenere che il complesso
nosologico riscontrato nell'assicurato sia eventualmente ascrivibile, in
tutto o in parte, a responsabilita' di terzi, si dovra' far precisare dal
C.T.U. la percentuale di riduzione della capacita' di lavoro determinata
dall'evento imputabile eventualmente al terzo e la pratica dovra' essere
tenuta in evidenza al fine del possibile utile esercizio dell'azione
surrogatoria ai sensi dello stesso art. 14.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
---------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
ALLEGATO 1
MOD. Io 1 bis
- omissis -
ALLEGATO 2
TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO
ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA
1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il
conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30
cm.) o piu' grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto
paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori;
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro
all'altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia
impossibile l'applicazione di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi anche se sia possibile
l'applicazione di protesi;
6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
a)sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della
coscia;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e
della coscia;
7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino gravi e profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale;
8) Malattie o infermita' che rendono necessaria la continua o quasi
continua degenza a letto.