Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Circolari Inps CI 2001 Circolare 176 del 2 ottobre 2001
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 32247
Circolare 176 del 2 ottobre 2001
Oggetto:
Domande di Assegno per il nucleo familiare. Determinazione del reddito familiare in relazione ai componenti il nucleo familiare. Chiarimenti.
SOMMARIO:
Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito.
Pervengono a questa Direzione Centrale, da parte di alcune Sedi periferiche, richieste di chiarimenti finalizzate ad una corretta istruttoria delle domande di Assegno per il nucleo familiare, in presenza di specifiche situazioni familiari (separazione, matrimonio, morte etc.), per le quali viene rappresentata un’incertezza di interpretazione nella individuazione dei soggetti che compongono il "nucleo familiare " e del dato reddituale ad essi relativo.
In particolare, ci si riferisce ai casi in cui i componenti del nucleo familiare, al momento della domanda (o nel periodo di riferimento della domanda), non corrispondono ai componenti del nucleo nel periodo di riferimento del reddito, per sopraggiunti eventi, quali separazioni, matrimoni, nascite o morti, che hanno determinato l’entrata o l’uscita dal nucleo di alcuni di essi.
In proposito, si chiarisce che, individuata la composizione del nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda, il reddito familiare da acquisire sarà quello risultante dalla somma dei redditi percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce dai soggetti che compongono tale nucleo, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo potesse essere diverso.
Analogo criterio dovrà essere adottato in caso di richiesta per periodi arretrati.
Per maggiore chiarezza si espongono i seguenti esempi:
1) Viene richiesto l’ANF per un nucleo formatosi a seguito di un matrimonio contratto il 20/7/2000: il "nucleo familiare" sarà composto dai due coniugi ed il reddito familiare sarà determinato dalla somma dei redditi percepiti da "entrambi" i coniugi nel 1999 (per il periodo dal 20/7/2000 al 30/6/2001) e nel 2000 (per il periodo dal 1/7/2001 al 30/6/2002), indipendentemente dalla circostanza che nel 1999 e parte del 2000 i due soggetti non fossero coniugati.
Pertanto vanno inclusi i redditi 1999 e 2000 del coniuge del richiedente, in quanto questo soggetto fa parte del nucleo familiare interessato alla prestazione.
2) Viene richiesto, l’ANF per un nucleo monoparentale formatosi in seguito a separazione legale avvenuta il 10/3/2000: il "nucleo familiare" sarà composto dal coniuge separato richiedente e dai figli ad esso affidati ed il reddito familiare sarà costituito dai redditi percepiti "solo" da questi soggetti nell’anno 1998 (per il periodo dal 10/3/2000 al 30/6/2000) e nel 1999 (per il periodo dal 1/7/2000 al 30/6/2001), indipendentemente dal fatto che nel 1999 e parte del 2000 anche il coniuge facesse parte del nucleo.
Pertanto vanno esclusi i redditi 1998 e 1999 percepiti dall’altro coniuge separato, in quanto questo soggetto non fa più parte del nucleo familiare interessato alla prestazione.
3) Viene richiesto l’ANF per un nucleo costituito da richiedente, coniuge e figlio minore portatore di reddito, che compie 18 anni il 15/11/2000. Dal 1/12 /2000 il nucleo diventerà di due componenti e il reddito da considerare, da quella data, sarà quello dei "soli coniugi" nel 1999, indipendentemente dal fatto che nel 1999 entrasse nel nucleo anche il reddito del figlio minore.
Pertanto dal 1/12/2000 va escluso il reddito 1999 del figlio, in quanto dal 1/12/2000 questo soggetto non fa più parte del nucleo interessato alla prestazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO