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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Circolare 52 del 20 febbraio 1995
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 22-30 giugno 1994.
SOMMARIO:
1 - Contenuto della sentenza: calcolo della retribuzione pensionabile. Esclusione dal computo dei periodi di retribuzione ridotta non determinanti ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.
2 - Campo di applicazione della sentenza: pensioni i cui titolari abbiano compiuto l'età pensionabile.
3 - Effetti temporali della sentenza: dalla decorrenza originaria, per le pensioni liquidate dal 7 luglio 1994 in poi; dal 1 agosto 1994, con arretrati nei limiti prescrizionali, per le pensioni già in essere al 7 luglio 1994.
1 - CONTENUTO DELLA SENTENZA N.264 La Corte Costituzionale con sentenza n.264 del 22-30 giugno 1994 (allegato 1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28, serie speciale, del 6 luglio 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, "nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavora- tore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima". 2 La disposizione di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decor- renza successiva al 30 giugno 1982, disponendo che la retribu- zione annua pensionabile per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 8, della legge n.297 del 1982, era stata sollevata dal Pretore di Treviso e dal Tribunale di Pordenone con riferimento, rispettivamente, alla situazione di un dipendente di una Cassa di risparmio che negli ultimi tre anni antecedenti la decorrenza della pensione di vecchiaia aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze di un'azienda agricola, e di un lavoratore dipendente che nell'ultimo periodo lavorativo aveva svolto attività di pescatore autonomo. In entrambi i casi la retribuzione pensionabile, determinata a norma della legge n.297 sulla base delle ultime 260 settimane di contribuzione, è risultata notevolmente inferiore a quella calcolata senza tener conto dell'ultimo periodo di lavoro; conseguentemente, la pensione è risultata di ammontare inferiore a quello che gli interessati avrebbero conseguito se non si fosse tenuto conto, né ai fini della retribuzione pensionabile né ai fini dell'anzianità contributiva, dell'ul- timo periodo di contribuzione. Esaminando tali situazioni, la Corte ha rilevato che si tratta di casi in cui il lavoratore, già in possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima, ha subito, "in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retri- buzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva e tale da determinare, quindi, una riduzione del trattamento pensionistico complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei periodi di minor reddito lavorativo, egli non avesse né lavorato né versato alcuna contribuzione". In proposito la Corte ha osservato di aver già esaminato con le sentenze n.307 del 1989 e n.428 del 1992 gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari. Al riguardo la Corte ha rilevato che "è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione". Conclusivamente la Corte ha osservato che "la questione è perciò fondata e l'impugnato articolo 3, ottavo comma, deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo".
2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N.264 Il dispositivo della sentenza n.264 ripete nelle sue linee generali quello della sentenza n.307 del 18 maggio 1989. Le argomentazioni svolte dalla Corte nelle motivazioni della sentenza n.264 danno peraltro a quest'ultima una valenza più ampia di quella della sentenza n.307. Al punto 3 delle considerazioni "in diritto", nel ricordare di aver già esaminato, con le sentenze n.307 del 1989 e n.428 del 1992, gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava nelle ipotesi di prosecuzione volontaria, la Corte ha osservato infatti che "l'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice e in termini più generali". Avuto riguardo alle considerazioni formulate dalla Corte, alla sentenza n.264 deve essere data attuazione secondo linee di portata più generale di quelle a suo tempo adottate per la sentenza n.307. Fermo restando che la sentenza n.264 può trovare applicazione solo per i trattamenti con decorrenza dal 1 luglio 1982 in poi, considerato che la norma di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità disciplina il sistema di calcolo di tali pen- sioni, il diritto alla determinazione della prestazione in attuazione dei principi affermati dalla sentenza deve essere riconosciuto non solo alle pensioni di vecchiaia, oggetto delle ordinanze di rinvio, ma anche a quelle di anzianità al compi- mento dell'età pensionabile da parte del titolare. Per l'individuazione dell'età pensionabile successivamente al 31 dicembre 1993 dovrà farsi riferimento all'età prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, come modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Si precisa che la sentenza n.264 trova applicazione soltanto per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, avendo la Corte indicato tale momento come quello al quale fare riferimento per operare il confronto ai fini dell'attribuzione del trattamento più favorevole. La sentenza in parola deve trovare applicazione in tutti i casi in cui si verifichi comunque una riduzione della retribuzione nell'ultimo quinquennio, anche nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, e non solo nei casi di retribuzioni ridotte per effetto di una nuova attività lavorativa meno retribuita. Non devono invece essere neutralizzate eventuali contribuzioni ridotte che si collochino nei periodi antecedenti l'ultimo quinquennio. Naturalmente, la "neutralizzazione" dei periodi di minor retri- buzione potrà essere operata a condizione che, come previsto dalla sentenza, si tratti di periodi di contribuzione non necessari ai fini dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che, a norma dell'articolo 13 del decreto n.503, sono costituite dalla somma di due quote, una relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo le norme in vigore a tale data e, quindi, per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, calcolata a norma dell'articolo 3 della legge n.297 del 1982, l'altra, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993 in poi, calcolata secondo la normativa introdotta dal decreto n.503 e, quindi, per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, secondo i criteri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto n.503, la sentenza n.264 può trovare applicazione solo ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della sentenza n.264 le pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia o da pensione di anzianità il cui titolare sia deceduto dopo aver compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.
3 - EFFETTI TEMPORALI DELLA SENTENZA N.264 La pronuncia della Corte ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Stante peraltro la specificità della situazione presa in considerazione dalla sentenza, ai fini della sua concreta applicazione è sempre necessaria un'esplicita richiesta da parte degli interessati. In particolare, le pensioni di vecchiaia liquidate dal 7 luglio 1994 in poi che si trovano nelle condizioni indicate dalla Corte devono essere determinate, con effetto dalla decorrenza originaria, senza il computo dei periodi di retribuzione "ridotta" né ai fini della retribuzione pensionabile né ai fini dell'anzianità contributiva, qualora il trattamento così determinato risulti più favorevole di quello calcolato sulla base dell'intera posizione assicurativa. Le pensioni di vecchiaia già in essere alla predetta data del 7 luglio 1994 devono essere riliquidate con effetto dal 1 agosto 1994. Per tali pensioni si potrà procedere all'attribuzione degli arretrati, nei limiti della prescrizione decennale, semprechè alla data della domanda non sia decorso il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il cui titolare abbia compiuto o compia l'età pensionabile dal 7 luglio 1994 in poi, le Sedi provvederanno al ricalcolo della pensione dalla decorrenza originaria, senza il computo della contribuzione ridotta, né ai fini della retribuzione pensionabile, né ai fini dell'anzianità contributiva. L'importo della pensione cos ì determinato, assoggettato a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sarà posto a confronto con quello in pagamento a quest'ultima data. Per le pensioni di anzianità i cui titolari abbiano compiuto l'età pensionabile anteriormente al 7 luglio 1994, il ricalcolo sarà effettuato con effetto dal 1 agosto 1994. La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile e il 31 luglio 1994, potrà avere luogo, nei limiti della prescrizione decennale, sempreché alla data della domanda non sia decorso il termine di decadenza per l'azione giudiziaria. Ai fini della determinazione del nuovo importo di pensione potrà essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante. Qualora il trattamento così determinato risulti più favorevole, si dovrà procedere alla ricostituzione segnalando, con effetto dalla decorrenza originaria della pensione, in sostituzione dei dati di archivio, la nuova anzianità contributiva e la nuova retribuzione pensionabile, calcolate senza il computo dei periodi di retribuzione ridotta e, quale decorrenza di calcolo degli arretrati, il primo giorno del mese dal quale devono essere corrisposti gli arretrati. Per le pensioni di anzianità la decorrenza di calcolo degli arretrati non può essere ovviamente anteriore al mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 110 del 20 aprile 1995
Oggetto: art. 5 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Rideterminazione
importo bollettini. Assicurazione affittacamere
Sommario
1) fornitura, su supporto magnetico, dei dati relativi
all'iscrizione delle aziende al registro ditte tenuto
dalle Camere di commercio.
2) Cessazione dell'attivita' delle Commissioni provinciali
per la compilazione degli elenchi nominativi degli
esercenti attivita' commerciali e trasmissione delle
domande giacenti all'Istituto.
3) Rideterminazione dell'importo dei bollettini di emissione
1995.
4) Disposizioni particolari per il versamento dei contributi
da parte degli affittacamere.
1) FORNITURA DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DITTE
L'art. 5 del D.L.23 febbraio 1995,n. 41, nel testo
modificato dalla legge di conversione n. 85 del 22 marzo
1995, ha stabilito che, fino alla data di attivazione del
collegamento telematico di cui al comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 13 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura danno
comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'art. 3
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, entro tre
giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro
ditte che comportino il versamento dei contributi previden-
ziali ed assistenziali da parte dei soggetti interessati.
Con successiva disposizione transitoria, lo stesso art.
5 dispone che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le Camere di commercio danno
comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL
delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate"
La norma si inquadra nel contesto dello scambio di
informazioni ai fini dei controlli incrociati e si raccorda
con quella di cui all'art. 1 della legge 17 marzo 1993, n.
63 che attribuisce all'INPS il potere-dovere di iscrivere
alle gestioni previdenziali di competenza gli artigiani e i
commercianti, allo scopo di porre i medesimi in grado di
versare immediatamente i contributi dovuti.
Sul piano operativo, sono in corso contatti con il
Ministero dell'Industria e con l'Unioncamere, sia per
agevolare al massimo gli adempimenti delle SAP e delle
Camere di commercio, sia per utilizzare al meglio i dati che
saranno forniti dagli archivi camerali. Si fa comunque
riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento appena
possibile.
2) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI
ENEAC
IL Ministero dell'Industria, con circolare n. 3366/C
del 9 marzo 1995, diretta alle Camere di commercio, alle
Regioni a statuto speciale all'Unioncamere, all'INPS e
all'INAIL ha dato notizia che la Presidenza del consiglio
dei ministri ha confermato la tesi gia' espressa dall'Isti-
tuto con circolare n.245 del 29 ottobre 1993 circa l'at-
tribuzione in via esclusiva all'Istituto - ai sensi
dell'art. 1 del DL 13 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla
legge 17 marzo 1993, n. 63 - della potesta' di iscrivere gli
esercenti attivita' commerciali alla gestione assicurativa
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.
Il suddetto Ministero, dopo aver osservato che l'indi-
rizzo della Presidenza del consiglio trova ora una conferma
nell'art. 5 del DL 23 febbraio 1995, n 41, ha espresso il
parere che, con l'entrata in vigore del suddetto provvedi-
mento legislativo, siano da considerare esaurite le funzioni
delle Commissioni provinciali ENEAC. In conseguenza, ha
stabilito che le Camere di commercio trasmettano all'Isti-
tuto copia di tutte le domande giacenti presso le suddette
Commissioni, comprese quelle presentate anteriormente al 1
ottobre 1992 e quelle avverso le quali pende opposizione
presso le Commissioni stesse nella prevista composizione
integrata.
Le domande in parola dovranno essere esaminate e
definite nel piu' breve tempo possibile, allo scopo di
mettere gli interessati nella condizione di versare i
contributi dovuti. Si richiamano in proposito le istruzioni
fornite con le circolari n. 231 del 30 settembre 1992 e n.
245/1993. Le sedi cureranno la compilazione d'ufficio del
mod.ARCO di iscrizione alla gestione assicurativa secondo le
istruzioni contenute nella circolare n. 244 del 21 ottobre
1992. A tal fine, inviteranno gli interessasti ad integrare
le notizie eventualmente mancanti.
Ovviamente - qualora non risulti che sia stato gia'
fatto - dovra' essere data notizia della presentazione della
domanda agli altri Enti destinatari elle disposizioni sullo
sportello polifunzionale. Agli stessi Enti dovra' essere
data notizia dell'avvenuta definizione della domanda.
3) RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI BOLLETTINI DI
EMISSIONE 1995.
Nell'ipotesi di cessazione dell'attivita' nel corso
dell'anno 1995, l'importo del contributo dovuto per il
periodo lavorato dovra' essere rideterminato come segue.
1) cessazione in corrispondenza del terzo mese del trimestre
a) emissione contenente solamente i contributi per l'anno
1995: non dovra' essere effettuata alcuna rideterminazione;
l'interessato dovra' pagare l'intero importo indicato sul
medesimo, considerando annullati i bollettini relativi ai
trimestri successivi;
b) emissione contenente anche contributi per periodi ante-
riori al 1995: saranno rideterminati i bollettini successivi
alla cessazione, togliendo dai medesimi gli importi relativi
all'anno 1995 e le eventuali quote associative.
2) cessazione nei primi due mesi del trimestre:
a) emissione contenente solamente i contributi per l'anno
1995: sara' rideterminato l'importo relativo al trimestre
nel corso del quale e' avvenuta la cessazione; nel bollet-
tino saranno comprese le somme dovute per il mese o per i
due mesi del trimestre durante i quali e' stata prestata
attivita' lavorativa; ovviamente, saranno considerati nulli
i bollettini relativi ai trimestri successivi;
b) emissione comprendente anche contributi per periodi
anteriori al 1995: sara' rideterminato l'importo dei bol-
lettini relativi al trimestre nel corso del quale e' avve-
nuta la cessazione (bollettino dal quale dovra' essere tolta
la somma corrispondente al mese o ai due mesi del trimestre
stesso non lavorati) e quello dei bollettini relativi ai
trimestri successivi (dai quali dovra' essere tolto l'im-
porto relativo ai contributi correnti e alle eventuali quote
associative).
In nessun caso, pertanto, l'importo del contributo
dovuto per il 1995 dovra' essere suddiviso in quattro rate.
4) AFFITTACAMERE
L'art. 8 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 stabilisce
testualmente che: "Le persone che esplicano l'attivita' di
affittacamere di cui al nono comma dell'art. 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione
previdenziale in rapporto al reddito effettivamente perce-
pito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233"
La norma e' stata preceduta da altre due disposizioni
identiche, contenute nel D.L. 30 novembre 1994, n. 661 e
nel D.L. 31 gennaio 1995, n. 29, entrambi decaduti per
mancata conversione nei termini di legge.
Nella previsione che la futura legge di conversione
faccia salvi i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti decaduti, si puo' ritenere che l'esenzione dal
rispetto del minimale di reddito decorra dal gennaio 1995.
In relazione alla nuova normativa , si precisa quanto
segue
a) soggetti tenuti al pagamento dei contributi
Sono tenuti all'iscrizione alla gestione degli eser-
centi attivita' commerciali non tutti coloro che, avendo la
disponibilita' di un immobile, lo affittano in tutto o in
parte a terzi, ma solo coloro che esercitano tale attivita'
in forma abituale e con i requisiti previsti dalle disposi-
zioni di legge che regolano in via generale l'assicurazione
dei commercianti e di quelle particolari richiamate dalla
norma del D.L. n. 97 sopra riportata.
In particolare, perche' sorga l'obbligo assicurativo
come affittacamere, e' necessario che il soggetto interes-
sato:
- sia munito della licenza rilasciata dall'Autorita' di
pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 108 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773;
- sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (o nel R.I.T. -
Registro imprese turistiche - se costituito)
- forniscano alloggio e, eventualmente, servizi
complementari, in non piu' di sei camere ubicate in non
piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso
stabile.
b) modalita' di pagamento dei contributi
Non essendo tenuti all'osservanza del minimale di
legge, gli affittacamere non debbono versare i contributi
IVS indicati nei primi quattro bollettini ad importo pre-
stampato contenuti nel blocchetto recentemente inviato.
Le Sedi provvederanno pertanto, nei confronti dei
soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
sopra indicati, a rideterminare l'importo dovuto togliendo
dalla somma pecedentemente imposta il solo importo del
contributo IVS sul reddito minimale per l'anno in corso.
I soggetti di cui trattasi dovranno versare il contri-
buto relativo al 1995 con i primi due bollettini a fondo
giallo contenuti nel blocchetto. Con tali bollettini, gli
affittacamere sono tenuti a versare i contributi sull'intero
reddito prodotto nel 1994 e non solo su quello eccedente il
minimale di L. 19.868.056.
Il calcolo dovra' essere effettuato sulla totalita' dei
redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno 1994,
senza tener conto del minimale di reddito.
Il pagamento dovra' essere effettuato in due rate
uguali, entro le date indicate sui bollettini (20.7.95 e
20.10.95)
Qualora il reddito del 1995 sia superiore a quello del
1994, i versamenti saranno considerati come acconti della
somma complessivamente dovuta per il 1995. In questo caso,
il contribuente dovra' versare il saldo entro il termine per
il pagamento delle imposte sui redditi prodotti nel 1995
(presumibilmente, entro il 31 maggio 1996), utilizzando il
terzo bollettino a fondo giallo.
Si precisa che hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi relativi a ciascun anno solare cui si
riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni
ed integrazioni. Per coloro che abbiano versato una contri-
buzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicu-
razione saranno ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati saranno attribuiti tempo-
ralmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 79 del 22 marzo 1995
Oggetto:
LAVORATORI EDILI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451. UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA'.
1 - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLI-
CAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 451
L'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451,
dispone che nel caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
licenziati a seguito dell'attivazione della procedura per la
dichiarazione di mobilita' ai sensi dell'articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano un'anzianita' aziendale
di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione
del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno
diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 223.
Il successivo comma 4 dello stesso articolo 3 stabilisce che per
i predetti lavoratori e per i lavoratori di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge n. 223, aventi i requisiti di cui al ri-
chiamato comma 3, licenziati a partire dal 20 gennaio 1994 (data
di entrata in vigore del decreto legge 18 gennaio 1994, n.40,
reiterato dal decreto legge 18 marzo 1994, n. 185, e dal decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge n.451) ed
entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge n. 223, al di la' dei limiti territoriali ivi previsti, e
cioe' qualunque sia l'area del territorio nazionale in cui e'
ubicata l'unita' produttiva.
Si ricorda che i lavoratori di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge n. 223 sono i lavoratori licenziati successivamente
ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento da
aziende operanti nelle aree in cui il CIPI abbia accertato uno
stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto
completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di
grandi dimensioni, i quali:
- siano stati occupati, senza soluzione di continuita', alle
dipendenze di una o piu' aziende edili operanti nelle aree e
nelle attivita' predette per un periodo di lavoro effettivo non
inferiore a diciotto mesi;
- siano residenti nell'area in cui sono completati i lavori
ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto fra
iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale.
Si richiamano al riguardo le circolari n. 246 del 17 ottobre
1991, n.150 del 6 luglio 1993 e n. 178 del 9 giugno 1994.
2 - UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER I PERIODI DI
TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA
Con lettera del 16 novembre 1994 il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha espresso l'avviso che con le citate dispo-
sizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 451 il legisla-
tore ha inteso estendere ai lavoratori edili in disoccupazione
speciale la disciplina della cosiddetta mobilita' lunga, che si
caratterizza per la precipua finalita' di sostenere il lavoratore
fino al conseguimento del trattamento pensionistico. Proprio in
vista di tale finalita' ed in presenza della formulazione gene-
ricamente ampia dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 223, che
non contiene divieti espliciti di segno contrario, e' stato
disposto che la contribuzione accreditata a fronte di periodi di
godimento dell'indennita' di mobilita' e' utile ai fini del
diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione
di anzianita'. Alla medesima conclusione, ad avviso del predetto
Ministero, si deve pervenire per la contribuzione figurativa
accreditata per i periodi di trattamento speciale di disoccupa-
zione per l'edilizia erogato a norma dell'articolo 3, comma 4,
della legge n. 451 del 1994.
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro, i
periodi di accredito figurativo connesso al trattamento speciale
di disoccupazione erogato a norma dell'articolo 3, comma 4, della
legge n. 451 nei confronti dei lavoratori edili che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge n. 223, qualunque sia l'area del territorio nazionale in
cui e' ubicata l'unita' produttiva, devono essere considerati
utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianita'.
Resta inteso che per i lavoratori non ricompresi nelle fattispe-
cie in esame continuano a trovare applicazione i criteri enun-
ciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.183
del 23 settembre 1983, secondo cui i contributi figurativi
accreditati a norma dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1975,
n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale
in favore dei lavoratori dell'edilizia non sono utili per il
diritto alla pensione di anzianita' (circolare n. 635 R.C.V.
n.53595 A.G.O. del 17 novembre 1983).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 267 del 26 ottobre 1995
Oggetto : art. 4 della legge 166 del 1 giugno 1991
avente ad oggetto interventi a favore dei
cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.
SOMMARIO :
le posizioni assicurative ricostituite in Italia ai sensi
della legge in oggetto non possono riguardare periodi di
attivita' lavorativa svolta in Libia, tra il 1 luglio 1957
ed il 21 luglio 1970, in epoca anteriore alla data del
compimento dell'eta' minima ivi prevista (15 anno di eta')
per essere ammessi al lavoro e, quindi, alla corrispondente
tutela assicurativa. Tale limitazione riguarda non solo i
lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi dei settori
dell' agricoltura, dell' artigianato e del commercio.
