Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Messaggi ME 1999 Messaggio 3089 del 12 luglio 1999
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Messaggio 3089 del 12 luglio 1999
Oggetto:
TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI ANZIANITA': SENTENZA N. 1821 DEL 1998 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. TRASFORMAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' IN
PENSIONE DI VECCHIAIA: SENTENZA N. 6603 DEL 1998 DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
DA PARTE DI ALCUNE STRUTTURE PERIFERICHE SONO STATI CHIESTI
CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'APPLICABILITA' O MENO DELLE SENTENZE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.1821 E N.6603 DEL 1998.
AL RIGUARDO SI FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI.
L'ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.222, DISPONE
CHE, AL COMPIMENTO DELL'ETA' STABILITA PER IL DIRITTO A PENSIONE
DI VECCHIAIA, L'ASSEGNO DI INVALIDITA' SI TRASFORMA, IN PRESENZA
DEI REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE, IN PENSIONE DI
VECCHIAIA.
CON LA SENTENZA N. 1821 DEL 1998 LA CORTE DI CASSAZIONE HA AMMESSO
LA TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
ANZIANITA', NELLA CONSIDERAZIONE CHE NEL VIGENTE ORDINAMENTO
PREVIDENZIALE NON ESISTE UN PRINCIPIO GENERALE DI IMMUTABILITA'
DEL TITOLO DI PENSIONE.
SECONDO LA SENTENZA IN QUESTIONE, INFATTI, L'ARTICOLO 1, COMMA 10,
DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 SI E' LIMITATO A DISCIPLINARE
ESPRESSAMENTE MA NON ESCLUSIVAMENTE LA TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO
DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA.
LA SPECIFICITA' DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE ERA STATA, INVECE,
AFFERMATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA N. 11411 DEL
1997, SECONDO CUI DETTE DISPOSIZIONI DEBBONO RITENERSI OPERANTI
NEI CASI DI TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA DELL'ASSEGNO
DI INVALIDITA' DI CUI L'ASSICURATO ABBIA IL GODIMENTO ALL'ATTO DEL
COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE.
CON SUCCESSIVA SENTENZA N. 6603 DEL 1998 LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONFERMANDO IL PRINCIPIO ENUNCIATO CON SENTENZA N. 1821, HA
AMMESSO LA TRASFORMAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' IN
PENSIONE DI VECCHIAIA A DOMANDA DELL'INTERESSATO, SEMPRE NELLA
CONSIDERAZIONE CHE NON ESISTE IL PRINCIPIO GENERALE
DELL'IMMUTABILITA' DEL TITOLO DELLA PENSIONE NELL'ORDINAMENTO
PREVIDENZIALE.
A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLE SENTENZE N.1821 E 6603 DEL 1998 E'
STATA INTERESSATA L'AVVOCATURA CENTRALE, LA QUALE HA RAVVISATO
L'OPPORTUNITA' DI NON CAMBIARE, ALLO STATO, I CRITERI SEGUITI
DALL'ISTITUTO, DIFFORMI DALLE PREDETTE SENTENZE, MA CONFORMI ALLA
SENTENZA N.11411 DEL 1997.
LA STESSA AVVOCATURA HA INOLTRE COMUNICATO CHE SONO PENDENTI ALTRI
RICORSI DINANZI ALLA SUPREMA CORTE RELATIVI ALLA FATTISPECIE E CHE
PERTANTO SARA' PROSPETTATA LA NECESSITA' DI FAR RISOLVERE IL
CONTRASTO ESISTENTE FRA LE SENTENZE CITATE DALLE SEZIONI UNITE.
ALLO STATO PERTANTO DEVONO RITENERSI CONFERMATI I CRITERI VIGENTI
IN MATERIA.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS