Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Circolari Inps CI 1997 Circolare 160 del 17 luglio 1997
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Circolare 160 del 17 luglio 1997
Allegati 1
OGGETTO: Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.503. Rivalutazione delle retribu-
zioni accreditate figurativamente per periodi
relativi a trattamenti di mobilita.
1 - PREMESSA
L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503, stabilisce che "per i periodi relativi ai
trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore
all'anno, di cui alla legge n.223 del 23 luglio 1991,
ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate
figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di
variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di
appartenenza, rilevati dall' ISTAT".
In applicazione dell'anzidetta disposizione, con circolare
n.50 del 23 febbraio 1993, e' stato precisato che per le
pensioni con decorrenza dall'1 gennaio 1993, qualora nel
periodo di riferimento per la determinazione della retribu-
zione pensionabile si collochino periodi relativi a tratta-
menti di mobilita' di durata continuativa superiore all'an-
no, le retribuzioni accreditate figurativamente per tali
periodi sono rivalutate anche in base agli indici di varia-
zione delle retribuzioni contrattuali del settore di appar-
tenenza rilevati dall'ISTAT.
Come e' noto, poiche' la generica formulazione della norma
non consentiva una e satta individuazione dei relativi
criteri applicativi, sono state sottoposte al Ministero del
Lavoro le problematiche emerse con riferimento alla richia-
mata disposizione.
Nel frattempo, con messaggio n.29325 del 13 ottobre 1995,
sono state date indicazioni alle Sedi affinche' le pensioni
interessate dalla predetta normativa venissero liquidate in
via provvisoria sulla base dei criteri di cui al messaggio
n.27757 del 5 giugno 1992 (allegato 1).
Poiche' il Ministero del Lavoro ha fatto conoscere le
proprie indicazioni in ordine a quanto richiesto, si impar-
tiscono le istruzioni ai fini dell'applicazione della norma
in questione sulla base dei chiarimenti forniti dal predetto
Ministero.
2 - CRITERI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI FIGURA-
TIVE
2.1 - Si e' posto preliminarmente il problema di stabilire
se debbano essere rivalutate tutte le retribuzioni accredi-
tate figurativamente per i periodi relativi a trattamenti di
mobilita' di durata continuativa superiore all'anno, rica-
denti nel periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile, ovvero solo quelle accreditate
nei mesi successivi al dodicesimo mese.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, ritenendo che l'in-
tendimento del legislatore nella predisposizione della norma
in esame sia stato quello di offrire la piu' ampia tutela ai
lavoratori posti in mobilita' per lunghi periodi, ha preci-
sato che, per i periodi relativi a trattamenti di mobilita'
di durata continuativa superiore all'anno, la rivalutazione
delle retribuzioni accreditate figurativamente deve inte-
ressare l'intero periodo di percezione del predetto tratta-
mento.
2.2 - In merito al problema relativo alla periodicita' della
rivalutazione, ed in particolare se la stessa debba essere
effettuata a cadenza mensile, in base alle variazioni
dell'indice registrate in ciascun mese rispetto al prece-
dente, ovvero a cadenza annuale, in base alle variazioni
intervenute tra le medie annue degli indici, il Ministero ha
ritenuto che la rivalutazione a cadenza mensile sia la piu'
idonea a garantire un efficace e puntuale aggancio con la
dinamica retributiva dei lavoratori in attivita'.
2.3 - Ulteriore problematica si e' posta con riferimento
alla scelta dell'indice da utilizzare.
Attualmente infatti l'ISTAT elabora mensilmente due diversi
indici delle retribuzioni contrattuali:
- l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali, che
fornisce l'andamento delle retribuzioni a parita' di durata
di lavoro;
- l'indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente,
che invece tiene conto anche delle eventuali variazioni
nella durata contrattuale del lavoro.
Considerato che l'indice delle retribuzioni contrattuali per
dipendente garantisce l'aggancio con l'effettiva dinamica
retributiva dei lavoratori in attivita', il Ministero del
lavoro ha convenuto circa l'utilizzazione di tale indice.
2.4 - Gli indici sono disponibili secondo diverse classifi-
cazioni, per ogni classificazione esiste un indice degli
impiegati, uno degli operai ed un indice globale.
Ai fini della pratica applicazione della norma, tenuto conto
delle indicazioni del Ministero del Lavoro, occorre fare
riferimento alla classificazione analitica per gruppi di
contratto e per qualifica fornita dall'ISTAT.
3 - CALCOLO DELLA PENSIONE IN PRESENZA DI RETRIBUZIONI
FIGURATIVE PER PERIODI RELATIVI A TRATTAMENTI DI MOBI-
LITA' DI DURATA CONTINUATIVA SUPERIORE ALL'ANNO.
3.1 - Come precisato con circolare n.50 del 1993, per le
pensioni con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1993 e,
qualunque sia la decorrenza della pensione, per i periodi
relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa
non superiore all'anno, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al citato messaggio n.27757 del 1992.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre
1992, per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di
durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge
n.223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferi-
mento per la determinazione della retribuzione pensionabile,
la retribuzione figurativa relativa ad ogni mese di perce-
zione del trattamento di mobilita' deve essere rivalutata in
base alla variazione percentuale dell'indice delle retribu-
zioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta
tra il mese stesso e quello in cui si colloca la retribu-
zione presa a base per la determinazione della retribuzione
figurativa. La rivalutazione in parola deve essere operata
anche con riferimento alle retribuzioni figurative accredi-
tate per periodi di percezione del trattamento di mobilita'
che si collochino nell'anno di decorrenza della pensione e/o
nell'anno precedente.
3.2 - Una volta effettuata la rivalutazione delle retribu-
zioni accreditate figurativamente per i predetti periodi
sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni
contrattuali del settore di appartenenza, la retribuzione di
ciascun anno solare dovra' essere rivalutata sulla base dei
coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utiliz-
zare ai fini del calcolo della pensione.
In particolare, la retribuzione degli anni solari da uti-
lizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle
anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1992
deve essere rivalutata con i coefficienti di cui all'arti-
colo 3 della legge 29 maggio 1982, n.297, mentre la retri-
buzione degli anni solari da utilizzare per il calcolo della
quota di pensione relativa alle anzianita' contributive
maturate dall'1 gennaio 1993 deve essere rivalutata con i
coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo n.503.
Considerato che la rivalutazione introdotta dall'articolo 3,
comma 6, del decreto 503 consente di attualizzare la retri-
buzione sulla base d ella quale e' stata calcolata la retri-
buzione figurativa per mobilita', per le pensioni per le
quali trova applicazione tale disposizione, le retribuzioni
figurative per mobilita' di ciascun anno solare devono
essere rivalutate con il coefficiente rilevato in relazione
all'anno solare nel quale si colloca la contribuzione
figurativa, anziche' con il coefficiente dell'anno al quale
e' stato fatto riferimento per la determinazione del valore
retributivo figurativo.
3.3 - La rivalutazione prevista dal citato articolo 3, comma
6, deve essere effettuata anche nei casi in cui i periodi di
mobilita' di durata continuativa superiore all'anno debbano
essere utilizzati ai fini del calcolo della quota di pen-
sione in forma contributiva per i periodi di contribuzione
successivi al 31 dicembre 1992.
In tali casi la retribuzione figurativa rivalutata con i
criteri di cui al punto 3.1 costituisce la base imponibile
alla quale deve essere applicata l'aliquota di computo del
33 per cento prevista per gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
La contribuzione cosi' ottenuta per ciascun anno solare deve
essere rivalutata al tasso di capitalizzazione e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto
legislativo n.503 (v. circolare n.180 del 14 settembre
1996).
4 - AGGIORNAMENTO DEGLI INDICI
Considerato che g li indici delle retribuzioni sono attual-
mente pubblicati dall'ISTAT con un ritardo di due/tre mesi
rispetto al periodo di riferimento, per evitare, nei casi in
cui le retribuzioni figurative da rivalutare si collochino
in periodi prossimi alla decorrenza della pensione, di
ritardare la liquidazione della pensione fino all'acquisi-
zione del valore anche degli ultimi indici da utilizzare,
occorre procedere alla liquidazione provvisoria delle
pensioni rivalutando sulla base dell'ultimo indice disponi-
bile le retribuzioni figurative accreditate per i mesi per i
quali non sono stati pubblicati gli indici.
Allorche' saranno disponibili gli indici ISTAT relativi ai
mesi mancanti si procedera' alla liquidazione definitiva
della pensione.
5 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE DI APPARTENENZA
Ai fini dell'applicazione degli indici di variazione delle
retribuzioni contrattuali forniti dall'ISTAT per rami di
attivita' economica e contratti, tenuto conto che tali
indici sono raggruppati secondo la classificazione delle
attivita' economiche "ISTAT 91", il settore di appartenenza
dell'azienda potra' essere individuato dal codice statistico
contributivo (CSC) attribuito dall'INPS, riportato nel
manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato
alla circolare n.65 del 25 marzo 1996, nella colonna "CSC di
prov. e att." e dal corrispondente codice ISTAT, riportato
nella colonna "ISTAT 91".
Nei casi in cui per lo stesso CSC siano previsti piu' codici
ISTAT 91 si dovra' fare riferimento al codice ISTAT 91
attribuito dalla SAP INPS.
In particolare, si dovra' fare riferimento al codice ISTAT
91 nel caso di aziende gia' inquadrate nell'industria ai
sensi della normativa vigente anteriormente all'articolo 49
della legge n.88 del 1989 che, per effetto del regime
transitorio previsto dal terzo comma dello stesso articolo,
hanno mantenuto tale inquadramento fino al 31 dicembre 1996
(data di cessazione della disciplina transitoria prevista
dall'articolo 2, comma 215, della legge n.662 del 1996), e
che transitano, dall'1 gennaio 1997, nel settore terziario.
Tali attivita' sono evidenziate alle pagine da 41 a 44 del
predetto manuale.
Parimenti, dovra' essere fatto riferimento al codice ISTAT
91 attribuito dalla SAP in tutti i casi in cui il CSC
attribuito dall'INPS sia 1.16.01 (attivita' industriali non
altrove classificate).
Essendo in corso di completamento da parte delle SAP l'at-
tribuzione del codice ISTAT, allo stato attuale detto codice
e' visionabile, sul sistema AS400, consultando l'opzione
"Evidenza da archivi aziende", sub opzione "3" "Archivio
centrale aziende".
Una volta individuato il settore di appartenenza dell'a-
zienda sulla base del c odice ISTAT 91, dovra' essere rile-
vato il corrispondente ramo d i attivita' economica o con-
tratto fornito dall'ISTAT ai fini dell'applicazione
dell'indice di variazione delle retribuzioni contrattuali.
o o
o
Ai fini della pratica applicazione della normativa in
questione, si sta predisponendo una tabella riepilogativa
contenente i valori dell'indice delle retribuzioni contrat-
tuali per dipendente per tutti i mesi dal gennaio 1991 alla
data piu' recente disponibile.
La tabella riportera' i valori dell'indice disaggregati per
qualifica del dipendente (operaio o impiegato) e per tutti i
rami di attivita' economica ed i contratti presi in esame
nella rilevazione condotta dall'ISTAT; per consentire una
piu' agevole utilizzazione, i valori dell'indice saranno
riportati ad un'unica base (dicembre 1995), evitando cosi' i
problemi operativi connessi ai cambiamenti di base gia'
intevenuti o che potranno intervenire in seguito nella serie
originaria.
La tabella in questione, corredata dalle relative istruzioni
e da opportune esemplificazioni, sara' trasmessa con suc-
cessiva circolare, non appena l'ISTAT avra' completato la
fornitura dei dati di base; nella stessa occasione saranno
indicate le modalita' di trasmissione e di utilizzazione dei
successivi aggiornamenti mensili.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Messaggio n. 27757 del 5.06.1992
I.N.P.S.
D.G. SERV.PRESTAZIONI AGO
MITTENTE UFFICIO NORMATIVA PENSIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Contributi figurativi per periodi di godimento
dell'indennita' di mobilita'. Valutazione ai fini
della determinazione della retribuzione pensiona-
bile.
Al paragrafo 7 della circolare n.3 del 2 gennaio 1992 avente
ad oggetto "Legge n.223 del 23 luglio 1991. Disposizioni in
materia di indennita' di mobilita'" e' stato precisato che
la misura dei contributi figurativi accreditabili in rela-
zione ai periodi di godimento dell'indennita' di mobilita'
va calcolata sulla base della retribuzione cui e' riferito
il trattamento s traordinario di integrazione salariale al
quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'in-
dennita' di mobilita'.
"La contribuzione figurativa cosi' determinata - e' stato
ulteriormente precisato - va attribuita per l'intero periodo
di percezione dell'indennita' di mobilita', senza alcun
adeguamento o rivalutazione".
Quest'ultima circostanza ha costituito e tuttora costituisce
- in alcuni casi - motivo di apprensione per i lavoratori
interessati i quali temono che una prolungata permanenza in
mobilita' possa avere effetti pregiudizievoli all'atto del
pensionamento determinando - nei casi in cui i periodi di
mobilita' coincidono in tutto o in parte con quelli utili ai
fini della rilevazione della retribuzione pensionabile - una
progressiva riduzione della misura della retribuzione
pensionabile stessa.
In proposito e' da tener presente che proprio allo scopo di
evitare i pregiudizi ora paventati dai lavoratori in que-
stione il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con
deliberazione n. 279 del 7 dicembre 1984, ha stabilito, tra
l'altro, che nei casi in cui i periodi presi a base per il
calcolo del valore figurativo e quelli da coprire figurati-
vamente afferiscono ad anni solari diversi, il coefficiente
di rivalutazione da adottare ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile e' quello relativo all'anno
solare cui e' stato fatto riferimento per la determinazione
del valore retributivo figurativo ( v. paragrafo 3 della
circolare n.671 R.C.V. n.60103 A.G.O. del 6 marzo 1985).
Tutto cio' avuto riguardo alla ratio che ha ispirato il
legislatore nella formulazione dell'art. 3, comma 11, della
legge n. 297/1982 che e' quella di rivalutare le retribu-
zioni percepite in anni pregressi in base ai coefficienti
stabiliti con riferimento all'anno in cui le retribuzioni
stesse sono state in concreto percepite.
*
* *
Al fine di dissipare eventuali residue perplessita' che
sullo specifico argomento dovessero manifestarsi, le Sedi
avranno cura di fornire, ogni qualvolta se ne presenti
l'occasione, i chiarimenti di cui al presente messaggio.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI