Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Messaggi ME 2008 Messaggio 10997 del 14 maggio 2008
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 25235
Messaggio 10997 del 14 maggio 2008
Oggetto:
Riconoscimento di benefici assistenziali ( assegno sociale ed invalidità civile ) ad ascendenti di cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia.
A seguito di richieste di precisazioni pervenute da alcune Direzioni provinciali, si rendono necessari ulteriori chiarimenti al messaggio n. 4602 del 25 febbraio 2008.
Come comunicato, tra l'altro, con detto messaggio, con decorrenza dall'11 aprile 2007, i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale e delle prestazioni di invalidità civile, accludendo alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
I titolari di carta di soggiorno, non ancora scaduta alla data dell'11 aprile 2007, possono presentare la domanda, allegando la suddetta carta di soggiorno.
Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni assistenziali sopra citate nei confronti degli ascendenti dei cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, oltre all'iscrizione anagrafica presso i Comuni, è necessario il possesso del "diritto di soggiorno permanente" sul territorio italiano da almeno cinque anni ( v. art.14 del Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 ).
Si ricorda che, ai sensi dell'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335," l'assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti".
Pertanto, in sede di verifiche reddituali, si dovranno sottoporre ad esame le predette dichiarazioni, con particolare riferimento ai fenomeni dei ricongiungimenti familiari.
Alla luce di quanto sopra, codeste Sedi dovranno recuperare eventuali importi di prestazioni assistenziali, concesse in difformità a quanto richiamato.
Per effettuare il monitoraggio delle situazioni oggetto del presente messaggio, è stato predisposto...........