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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Legge 177 del 29 aprile 1976
Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
Vigente al: 9-4-2015
CAPO I
COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI
ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Perequazione automatica delle pensioni
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni
vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il, culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.(4)
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica
anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.(4)((6))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma
precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilita' l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60
per cento."
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese
anche quelle del personale di magistratura e assimilato."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1991, n. 58 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza
dei trattamenti, nella allegata tabella B."
Art. 2.
Indice delle retribuzioni
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalita' per le categorie del personale in attivita' di servizio.
Sino a quando non sara' determinato l'indice di cui al precedente
comma e comunque non oltre l'anno 1978, sara' applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.
Art. 3.
Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977
Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al
precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.
Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno
ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sara' accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni
relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.
Art. 4.
Criteri di applicazione dell'indice
Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni
di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.
CAPO II
TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE
DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
Art. 5.
Costituzione della posizione assicurativa
A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio
senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di eta', per infermita' e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al
precedente comma e' costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.
Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni
vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.
Art. 6.
Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale
Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal
servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1 gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione e' irretrattabile.((2))
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.
Fino a quando non sara' effettuato il passaggio dei predetti
assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 10) che "Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno
vitalizio."
Art. 7.
Diritto all'indennita' di buonuscita
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e
militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo".
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente:
"In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio,
l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le
cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive.
CAPO III
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITA' ANALOGHE.
Art. 8.
Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennita' analoghe
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse
quelle di cui al successivo articolo 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al
precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennita' mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.
Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo
e' concessa, a decorrere dal 1 gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L. 9.000 per le pensioni di riversibilita'.
Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo
provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse
percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.
Art. 9.
Rivalutazione delle pensioni tabellari
Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Con effetto dal 1 gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel
precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla
perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.
Art. 10.
Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico
Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a
carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.
Art. 11.
Effetti dei miglioramenti
Gli aumenti di pensione derivanti dalla applicazione dei precedenti
articoli 8 e 9 non vanno computati:
ai fini di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10
febbraio 1962, n. 66;
per la determinazione del limite di reddito previsto
dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266;
Art. 12.
Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennita' analoghe.
Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le
pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.
CAPO IV
NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE
E SULLA BASE PENSIONABILE
Titolo I
PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO
Art. 13.
Ritenute in conto entrate Tesoro
A decorrere dal 1 gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono
sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento ((...));
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
3) dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;
4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini
della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si
considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.(4)((5))
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AGGIORNAMENTO(4)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in
data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento."
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AGGIORNAMENTO(5)
La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1 gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1
gennaio 1991."
Art. 14.
Contributi di riscatto
A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto
presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.(4)((5))
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste
dalle norme in vigore.
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AGGIORNAMENTO(4)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e'
elevato all'8,25 per cento."
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AGGIORNAMENTO(5)
La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1 gennaio 1989, dal 1 gennaio 1990 e dal 1 gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per
cento."
Base pensionabile personale civile
L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 10 gennaio 1976, dal seguente:"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".
Art. 16.
Base pensionabile personale militare
L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i
colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile,
previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se
pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado".
Art. 17.
Indennita' mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario
A partire dal 1 gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita'
mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni.
Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle
indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 19.
Personale militare richiamato
Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di
ausiliaria nonche' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con decorrenza 1 gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attivita' di servizio va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.
Art. 20.
Limite della pensione
In nessun caso la pensione puo' superare la base pensionabile di
cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.
Titolo II
PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Art. 21.
Ritenute per il Fondo pensioni
L'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1 gennaio 1976 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del
7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i
primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio
1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va
commisurata allo stipendio intero".
Art. 22.
Base pensionabile per il personale ferroviario
L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,
n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli
assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge".
Art. 23.
Cessazioni dal servizio non anteriori al 1 gennaio 1976
Le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22, non
trovano applicazione nei confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1 gennaio 1976.
Art. 24.
Limiti della pensione
In nessun caso la pensione puo' superare la base pensionabile di
cui all'articolo 22.
CAPO V
PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
Art. 25.
Miglioramenti pensioni anteriori al 1 gennaio 1975
Con decorrenza 1 gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre
1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1975, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:
del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al
1 luglio 1965;
del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio
1965 al 30 giugno 1970;
del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1 luglio
1970 al 30 giugno 1973;
del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1 luglio
1973 al 31 dicembre 1974.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione
del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.
Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione
dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente
dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle
casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.
Art. 26.
Minimi di pensione e di contribuzione
Con effetto dal 1 gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette,
indirette e di riversibilita', a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto e' adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione
delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.
Con effetto dal 1 gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa
pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso puo' essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
Diritto al trattamento normale di quiescenza
L'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del
limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo".
L'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio
dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo".
Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le
cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.
Servizi ammessi a riscatto
I servizi comunque prestati anteriormente al 1 giugno 1974 nelle
categorie di personale di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, cosi' come modificato dallo articolo 14 della presente legge.
Art. 29.
Soppressione dell'assegno di caroviveri
A decorrere dal 1 gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui
all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' soppresso.
Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da
liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.
Art. 30.
Sussistenza e cessazione delle condizioni previste
L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente
direzione provinciale del tesoro la cessazione, delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".
Art. 31.
Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato
All'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:
"Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo".
Art. 32.
Trattamento speciale
All'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:
"Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma".
Art. 33.
Comunicazione del decreto di pensione
Il primo comma dell'articolo 193 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato
all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, quarto comma".
Art. 34.
Pagamento delle pensioni e degli assegni
All'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile
di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati
all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
Art. 35.
Arrotondamento
A decorrere dal 1 gennaio 1976 il primo comma dell'articolo 198 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente:
"L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e'
arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento".
Art. 36.
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37.
In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato
dalla presente legge puo' superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennita' particolari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1976
LEONE
MORO - COLOMBO -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
TABELLA A
PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA
Parte di provvedimento in formato grafico
((4))
TABELLA B
PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(3)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1980, n. 9 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le pensioni di cui alla tabella B, annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1 gennaio 1979, e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di la classe del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto."La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui al precedente articolo 15 sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 maggio 1984, n. 111 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 5) che "Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilita' dei loro aventi causa sono
raddoppiate con decorrenza dal 11 gennaio 1984."