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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Decreto Legge 86 del 21 marzo 1988
Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Vigente al: 19-6-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' di provvedere al potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
EMANA il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, e' differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.
2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianita' di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.
Art. 2.
1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennita' di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.
5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 1988.
6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.".
6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria. (3) (4) (7) ((9))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il termine di cui al presente articolo, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1990, n. 52, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1990, n. 210, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1991, n. 89, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991.
Art. 3.
((1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale)).
((1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unita'.
1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda, nonche' della entita' di eccedenza del personale.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilita' della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)).
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali e' disposta ((, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,)), entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44.
((2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2)).
3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.
((3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' sostituito dal seguente:
'56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990')).
Art. 4.
1. Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' elevabile a 18 mesi. (2)
2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 30 giugno 1988.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilita' degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1988, per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie all'attuazione dell'intervento stesso.
4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:
'1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti'.
4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali. ((5))
4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.
4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola.
5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilita', i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facolta' di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per questi lavoratori, nonche' per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di eta', ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
6. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aggiunto il seguente comma:
"La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuita' sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito senza modificazioni dalla L. 12 novembre 1988, n. 492, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il periodo di 18 mesi di cui al comma 1 del presente articolo, e' elevabile a 24 mesi. -----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 25 gennaio 1990, n. 9, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa L. 9/1990, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.
Art. 5.
1. La capacita' delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attivita' di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullita'.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.
Art. 6.
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.
2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalita' di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali e' piu' accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensita' di nuova occupazione e con priorita' per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attivita' di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche.
3. Le disponibilita' del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a), ed istruiti in conformita' alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, con priorita' per quelli immediatamente eseguibili.
4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:
a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica;
b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.
5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a).
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 341)).
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.
10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992.
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (10)
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal presente articolo e' rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.
Art. 7.
1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione. (17)
2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento e' quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). (19)
4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 e' corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali e' prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1. (13) (14)
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennita' di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori gia' occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, e' tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilita' degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno'.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (10)
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 3 del presente articolo "s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalita' previsti per l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziche' entro i termini e secondo le modalita' previsti per l'indennita' con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155".
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto (con l'art. 11, comma 23) che "La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate".
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 4 -13 luglio 1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo della L. 537/1993 (che ha disposto la modifica del comma 4 del presente articolo) in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 1988.
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1994 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 4, "nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennita' ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che: "Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013."
Art. 7-bis.
((1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilita' della separata contabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa)).
Art. 8.
1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti. ((11))
1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' dovuto anche dalle imprese esercenti attivita' commerciale che occupano piu' di mille dipendenti.
2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464. (10)
2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente: 'Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni'.
3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e' subordinata al conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.
4. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'.
6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, e' tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze.
7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (10)
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il comma 2 del presente articolo "si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464".
Inoltre ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 8 del presente articolo "si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validita' stabilito nella delibera stessa".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 luglio 1991, n. 223, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il contributo addizionale di cui al comma 1 del presente articolo, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
Art. 9.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessita' di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, puo' stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, universita', centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneita' tecnica, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. (6)
2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unita' di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unita' si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione publica. Il bando di concorso e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unita' per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unita' per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di eta' previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante e' quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N. 160.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attivita' alle quali sono destinate le duemila unita' di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1.
4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonche' per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attivita' di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, e' attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalita' e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.
5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo e' versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (8) ((12))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 31 maggio 1990, n. 128, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nel comma 1 del presente articolo, per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che e' elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata prevista dal presente articolo, del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione di 2.000 unita' di personale impiegatizio.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dal presente articolo di 2.000 unita' di personale impiegatizio.
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
SANTUZ, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 10
Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 377 del 10 agosto 1988
Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
Vigente al: 18-6-2014
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 4
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 5
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 6
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 7
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 8
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Decreto Legislativo 509 del 23 novembre 1988
"Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"
(Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, numero 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;
Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
1. 1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.
2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanità militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:
a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
2.1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.
3.1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnicoprofessionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.
4.1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
5.1. Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
(1) Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 2, L. 30 marzo 1971, n. 118 che quindi recita:
"Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"
7.1 Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni
10.1. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta. (1)
(1) L'articolo è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Si veda ora il medesimo Decreto.
11.1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.
12.1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.
Decreto Legge 69 del 13 marzo 1988
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
Vigente al: 11-1-2014
Titolo I
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali e sulla indennita' di fine servizio per gli iscritti
all'INADEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina
mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma
dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i
teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti
sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di
agibilita' previsto dall'articolo 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire
50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno
prestata".
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420, e' abrogato.
Art. 2.
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente,
i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli
assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per
il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero
dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta
tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari
che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita'
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire
due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni
di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata
legalmente, celibe o nubile. (( Con effetto dal 1 luglio 1994,
qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o
piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di
lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. ))
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque
denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli
157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27
della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del
coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed
equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni
compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al
soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal
loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona
qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente ed abbia un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si
trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu'
di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o
diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi
componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno
dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito
concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti
stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e'
resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al
comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale
derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono
rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1
luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di
riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad
avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente
articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal
1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II
NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e
sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge
dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento
rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1
dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per
il traffico di cabotaggio.
(( 2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto
franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata
dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio
1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25
novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica
altresi' in detto scalo. Le modalita' di applicazione di tutte le
tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel
porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in
esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato. ))
3. (( Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui
al primo, secondo e quarto comma )) dell'articolo 2 del decreto-legge
28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci
caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi
traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali,
nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi
portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra
porti nazionali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.
5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate
in virtu' della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio
decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza
in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali
dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base
al presente decreto.
6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di
cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in
applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti
nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona,
Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonche'
nei porti in cui insistono (( . . . )) le Aziende dei mezzi meccanici
e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e'
devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute
sono destinate (( ad investimenti per il miglioramento ed il
potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali )).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo
47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' devoluto per intero al
Provveditorato al porto di Venezia.
8. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 153 )).
9. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 153 )).
10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del
secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117, nonche' le misure delle tasse portuali quali
attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della
legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono
autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini
di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con
l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Art. 4.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della
marina mercantile e' autorizzato a concedere agli enti portuali
sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei
compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:
a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500
milioni.
2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del
Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del
decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con
la legge 22 dicembre 1979, n. 683, e' ulteriormente elevato a lire
6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.
3. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere
all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un
contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a
decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni
3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni
1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina
mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni
successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli
2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e
2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 5.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio
1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386.
Titolo III
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 6.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni
dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi,
provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali
utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai
conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle
affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
COLOMBO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GAVA, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 6
Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI
Reddito familiare Numero dei componenti del nucleo familiare
(migliaia di lire) 1 2 3 4 5 6 7 o +
importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)
Fino a 12.000 . . . 60 90 160 230 300 370 440
12.001 - 15.000 . . 20 70 140 200 280 360 420
15.001 - 18.000 . . - 50 110 170 250 350 400
18.001 - 21.000 . . - 20 80 140 220 330 380
21.001 - 24.000 . . - - 50 110 200 320 360
24.001 - 27.000 . . - - 20 80 170 300 340
27.001 - 30.000 . . - - - 50 120 270 310
30.001 - 33.000 . . - - - 20 70 240 280
33.001 - 36.000 . . - - - - 20 210 260
36.001 - 39.000 . . - - - - - 100 230
39.001 - 42.000 . . - - - - - - 100
oltre 42.000 . . . - - - - - - -