Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Messaggi ME 1997 Messaggio 18883 del 31 luglio 1997
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 30477
Messaggio 18883 del 31 luglio 1997
Oggetto:
ssegno sociale ex articolo 3, comma 6, della legge n.335/1995, e pensione sociale ex articolo 26 della legge n.153/1969. Assegni di invalidita' e maggiorazione sociale delle pensioni minime.
1 - PREMESSA
.
Come precisato in precedenza, a seguito dell'entrata in vigore
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, all'articolo 3, comma 6,
ha istituito, a decorrere dal 1* gennaio 1996, l'assegno sociale
in sostituzione della pensione sociale ex art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, sono sorte problematiche in ordine all'ap-
plicazione della nuova normativa nei confronti dei soggetti che
maturavano il requisito anagrafico dei 65 anni entro il 31 dicem-
bre 1995.
.
Come e' noto, dette problematiche sono state sottoposte alla va-
lutazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Nel frattempo, in attesa dei chiarimenti richiesti sono state
impartite disposizioni per la definizione in via provvisoria del-
le prestazioni in favore dei soggetti in parola.
.
Con lettera n.7/61587/L.335/95 del 24 luglio 1997 il Ministero
del Lavoro ha fornito indicazioni definitive sulla materia.
.
In particolare, il predetto Dicastero ha precisato che ai fini
dell'individuazione della normativa da applicare (pensione socia-
le ex art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o assegno so-
ciale che ex art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che ha sostituito con effetto dal 1 gennaio 1996 la pensione so-
ciale) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del-
la maturazione del diritto da parte degli interessati, maturazio-
ne che si verifica a seguito della presentazione della domanda,
con il concorso degli altri requisiti richiesti.
.
Quanto sopra premesso,si forniscono le seguenti precisazioni.
.
.
.
1 - SOGGETTI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1930
.
Continuano a beneficiare della pensione sociale i soggetti che al
31 dicembre 1995 abbiano gia' maturato tutti i requisiti e ne ab-
biano fatto domanda entro la stessa data.
.
I soggetti che hanno compiuto i 65 anni di eta' entro il 31 di-
cembre 1995, ma presentino domanda di prestazione a far tempo dal
1* gennaio 1996, possono conseguire, con il concorso degli altri
requisiti richiesti, il diritto all'assegno sociale ex articolo
3,comma 6, della legge n. 335/1995.
.
I soggetti gia' titolari di pensione sociale che, successivamente
al 31 dicembre 1995, dovessero perdere il diritto a tale presta-
zione per il venir meno dei requisiti che ne consentirono a suo
tempo la concessione, non potranno piu' essere ammessi al godi-
mento della pensione sociale ai sensi dell'articolo 26 della leg-
ge n. 153/69, ma potranno conseguire l'assegno sociale a norma
dell'articolo 3 della legge n. 335/95, qualora siano in possesso
edei requisiti richiesti per tale ultima prestazione.
.
.
2 - INVALIDI CIVILI
.
Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di eta' alla
data del 31 dicembre 1995 spetta la pensione sociale sostitutiva
dell'assegno erogato dall'Amministrazione dell'Interno.
.
Agli invalidi civili che perfezionano il requisito dell'eta' di
65 anni a far tempo dal 1* gennaio 1996, dovra' essere erogato
l'assegno sociale.
.
Ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la con-
cessione dell'assegno sociale si applica, per gli invalidi civi-
li, parziali e totali, soltanto il limite di reddito personale e
non si tiene conto in nessun caso dei redditi del coniuge. Per
gli invalidi civili parziali il limite di reddito individuale e'
quello stabilito per la generalita' dei soggetti; per gli invali-
di civili totali e per i sordomuti il limite di reddito per l'at-
tribuzione dell'assegno sociale sono gli stessi di quelli previ-
sti per la concessione della pensione a carico dell'Amministra-
zione dell'Interno.
.
I limiti di reddito in parola sono riportati nell'allegato 1.
.
.
3 - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE EX ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28
DICEMBRE 1988, N. 541
.
L'aumento sociale di cui all'articolo 2 della legge n. 541/88 do-
vra' continuare ad essere attribuito con le modalita' in atto nei
confronti dei soggetti titolari della pensione sociale ex art. 26
della legge n. 153/69 alla data del 31 dicembre 1995, nonche' nei
confronti dei soggetti ammessi a fruire della pensione sociale
con decorrenza dal 1* gennaio 1996.
.
.
4 - PENSIONI SOCIALI LIQUIDATE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI
IMPARTITE IN PRECEDENZA
.
Le pensioni sociali gia' liquidate sulla base delle disposizioni
impartite in precedenza nei confronti di soggetti che non abbiano
i requisiti per la concessione dell'assegno sociale restano va-
lidamente attribuite.
.
.
5 - ASSEGNI DI INVALIDITA' E MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLE PENSIONI
MINIME
.
Con la nota citata in premessa il Ministero del Lavoro ha altre-
si' precisato che per l'integrazione dell'assegno di invalidita'
a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e per
l'attribuzione della maggiorazione sociale ai sensi dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con effetto dal 1* gen-
naio 1996 occorre fare riferimento all'importo dell'assegno so-
ciale anche per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1*
gennaio 1996. Cio', per quanto riguarda l'assegno sociale, sia ai
fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto
all'integrazione sia ai fini dell'ammontare dell'integrazione;
per quanto riguarda la maggiorazione sociale, ai fini dell'indi-
viduazione del limite di reddito coniugale per conseguire la mag-
giorazione.
.
Infine, per quanto riguarda la problematica della valutazione
dell'importo a calcolo dell'assegno di invalidita', il Ministero
del Lavoro ha precisato che, anche in considerazione dell'intro-
duzione del nuovo regime di cumulo tra assegno di invalidita' e
redditi da lavoro previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge
8 agosto 1995, n. 335, per evidenti ragioni di omogeneita' di
valutazioni ai fini dell'individuazione del reddito del soggetto
beneficiario, a decorrere dall'anno 1995 deve essere escluso dal
computo dei redditi da valutare per l'integrazione degli assegni
di invalidita', aventi decorrenza anche anteriore all'anno 1995,
l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.
.
I limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di
invalidita e per la maggiorazione sociale delle pensioni minime
sono riportati negli allegati 2, 3 e 4.
.
.
*
* *
.
.
Si fa riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda
l'aggiornamento delle procedure automatizzate.
.
.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
CORVINO
.
.
.
Allegato 1
.
.
.
.
LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
AGLI INVALIDI CIVILI
.
.
+---------------------------------------------------------+
. . MUTILATI ED INVALIDI .INVALIDI CIVILI TOTALI.
. . CIVILI PARZIALI . E SORDOMUTI .
.DECORRENZA .----------------------+----------------------.
. . . .
. . Reddito personale . Reddito personale .
.-----------+----------------------+----------------------.
. 1.1.1996 . 6.240.000 . 21.103.645 .
. 1.1.1997 . 6.477.250 . 22.310.775 .
+---------------------------------------------------------+
.
.
.
.
.
. Allegato 2
.
.
.
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI
INVALIDITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.222
+---------------------------------------------------------------------------+
. ANNO . PENSIONATO SOLO . PENSIONATO CONIUGATO .
.--------+------------------------------+-----------------------------------.
. 1984 . Oltre lire 5.170.500 . Oltre lire 7.755.750 .
. . . .
. 1985 . Oltre lire 5.607.200 . Oltre lire 8.410.800 .
. . . .
. 1986 . Oltre lire 5.898.200 . Oltre lire 8.847.300 .
. . . .
e. 1987 . Oltre lire 6.217.400 . Oltre lire 9.326.100 .
. . . .
. 1988 . Oltre lire 6.545.300 . Oltre lire 9.817.950 .
. . . .
. 1989 . Oltre lire 6.956.400 . Oltre lire 10.434.600 .
. . . .
. 1990 . Oltre lire 7.450.200 . Oltre lire 11.175.300 .
. . . .
. 1991 . Oltre lire 8.022.700 . Oltre lire 12.034.050 .
. . . .
. 1992 . Oltre lire 8.492.400 . Oltre lire 12.738.600 .
. . . .
. 1993 . Oltre lire 8.677.200 . Oltre lire 13.015.800 .
. . . .
. 1994 . Oltre lire 9.007.000 . Oltre lire 13.510.500 .
. . . .
. 1995 . Oltre lire 9.282.000 . Oltre lire 13.923.000 .
. . . .
. 1996 . Oltre lire 12.480.000 . Oltre lire 18.720.000 .
. . . .
. 1997 . Oltre lire 12.954.500 . Oltre lire 19.431.750 .
+---------------------------------------------------------------------------+
.
.
.
.
.
Allegato 3
.
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
.
Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1
.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
.
PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI
.
+----------------------------------------------------------------------------+
. . . . IMPORTO MENSILE .
. ANNO . PENSIONATO SOLO .PENSIONATO CONIUGATO. MAGGIORAZIONE SPETTANTE .
. . . . .
. . ( A ) . ( B ) . ( vedi NOTE ) .
.--------+-----------------+--------------------+----------------------------.
. . . . 80.000 .
. 1996 . 9.623.900 . 15.863.900 . +.A - ( RP + P ). :13 .
. . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 .
.--------+-----------------+--------------------+----------------------------.
. . . . 80.000 .
. 1997 . 9.950.200 . 16.427.450 . +.A - ( RP + P ). :13 .
. . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 .
.----------------------------------------------------------------------------.
. .
e. NOTE .
. .
. (1) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato .
. risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale .
. e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. .
. .
. (2) = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- .
. razione sociale. .
. .
. (3) = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini .
. della maggiorazione sociale. .
. .
. (4)
= Importo della pensione spettante nell'anno. . . . . (5) Lire 9.623.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a . . lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 . . . . Lire 15.863.900 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1996 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.240.900. . . . . Lire 9.950.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a . . lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 . . . . Lire 16.427.450 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1997 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.477.250. . +----------------------------------------------------------------------------+ . . . . . Allegato 4 . MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI . Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1 . LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE . PENSIONATI ULTRASESSANTENNI . +----------------------------------------------------------------------------+ . . . . IMPORTO MENSILE . . ANNO . PENSIONATO SOLO .PENSIONATO CONIUGATO. MAGGIORAZIONE SPETTANTE . . . . . . . . ( A ) . ( B ) . ( vedi NOTE ) . .--------+-----------------+--------------------+----------------------------. . . . . 30.000 . . 1996 . 8.973.900 . 15.213.900 . +.A - ( RP + P ). :13 . . . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 . .--------+-----------------+--------------------+----------------------------. . . . . 30.000 . . 1997 . 9.300.200 . 15.777.450 . +.A - ( RP + P ). :13 . . . . . +.B - ( RF + RP + P ). :13 . +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ . NOTE . . . . (1) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato . . risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e . . della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. . . . e. (2) = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- . . razione sociale. . . . . (3) = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini . . della maggiorazione sociale. . . . . (4)
= Importo della pensione spettante nell'anno. . . . . (5) Lire 8.973.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a . . lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 390.000. . . . . Lire 15.213.900 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1996 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.240.000. . . . . Lire 9.300.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a . . lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per . . 13 mensilita', pari a lire 390.000. . . . . Lire 15.777.450 = somma del limite di reddito personale e dell'im- . . porto annuo 1997 dell'assegno sociale, pari a . . lire 6.477.250. . +----------------------------------------------------------------------------+