Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Circolari Inps CI 2009 Circolare 14 del 2 Febbraio 2009
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Circolare 14 del 2 Febbraio 2009
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
2.Retribuzioni convenzionali in genere
3.Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70
4.Cooperative sociali
5.Rapporti di lavoro a tempo parziale
6.Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2009 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438
7.Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
8.Limite per l’accredto dei contributi obbligatori e figurativi
9.Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
10.Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto atempo determinato
11.Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
12.Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2009
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale)
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto che:
"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera.
Pertanto, il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).
1.2. Minimali di retribuzione giornaliera
Come noto, il legislatore ha previsto che, per diversi settori, i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (3).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2009, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3,2 % (4); si riportano nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2009 .
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 43,49 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2009, pari a € 457,76 mensili) (5).
anno 2009
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
457,76
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
43,49
1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (6).
1.4. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo)
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni.
Il decreto legislativo in commento, prevede, inoltre, al comma 10 dell’articolo 1 l’applicazione per il personale iscritto al Fondo volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori (punto 1.1.).
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.”
In applicazione della citata disposizione, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata (7).
La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le suesposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2009, è pari a € 43,49.
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (8). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (9) é pari, per l’anno 2009, a € 24,16.
anno 2009: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
24,16
2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 62 del 2/5/2006.
2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2009 è fissata in € 604,00 mensili (24,16 x 25gg.).
anno 2009: soci delle cooperative della piccola pesca
Retribuzione convenzionale mensile
Euro
604,00
2.3. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975.
Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2009 al 3,2 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto, già fissato in € 20,72, è pari, per il 2009, a € 24,16 (10). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 43,49 (11).
Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale (punto1.1.).
3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (12), la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).
4. Cooperative sociali.
L’art. 1, comma 787 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo 2007-2009, un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali finalizzato all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa (13).
In particolare, la norma in esame prevede che la retribuzione giornaliera imponibile debba essere, a partire dall’anno 2007, aumentata nella misura percentuale prestabilita per ciascun anno di riferimento. Per l’anno 2009 detta percentuale è pari al 100%.
La disposizione in commento trova applicazione per i lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:
lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91 ;
lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi ;
lavoratori soci di altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati, ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
4.1. Retribuzione giornaliera imponibile da assumere ai fini del calcolo dell’aumento percentuale.
La retribuzione giornaliera da prendere come riferimento ai fini del calcolo dell’aumento percentuale è quella fissata dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del TUAF.
Relativamente ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1 , comma 1, lett. a) della legge 381/91 e per quelli delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi detta retribuzione non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD (14).
Detto trattamento minimo per l’anno 2009 ammonta a € 457,76; il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 183,10 (v. paragrafo 8). Pertanto l’imponibile giornaliero convenzionale, per l’anno 2009, è pari a € 30,52 (183,10:6).
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati determinati con i decreti ministeriali ex art. 35 del TUAF.
4.2. Modalità di calcolo dell’aumento della retribuzione giornaliera imponibile.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 787 della legge n. 296/2006, la retribuzione giornaliera, individuata come indicato al punto 4.1., deve essere aumentata, per l’anno 2009, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, del 100%.
Come disposto dalla norma in commento, il calcolo dell’incremento retributivo deve essere effettuato sulla differenza esistente tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero (punto 1.1.).
Si precisa che il predetto minimo contrattuale deve intendersi riferito soltanto agli elementi retributivi, desumibili dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine, costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) trattandosi di un percorso convenzionale di adeguamento (15) .
La percentuale di aumento determinata secondo le predette modalità deve poi essere sommata alla retribuzione giornaliera imponibile determinata come indicato al punto 4.1
ANNO 2009
calcolo della retribuzione imponibile
cooperative sociali
1. Minimo contrattuale giornaliero ( paga base + EDR +
indennità di contingenza)
2. Retribuzione giornaliera imponibile ex D.M.*
3. differenza retributiva (importo di cui al punto 1 – importo di cui al punto 2)
4. incremento retributivo anno 2009 (100% dell’importo di
cui al punto 3)
5. retribuzione giornaliera imponibile anno 2009 = somma
degli importi di cui ai punti 2 e 4
*per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91 e quelli delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi la retribuzione non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione.
4.3. Periodo di occupazione media mensile
Per le cooperative sociali rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 22 settembre 2000 (punti 1 e 2 del paragrafo 4.) per tutto il triennio (2007-2009) di graduale innalzamento della retribuzione imponibile, il periodo di occupazione media mensile non può essere inferiore alle 26 giornate.
Per le restanti cooperative sociali (punto 3 del paragrafo 4.) continuano a trovare applicazione, per tutta la durata del percorso di adeguamento, i periodi di occupazione media mensile fissati dai decreti ministeriali di cui all’art. 35 del TUAF.
5. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (16), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (17).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 43,49) x (6) / (40) = € 6,52
6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2008 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (18) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2009 in € 42.069,00.
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2009 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3506,00.
anno 2009
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
42.069,00
Importo mensilizzato
3506,00
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (19).
7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18 della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (20) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 3,2 %, è pari, per l'anno 2009, a € 91.506, 73 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 91.507,00.
anno 2009
Euro
Massimale annuo della base contributiva
91.507,00
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .
8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (21) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 457,76 per l'anno 2009 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 183,10.
anno 2009
Euro
trattamento minimo di pensione
457,76
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
183,10
Limite annuale per l’accredito dei contributi
9521,20
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3 della legge 29.12.2001 n. 448 le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (22).
9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2009 (23) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997; non è più previsto il limite di esenzione per le erogazioni liberali di cui all’art. 51 c. 2, lett. b), lettera soppressa dal D.L. 93/08 (msg. n. 17577 del 4 agosto 2008).
anno 2009
Lire
Euro
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta intera estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)
9.000.000
4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
4.000.000
2065,83
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre, per l’azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001.
10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15 del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2009, in € 67,14.
anno 2009
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
€ 67,14
11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, già stabilito per l’anno 2008 in € 1843,90, è pari, per l’anno, 2009 a € 1902,90.
anno 2009
Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
€ 1902,90
12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2009.
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2009 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (24).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione del modello DM10 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2009 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 3 della circolare n. 4 del 14.01.2009, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
Il Direttore generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1) Art. 1 comma 1del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389
(2) Art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549 ; circolare n. 40 del 20.2.1996
(3) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(4) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 3,2 % viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione del previsto D.M..
(5) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(6) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1.
(7) Si veda la circolaren. 156/2000.
(8) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(9) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(10) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(11) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(12) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(13) circolare n. 56 del 9 marzo 2007,
(14) Si veda la circolare 4 dicembre 2000, n. 200.
(15) Si veda circolare n. 56 del 9 marzo 2007.
(16) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(17) Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(18) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(19) Si veda la circolare n. 4 del 14.01.2009 punto 3.
(20) Si veda la circolare n. 4 del 14.01.2009 punto 2.
(21) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(22) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.
(23) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(24) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).