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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Messaggio 174 del 14 giugno 2002
Oggetto:
Incremento delle pensioni fino a 516,46 euro mensili previsto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448 ai titolari di pensioni di categoria PSO
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito al riconoscimento del diritto all’incremento a 516,46 euro mensili previsto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, nei confronti dei titolari di pensione di categoria PSO.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.156 del 18 luglio 1980, ribadendo il principio già espresso con deliberazione n.53 del 26 marzo 1976 agli effetti dell’applicazione, tra l’altro, degli articoli 2 e 5 della legge 12 agosto 1962, n.1338, ha confermato la natura di prestazione previdenziale a carico di forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria degli assegni vitalizi già erogati dall’ENPAS, dall’Istituto Postelegrafonici e dall’INADEL, e trasferiti al Fondo Sociale ai sensi della legge 29 aprile 1976, n.177; ciò in quanto tali assegni sono collegati con periodi di effettiva contribuzione. (v. circolare n.738 A.G.O./49 del 2 marzo 1981).
L’articolo 69, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha esteso il diritto alla maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, ai titolari di pensione a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ne consegue che sui predetti assegni vitalizi (pensioni di categoria PSO) spettano, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui al citato articolo 1 della legge n.544 del 1988 e l’incremento di detta maggiorazione, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, previsto dall’articolo 38, comma 1, lettera a), della legge n.448 del 2001.
Le procedure di ricostituzione sono in corso di aggiornamento per gestire l’erogazione del predetto beneficio anche sulle pensioni di categoria PSO.
IL DIRETTORE CENTRALE
De Stefanis
Messaggio 55 del 23 ottobre 2002
Oggetto:
Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli: precisazioni.
1. PREMESSA
Da parte di alcune Sedi è stata rappresentata l’esigenza di chiarimenti in ordine a tre particolari problematiche che attengono al:
a) calcolo del reddito da allevamento;
b) competenza territoriale;
c) iscrizione figli studenti.
2. REDDITO DA ALLEVAMENTO.
In merito al primo punto, come è noto, nel modello CD1 al quadro B “allevamento” viene richiesto al dichiarante l’indicazione della specie animale, la quantità o peso, il corrispondente reddito e le modalità di conduzione.
Al fine di fornire utili chiarimenti agli interessati e agli Enti di Patronato occorre in premessa ricordare quanto previsto dall’articolo 7 comma 6 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e le disposizioni, a suo tempo fornite, con circolare SCAU n. 58 del 27 maggio 1991 per la determinazione reddito agrario per le imprese agricole di allevamento di animali.
A tal proposito si precisa che per le aziende allevatrici si delineano le seguenti due situazioni:
– aziende senza terra “allevatrici di animali “ per le quali la misura del reddito viene determinato utilizzando l’ultima colonna (denominata D) della tabella 3 del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 dicembre 1990 e applicando l’imponibile di ciascuna specie al numero dei capi allevati;
– aziende che conducono terreni,allevano nel contempo animali e per le quali la determinazione della fascia di reddito convenzionale, posta a base della imposizione contributiva, viene calcolata sul reddito agrario dei terreni maggiorato di un reddito aggiuntivo determinato in relazione ai parametri evidenziati al quadro RD del “modello unico” (Ministero delle Finanze).
3 COMPETENZA TERRITORIALE
Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 233/90 ha sancito il principio che competente alla ricezione, all’ esame ed alla definizione della dichiarazione aziendale sia la sede della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte prevalente degli stessi.
Nell’ipotesi in cui i fondi insistano sul territorio di due o più comuni appartenenti a province diverse, la competenza in merito è attribuita alla Sede dove è ubicata la parte prevalente dei fondi.
In merito a quanto rappresentato da alcune Sedi circa la particolare situazione in cui l’azienda oltre a coltivare i fondi,conduca anche allevamenti di animali si osserva quanto di seguito.
Nella fattispecie a seguito dell’evoluzione del concetto di impresa diretto-coltivatrice può avere rilevanza la prevalenza dell’attività svolta attraverso la conduzione degli allevamenti rispetto alla coltivazione dei terreni.
A tal proposito, ne consegue che la competenza può essere demandata alle Sedi e/o Agenzie ove abitualmente si svolge la prevalente attività di allevamento.
A tal proposito si osserva preliminarmente che l’iscrizione come coltivatore diretto discende da una valutazione complessiva della presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
Tra questi assume particolare rilevanza il requisito dell’abitualità, cioè non deve essere un’attività svolta in maniera occasionale.
Va considerato inoltre che il nucleo coltivatore diretto si regge su vincoli di parentela ed affinità ed è avvalorato dall’apporto di tutte le unità presenti nei limiti della propria disponibilità.
Nell’ipotesi di un soggetto appartenente ad un nucleo che riveste anche la qualifica di “studente” occorre esaminare ,ai fini dell’iscrizione due ordini di situazioni.
Nell’ipotesi che gli impegni di studio non richiedano l’allontanamento dello studente dall’azienda familiare, verosimilmente, in presenza di tutti gli altri requisiti, siffatta situazione non contrasta con il requisito dell’abitualità. Ne consegue che si può ritenere legittima l’inclusione del soggetto-studente nel nucleo di appartenenza .
Viceversa nei casi di presenza in collegi, frequenza obbligatoria a livello universitario o a corsi di specializzazione, con prolungata permanenza in località diverse dalla localizzazione dell’azienda, la situazione contrasta con la possibilità dello studente di partecipare abitualmente all’attività del nucleo familiare con la conseguenza che non può essere riconosciuta l’appartenenza e l’iscrizione al nucleo diretto coltivatore.
Si annota, infine, che per la gestione è comunque prevista la possibilità di procedere ad iscrizioni a periodi chiusi ad esempio per il solo periodo di attività svolta durante i mesi estivi.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
Cesare Caramelli
Messaggio 263 del 17 aprile 2002
Oggetto: Attività termale. Dipendenti Ferrovie dello Stato.
Testo
In relazione alle richieste avanzate da molte Sedi circa la possibilità di erogare le cure termali ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato - il cui fondo è gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 43 della legge 488 del 23.12.1999- si precisa quanto segue, in conformità al parere espresso in merito dall’Avvocatura Centrale.
La normativa vigente presso il soppresso Fondo Pensioni del personale dipendente delle ferrovie dello Stato non prevedeva il suddetto trattamento termale come per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Nel costituire il Fondo Speciale presso l’INPS, in sostituzione del Fondo pensioni soppresso, è stata tuttavia mantenuta espressamente in vigore (legge n.488/99, art. 43, comma 1) la normativa del fondo stesso: il che impedisce l’applicazione di regole estranee alla precedente disciplina.
Consegue che le prestazioni termali, in base all’attuale contesto normativo, non competono ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU
Messaggio 212 del 24 luglio 2002
OGGETTO: Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sono state fornite le istruzioni in ordine all’indennizzo previsto dall’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la cessazione definitiva dell’attività commerciale intervenuta nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004.
Si rappresenta la necessità della verifica da parte delle Sedi della completezza delle domande presentate e dei documenti allegati, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Comune e dalla Camera di Commercio in ordine alla restituzione della licenza ed alla cancellazione dal Registro delle imprese, dal Registro degli esercenti il commercio (REC) per i pubblici esercizi e dal Ruolo Provinciale degli Agenti e rappresentanti di commercio per gli Agenti e rappresentanti di commercio.
Considerato che la decisione sulla concessione dell’indennizzo secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa domanda avviene nei limiti della disponibilità delle risorse del fondo, si raccomanda, nell’eventualità di carenza di documentazione, di formulare tempestiva richiesta agli interessati in modo da definire l’istruttoria delle domande entro 30 giorni, come previsto dall’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, richiamato dall’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Per ogni domanda deve essere predisposta una apposita scheda istruttoria da riprodurre localmente in conformità al fac-simile allegato alla circolare n. 20, che deve essere contenuta in una sola facciata di foglio formato standard.
L’attività commerciale esercitata deve essere chiaramente indicata sulla scheda istruttoria (es. commercio al minuto di frutta e verdura, commercio al minuto di abbigliamento, ecc.), evitando indicazioni generiche quali “come da tabella comunale”, tabelle I, II, ecc.”.
La domanda presentata dal coadiutore per cessazione dell’attività deve essere istruita tenendo conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale, della restituzione della licenza e della cancellazione dai registri presso la C.C.I.A.A. del soggetto titolare dell’attività.
Come data di cancellazione dal Registro delle imprese, dal Registro degli esercenti il commercio e dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio va indicata la data in cui è stata presentata la domanda di cancellazione dai predetti registri.
Il parere favorevole espresso dalle Sedi deve essere formulato nei seguenti termini: “Verificato il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previsti, si esprime parere favorevole”.
Il parere favorevole espresso sulle schede istruttorie delle domande deve essere accompagnato dalla seguente locuzione “La documentazione presentata è completa”.
In caso di parere non favorevole si rappresenta la necessità di una sintetica indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
La scheda istruttoria deve essere debitamente compilata, datata e firmata con firma leggibile.
Le Sedi avranno cura di trasmettere a questa Direzione Centrale, tramite il consueto canale postale e con cadenza bimestrale, per ogni domanda di indennizzo:
- la scheda istruttoria in originale;
- la copia della domanda firmata dal richiedente con la data di ricezione leggibile;
- l’estratto contributivo da prelevare con la procedura ARTCO;
- la copia della documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati per la compilazione della predetta scheda istruttoria.
L’anzidetta documentazione deve essere trasmessa con un elenco recante i nominativi dei richiedenti nei cui confronti viene espresso parere favorevole, nonché un elenco nominativo dei richiedenti per i quale viene invece espresso parere non favorevole.
Con l’occasione si ricorda che per i casi in cui i soggetti aventi titolo all’indennizzo presentano una situazione debitoria nei confronti dell’INPS, per contributi non versati alla Gestione degli esercenti attività commerciale, trovano applicazione i criteri di cui al messaggio n. 155 del 4.12.97.
Pertanto qualora risulti pendente, alla data della deliberazione di accoglimento, un’obbligazione per omissione contributiva, si potrà provvedere alla compensazione dell’ammontare dell’indennizzo nei limiti di un quinto, con tutto l’ammontare del debito per contributi omessi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1242 c.c. che prevede l’estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza.
Le situazioni degli aventi diritto all’indennizzo, che risultano debitori dell’Istituto a causa del mancato versamento della contribuzione dovuta, dovranno essere definite in conformità ai criteri sopra indicati.
Le Sedi Regionali avranno cura di adottare iniziative finalizzate a seguire l’andamento dei lavori presso le Sedi ed a verificare che le istruzioni fornite con la circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e con il presente messaggio vengano correttamente applicate.
Tutto ciò premesso si rappresenta la necessità che le strutture periferiche comunichino a questa Direzione Centrale il nominativo del funzionario competente ed il relativo numero di telefono al fine di agevolare richieste di chiarimenti.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
CARUSO
Messaggio 38 del 21 giugno 2002
Oggetto: Indennità di disoccupazione . Indennità di mobilità. Accreditamento contribuzione figurativa.
Alcune Strutture hanno chiesto chiarimenti in ordine al criterio di accreditamento della contribuzione figurativa per i lavori ammessi a fruire dell’indennità di disoccupazione o di mobilità.
Al riguardo si osserva che l’art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dispone che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità ordinaria dell’assicurazione contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Valgono pertanto per tali periodi i criteri che scaturiscono dall’articolo 9, sub articolo 2, della predetta legge n. 218.
Per determinare il numero di contributi accreditabili nel periodo compreso tra la data di inizio e la data di cessazione della prestazione, si deve determinare il numero delle giornate compreso fra la data di inizio e quella di cessazione della corresponsione della prestazione stessa. Ovviamente il calcolo deve essere costruito sulla base della settimana di 7 giorni con arrotondamento a settimana intera per le frazioni tra 1 e 6.
La specifica procedura di accredito della contribuzione in argomento è stata adeguata per applicare i predetti criteri.
Resta fermo che, al momento della liquidazione della pensione o del rilascio dell’estratto conto contributivo, i periodi accreditati saranno valutati considerando l’eventuale contribuzione obbligatoria versata nei periodi precedenti o successivi a quello di accreditamento della contribuzione figurativa in ciascun anno, ai fini della valutazione della capienza ed esclusione delle settimane eccedenti la capienza stessa.
In materia di accreditamento dei contributi figurativi in favore dei lavoratori dei lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 148 del 26 giugno 1990.