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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Legge 210 del 3 luglio 1998
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
Vigente al: 4-1-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Copertura dei posti di ruolo
1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei
posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti,
disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9
maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto,
rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".
Art. 2.
Procedure per la nomina in ruolo
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle
procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole universita' di specifici
bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientificodisciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da
parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche':
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di
ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di
professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di
professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte
degli atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183));
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai
quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove
scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una
prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l'attivita' svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, e' effettuata una prova
didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l'attivita' svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarita'
formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal
consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal
consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto;
g) la possibilita', nel caso di procedure relative a professori
associati e ordinari, per le universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientificodisciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarita' formale degli atti della commissione che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e
le relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi
pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni
di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183));
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i
ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".
Art. 3.
Trasferimenti
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i
trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicita' della procedura, nonche' l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono
le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
((2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4)).
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di
studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di
dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, (( . . . )), e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare ((e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare)), previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. ((4))
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
((6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni)).
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini
dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento,
affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
((8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.")).
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 19, comma 2)
che "La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo".
Art. 5.
Norme transitorie
1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di
ruolo, nonche' le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore
ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Art. 6.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da
41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di
cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di
una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Legge 449 del 23 dicembre 1998
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).
Vigente al: 7-9-2014
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.
2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.
Art. 2.
1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e In lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.";
b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di
imposta, le parole: "di lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 120.000".
CAPO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 4.
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:
a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS;
b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 419 miliardi ed in lire 150 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 24.891 miliardi ed in lire 6.150 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla Icttera a), della somma di lire 2.294 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al lo gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi c di lire 87 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 5.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trcnto e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Prospetto di copertura
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella F
Parte di provvedimento in formato grafico
Legge 448 del 23 dicembre 1998
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
Vigente al: 21-12-2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per
centodel contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e'
effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il
rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo
straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche
dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto
dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di
conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale
compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e
l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati
nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da
consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli
interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto
un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta
differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di
cui al comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero
per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una
apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta
differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e'
ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle
imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio
fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede
tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro
novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997,
n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)
1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "((31
marzo 2000))". All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "((31 marzo 2000))".
Art. 3
Incentivi per le imprese
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative
forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
5 dell'articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui
all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
b) i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui
all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo
unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956,
n. 1124;
c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote
contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1
risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria
la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto
dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31
dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire
1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento
delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il
beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di
lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori
dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del
presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,
in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione
che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del
numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese
gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e' commisurato
al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non
assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente
preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite
numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento
da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in
concessione o appalto, al netto del personale comunque gia'
occupato nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno
precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di
mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti
assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di
lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad
agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione
dell'orario di lavoro. Tale finalizzazione e' limitata a lire 10
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno
degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini e' rettificato
l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000. ((41))
9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la
prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli
esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione,
di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente
per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi
alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della
soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in
proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono abrogati.
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la
riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire
2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno
2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi
a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi
per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986
miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a
lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera
c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
524) che "La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta a 5,16 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009."
Art. 4
Incentivi per le piccole e medie imprese
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1
ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono
nuovi dipendenti, e' concesso, in conformita' alla disciplina
comunitaria, (( un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente
pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso
al 1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di
imposta successivi )). Il credito di imposta non puo' comunque
superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno
dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si
applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.
2. Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire annue per
ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia
un'invalidita' superiore al 65 per cento.
3. Le unita' produttive delle imprese devono essere ubicate nei
territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali
il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato
provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il
1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima
rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione
delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n.
SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato,
secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20
per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4
dell'articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi
assunti nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de
minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni
di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le
aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia
insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto,
anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova
applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non e'
rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori
esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste
sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite
massimo di lire 180 milioni nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del
comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli
ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle
quote messe a riserva dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti
di imposta di cui al comma 1.
Art. 5.
(Incentivi per le aree depresse)
1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai soggetti titolari di
reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti
territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita'
europee ha riconosciuto la necessita' dell'intervento con decisione
n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)
D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' ad altri accordi di programmazione
negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per
le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari
dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto
dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che
esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al
presente articolo e' riservata, nell'ambito delle risorse destinate
agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244
del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento
riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di
programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta
regionale sulle attivita' produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre
1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite
dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per
il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo
gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario
nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono
sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui
alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene
ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera
e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato al 31 dicembre 1999.
5. E' data facolta' ai comuni di applicare le disposizioni previste
dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal
termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia'
rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'.
TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE INDIRETTE
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposta di registro
e altre disposizioni fiscali
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo,
entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si e'
fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di
registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,
un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle
condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' attribuito un credito d'imposta
fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L'ammontare del credito non puo' essere superiore, in ogni caso,
all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
indipendentemente dalla data del primo acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 puo' essere portato in
diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto
agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data
di acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in
base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del
nuovo acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di
imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Non si tiene conto del suddetto periodo nel
caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato
uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con
riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio
1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti
degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche
previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le
operazioni di competenza in materia immobiliare, nonche' le modalita'
di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e
diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su
base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione
dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione
della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie
sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le
innovazioni introdotte;".
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della
amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con
regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, e' abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3-bis,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo
quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, Ë aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della
registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del
registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale
relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia
deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e
deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice
fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione,
l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, e'
aggiunta la seguente:
"II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui
all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei
corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso
l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non pu essere
inferiore alla misura fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali
era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni
previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche
qualora l'acquirente abbia gia' usufruito delle agevolazioni previste
dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti
tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente legge e non danno luogo a rimborso. ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre-11 ottobre 2000,
n. 416 (G.U. 1a s.s. 18/10/2000, n. 43) ha disposto l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente art. 7, limitatamente alle
parole "e non danno luogo a rimborso".
Art. 8
Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni
di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo
le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le
aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in
conformita' alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita'
di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione
fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali
compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori
sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai
sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse
aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono
effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della
tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri
dell'Unione europea.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise
sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7,
che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per
il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti
dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del
CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del
valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego
degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un
aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per
ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla
data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il
contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul
costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione,
operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella
dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al
gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a
decorrere dal 1 gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al
gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito
attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica
F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni
ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti
nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente
della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole
minori, nonche' a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche
con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da
riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire
200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio
liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti
canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da
riscaldamento; (8) (15) (25)
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle
spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione
delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti
di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura
del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento
dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore
dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle
finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le
modalita' di accesso all'agevolazione;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
f) a misure compensative di settore con incentivi per la
riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e
le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di
teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei
comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli
impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia
geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore
fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
(15)(17) (19) (25) (28) (33) ((45))
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della
misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i
prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala
industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la
protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza
piombo e' stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri.
Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle
riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la
destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in
Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto
previsto dal comma 10, lettera a).
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 12, comma 4)
che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448
del 1998 e' sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile
per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come
combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso
reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei
sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto
di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e'
cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene
esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e'
applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella
zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il
medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
il 30 settembre di ogni anno".
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha inoltre disposto (con l'art. 7,
comma 16) che la modifica al presente articolo, comma 10, lettera e)
ha effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni
dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 4, commi 1,
2 e 3) che "1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare
della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato
come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di
gas di petrolio liquefatto.
2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c)
indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si
intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi
comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni
appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412
del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva,
in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta
l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.
3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita
dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il
riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si
intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona
climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono
anch'essi nella zona climatica E."
Inoltre ha disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che "Per il periodo
3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale
con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita."
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha dispoato (con l'art. 60, comma 3)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto
-(con l'art. 27, comma 1) che "Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno
2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio
liquefatto."
-(con l'art. 27, comma 5) che "Per il periodo dal 1 gennaio al 30
giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di
lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere
complessivo pari a lire 8 miliardi."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2001, n. 330 ha disposto
- (con l'art. 1, comma 9) che "Per il periodo 1 luglio 2001-30
settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro
di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
- (con l'art. 1, comma 10) che "Per il periodo dal 1 luglio 2001 al
30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito."
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla
L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto
- (con l'art. 5, comma 1) che "Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo
prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio
liquefatto."
- (con l'art. 6, comma 1) che "Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito."
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 2)
che "L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale
adotta una nuova delibera di consiglio solo se e' mutata la
situazione di non metanizzazione della frazione."
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AGGIORNAMENTO (45)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
138) che "L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui
la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento
alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la
persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica
puo' utilizzare in compensazione il credito."
TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ACCERTAMENTO
Art. 9.
(Proroga di termini)
1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni
presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui
redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data
devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la
liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative, nonche' quelli per le relative
iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati
al 30 giugno 1999.
Art. 10.
(Persone fisiche residenti in territori esteri
aventi un regime fiscale privilegiato)
1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio
fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica
amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonche' quelli
considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE
Art. 11
Rimborso della tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46 )).
2. Le societa' che negli anni (( 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 1992 )) hanno corrisposto la tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella
annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso (( delle somme
versate )), sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei
termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi (( nella
misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29,
e successive modificazioni )), a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze
di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la
tempestivita' delle stesse;a partire dal secondo semestre dello
stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a
partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni,
limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra'
attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che
provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il
completamento delle attivita' di rimborso.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero
delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,
uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili
mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili
della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo
del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi
non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio
eletto.
Art. 12.
(Differimento di termini per regolarizzazione
di omessi versamenti)
1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e' differito al sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati
anchegli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni
periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui
redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti
risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta
1 gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni
1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati
di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.
Art. 13
Cessione e cartolarizzazione
dei crediti INPS
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli
accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come
definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS,
gia' maturati e quelli che matureranno sino al (( 31 dicembre 2008
)), sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di Rendere
piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu'
consulenti con comprovata esperienza tecnicoeconomica scelti con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie
banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente
terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione,
scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica secondo procedure competitive. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al
Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione
della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari
conseguiti.
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti
ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di
pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le caratteristiche
dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del
comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata, sono
determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i
prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara'
concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che stabilira' i limiti e le condizioni
della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti
di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e
18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da
determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente
articolo.
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e
si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I
privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti
oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado
in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o
annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al
tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.
Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta'
di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente,
compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo
per la riscossione.
4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti
ad una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e
la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti
gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei confronti
dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero
dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi del comma
5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello
della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Sul
patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse
azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati
integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero
dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere
costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o
anche solo nell'interesse dell'INPS.
5. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 SETTEMBRE 1999, N. 308, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1999, N. 402. Alla societa' per
azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni contenute nel
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo
VIII del medesimo testo unico. La societa' per azioni di cui al comma
4 finanziera' le operazioni di acquisto dei crediti mediante
emissione di Titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui
al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di
vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte
della societa' per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si
applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; all'emissione dei
predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo
unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente
comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli
obbligazionari e similari emessi da societa' quotate nei mercati
regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla societa' di cui
al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non
sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo
le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione
concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di
regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e
dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in
carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per
tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario.
L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in
dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da
norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e
la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai
sensi dell'articolo 1262 del codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce
successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti
civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della
cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice
di procedura civile. Il cessionario puo' intervenire in tali
procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo restando che
l'INPS non puo' in ogni caso essere estromesso. Qualora,
successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i
debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di
opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio
necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della
riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo
approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi
da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di
controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si
obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari
convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano
i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via
telematica, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS
comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui
al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla
concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a
titolo definitivo, nonche' degli oneri per interessi ed altri
accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei
crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla
cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti
ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei
prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonche' al
pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di
cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate
nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme
stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
L'INPS potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione
dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il
buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle
operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di
cui al comma 2.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del
concessionario controlli a campione sull'efficienza della
riscossione.
14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 SETTEMBRE 1999, N. 308 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1999, N. 402.
15. A seguito della costituzione della societa' di cui all'articolo
15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti
di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene
trasferita a tale societa' secondo termini e modalita' da definirsi
nei decreti di cui al comma 2.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti, nonche' tutti gli altri
atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni
altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il versamento dei
contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata
sulla base delle modalita' e dei tassi previsti dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, puo'
procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i
Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di
amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto
periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito,
produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e
non puo' essere effettuata per una entita' complessiva inferiore
all'ammontare dei contributi.
18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica
la legge 30 aprile 1999, n. 130.
Art. 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per
contributi ed accessori)
1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di
regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed
assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento
degli stessi, con effetto dal 1 gennaio 1999, per la determinazione
del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e succes-
sive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto.
Art. 15
(Societa' per la cartolarizzazione).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti
terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale
sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei
crediti d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato
e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri
proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La
societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale del
Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale
caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del
codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
3, nonche' di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui
al comma 1 sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione
riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro
Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni
operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede
di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva
le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
3. La societa' di cui al comma 1 finanzia le operazioni di
cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante emissione di titoli,
ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di
cartolarizzazione dalla societa' ivi indicata nei confronti dello
Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato
a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quello
relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
ortatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di
cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta
viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa,
secondo modalita' da definirsi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti
dalla societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte
della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le
condizioni della stessa.
7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere
b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1 sono assimilati
ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si
considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in
almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il
collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa
societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al
comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto
alle imposte sui redditi, ne' all'imposta regionale sulle attivita'
produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e
tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in
essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la
ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
di cui al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali
sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I
richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono,
rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al
Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte
delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma
2. (( Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste
dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 )).
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2
della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi
ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli
intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo
Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti
il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto
e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al
citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.
Art. 16.
(Rimborsi automatizzati)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono rideterminate le modalita' per l'esecuzione dei
rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata.
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalita' per l'erogazione
dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo
superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, ((
da effettuare da parte dei competenti uffici periferici
dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite
contabilita' speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi
)), alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte"
(capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello
stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle
corrispondenti unita' previste per gli esercizi successivi.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' per
l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il
pagamento dei relativi interessi.
Art. 17.
(Abrogazione del decreto-legge n. 378
del 1998 e norma di sanatoria)
1. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante restituzione
del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni
tributarie urgenti, e' abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti
ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2
novembre 1998, n. 378.
Art. 18.
(Ulteriori disposizioni
concernenti rimborsi)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, i fondi occorrenti
all'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono
prelevati dalla contabilita' speciale "fondi di bilancio" istituita
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e messi a disposizione dei
concessionari della riscossione, su apposite contabilita' speciali
aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato.
2. Le somme accreditate nelle contabilita' speciali e non
utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all'unita' previsionale di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unita' per gli esercizi
successivi.
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione delle somme
erogate per l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni
anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni
effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, ivi comprese quelle relative all'acquisizione dei
dati sui fondi messi a disposizione dei concessionari della
riscossione, nonche' sui rimborsi erogati dagli stessi, sono
disciplinate con decreto del direttore generale del dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il
ragioniere generale dello Stato.
TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo V
ALTRE ENTRATE
Art. 19
Beni immobili statali
(( 01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e
all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della
stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o
l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto )).
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze (( e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche', relativamente
agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro
dell'ambiente )), anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche
appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento
amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di
soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi
governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di
uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o
diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di
consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita
sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente
comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze
produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di
interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate
secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.
(( 1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99,
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi
del comma 1 la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura
del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni,
se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato
dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di
altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale
riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se il progetto e' presentato da una amministrazione dello Stato
ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del
demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di
cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in
proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di
valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i
fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge. ))
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 2001, N. 136 )).
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono essere
alienati ne curano (( la gestione )) e la valorizzazione e
corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo
per la loro utilizzazione.
(( 4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi
restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad
amministrazioni pubbliche e a soggetti privati )).
5. E' soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di
diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi
immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei
beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n.
662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati
o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad
attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la
ricostruzione di beni immobili non piu' utilizzati
dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro
proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo
all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto
dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del
valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la
risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il
terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte
con il terzo finanziatore.
(( 6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o
utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del
comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle
competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente
e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario
straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i
componenti della giunta regionale competente per territorio, che
promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi
compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. Il commissario e' comunque
nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella
proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli
di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e
concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali
siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di
cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario
del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i
compiti di cui al predetto comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla
presente legge, opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui
agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di
settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli
immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario
straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa
destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attivita'. La
conferenza di servizi fissa altresi' il termine entro il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o
dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies
determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il
trasferimento della proprieta' degli immobili a favore degli enti
interessati. Se e' stata costituita la societa' di cui al comma
1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il
relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine
previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo
Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali
non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai
sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in
piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta
degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di
apposita convenzione che determina le condizioni e le modalita' del
trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione
dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei beni
stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o
gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si
applicano le modalita' di seguito indicate. I piani di sviluppo,
valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza
di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente
per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano, nonche' rappresentanti
delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio,
dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater. ))
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo (( ,
salvo quanto diversamente previsto, )) si provvede con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro
delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(( 8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di
conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o
l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere
che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 )).
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15
maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" e' sostituita dalla
seguente: "centoventi".
(( 9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo
abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio
storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32,
nonche' del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 )).
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo,
sulla entita' e qualita' della valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato (( . . . )), i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano
una relazione annuale al Parlamento.
(( 10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di
utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere
assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche
a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti
interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di
particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali e'
necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di
locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge,
incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo
4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi
negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di
specifici programmi di dismissione )).
Art. 20.
(Servizi pubblici e servizi a rete)
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi
titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di
servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione,
autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello
Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad
essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di
una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni
medesimi.
2. E' istituito un contributo sulle attivita' di installazione e
fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al
pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni
mobili e personali; il contributo e' dovuto dai titolari di
concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di
licenze per l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia
vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo e'
determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000
nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per
cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella
misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i
servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per
i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno
di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote
sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel
2003. Per questi ultimi il contributo non e' dovuto in caso di
perdite di esercizio. Il contributo e' versato entro trenta giorni
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il
fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno e'
versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari
per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il
2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per
l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto e' determinato in relazione
alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque,
non inferiore al fatturato 1998. Le modalita' attuative del presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni.
3. Dal 1 gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di
telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono
annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle
disposizioni predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi
di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli
istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e
della dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i
contributi inerenti alle attivita' di telecomunicazioni ad uso
privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella
dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso di
inflazione programmato.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si
applicano le disposizioni del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, rela-
tive alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
8. I contributi per l'attivita' ad uso privato svolta dalle
societa' costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 5 e
seguenti del presente articolo; quelli per l'attivita' ad uso
pubblico svolta dalle medesime societa' sono regolati, salvo quanto
previsto dal comma 2, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1998.
Art. 21
(Disposizioni varie in materia fiscale)
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante e'
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle
seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4
miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. (42) (45) (47)
(48) ((51))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta
successivi.
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
4. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
e' sostituito dal seguente: "9. Con i regolamenti previsti
dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli studi
di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al
comma 125 dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996".
5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli
esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63,
comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' soppresso.
6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) sigari e sigaretti... 23 per cento";
b) la lettera c) e' abrogata.
7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si provvede
mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette,
in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
393) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007."
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AGGIORNAMENTO (45)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma
168) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008."
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 8)
che "Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24
milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi
dell'articolo 3".
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AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla L. 12
novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011".
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE
Art. 22.
(Assunzioni di personale)
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Alla
data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31
dicembre 1997.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al
31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente
comma considera nei criteri di priorita' le assunzioni di personale
per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di
Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le pro-
cedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa
qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione
pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzionida
disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per
cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul
totale delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999
con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
2. L'articolo 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e'
abrogato.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482,
sono soppresse le parole da: "non puo' avere" fino a: "non
consecutivi,".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo
prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel
2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni
di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle
qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a
garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei,
gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e
archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate
di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale
delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista
telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire
alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia
nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano
anche agli enti locali, nelle cui piante organiche e' previsto il
posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare
obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici
mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di eta', di cui alla
lettera d) della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e'
elevato a ventitre' anni.
9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999
e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare
all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo".
Art. 23.
(Riduzioni degli stanziamenti
per straordinari)
1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con
esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della
pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della protezione civile
e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori
operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi
istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonche' per la
trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita'
organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresi' una ulteriore
riduzione degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette
amministrazioni, allo scopo di compensare la maggiore spesa di cui al
comma 2.
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire
8.200 milioni.
Art. 24
Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo
per il personale non contrattualizzato
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e
dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia
di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia
civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del
personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in
ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti
nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti
contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita'
integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e'
determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT
comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno
precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si
provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti
per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale
di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini
del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto
non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi
medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico
impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti
dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di
livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.
334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999.
Art. 25.
(Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai
cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani
di confine)
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 8 maggio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997,
le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per
cento".
Art. 26.
Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale
scolastico e trattamento di fine rapporto
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che
la parita' di posizione prima del giudizio di conferma fra professori
di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della
determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura
percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla
qualifica di professore straordinario ed a quella di professore
associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a
coloro che hanno superato il giudizio di idoneita' a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del
predetto decreto dal giudizio di conferma e' attribuito il
trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del
conseguimento della conferma in ruolo.
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si
interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere
dal 1 maggio 1986, del trattamento economico dei diri genti dello
Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce
effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti
ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a
tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite
dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per
effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai
sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n.
312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in
conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi ne' a
rivalutazione monetaria. (23a)
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in
vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformita' da
quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui
trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i
futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi. (23a)
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Le universita' possono erogare, a valere sul proprio
bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito di
progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali".
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi'
come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si
applica la disciplina vigente per l'attivita' libero-professionale
intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e integrazioni.
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica puo'
avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di
adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di
un contingente non superiore a ((centocinquanta unita')), determinato
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attivita'
di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano
iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo
unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite
massimo di cento unita'. Alle associazioni professionali del
personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse
promossi, nonche' agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro
finalita' istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e
dirigenti scolastici nel limite massimo di ((cinquanta unita')). Le
assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso
l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il
collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato
fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo
trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i
docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale
erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo
di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un
quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con
priorita' ad una sede disponibile da loro scelta. E' abrogato
l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.((59))
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni
professionali del personale direttivo e docente e gli enti
cooperativi da esse promossi, nonche' gli enti ed istituzioni che
svolgono, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo della
formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale
assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
individuati modalita' e tempi per sostituire le assegnazioni con
contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per
effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro
della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al
Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale
di cui al comma 8 presso universita' degli studi e altri istituti di
istruzione superiore, associazioni professionali del personale
direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonche'
presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro
finalita' istituzionale, impegni nel campo della formazione e in
campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri
interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente
durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede
di titolarita'. In tal caso il personale, alla cessazione del
comando, e' assegnato con priorita' ad un sede disponibile di sua
scelta. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente
comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di
continuita'.
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due
periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo
453 e' sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di
concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per
gli incarichi di cui al comma 4 il personale puo' essere esonerato
dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio
decreto a ridefinire i criteri e le modalita' di costituzione delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando
le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi
dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono
utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15
miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa
previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai
presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Nel limite di spesa complessiva e' altresi' attribuito un compenso
per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli
esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10
dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il
periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non
retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci
anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere
a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della
programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra
istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di
specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere
istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio".
16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma
1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma
restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire
la richiesta nazionale di integrazione scolastica".
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", anche a riposo".
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di
previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi
annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi
quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto
dei lavoratori interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento,
la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota
contributiva relativa all'indennita' di fine servizio prevista dalle
gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza
complementare del personale che opta per la trasformazione
dell'indennita' di fine servizio in trattamento di fine rapporto,
nonche' i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al
comma 18. Con il medesimo decreto si provvedera' a definire, ferma
restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di
quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del
trattamento di fine rapporto, le modalita' per l'erogazione del
trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato nonche' quelle necessarie per rendere operativo il
passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento
di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e
di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la
disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2,
commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche
complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima
applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno
attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di
previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni,
enti ed organismi aventi natura o con finalita' previdenziale o
assistenziale.
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le attivita' di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli
interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai
docenti degli istituti e rientrano tra le attivita' aggiuntive di cui
all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attivita' previste dal comma 5, di cui
al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel
fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive".
23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento
tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate
ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato.
-----------------
AGGIORNAMENTO (23a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 136 (in
G.U. 1a s.s. 23/5/2001, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 4 e 5 del presente articolo.
-----------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 58)
che "Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Salve le ipotesi
di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma
57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi
della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola
puo' essere posto in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico
dell'amministrazione richiedente."
Art. 27
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire
la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche in
comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione
della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con
le necessarie semplificazioni ed integrazioni. (( 42 ))
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1,
disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti
previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia'
destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono
direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro
il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera
concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola
dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per
l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da
assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare
le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello
stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata una
spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
628) che "La gratuita' parziale dei libri di testo di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo
27 si applica anche per il primo e per il secondo anno
dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresi',
limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione
del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni
successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole
e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori."
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO
DI STABILITA' INTERNO
Art. 28
Patto di stabilita' interno
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da
apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le
regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunita'
montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di
stabilita' e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il
finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il
rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno
lordo. Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate
finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al
netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono
considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto
capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti
dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra
le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione
europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno.
Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate
quelle che per loro natura rivestono il carattere
dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita'
interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999
sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti
hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di
stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove
regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la
riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo,
dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione
del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999.
Si terra' conto altresi' delle variazioni del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e delle addizionali al
gettito dei tributi erariali.
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione
vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali
del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due
anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra'
restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province
autonome sara' computato considerando le devoluzioni di tributi
erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione
sara' ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della
produttivita' e riduzione dei costi nella gestione dei servizi
pubblici e delle attivita' di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente
rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attivita' di accertamento dei tributi
propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe
dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprieta' non funzionali allo
svolgimento della attivita' istituzionale.
2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto
previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono
provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della
dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali
iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere
alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti
indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di
sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare
maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici
locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo
delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di
un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e
servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma
UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi
pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti
privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali
mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso
esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per
ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9,
comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre
dall'esercizio finanziario 2002 , salva la facolta' degli enti locali
di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori
percentuali relativi alla determinazione degli importi degli
ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1. (19)
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL
sara' sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo
annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi
derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. (( PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e
dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a
statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e
province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al
complesso dell'attivita' regionale inclusiva di entrate e spese per
l'assistenza sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in
corso d'anno si fara' riferimento ai valori di spesa e disavanzo
rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo
periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con
riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con
popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita'
di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle
spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni
finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
Ministero della sanita', individua le modalita' di rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai
precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del
Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti
stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la
corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' amministrativa. Le regioni,
le province autonome, le province e i comuni verificano tale
corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di
gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa
europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa
verra' posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli
obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile,
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli
esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e
provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il 20
febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20
gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano
della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31
dicembre 1994, nonche' i riepilogativi regionali dei consuntivi delle
aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per
ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997,
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con
particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi,
assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del
Ministro della sanita', la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il
1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella
attribuibile a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in
ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati
economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali
disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle
responsabilita' regionali, il Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi
sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento
allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nonche' delle norme e dei
provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle
risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari.
Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalita' di
raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi
previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanita', il quale si
avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione
della situazione delle singole regioni, individua le regioni
deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro
e di ripiano. Il Ministro della sanita', sentita la predetta
Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed
alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attivita' di cui ai
commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo
intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro
per le situazioni deficitarie, nonche' al Piano di monitoraggio per
il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della
spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanita', il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-
gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto
conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e
dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione
deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi
per il rientro dai disavanzi e le relative modalita' di attuazione,
distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere
nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le
regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci
possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non
destinato ad attivita' assistenziali. Il Ministro della sanita', al
fine di assicurare il rientro dal deficit del settore sanitario,
adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto
dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo
sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario
nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado
di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i
soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa,
dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce,
entro il 31 gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno
1999. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 . In caso di
inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli
accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo
adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo
previste dalla normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno
1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle
rispettive norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e
Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di
quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino
al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli
affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la
commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello
Statuto della Regione siciliana, con apposito provvedimento
legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti
pubblici, nonche' l'elaborazione dei conti delle pubbliche
amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del
settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di
cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.
------------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 53, comma 6)
che "Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001.".
Art. 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e
l'universita')
1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione
cresca nel triennio 1999- 2001 secondo i tassi di crescita
programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e
scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di
cassa. L'attivita' di monitoraggio e' altresi' estesa
all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme rela-
tive al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola,
anche sotto l'aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni
educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno
1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino
globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997,
incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti
pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno
precedente, incrementato di un punto in piu' del tasso di inflazione
programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie
di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.
Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di
cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal
bilancio dello Stato.
3. I criteri e le modalita' per le erogazioni di cassa di cui al
comma 2, le modalita' attuative del monitoraggio, la determinazione
della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo
dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o piu' decreti
del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo
conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio
nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno
espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione
dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' ridefinita la materia di cui ai
commi 2 e 3.
5. Al fine di sperimentare per uno o piu' provveditorati agli studi
e per alcune istituzioni scolastiche una piu' ampia autonomia
nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1 gennaio
1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica
istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed
educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le
ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e
didattico, nonche' le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse
per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di
istituto, che puo' essere utilizzata senza alcun vincolo di
destinazione, anche in deroga alle norme di contabilita', garantendo
comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione
integrativa. Con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica
istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i
provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti
nella sperimentazione, nonche' le modalita' attuative della stessa.
6. Le somme disponibili nelle contabilita' speciali aperte presso
le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli
studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni
scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo
nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni
medesime.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla
regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e
dell'autofinanziamento del settore scolastico.
8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole da: "con contratti di durata annuale" fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per
non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unita'. A
decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di ulteriori
dieci unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per
le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di
selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo
di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in
ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno
2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente
Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore
della pubblica istruzione".
9. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i trasferimenti statali alle
universita' continuano ad essere versati nelle rispettive
contabilita' speciali infruttifere ad esse intestate presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai
trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma
sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente
responsabili dei pagamenti eseguiti in difformita' di quanto disposto
dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la
penalita' di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validita' le disposizioni
che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del
fabbisogno finanziario delle universita' di cui all'articolo 51 della
medesima legge n. 449 del 1997.
Art. 30.
(Revisione delle procedure
per investimenti)
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla
data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste
avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del
fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il
periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti
dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al
tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore
degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla
rideterminazione delle procedure e delle modalita' di erogazione dei
contributi in conformita' con le disposizioni di cui al presente
comma.
Art. 31
Norme particolari per gli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 1999 degli enti locali e' prorogato al 31 gennaio 1999. E'
altresi' differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di
scadenza e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del
bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i
termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati
entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, e' versata direttamente alle regioni e
province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai
trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei
rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le
medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro
dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori
entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a
seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati
classificati nel gruppo catastale D, e' assegnato un contributo da
parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito,
derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli
immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello
dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il
contributo e' da intendere al netto del contributo minimo garantito,
previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o attribuite ai comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998
e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei
comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei
singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entita' della
spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche
nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo
integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della
provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre
dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000
il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per
cento del valore".
6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la
notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa
data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni
1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate
all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di
commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni
possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la
tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del
Ministero delle finanze.
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'imposta di registro la determinazione definitiva e' effettuata solo
nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati
dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".
10. Il Fondo stanziato sull'unita' previsionale di base 3.1.2.3
dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610
- relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per
effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed
accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario
vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, e'
abrogato.
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano
determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e
c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari
al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri
e le finalita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi
dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10
miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30
miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi'
destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1999-2001.
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996,
1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la lettera a) del comma
2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono abrogati.
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attivita' di liquidazione,
riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di
trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni
sono affidati al competente ufficio del pubblico registro
automobilistico.
16. Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito
al 1 gennaio 2000.
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3
dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse
le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi
stessi,".
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente
all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60,
comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un
anno.
19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".
20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio,
della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e
le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti
al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico
passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente
comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
21. In sede di revisione catastale, e' data facolta' agli enti
locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al
demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso
pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione
del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al
comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della
determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza
di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle
seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza,
entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e,
in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento,
entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la
predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato. La
formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e
suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro
il 31 dicembre 1999".
25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera
g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285".
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province,
con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui
all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
con effetto retroattivo, nonche' determinare criteri e modalita' di
definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di
depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi
degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono
conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge
10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'articolo 3, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole:
"secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di
fognatura e di depurazione".
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo
restando che l'applicazione del metodo stesso potra' avvenire anche
per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti
enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione
e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del
servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio
di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e
seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con
deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione e'
adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in
vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i
comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le
tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri
e ai limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999.
30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di
acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e
depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto"
sono aggiunte le seguenti: ", nonche' prestazioni di gestione di
impianti di fognatura e depurazione".
31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti centralizzati di
depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di
dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e
fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli
impianti medesimi".
32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e
integrazioni, e' abrogata.
33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base
dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati
di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data
esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di
utilizzo".
34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che
anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti
locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in
tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere
depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente
mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta
fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilita'
speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge e' consentito il mantenimento
del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.
35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito
i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica
destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 68, comma 1, e".
36. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
aggiunto il seguente comma:
"I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-
assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
37. i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il
bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a
quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo
49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati
nella misura del 24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per
cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di
Lecco e del 20 per cento alla provincia di Varese. A decorrere
dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione
d'Italia e' pari a quello del 1999 incrementato del tasso di
inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al
primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000
euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e
sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le
somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la
realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o
anche attraverso contributi ai comuni. ((58))
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare la
costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a
certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi
Ministeri. I componenti degli organi di controllo della societa' sono
designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 37.
La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei
revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al
capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime
stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti
soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la
provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi
approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31
gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali
della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede
in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello
stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti
comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla
data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che
verra' stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa' di
gestione della casa da gioco. ((58))
39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le
parole: "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche
quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti:
"essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari
della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente".
L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto
nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non
solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un
soggetto istituito dall'ente pubblico a cui e' riservato per legge
l'esercizio del gioco purche' l'ente esercente oltre ad essere
obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalita'
giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto
passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione
commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e
contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000; conseguentemente
il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a
tempo parziale la contrattazione collettiva puo' individuare
particolari modalita' applicative, anche prevedendo una riduzione
delle percentuali previste per la generalita' dei casi e l'esclusione
di determinate figure professionali che siano ritenute
particolarmente necessarie per la funzionalita' dei servizi.
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione
all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di
coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal
Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un
suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del
comune, individua i manufatti industriali particolarmente
significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a
salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere
demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati e' decisa dal
consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione
urbanistica esecutiva".
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle
caratteristiche originarie".
45. I comuni possono cedere in proprieta' le aree comprese nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non
escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano
efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte
del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente,
dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma
48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato
dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al
60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto
degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati
sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area
cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal
comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al
momento della trasformazione di cui al comma 47.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai
proprietari degli edifici, di somme gia' versate da questi ultimi e
portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche'
del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del
diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con
convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e'
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (54)
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche
alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
nonche' i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma
16-undecies) che a decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di
cui al comma 49-bis del presente articolo, e' stabilita dai comuni.
-------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 2)
che "[. . .].Dalla data di inizio di attivita' della societa' cessano
conseguentemente di avere efficacia le disposizioni previste dai
commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Art. 32.
(Alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico di proprieta' dei comuni
e delle province)
1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo
che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con
soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a
condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita'
e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della
destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia
dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione
ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei
beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle
province e dei comuni;
f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di
altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge,
incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in
attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a
condizione che le stesse siano pervenute alla fase
dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge
16 giugno 1998, n. 191.
Art. 33.
(Beni immobili notificati ai sensi della legge
n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922)
1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909,
n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano
state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai
sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su
domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli
effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni
immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
PREVIDENZIALE
Art. 34.
(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione
delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione
dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni
per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi, esclusivi
ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi
di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione
del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare
rispetto all'ammontare complessivo. ((50))
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti
pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario
centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in
applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti
dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario
comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun
anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui
attribuire gli incrementi di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione,
da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in
via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio
trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo
per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a
rideterminare la rivalutazione spettante dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento e ad effe ttuare i conguagli a credito e a debito dei
pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli
importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1
gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati
dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a
periodi successivi al 1 gennaio 1999 devono essere segnalati al
Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche,
mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati a seguito
della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima
applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuira' in via
provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale
dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle
operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad
eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da' titolo alla
concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e
non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e
con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al
comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo
comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei
relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica, sono definiti le modalita' e i criteri per la
trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei
elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate
relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di
cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova
applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Sono altresi'
escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le
quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663".
-------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che " A
titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione
automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non
e' concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre
volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale
l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per
il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del
70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della
normativa vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.".
Art. 35.
(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al
fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente
medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato
al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo
di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale
importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi,
delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29
della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel
corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei
relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2,
sulla base dei rispettivi consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni
di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente
articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni
dell'INPS interessate e' definito con la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli
indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati
trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del
bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite
dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente
poste italiane e successivamente della societa' Poste italiane Spa,
al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni
previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio
dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse
sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate,
limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali
trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in
favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla societa' Poste
italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti
dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite
dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni
finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni
contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del
relativo rendiconto.
6. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e' istituita presso
l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilita' nella quale sono
evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle
gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto
disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8. E' confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8
agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove
necessario, norme di attuazione del presente articolo.
Art. 36.
(Disposizioni modificative ed interpretative
dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge
23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
sostituito dal seguente:
"182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione
ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai
redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31
dicembre 1995 e' dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento
dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle
somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un
tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per
l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli
interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1
gennaio 1996 alla data di pagamento".
2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono
comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo
avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino
al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla
pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30
marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino
al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi
titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia
della denuncia di successione presentata ai competenti uffici
finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e
la quota di eredita' a ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi
181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano
privi di effetto.
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875
miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo IV
ALTRE MISURE
DI RAZIONALIZZAZIONE
Art. 37.
(Verifiche in materia
di invalidita' civile)
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la
sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia
stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica
senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla
data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata
presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla
revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni
addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite
domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni,
i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata
una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da
patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita
domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di
invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di
verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio
economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma
1.
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi
termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.
4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione
civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati
all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella
materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta
al Ministero medesimo.
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi
a controversie in materia di invalidita' civile avverso provvedimenti
emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro
provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla
predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per
territorio. A queste ultime vanno altres notificati gli eventuali
atti di precetto.
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre
2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per
effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso,
nei confronti di titolari di benefici economici per invalidita'
civile, cecita' civile e sordomutismo e' incrementato di 40.000
accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonche' di
ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in
godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca
delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di
verifica.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 38.
(Pensioni di guerra)
1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo
che si accerti il dolo del pensionato medesimo".
2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tali casi,
i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e
calcolati soltanto sul residuo debito al 1 gennaio 1997 e non
sull'intero indebito riscosso dal pensionato".
3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e'
sostituito dal seguente:
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di
matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia
dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da
apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato
preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze
che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino
imputabili alla volonta' delle parti. Le medesime disposizioni sono
altresi' applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza
abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno,
purche dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare
deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternita'".
4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, la parola: "funzionale" e' sostituita, in entrambi i
commi, dalle seguenti: "perdita totale della funzionalita'".
5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono
considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti
dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravita' e'
attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai
Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici
pensionistici.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei
confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni
pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1 gennaio
1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione
della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.
Art. 39.
(Autocertificazione dei soggetti portatori
di handicap)
1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza
delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di
provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi,
benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o
tributarie e di ogni altra utilita', erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti pubblici servizi.
Art. 40.
(Interventi nel settore postale)
1. La societa' Poste italiane Spa e' autorizzata all'esercizio del
servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalita'
stabilite con convenzione. La societa' Poste italiane Spa e' altresi'
autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle
amministrazioni pubbliche. A tal fine puo' eseguire operazioni di
versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale,
con modalita' da stabilire convenzionalmente.
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi,
approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e' abrogato. I
flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto
delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e
degli enti pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile.
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore
della societa' Poste italiane Spa la titolarita' dei beni di cui
risulti accertata la proprieta' da parte dell'ex Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma
1, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel
rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La
trascrizione e' effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte
dalla societ Poste italiane Spa contenenti gli elementi
identificativi dei singoli beni.
4. L'attivita' postale e' uniformata alle prescrizioni della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito
provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la
prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili
a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva
e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo
unico. Il provvedimento introdurra' altresi' gli istituti della
autorizzazione generale e della licenza individuale per
l'espletamento di servizi non riservati e definira' le modalita' di
applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi
normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari
caratteristiche.
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "Dal 1 gennaio 1999".
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' applicabile
alla societa' Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 41
Tariffe postali agevolate
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 )).
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge
11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o
periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono
soppresse le seguenti parole: "e per i quali le societa' editrici
abbiano presentato domanda per l'anno 1997".
7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto un importo pari
al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le
seguenti: "2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione
prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione
richiesta all'editore".
Art. 42.
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)
1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40
miliardi.
2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1,
valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:
a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia;
d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione;
e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole;
f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
del commercio con l'estero;
h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
31 dicembre 1998.
Art. 43
Ferrovie dello Stato Spa
1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n.
1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio,
del 20 giugno 1991, alla societa' Ferrovie dello Stato Spa negli anni
dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di
trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal
contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, e'
accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura
pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal
bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti,
ed e' articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire,
rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il
contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire,
rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il
contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, (( . . . )),
dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della societa'
Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, cosi' come certificato
dalla societa' di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si
intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprieta'.
(( 2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri
immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali
provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla
trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di
intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie
dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate
da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima
societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi
speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in
misura fissa. ))
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate (( . . . )) le competenze del Comitato costituito
sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rel-
ative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalita' alle
attivita' concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della
societa' Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e
dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarita'
dell'autocertificazione da parte della societa' medesima dei diritti
reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza
di questi ultimi beni e diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di
trasferimento di proprieta' e l'accertamento sulla spettanza di beni
e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non
potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che
restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui
agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1,
lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, nonche' alle disposizioni di cui al capo I del titolo
II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di
esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore
ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la
valutazione del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai
sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
societa' Ferrovie dello Stato Spa e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione
di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal
bilancio al 31 dicembre 1997.
6. La societa' Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto
previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, e' autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di
vendita regionali gia' approvati, al fine di rendere alienabili gli
alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge
stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime
modalita' e condizioni previste dalla legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della
societa' Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1 gennaio
2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero
che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di categoria,
dalla societa' Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei
casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette
disposizioni sia gia' iniziato prima della data di entrata in vigore
della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data
stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della societa'
Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui
all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione
del rapporto di lavoro, puo' optare, in ogni caso, per il
trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il
suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni
richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della
societa' Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede
permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverra' in
ogni caso con un preavviso di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.
Art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 45
Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le
relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria
IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e
di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente
predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione
della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre
prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei
proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento
alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti,
e' integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210
miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a
compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova
disciplina sui canoni autoradio".
3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste
dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base
al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire
24 miliardi per l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30
giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle
comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di
concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui
all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato
dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati
dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2
miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
4. Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai fini
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri
programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono
quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche
mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di
informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso
soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle
convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano
in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente
Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7,
comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le
prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le
pensioni di invalidita' erogate dallo Stato.
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma
dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di
cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla
base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti
dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e'
adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi
diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota
dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di
anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516;
all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4
della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29
novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996,
n. 638.
8. All'atto della ripartizione delle disponibilita' giacenti nel
conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al
fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione
interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito
centrale (gestione interventi interno), e' autorizzata, per esigenze
di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico
della quota di disponibilita' relativa all'esportazione e
all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilita'
relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo
verra' restituito al settore esportazione e internazionalizzazione
all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire
675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la
ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della
pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del
Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile
1997, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere
si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale
per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, e successive modificazioni.
10. Al personale della societa' Poste italiane Spa che, alla data
del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando
presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, a condizione che la richiesta di comando sia stata
effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale
suddetto puo' permanere in posizione di comando per un periodo non
superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per il suddetto periodo, le unita' che abbiano
assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo
il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni
autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme
di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. (19) (29)
11. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)).
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole "il regolamento e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"
sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti
emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati
dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta
giorni da tale deliberazione".
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n. 249, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano
delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di
INTERNET. L'Autorita' individua gli schemi tariffari che favoriscano,
per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di
leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003 ,
risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale,
essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate.
15. A decorrere dal 1 gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione
del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi
agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento
del fondo medesimo. (5)
16. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per
interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli
interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346,
possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma
14, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il
funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime
forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il
finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a
10 miliardi di lire. (5)
17. E' consentita la totale o parziale novazione, a favore dello
stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui
originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla
quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione
medesima, e' disposta, previo parere favorevole del Ministero di
grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili
ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n.
119. Nel caso di mutui concessi per le finalita' di cui all'articolo
19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione e'
disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.
18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai
fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono
comprese le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono
ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle
iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad
altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati
prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali
quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle
agevolazioni di credito.
20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 e'
concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per
cento per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi
ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e
dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo
detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".
21. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede, mediante mobilita'
volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di
conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la
tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione
delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e
privato".
23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, e' abrogata.
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per
l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si
provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della
medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in societa' per
azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste in essere in applicazione
dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in
regime di neutralita' fiscale.
26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo' essere prorogato con cadenza
trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento. (21)
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di
cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il
sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui
ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma
8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle
previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili
delle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato sono
destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. (29)
29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.
176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n.
489, le parole "l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle
seguenti: "l'altra prevalentemente".
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni
di convenienza e di opportunita' economico-finanziarie ed al fine di
ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui e' ammesso il
ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del
saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in
vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni
da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o
inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo'
essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle
condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di
importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse
massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti
interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Qualora le predette modalita' non
risultassero applicate, l'eventuale maggior costo gravera' sui
soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla
cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti
da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti
previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita'
stabilite dal presente comma.
33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4
per cento".
34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per
l'anno 1999, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4
lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. stesso sono
abrogati i commi 15 e 16 del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 51, comma 6)
che " I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane
presso le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo
45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al
31 dicembre 2001."
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 marzo 2001, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi."
------------------
AGGIORNAMENTO (29)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto
- (con l'art. 19, comma 9) che "I comandi in atto del personale
della societa' per azioni Poste italiane presso le pubbliche
amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002."
- (con l'art. 52, comma 1) che "L'applicazione del comma 28
dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per
il triennio 2002-2004."
Art. 46.
Personale del Servizio soccorso stradale ACI
1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI, risultante in
esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da societa' interamente controllata dall'Automobile club
d'Italia, partecipa a domanda ad apposite selezioni di idoneita' che
potranno essere indette dall'Ente controllante nell'ambito delle
disponibilita' esistenti nella dotazione organica complessiva del
personale dell'ente stesso ai fini dell'inquadramento nei ruoli del
personale dell'ACI, nel rispetto delle professionalita' acquisite,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nei limiti
delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 47.
(Destinazione del fondo di cui all'articolo
54, comma 3, della legge n. 449 del 1997)
1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 54, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999
e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale di
cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del
Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all'articolo 4,
comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.
Art. 48.
(Stabilimenti di macellazione di carni
fresche e macelli pubblici)
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998
dall'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare
concesso dal Ministero della sanita' in applicazione del comma 9
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro
della sanita' del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro
il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di
non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per
motivi che non sono loro imputabili, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1999.
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre
1998 dall'articolo 56, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo V
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
E SOSTENERE LO SVILUPPO
Art. 49.
(Programmi di tutela ambientale)
1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e
regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale
di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine
statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di
cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi
degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato
dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e
contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-quater,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi
regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle
regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".
Art. 50
Rifinanziamento dei programmi di investimento
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori
limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere
dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a
tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti,
all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonche' ai
sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant";
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati,
con le medesime modalita' di ripartizione di cui alla legge 3 agosto
1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire
70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30
miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i
destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui
secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29
novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento
sullo stato di avanzamento dei lavori;
c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per
l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300
miliardi per l'anno 2001; (1)
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in
favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a
contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale
scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi
dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200
miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e
potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8
miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
f) per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19
della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorita' stabilite dal
Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un
complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui
eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro
l'anno 2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed
interessi e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire
80 miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema
autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto
1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalita', sono autorizzati
ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno
2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
limite di impegno quindicennale e' riservata per la costruzione
dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al
tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza)
all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione
deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei
corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici nonche' il massimo
servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera
percorrenza del traffico locale per assicurare la massima
compatibilita' dell'opera con i territori attraversati;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZ0 2010, N. 66)).
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la
ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della
Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni
Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata
ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di
lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a concorrere con
contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e
di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti
al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di
contenzioso, e' autorizzato il limite di impegno ventennale di lire
15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene
ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni
provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia
scolastica e' autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30
miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1999, n. 39 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1)
che "Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa
autorizzazione di spesa e' incrementata di lire 135 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001."
Art. 51.
(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialita' sociale
nonche' il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali gia'
esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino
progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il
consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate, sono estesi,
nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalita' definiti
con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono
essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento
nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i
progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art 27, comma
2) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ex
art. 24 del medesimo D.Lgs. 185/2000, e' abrogato il presente art.
51.
Art. 52.
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese
e disposizioni concernenti le grandi imprese
in stato di insolvenza)
1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7,
comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano,
a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai
rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese
gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, e' disposta la ripartizione delle risorse globalmente
assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, e' emanato entro il 30
settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi
indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle
finalita' di salvaguardia delle attivita' produttive e dei livelli
occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, puo'
autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un
ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle
imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998. (10) ((42))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 14 febbraio 2000, n. 18 convertito senza modificazioni
dalla L. 13 aprile 2000, n. 90 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie
assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. "Case di cura
riunite" di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di
scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di
detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' differito al 14 maggio 2000."
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AGGIORNAMENTO (42)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
841) che "Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di
sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze
del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi."
Art. 53.
(Incentivi fiscali per acquisto di programmi
informatici)
1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio
elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le
agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi
di pagamento con moneta elettronica.
Art. 54
(Interventi per il settore del commercio)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi
all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della
delibera CIPE dell'8 agosto 1996 gia' presentati alla data di entrata
in vigore della presente legge. Per tali interventi e' destinato
l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40
miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350
miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con
l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
residuo stanziamento di lire 210 miliardi e' destinato:
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20
miliardi per il 2000, per le finalita' di cui all'articolo 26 della
legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le
agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((56))
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al
comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza
tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di
societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma
1".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
le parole: "non superiori ad un giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "non superiori a tre giorni".
5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "di vendita al dettaglio" sono
inserite le seguenti: "e all'ingrosso";
b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse
le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel
triennio".
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AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
Art. 55.
(Interpretazione autentica del comma 8
dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149
del 1993)
1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la
restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime
della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai
programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.
Art. 56.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge
n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge
n. 67 del 1997)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della
notifica alla Commissione delle Comunita' europee delle misure
agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti
disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle
iniziative ammissibili relative alle unita' produttive ubicate nei
comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo
1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.
Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la
realizzazione di nuove unita' produttive e quelle di ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle
unita' produttive esistenti o di trasferimento delle stesse
nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al
presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza
di ammissibilita' delle spese dal 28 ottobre 1997";
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle
massime previste per gli interventi degli aiuti a finalita' regionale
(30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN
per le grandi imprese)";
c) il comma 5-bis e' abrogato.
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, dopo le parole: "e successive modificazioni"
sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere assunti direttamente
dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalita' e limiti
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
Art. 57.
(Disposizioni per le zone terremotate)
1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli interventi di
ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e
del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio
civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei
comuni di cui al comma 1, se gia' incorporati ed in servizio alla
data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza
illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora
incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal
servizio militare di leva o dal servizio civile".
3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di
ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni
interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n.
364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16
marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non
ancora impegnati.
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate,
per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di
riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di
urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui,
indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.
5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente decreto".
Art. 58.
(( (Obbligazioni delle societa' cooperative). ))
(( 1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del
codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di
certificazione secondo le modalita' previste dall'articolo 15, comma
2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto previsto
dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa. ))
Art. 59.
(Prestiti da soci per le cooperative)
1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative
edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli
previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione,
trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooper-
ative di produzione e lavoro.
Art. 60.
(Modifiche all'articolo 10 della legge
n. 447 del 1995)
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
le parole: "una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di
bilancio previsti per le attivita' di manutenzione" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione"; le
parole: "Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata
nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attivita' di manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Per
quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura
del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di
manutenzione".
Art. 61
Programmi di recupero urbano
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e
fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio
consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale
della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza
rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono
destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2,
primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara
approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre
1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 )). ((26))
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti,
con modalita' operative da questa definite, e' autorizzata a
trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da
ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato
dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al
momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalita' di cui
all'articolo 45, comma 26, della presente legge.
4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione dei
programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui
contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva del 20 per
cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 62.
(Disposizioni per i lavoratori in mobilita')
1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilita'
ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o gia' dipendenti
anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, e' prorogato al 31
dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo
articolo 4, comma 31, secondo periodo, e' incrementato da 20 a 30
miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e
costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che
assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono
offrire la opportunita' di assunzione anche ai lavoratori gia'
assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle
altre attivita' ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32
conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di
mobilita' ed alla corresponsione della relativa indennita' sino al 31
dicembre 2000. Le attivita' ed i servizi collegati di cui al medesimo
comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennita'
di mobilita', per i lavoratori interessati, non e' subordinato al
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e
16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma
33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attivita'
formative, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, in
funzione della progettualita' occupazionale di cui al medesimo
articolo 4, comma 32.
Art. 63.
(Provvedimenti per favorire lo sviluppo
industriale)
1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' quelli costituiti ai sensi
della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la
facolta' di riacquistare la proprieta' delle aree cedute per
intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il
cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni
dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresi' la facolta'
di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti
industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia
cessata l'attivita' industriale o artigianale da piu' di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facolta' di cui al presente
articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo
attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli
stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un
perito nominato dal presidente del tribunale competente per
territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti
dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facolta' di cui al presente articolo possono essere
esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai
consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di
infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili
da destinare agli insediamenti produttivi.
Art. 64.
(Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse
finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono inte-
grate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente
dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le
stesse modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo VI
MISURE IN MATERIA
DI POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Art. 65
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da ((cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente)), con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore
ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non
superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE),
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque
componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al
comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di
equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del
1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei
territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo
e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite
dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un
ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i
valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza
tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra
l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi
annui non inferiori a 20.000 lire .
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione e'
stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi
per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per
l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione
patrimoniale. (19)
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto
- (con l'art. 80, comma 6) che "Le disposizioni di cui ai commi 4 e
5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e
successivi."
- (con l'art. 80, comma 9) che "Le disposizioni dell'articolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che
il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con
i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei
termini previsti dalle disposizioni di attuazione."
- (con l'art. 80, comma 10) che "Le disposizioni dell'articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che
ai trattamenti previdenziali di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' erogati ai sensi dell'articolo
13, secondo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni nonche' gli altri trattamenti economici di maternita'
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternita'."
Art. 66.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ))
Art. 67.
(Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000
mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che
consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari
all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al
comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici
adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione
sociale o dell'assegno sociale.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi
civili con eta' pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai
requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al
relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal
1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 68
Riduzione dei ticket e norme in materia
di assistenza farmaceutica
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino all'applicazione delle
norme concernenti le modalita' di partecipazione al costo delle
prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per
ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni
specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non e' dovuta dagli
assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche
e specialistiche inerenti la certificazione di idoneita' per servizio
civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.
2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' sostituito dai seguenti: "La
quota fissa per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative
alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le
altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di
cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie
di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta
dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire".
3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il calcolo
dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della
quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione,
in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da
stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano".
4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il
comma 16 e' inserito il seguente:
"16-bis. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo
del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine
dell'anno, al netto dell'IVA, e' calcolata sulla base dei dati che le
regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il
tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero
della sanita' e' Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo,
relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di
tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese
titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle
imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico e' tenuta
al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998
e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno
successivo, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le
imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il
contributo e' calcolato, per il 50 per cento, in ragione del
fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel
primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale
dell'anno in cui si e' verificata l'eccedenza, e per il restante 50
per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe
terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il
contributo e' calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa
o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al
fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun
anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto
un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni
impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il
Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto
nella Gazzetta Ufficiale. In caso di inadempimento da parte delle
associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero
della sanita' sulla base dei dati disponibili".
5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della
proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa
farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanita',
entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia
rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto
dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e
che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per
cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30
novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa
relativi ai primi dieci mesi, la possibilita' che, a fine anno, siano
raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di
valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il
Ministro della sanita' che rende noto l'ammontare del contributo che
le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese
distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge
n. 449 del 1997.
6. Dal 1 gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono
erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente
attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate
in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei
casi in cui l'azienda unita' sanitaria locale non abbia predisposto e
resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i
medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo
modalita' predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita'
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni piu' rappresentative delle farmacie pubbliche e
private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, e'
istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio,
al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalita'
di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o
direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia
quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti gia' attribuiti
dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanita',
finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con
analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica
del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati
attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali
erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito
ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un
impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del settore.
8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della
commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto
dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con
il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero della sanita', i dati di vendita dei
medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale (( nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito
ed alla data di emissione della prescrizione )). Le strutture del
Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono
tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in
proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al
comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza puo' avvalersi, anche tramite specifiche
convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa'
scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore
farmaceutico.
11. Per l'attivita' e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al
comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza puo' avvalersi, in misura non superiore a lire 10
miliardi, delle disponibilita' di cui all'articolo 36, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per
lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di
farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.
Art. 69.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta
un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori
farmaci, in aggiunta a quelli gia' disponibili, in grado di alleviare
le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura
presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le regioni e
le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero,
nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di
coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle
malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le
caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa
in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c)
del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti
dell'azienda titolare".
Art. 70
Misure per la razionalizzazione e il Contenimento della spesa
farmaceutica
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, nei casi in cui e' ammessa la
prescrizione in un'unica ricetta di piu' di due confezioni di farmaci
fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte
dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e
di lire 6.000 per la prescrizione di piu' confezioni, e' sostituita
da una quota di partecipazione di lire 1.000 a confezione.
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del
farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico
del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note" a
tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si
applicano le "note" predette non sono erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del
nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota" (( . . . )) di
riferimento. Il medico e' responsabile a tutti gli effetti della
annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano
le condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta
ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari
condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del
Servizio sanitario nazionale, puo' prevedere, anche nel caso di
prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e
il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici
specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo
il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina
generale.
4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di
contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a
consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a
quelli medi europei, nonche' ad equilibrare gli aumenti previsti per
uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui
all'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai
medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo e'
determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della
confezione gia' autorizzata avente la stessa composizione, analoga
forma farmaceutica ed unita' posologiche piu' prossime. L'adeguamento
al prezzo medio europeo nelle successive fasi e' effettuato in base
alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i
criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente
periodo.
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al re-
gime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il
disposto del comma 4, perche' privi di riferimenti, e per i
medicinali gia' classificati fra i farmaci non rimborsabili e
successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita',
l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio
europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con
cadenza annuale di pari importo. (8)
6. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se l'azienda
farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il
fatturato o le quantita' di un medicinale venduto all'estero, il
corrispondente medicinale non puo' essere venduto, in Italia, ad un
prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora
manchi il prezzo vigente, perche' il medicinale non e' ancora in
commercio o per altro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra quelli dei
farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le
disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la
mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili
all'azienda farmaceutica interessata".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 29, comma 8)
che "All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'espressione "medicinali gia' classificati tra i farmaci non
rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla
rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di
rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537."
Art. 71.
(Piano straordinario di interventi per la
riqualificazione dell'assistenza sanitaria
nei grandi centri urbani)
1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e
riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani,
da individuare, su proposta del Ministro della sanita', dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli
situati nelle aree centro-meridionali, e' stanziata la somma di
complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui
lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a
tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualita' ed efficienza dei servizi
indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento
degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini,
anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni
sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla
accessibilita', alla sicurezza ed alla umanizzazione
dell'assistenza; d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
cui finanziamento dovra' essere assicurato per non meno del 30 per
cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla
base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile
con le risorse di cui al comma 1, e modalita' fissati con decreto del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita
presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal
Ministro della sanita', d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da
assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanita',
delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il
Ministro della sanita', d'intesa con la citata Conferenza unificata,
sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni
interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del
Ministro della sanita', i comuni di cui al comma 1, nei successivi
trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanita' propri
progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato
almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni
per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',
individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
Art. 72
Disposizioni per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria
1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo
dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni
sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualita'
dell'assistenza, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5
miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno
1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno
2001.
2. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi
per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi per
l'anno 2001.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province
autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001,
assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto
ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione
dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero
ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative
alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
registrata nell'anno precedente. ((8))
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai
sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera attivita'
professionale extramuraria e' disciplinato, anche per gli aspetti
economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in
particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validita' del
contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, del trattamento economico accessorio e il
conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai
dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera
professione intramuraria. L'opzione effettuata per l'esercizio
della libera professione extramuraria puo' essere revocata entro
il 31 dicembre di ogni anno.
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a
decorrere dal 1 luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno
optato per l'esercizio della libera attivita' professionale
extramuraria la retribuzione variabile di posizione e' comunque
ridotta del 50 per cento e non si da' luogo alla retribuzione di
risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi
dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio
della libera attivita' professionale intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle
prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal
Piano sanitario nazionale, e' istituito un fondo per
l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che
hanno optato per l'esercizio della libera professione
intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi
dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di
svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra
attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri
e le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 9 e
comunque ad eccezione delle attivita' rese in nome e per conto
dell'azienda sanitaria di appartenenza. ((8))
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria non possono esercitare
alcuna altra attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito,
secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui
al comma 9, ad eccezione delle attivita' rese in nome e per conto
dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli
obblighi connessi all'esclusivita' delle prestazioni, l'insorgenza
di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque
implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto
costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di
lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore
a una annualita' e non superiore a cinque annualita'. La
violazione degli obblighi di cui al presente comma e' comunicata,
per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal
direttore generale alla regione o alla provincia autonoma,
all'Ordine professionale e al Ministero della sanita'. Si applica
l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle
disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilita'
del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa
impeditiva per il rinnovo e, nei casi piÑ gravi, motivazione per
la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo
che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di
controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni.
In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma
il Ministro della sanita' adotta le misure necessarie per
garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della sanita', sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria
interessata alla materia oggetto del regolamento, sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attivita' contrarie ai
principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che
abbiano optato per l'esercizio della libera professione
extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura
occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture
pubbliche o private accreditate.
10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e
del comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
disciplinata con decreto emanato d'intesa dai Ministri della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il 90 per cento delle risorse che si
renderanno disponibili per le universita' per effetto di tali
disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei
per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
11. E' confermato, per il personale della dirigenza del ruolo
sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera
professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi
forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del
divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da
parte del direttore generale, in conformita' alle disposizioni
richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi
previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo
sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno
esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono
causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi piu'
gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di
direttore generale. In particolare il direttore generale, fino
alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti
per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria
in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi
sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad autorizzare
l'utilizzazione di studi professionali privati e altresi' ad
attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle
liste d'attesa per le attivita' istituzionali, sulla base di
quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine
adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro
della sanita', ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno
disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 e' destinato, sulla base di criteri stabiliti
dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le
organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al
finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria o in altra professionalita' del ruolo
sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche
ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonche', in misura non
inferiore al 50 per cento e secondo modalita' e tempi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza
sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 6.
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel
primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti
indicati nel presente comma e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso
l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione
di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
successivo decreto del Ministro della sanita', da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio
prestato in re- gime convenzionale ai fini della partecipazione ai
concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del
personale del Servizio sanitario nazionale.
14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le
norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre
periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle
d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i
principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto
disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire
188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000
e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilita'
corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma
3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo
delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di
indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato
di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. (( Con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' di
acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al
comma 6. ))
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419.
Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
17. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le associazioni di volontariato
riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli
apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e
di protezione civile.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto
-(con l'art. 28, comma 8) che "Le economie derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono
destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo
per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario
di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di
lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita'
destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1,
comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70
miliardi annue."
-(con l'art. 28, comma 14) che "La misura dell'1 per cento prevista
dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' elevata al 2,5 per cento."
-(con l'art. 28, comma 15) che "Le disponibilita' corrispondenti
alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste
dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000
e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei
predetti anni."
Art. 73.
(Trattamenti previdenziali e assistenziali
obbligatori)
1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti
assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente
gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione
della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari
dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti
interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti
prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di
previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i
dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto
alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di
cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della
legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e
integrazioni;
g) rendite per invalidita' permanente o a favore dei superstiti
per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli
enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermita' contratte
durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di
previdenza edi assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni
erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali
obbligatori.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-
legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre
1999. Gli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo connesso
alla trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente
periodo in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo
59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono contenuti
nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi
fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001, l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)
presentera', al termine di ogni anno finanziario, apposita
documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va
interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi
rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora
passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel
predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata
in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 74.
(Estensione degli incentivi
pubblici alle imprese sociali)
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto,
a determinare modalita', limiti, condizioni e decorrenza
dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le co-
operative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela
dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni,
degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle
norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17
del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 75.
(Modifiche alle disposizioni in materia di
contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti
nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986,
n. 64," sono sostituite dalle seguenti: "per le imprese operanti nei
territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad
eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia,";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di
riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente
assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere
al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore a dodici
mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita
prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per
eliminare le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica
l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla
violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso
un
procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative
e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della
prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a
norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati
o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali
reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e
2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di
pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione
avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente
articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per
la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'";
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente:
"Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei
lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale
aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della
sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla
differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta
nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati,
salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attivita'
attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale";
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al
comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e
interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i
periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi
provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti
convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima
quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma
4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere
versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal
comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi.
Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in
relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento
delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le
modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche'
le modalita' di pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i
reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti
delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei
compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente
agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi
adempimento tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la
deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale
maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti
tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e
al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e
interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino
al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante
ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto
di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario
presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di
riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione
del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i
lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo
di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che
hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma
scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza
all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e
comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante
opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate
trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con
maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni
sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto
adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza,
comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni
altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa
operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di
riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni
sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati
all'INPS.";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli
nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al
completo riallineamento.";
f) Il comma 6-bis e' abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e' abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi
territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. (( Sono fatti, in
ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra
le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge )).
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
Art. 76.
(Regolarizzazione contributiva
in agricoltura)
1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, nonche' gli imprenditori agricoli a
titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed
assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei
confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della
domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, (( in venti rate consecutive di pari importo, di cui
la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare
entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza
semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate
dagli enti stessi)). Le rate successive alla prima sono maggiorate di
interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di
differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La
regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo'
avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante
il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota
capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta
regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per
somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non
ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Possono essere corrisposti, con le modalita' e i termini
previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di
procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di
precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto
da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77.
(Disposizioni in materia di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro)
1. Per le pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro
previste nei casi di pensioni di vecchiaia.
Art. 78
Misure organizzative a favore
dei processi di emersione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve
direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e
riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una
progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso
campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi
locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle
commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le
deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche
richieste in loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal
presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato
dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di
presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'
essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita',
personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle
amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello
territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese
istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla
predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di
riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un
apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una
sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea
professionalita', previo parere favorevole espresso dal Comitato di
cui al comma 3 che provvede, altresi' a verificare e valutare
periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito
alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la
commissione non sia costituita od operante, all'affidamento
dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione
provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni
sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni
di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi
competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le
commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono
avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto
delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961,
n. 628, e dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette commissioni,
provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i
competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta
giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla
commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per
assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della
pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma
3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e
criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ((46))
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il
Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo
78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008."
Art. 79
Misure organizzative intese alla repressione
del lavoro non regolare e sommerso
1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il
fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le
aziende unita' sanitarie locali coordinano le loro attivita' in
materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e
contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi
programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del
personale addetto ai predetti compiti, nonche' l'istituzione di
unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e
dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali
del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare,
nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il
fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle
attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui
all'articolo 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate dalle
commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo
articolo. Le attivita' predette si raccordano, ai fini della
sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di
coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
(( 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per
cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul lavoro e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e
di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e
per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle
attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per
lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad
essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta e'
destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui
al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di controllo sulle
condizioni di lavoro nelle aziende )).
Art. 80
Disposizioni in materia di organizzazione
del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale
nel settore agricolo e di formazione professionale
1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati
fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle
regioni disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999.
2. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469
del 1997, le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1999".
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore
agricolo, gia' attribuite alla Commissione provinciale per la
manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di
cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire
18 miliardi e' destinata al finanziamento degli interventi di cui
alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione
professionale. ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma
19) che "Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti
dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il
medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro."
Art. 81
Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e
altri interventi in materia occupazionale e previdenziale
1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-
legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le
parole: "nel limite di mille unita'" sono sostituite dalle seguenti:
"nel limite di tremila unita'" e le parole: "31 dicembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che
occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti:
"da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attivita' o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le
seguenti: "per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".
3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennita' di
mobilita', relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stanziata la somma
di lire 30 miliardi. Sono altresi' prorogati di ulteriori sei mesi i
trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998,
n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al
relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. ((8))
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1999".
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25,
lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo
onere, valutato in lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre
il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti
da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2,
comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti
accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai
quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove
iniziative industriali previste dai programmi di
reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12
miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
((8))
7. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144. Il relativo
onere e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere
dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita'
spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato
Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate
saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento
dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti.
Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente
rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale".
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti
del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte
alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti
provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale,
sono valide e non precludono la possibilita' di accertamento negativo
in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali
fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti
impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque
dovuti interessi.
10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma
4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende
riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della
citata legge n. 223 del 1991, ma, altresi', alla domanda che
l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento
straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine
previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione
tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo
comma del predetto articolo 7.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
-(con l'art. 62, comma 1, lettere d)) che "il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma
3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di
lire 2 miliardi e 400 milioni;"
-(con l'art. 62, comma 1, lettere e)) che "il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma
6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11
miliardi;"
-(con l'art. 62, comma 1, lettere g)) che "i trattamenti di cassa
integrazione straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 81,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50
miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;"
Art. 82.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 83.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1
gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO 1
(Articolo 8 comma 4)
ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETIATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2005
OLI MINERALI
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille
litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille
litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille
chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille
chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille
chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille
chilogrammi.
(( Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al
15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella
combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704
per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille
chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille
chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con
olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio
combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi. ))
Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille
chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda
di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26
giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 159 per metro cubo; .
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per
metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla
direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840
per mille chilogrammi (2),
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui
alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire
59.240 per mille chilogrammi (2).
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di
acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di
combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi (2).
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(1) Le aliquote d riferiscono agli oli combustibili densi. Le
miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzone di
oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono taasate
tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle
miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
densi 75 per cerlto, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per
cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli
da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se
hanno una viscosita' (V), a 50 (gradi centigradi), superiore a 91
centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a
50 (gradi centigradi), superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes,
fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 (gradi centigradi), da 21,2
a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosita' (V), a 50
(gradi centigradi), inferiore a 21,2 centistkes.
(2) Le aliquote indicate per carbone, colke di petrolio e bitume di
origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion", valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a
0,640-0,830-0,672.
TABELLA A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRIITE
Impieghi Agevolazione
- -
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia
elettrica con impianti obbligati alla denun-
cia prevista dalle disposizioni che discipli-
nano l'imposta di consumo sull'energia
elettrica:
metano Lire 8,7
per metro cubo
gas di petrolio liquefatti Lire 13.200
per 1.000 chilogrammi
gasolio Lire 32.210
per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, Lire 41.260
naturali per 1.000 chilogrammi
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono
ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.
L'agevolazione e' accordata:
a) ai combustubili nei limiti dei quantitativi impiegati nella
produzione di energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa arca di estrazione per
la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per
l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per
l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi
interni.
11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di
gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili .... Esenzione.
Vigente al: 24-6-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 8.
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata,
anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli
obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via
eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli
enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e
campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli
obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del
servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al
comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e' preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativita'
dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
(( 3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.))
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della Consulta.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 19
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014".
Art. 20.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al
Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
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