_____________
1) - Per l' attuazione della norma di legge in oggetto, la
quale prevede in favore dei cittadini italiani rimpatriati
dalla Libia la ricostituzione nell' A.G.O. delle posizioni
assicurative relative ad attivita' di lavoro dipendente e
autonomo svolto in tale paese nel periodo dal 1 luglio 1957
al 21 luglio 1970, sono state emanate le relative disposi-
zioni con circolare 248 del 25.10.1991.
Si e' posto ora il problema se possano o meno formare
oggetto di ricostituzione delle posizioni assicurative in
argomento quei periodi che si collocano in epoca anteriore
al limite minimo di eta' previsto per l' avviamento al
lavoro e cioe' se possa tenersi conto, anche per i casi di
specie, delle istruzioni impartite, da ultimo con circolare
143 del 10.5.1994 in ordine alle prestazioni di lavoro
svolte, di fatto, dai fanciulli in violazione degli obblighi
previsti dalla legislazione italiana.
Al riguardo deve essere precisato, anche in relazione a
talune perplessita' manifestate, che l' art. 4 della legge
166/1991 prevede la " ricostituzione " in Italia della
posizione assicurativa esistente in Libia e che, pertanto,
dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva
devono risultare attestate sia l' attivita' svolta che la
durata dei periodi coperti di assicurazione. Da cio' deve
dedursi che eventuali prestazioni lavorative " di fatto "
svolte dai minori anteriormente alla eta' minima di ammis-
sione al lavoro, in quanto prive di assicurazione, non
possano rientrare nel campo di applicazione della legge
stessa.
In particolare, tenuto conto che la legislazione
libica, secondo precisazioni fornite dal Consolato Generale
d' Italia in Tripoli, non consente l' ammissione al lavoro
dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di eta', la
costituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative
dovra' pertanto effettuarsi solo per in relazione a periodi
successivi a tale limite di eta' .
2) - Per quanto riguarda i lavoratori dell' agricoltura, con
circolari n. 109 del 5.4.1994 e n. 285 del 28.10.1994 sono
state emanate le direttive per l' applicazione, nel
settore dei CD / CM, della tutela del lavoro minorile ed e'
stata richiamata la giurisprudenza di legittimita' alla base
della applicazione estensiva di una disciplina dettata -
secondo la lettera dell' art. 1 della legge 977 del
17.10.1967 - con riferimento specifico ai fanciulli ed agli
adolescenti " alle dipendenze di datori di lavoro" .
In relazione a cio' , in sede di attuazione dell' art.
4 della legge 166 / 1991 non avrebbe alcuna giustificazione
una discriminazione tra lavoratori dipendenti, destinatari
testualmente e "ab origine" della disciplina a tutela del
lavoro minorile e lavoratori autonomi CD/ CM nei confronti
dei quali, ove si dovesse dare coerente seguito a quanto
affermato al punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991,
verrebbero ricostituite posizioni relative ad attivita'
lavorativa autonoma svolta in Libia prive di copertura
assicurativa in tale paese. Si ritiene, in definitiva, che
non sia possibile assicurare ai soli soggetti riconosciuti
destinatari dell' art. 24 della legge 977 / 1967 dalla
giurisprudenza quella tutela negata ai destinatari propri ed
"ab origine" della tutela stessa e cioe' i minori occupati
alle dipendenze di terzi.
In base a quanto sopra detto, relativamente ai periodi
di attivita' diretto - coltivatrice o colonica o mezzadrile
svolta in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 si dispone che :
a) - continui a trovare applicazione il punto 3) della
circolare n. 248 del 25.10.1991 nel caso che l' attivita'
autonoma in agricoltura sia stata resa in Libia posterior-
mente al compimento dell' eta' minima di ammissione al
lavoro;
b) - sia esclusa dal campo di applicazione dell' art. 4
della citata legge n. 166 / 1991 l' attivita' autonoma di
fatto resa in agricoltura, in Libia, anteriormente al
compimento dell' eta' minima di ammissione al lavoro in
quanto priva di assicurazione e, come tale, non ammessa alla
ricostituzione della posizione in Italia prevista dall' art.
4 della legge stessa.
3) - Anche per quanto concerne i lavoratori autonomi assi-
curati in qualita' di artigiani o commercianti, valgono le
stesse considerazioni di carattere generale sopra illustrate
e devesi quindi escludere, per essi, la possibilita' di
ammettere, nella ricostituzione delle posizioni assicurative
in Italia ai sensi della legge in oggetto,i periodi di
attivita' eventualmente svolta in Libia anteriormente alla
data di compimento dell' eta' minima ivi prevista per essere
ammessi al lavoro. Restano ovviamente ferme le altre limi-
tazioni temporali di cui e' cenno al punto 3.1 della ri-
chiamata circolare n. 248 del 25.10.1991.
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare 13 del 18 gennaio 1995
Oggetto:
accredito contributi figurativi in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20.5.1970 n. 300.
In applicazione della disposizione di legge citata in
oggetto, e' noto che i lavoratori dipendenti, per i periodi
durante i quali siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o pro-
vinciali e siano stati, a tal fine, collocati in aspettativa
non retribuita dal proprio datore di lavoro, hanno titolo
all' accreditamento figurativo di tali periodi nella ge-
stione previdenziale alla quale erano iscritti all'atto del
collocamento in aspettativa e cio' quando non ricorra
l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria ai
sensi della legge 27.12.1985 n. 816.
Nel confermare le disposizioni impartite con precedenti
circolari sull'argomento ed in particolare quelle contenute
nella circolare n. 337 C. e V. / 95 del 23.5.1973, si
ritiene necessario richiamare la particolare attenzione
delle SAP sull' osservanza di tali disposizioni e ad ulte-
riore chiarimento di esse si precisa quanto segue :
a) - presupposto essenziale e' la sussistenza di una effet-
tiva prestazione di lavoro subordinato comportante l'
obbligo assicurativo a carico del datore di lavoro e l'
adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa
non retribuita da parte dello stesso datore di lavoro ( non
sono equiparabili all'aspettativa i " permessi" , ai quali
lo Statuto dei lavoratori ha dato una diversa disciplina);
b) - la funzione o la carica che l'assicurato e' chiamato a
svolgere deve avere, da una parte, le proprie connotazioni
( funzione pubblica elettiva di primo o di secondo grado
ovvero carica sindacale direttiva espletata anche in quali-
ta' di membro di un organismo direttivo, comunque a livello
nazionale o provinciale e non anche inferiore ) e, dall'
altra, deve essere tale da non configurarsi anch' essa come
una prestazione di lavoro a carattere subordinato;
c) - le retribuzioni da accreditare figurativamente sono
commisurate a quelle della categoria e della qualifica
professionale posseduta dal lavoratore all' atto del collo-
camento in aspettavita e vanno adeguate di volta in volta
in relazione alla dinamica salariale e di carriera della
stessa categoria e qualifica. In particolare, tenuto conto
che durante l' aspettativa il rapporto di lavoro e' sospeso
e che e' sospesa anche l' obbligazione della prestazione di
lavoro, gli emolumenti e gli incrementi retributivi da
accreditare sono quelli unicamente collegati alla qualifica
e alla maturazione dell' anzianita' di servizio. Sono da
escludere, pertanto, gli aumenti periodici della retribu-
zione quando risultino collegati alla effettiva prestazione
della attivita' lavorativa, gli istituti non previsti dai
contratti di lavoro, le competenze accessorie spettanti in
tutto o in parte in base alla presenza in servizio o condi-
zionatamente ad una determinata produttivita' o a seconda di
un certo risultato del lavoro svolto, i compensi per lavoro
straordinario ancorche' forfetizzato etc.
d) - per il personale collocato in aspettativa da Partiti
politici o da Organizzazioni sindacali, quando manchino
specifiche normative interne o contrattuali che disciplinano
il trattamento economico per la generalita' del personale
dipendente, le retribuzioni da accreditare devono essere
commisurate a quelle fissate dai contratti nazionali col-
lettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metal-
meccaniche ( art. 8 della legge n. 155/1981 e circ. n. 574
R.C.V. dell' 8. 10. 1981) .
Nel richiamare la particolare attenzione sul contenuto
della presente circolare, si raccomanda di verificarne la
puntuale e corretta applicazione procedendo, in presenza di
eventuali anomalie, ai necessari accertamenti.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO