-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Legge 428 del 29 dicembre 1990
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).
Vigente al: 13-12-2014
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.((2))
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
ART. 2.
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni, dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sara' comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sara' comminataper le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.
ART. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
Art. 4
(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)
1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto,((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
PROFESSIONI.
ART. 5.
(Professione di architetto: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:
a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee agli effetti dello svolgimento di attivita' nel settore dell'architettura;
b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge;
c) la conformita' alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attivita', conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;
d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.
ART. 6.
(Medici specialisti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovra' comunque assicurare che:
a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;
b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;
c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunita' europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
d) le strutture universitarie e quelle collegate con le universita' mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneita' ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;
e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comune a due o piu' Stati membri;
f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione spcialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanita';
g) nella scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
ART. 7.
(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformita' ai seguenti principi:
a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita', qualificazione e idoneita' professionale;
b) abilitare le societa' di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;
c) disciplinare la responsabilita' anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136.
ART. 8.
(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:
a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attivita' professionali contemplate dalla direttiva nonche' dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;
b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;
c) la possibilita', per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;
d) la facolta', per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attivita' o prestazioni cui da' accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorita' competenti;
e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse;
f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid- erate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorita' italiane all'uopo delegate, nonche' per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 ))
ART. 10.
(Sedi farmaceutiche).
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
ART. 11.
(Attivita' professionali nel settore del turismo).
1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani".
2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 13
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
ART. 14.
(Autotrasportatori).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee.
3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.
ART. 15.
(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differira' al 1 gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sara' dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1 gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia' in corso alla data del 1 gennaio 1990.
ART. 16.
(Attivita' economiche varie: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovra':
a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualita' di salariati, delle attivita' contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorita' competente di detti Stati;
b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attivita' anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;
c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attivita' in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.
ART. 17.
(Gruppo europeo di interesse economico).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:
a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalita' concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di societa' e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;
b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonche' delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;
c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilita', liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;
d) previsione della possibilita' di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;
e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica europea;
f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicita' del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;
g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;
h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunita' economica europea.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
CREDITIO E RISPARMIO
ART. 18.
(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicita' dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:
1) garantire, anche attraverso adeguate modalita' di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equita' concorrenziale e di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' economica europea;
2) assicurare la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;
3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea;
b) la normativa dovra' assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevede- ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attivita' di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria;
d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le societa' che svolgono servizi ausiliari all'attivita' indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;
e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalita' omogenee di pubblicita' dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);
f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:
1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;
2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalita', la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocita';
3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;
4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele;
5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalita' da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;
6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle societa' di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.
2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.
ART. 19.
(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) sara' previsto:
1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;
2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali;
3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da essa derivanti;
b) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire con regolamento:
1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;
2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;
3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;
c) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facolta' di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b).
ART. 20.
(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in
societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e alle societa' partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati;
b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di modificarne le relative entita';
c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di provvedere a spese della societa' inadempiente;
d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;
e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorita' di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;
f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.
ART. 21.
(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro;
d) conferma dell'esclusione gia' prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
ART. 22.
(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto froma di societa' per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;
b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le societa' possono porre in essere nell'esercizio dell'attivita' di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessita' di garantire la stabilita' degli intermediari;
c) attribuzione alle autorita' preposte alla vigilanza della facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;
d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;
e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneita' dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;
f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non confermita' alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunita' europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;
g) eliminazione del divieto, posto per societa' ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;
h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;
i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
ART. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.
ART. 25.
(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;
b) anche l'attivita' di assistenza alle persone in difficolta' in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sara' sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;
c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;
d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sara' applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
ASSICURAZIONI
ART. 26.
(Assicurazione crediti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) verra' posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;
b) verra' prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;
c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cessera' l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.
ART. 27.
(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovra' avvenire enl rispetto dei seguenti criteri:
a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;
b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;
c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.
ART. 28.
(Libera prestazione dei servizi in materia di
assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in liberta' di servizi;
b) saranno esclusi dalla categoria dei "grandi rischi" i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti temporanei di imprese;
c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attivita' a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare con il massimo favore;
d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorita' di controllo nazionali;
e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;
f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;
g) potra' essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevede- ndo per l'assicurato la facolta' di recesso;
h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per le sole assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sara' prevista la stessa possibilita' per i rischi diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;
i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in liberta' di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attivita' che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorita' di controllo dello Stato nel quale l'attivita' dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;
l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in
liberta' di servizi per la
assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi", quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autotizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;
m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per l'assicurazione di "grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;
n) dovra' essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita';
o) verranno definite le misure che l'ISVAP potra' adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarita' rilevate;
p) verra' prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;
q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;
r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sara' adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalita' di determinazione, nonche' per quanto riguarda le forme di investimento;
s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 29
(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)
1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.
2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti ((, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni)).
3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.
4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.
7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 30.
(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e
paramediche).
1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".
ART. 31.
(Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore).
1. La lettera b) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;".
ART. 32.
(Imposta di consumo sulle banane).
1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' soppressa.
ART. 33.
(Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum).
1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica ache allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.
ART. 34.
(Modifiche al regime fiscale degli spiriti.
Cauzione).
1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.
2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.
3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.
4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.
5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.
7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".
ART. 35.
(Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).
1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in- tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.
3. Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
4. La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.
5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesime. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.
ART. 36.
(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione).
1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta e' applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei bei stessi al momento dell'importazione.
2. L'imposta ancora inglobata e' costituita:
a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;
b) dall'importo dell'imposto versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.
3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso dalla base imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione.
4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.
ART. 37.
(Imposta di bollo).
1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".
ART. 38.
(Attuazione della direttiva del Consiglio 861
560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della
Comunita' economica europea).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'".
2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "Ai rimborsi previsti nel comma precedente" sono sostituite con le parole: "Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo".
ART. 39.
(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE
sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto).
1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:
"d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea".
2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).
ART. 40.
(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA).
1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".
2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.
3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di
procedura civile, fino alla distribuzione della somma
ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.
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DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
TUTELA DEI CONSUMATORI
ART. 41.
(Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere la competenza di una Autorita' garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;
b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorita' da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli altri soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico;
c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni defini- tive adottate dall'Autorita' avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;
d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguante sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;
e) valorizzazione gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorita' per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;
f) regolare la pubblicita' comparativa fissandone i limiti di ammissibilita', con esclusione di ogni forma di pubblicita' ingannevole o sleale;
g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicita' di particolari categorie di prodotti;
h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel- ative alla pubblicita' di alcune categorie di prodotti o a particolari modalita' di vendita e promozione, che non siano gia' oggetto di disciplina normativa;
i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.
ART. 42.
(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;
b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
ART. 43.
(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.
ART. 44.
(Prezzi dei prodotti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.
ART. 45.
(Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le disposizioni gia' dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;
b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sara' precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;
c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalita'; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalita' di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 46
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
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CAPO VII
LAVORO
ART. 47.
(Trasferimenti di azienda).
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.(11a)
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.(7)
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'.
((b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)).
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.
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AGGIORNAMENTO (11a)
Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo del suddetto D.L. 347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'.
ART. 48.
(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa;
b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento;
c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sara' prevista la possibilita' per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;
e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;
g) l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.
ART. 49.
(Protezione dei lavoratori: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovra' attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo, di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;
b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
PRODOTTI ALIMENTARI.
ART. 50.
(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovra':
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;
b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;
c) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
ART. 51.
(Norme sulla commercializzazione del miele).
1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:
a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti:
"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma";
b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso;
c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine "concerto" e' sostituito con il termine "intesa";
d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse;
e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa;
f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso";
g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione";
h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.";
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".
ART. 52.
(Estratti alimentari).
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.
TITOLO II
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DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
PRODUZIONE INDUSTRIALE.
CAPO IX
PRODUZIONE INDUSTRIALE.
ART. 53.
(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).
1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".
2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.
3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).
- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.
2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.
3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.
4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".
ART. 54.
(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':
a) fornire la definizione di "giocattolo";
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;
d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.
ART. 55.
(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/249/CEE dovra':
a) precisare le modalita' di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;
b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;
c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio;
d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
ART. 56.
(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovra' assicurare che:
a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che cio' non costituisca modifica dei criteri costruttivi;
b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi.
ART. 57.
(Cosmetici: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovra' assicurare che:
a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica;
b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in altri Paesi;
c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;
d) sia garantito al Ministero della sanita' e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo per le aziende interessate, di fornire, singolarmente tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico secondo modalita' e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanita';
e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attivita' da parte dei produttori e importatori.
ART. 58.
(Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;
b) siano disciplinate le modalita' del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale e le modalita' dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorita' competente;
c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorita' competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.
ART. 59.
(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunita' economica europea)
1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformita' a norme e specifiche tecniche, puo' essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.
2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.
ART. 60.
(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
ART. 61.
(Imballaggi preconfezionati criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.
2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.
ART. 62.
(Olio di semi)
1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, prima comma dalla legge 27 gennaio 1968, n. 35.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO X
POLITICA AGRICOLA
ART. 63
(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale.
2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.
3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte.
5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.
6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
ART. 64.
(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)
1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte del decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.
3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.
4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.
6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426,
di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XI
SANITA' VETERINARIA
ART. 65.
(Ormoni e farmaci veterinari criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovra':
a) assicurare l'idoneita' delle strutture di produzione e di controllo;
b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;
c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialita' medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;
d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonche' il controllo sull'impegno dei relativi prodotti finiti;
e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;
f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.
ART. 66.
(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, secondo i criteri in esso contemplati.
2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 67.
(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).
1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi dell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:
1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;
2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;
b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.
2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore.((2))
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
ART. 68.
(Criteri speciali).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera' un regime di provia denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.
2. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sara' realizzata in conformita' alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.
3. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dell'articolo 69 della presente legge.
ART. 69
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136).
1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".
ART. 70.
(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie:
b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita':
c) sara' previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;
d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sara' prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale;
e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;
f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;
g) sara' regolata la facolta' di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 71.
(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).
1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee.
2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonche' dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.
ART. 72.
(Fondo di rotazione).
1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5))
3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".
ART. 73.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Visto, il guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO
DELLA DELEGA LEGISLATIVA
PROFESSIONI
Direttiva 85/384/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 86/17/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco rinoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.
Direttiva 84/253/C/EE
Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili.
Direttiva 89/48/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Direttiva 89/440/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Direttiva 88/295/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE.
Direttiva 86/653/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
Direttiva 75/368/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attivita' (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita'.
Direttive 82/470/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI).
CREDITO E RISPARMIO
Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati dalle banche e degli altri istituti finanziari.
Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
Direttiva 79/279/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 80/390/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 87/345/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari ala quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 85/611/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delel disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).
Direttiva 88/220/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.
Direttiva 88/627/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa.
Direttiva 89/298/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.
Direttiva 89/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.
Direttiva 89/647/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.
ASSICURAZIONI
Direttiva 84/641/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
Direttiva 87/343/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legis- lative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
Direttiva 87/344/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela- tive all'assicurazione tutela giudiziaria.
Direttiva 88/357/CEE
Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.
TUTELA DEI CONSUMATORI
Direttiva 84/450/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole.
Direttiva 85/577/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Direttiva 87/357/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Direttiva 88/314/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Direttiva 88/315/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Direttiva 89/395/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.
Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
LAVORO
Direttiva 80/987/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Direttiva 88/364/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attivita' (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
PRODOTTI ALIMENTARI
Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembe 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
Direttiva 88/378/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
Direttiva 86/663/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.
Direttiva 89/240/CEE
Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.
Direttiva 87/404/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.
Direttiva 88/667/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative aiprodotti cosmetici.
Direttiva 89/105/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.
Direttiva 87/356/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
Direttiva 88/316/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
SANITA' VETERINARIA
1) Medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
Direttiva 81/852/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/20/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/22/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.
2) Sostanze ormonali e antiormonali
Direttiva 81/602/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 85/358/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 86/469/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.
Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.
3) Benessere e protezione animale
Direttiva 86/609/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni veterinarie
Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).
Direttiva 89/409/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.
Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO
Direttiva 75/439/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 86/594/CEE
Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
Direttiva 86/662/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
Direttiva 87/56/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
Direttiva 87/101/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 87/217/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 87/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
Direttiva 87/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
Direttiva 87/416/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 88/181/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 89/514/CEE
Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva 73/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 76/464/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.
Direttiva 78/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifuiti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 78/659/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Direttiva 79/923/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschiocoltura.
Direttiva 80/68/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Direttiva 80/777/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Direttiva 82/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 conernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttivsa 73/404/CEE.
Direttiva 82/243/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 82/883/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/29/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/513/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.
Direttiva 84/156/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 84/491/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
Direttiva 86/278/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 88/347/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
Direttiva 89/428/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.
ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 3)
ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI
APPLICA L'ASORCOLO 1
PROFESSIONI
Direttiva 85/384/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera professione di servizi.
Direttiva 86/17/CEE
Direttiva del consiglio del 27 gennaio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure desginate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di medico.
Direttiva 89/48/CEE
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Direttiva 89/440/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
TUTELA DEI CONSUMATORI
Direttiva 84/450/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, in materia di pubblicita' ingannevole.
Direttiva 87/357/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Direttiva 89/395/CEE
Direttiva del consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'.
Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
PRODOTTI ALIMENTARI
Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base epr la loro preparazione.
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1988 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del consiglio del 3 maggio 1989 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
SANITA' VETERINARIA
1) Medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE
Direttiva del consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
Direttiva 81/852/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli tossico-farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/20/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico- farmacologici e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/22/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il riavvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particoalre di quelli derivati dalla biotecnologia.
2) Sostanze ormonali e antiormonali
Direttiva 81/602/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 85/358/CEE
Direttiva del Consiglio 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 86/469/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune ad azione ormonica nelle produzioni animali.
Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.
3) Benessere e protezione animale
Direttiva 86/609/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degl animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni veterinarie
Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).
Direttiva 88/409/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.
Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO
Direttiva 86/594/CEE
Direttiva del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
Direttiva 86/662/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
Direttiva 87/56/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
Direttiva 87/101/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 87/217/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 87/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
Direttiva 87/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
Direttiva 87/416/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati memri relativa al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 88/181/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/5z38/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba
Direttiva 89/514/CEE
Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagl escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva 73/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 76/464/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.
Direttiva 78/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 78/659/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Direttiva 79/923/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura.
Direttiva 80/689/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Direttiva 80/777/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Direttiva 82/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE.
Direttiva 82/243/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita' dei tensioattivi anionici.
Direttiva 82/883/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/29/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/513/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 cocernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cambio.
Direttiva 84/156/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 84/491/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
Direttiva 86/278/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 88/347/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
Direttiva 894289/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.
ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI
1) Brucellosi e leucosi
Direttiva 79/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.
Direttiva 79/111/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.
Direttiva 80/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.
Direttiva 80/1274/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
Direttiva 88/406/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.
2) Afta epizootica
Direttiva 82/893/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 83/646/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 84/336/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 giugno che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 85/511/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
3) Peste suina
Direttiva 80/1098/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
Direttiva 85/586/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamente tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
Direttiva 87/489/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI
Direttiva 83/90/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 85/323/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 86/325/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 86/587/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/288/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/657/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa irequisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.
Direttiva 80/1099/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO
Direttiva 88/407/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI
Direttiva 83/91/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttivas 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
Direttiva 87/64/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 88/289/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
ADDITIVI PER MANGIMI
Direttiva 70/524/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 73/103/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 75/296/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 84/587/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 86/299/CEE
Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
Direttiva 87/238/CEE
Direttiva del Consiglio del 1> aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 87/153/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 87/519/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE
Direttiva 82/786/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
Direttiva 84/140/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.
VEICOLI STRADALI
Direttiva 88/218/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
Direttiva 89/338/CEE
Direttiva del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche
tecniche di taluni veicoli industriali
GENERATORI DI CALORE
Direttiva 78/170/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
Direttiva 82/885/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI
Direttiva 84/530/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.
Direttiva 84/531/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.
Legge 241 del 7 agosto 1990
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Vigente al: 5-7-2014
CAPO I
PRINCIPI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali dell'attivita' amministrativa)
1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge)).
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
(Conclusione del procedimento).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
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AGGIORAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.
-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009.
Art. 2-bis
(Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento)). ((29))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".
Art. 3
(( (Motivazione del provvedimento) ))
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Art. 3-bis
(( (Uso della telematica). ))
((1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati)).
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4.
(( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) ))
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
(( (Responsabile del procedimento) ))
1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
(( (Compiti del responsabile del procedimento) ))
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero rrasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).
Art. 6-bis.
(( (Conflitto di interessi). ))
((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale)).
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
(( (Comunicazione di avvio del procedimento) ))
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
(( (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) ))
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;))
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.
Art. 9.
(( (Intervento nel procedimento) ))
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 10-bis
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. ((Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione)).
Art. 11.
(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)).
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
Art. 12.
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
(( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente ((puo' indire)) una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti)).
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art. 14-bis.
(Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
((1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.))
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter.
(Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.((La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.))
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
((3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.))
4.((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.((Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)).
((4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
((6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.))
((7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.))
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. ((Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate)). (26)
3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
3-quater. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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AGGIORNAMENTO (26)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
Art. 14-quinquies
(( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). ))
((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).
Art. 15.
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (30) ((31))
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014".
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis, non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
Art. 16.
(Attivita' consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro ((venti)) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma)).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ((, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti)) per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici)).
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni)).
Art. 17.
(( (Valutazioni tecniche) ))
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
(Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)).
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. ((Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.)) La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale."
Art. 20
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:
(con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari".
(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."
Art. 21
(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)).
((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))
Art. 21-bis
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).))
((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci)).
Art. 21-ter
(( (Esecutorieta'). ))
((1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato)).
Art. 21-quater
(( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).))
((1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze)).
Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).
Art. 21-sexies
(( (Recesso dai contratti).))
((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto)).
Art. 21-septies
(Nullita' del provvedimento).
1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 21-octies
(( (Annullabilita' del provvedimento).))
((1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)).
Art. 21-nonies
(( (Annullamento d'ufficio).))
((1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole)).
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
(Definizioni e principi in materia di accesso).
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Art. 23.
(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24
(( (Esclusione dal diritto di accesso).))
((1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)).
Art. 25.
(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
((5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.))
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 26.
(Obbligo di pubblicazione)
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ((e' composta da dieci membri)), dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo)) in materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza)).
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
((30))
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AGGIORNAMENTI (30)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che "La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione".
Art. 28.
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) ))
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
(Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la ((segnalazione certificata di inizio attivita')) e il silenzio assenso ((e la conferenza di servizi,)), salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 30.
(( (Atti di notorieta') ))
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Legge 341 del 19 novembre 1990
Riforma degli ordinamenti didattici universitari.
Vigente al: 10-3-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Titoli universitari
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
Diploma universitario
1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.
Diploma di laurea
1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. ((...)). Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
5. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.
Diploma di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
((2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8 )).
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.
Dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
Art. 6.
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 7.
Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le universita' deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'universita' non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel piano di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti.
Art. 8.
Collaborazioni esterne
1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione.
Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )).
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi (( universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda )) una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
Art. 10
Consiglio universitario nazionale
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2006, N. 18 )).
Art. 11.
Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 12.
Attivita' di docenza
1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori , a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori , con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori".
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. (5) ((7))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da essa previsti al comma 5 e' abrogato 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. ---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008".
Art. 13.
Tutorato
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna universita' provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
Art. 14.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 ))
Art. 15.
Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilita' didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilita' di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta'.
Art. 16.
Norme finali
1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita', nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le universita' possono altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita' con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Legge 289 dell'11 ottobre 1990
Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi.
Vigente al: 27-6-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1))
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Modalita' di concessione
1. La domanda per ottenere l'indennita' mensile di frequenza e' presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresi' apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. ((Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)).
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
Incompatibilita'
1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o che gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai minori beneficiari della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
Art. 4.
Adeguamento di indennita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla
legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi: a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.
Art. 5.
Minori ciechi assoluti pluriminorati
1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Indennita' di accompagnamento per i minori ciechi
assoluti pluriminorati). - 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 e' aumentata del 45 per cento".
Art. 6.
Potenziamento della rete di trasmissione dati
del Ministero dell'interno
1. Per finalita' connesse alla gestione del servizio di concessione
delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno 1991, e' autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Legge 45 del 5 marzo 1990
Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
Vigente al: 31-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Facolta' di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
Modalita' di ricongiunzione
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
Art. 3.
Esercizio della facolta'
1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una
sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi
di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Art. 4.
Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento
1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione
previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione
presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonche' il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facolta' di cui all'articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina
l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma
2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o
riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa e' stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma
non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro
sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Art. 5.
Determinazione del diritto e della misura
della pensione
1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della
pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito
o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.
Art. 6.
Coincidenza di periodi di contribuzione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi
coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata verra' rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a
scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 7.
Facolta' per i superstiti
1. Le facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere
esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.
Art. 8.
Esclusione dall'applicazione di disposizioni
1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta'
previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
Art. 9.
Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
1. I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a
favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI