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Abrogazione del ReI e il regime transitorio
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Calcolo del beneficio economico
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Competenza nella verifica dei requisiti
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Concessione del beneficio
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Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea
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Finanziamento e monitoraggio
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Gestione delle istanze di rinuncia
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Integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari
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La decorrenza del beneficio
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La richiesta del beneficio
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Reddito di cittadinanza
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Regime fiscale
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Requisiti per l’accesso al beneficio
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Circolare 117 del 25 maggio 1985
Oggetto:
Legge 15 aprile 1985, n. 140: prime istruzioni applicative.
Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile
1985 ha pubblicato la legge 15 aprile 1985, n. 140, avente per oggetto
"Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale" (all. n. 1).
La disposizione di legge prevede interventi a carattere
assistenziale (articoli 1 e 2) erogabili a domanda e subordinati alla
esistenza di determinate situazioni di reddito "personale" e "familiare"
dei richiedenti; miglioramenti a favore di alcune categorie di pensionati
(articoli 3, 4 e 5) erogabili d'ufficio; la maggiorazione del trattamento
pensionistico a favore dei soggetti appartenenti alle categorie previste
dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (1) e successive modificazioni ed
integrazioni (cosiddetti "ex combattenti"), erogabile a domanda (articolo
6); la elevazione del limite massimo di retribuzione annua pensionabile
di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (2) e
successive modificazioni (articolo 9).
Gli effetti della applicazione delle suddette norme decorrono dal 1
gennaio 1985, ove sussistano a tale data i presupposti previsti e
l'erogazione dei miglioramenti, ad eccezione dell'aumento della pensione
sociale, e' frazionata nel triennio 1985-1987.
L'onere derivante dall'applicazione della legge n. 140/1985 e' posto
a carico dello Stato, nei limiti del finanziamento fissato dall'articolo
11 per il triennio 1985-1987.
La legge n. 140 contiene anche una norma programmatica (articolo 7)
che prevede la equiparazione dai trattamenti minimi di pensione dei
lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti dalla decorrenza
che sara' fissata con la legge di riforma del sistema previdenziale e,
comunque, a decorrere dal 1 gennaio 1988. In caso di mancata approvazione
della riforma previdenziale entro il 30 settembre 1985, la misura degli
aumenti dei trattamenti minimi sara' stabilita con successive norme,
sentite le categorie interessate.
Cio' premesso si illustrano i criteri di attuazione della nuova
normativa, quali sono stati definiti da un primo esame della stessa, con
riferimento alle pensioni a carico della assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali per i
lavoratori autonomi e per i minatori e alla pensione sociale.
Come sara' meglio specificato nel corso della esposizione, su alcuni
specifici punti il Comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti ha chiesto che si pronunciassero anche il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ed il Ministero del Tesoro.
I. MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (ARTICOLO 1)
1 Contenuto della norma
L'articolo 1 prevede la erogazione di una maggiorazione sociale
mensile, per tredici mensilita' annue, a favore dei titolati
ultrasessantacinquenni di pensione, diretta o di riversibilita',
integrata al trattamento minimo, a carico dell'A.G.O., della Gestione
speciale per i minatori e delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi. La maggiorazione, il cui importo e' fissato dalla legge in L.
10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, in L. 20.000 dal 1 luglio 1985 ed in
L. 30.000 dal 1 gennaio 1987, e' dovuta a condizione che i richiedenti
non posseggano redditi propri, di qualsiasi natura, ad esclusione della
pensione integrata al trattamento minimo del richiedente, per un importo
pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione stessa, nonche',
qualora vivano in un nucleo familiare composto di due o piu' persone,
redditi cumulati con quelli posseduti dai familiari conviventi per un
importo pari o superiore al limite costituito dall'ammontare annuo della
maggiorazione sociale aumentato, per ciascun componente il nucleo
familiare, dall'ammontare annuo della pensione sociale.
2 REQUISITI PER IL DIRITTO
2-1 Titolarita' di pensione integrata al trattamento minimo.
La maggiorazione sociale, come accennato in premessa, e' dovuta a
condizione che il richiedente: sia titolare di pensione integrata al
trattamento minimo; abbia compiuto 65 anni di eta'; non possegga redditi
propri ne' redditi familiari di importo pari o superiore ai limiti
stabiliti.
Per quanto concerne la titolarita' di pensione al trattamento
minimo, l'articolo 1 fa espresso riferimento alle pensioni a carico
dell'A.G.O., della Gestione speciale per i minatori e delle Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi che siano integrate al trattamento
minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 (3). Sono,
peraltro, da escludere per motivi intrinseci alla loro natura, le
pensioni parzialmente integrate al trattamento minimo e le pensioni
"cristallizzate" ai sensi, rispettivamente, del 2 e 7 comma dell'articolo
6 della citata legge n. 638/1983 in quanto sia la integrazione parziale
che la "cristallizzazione" presuppongono il possesso, da parte del
pensionato, di redditi soggetti all'I.R.P.E.F. superiori, quanto meno,
all'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
F.P.L.D. e, percio', di gran lunga superiori ai limiti di reddito
personali fissati dall'articolo 1 della legge n. 140. Sono, parimenti, da
escludere i titolari ultrasessantacinquenni di assegno di invalidita' ex
articolo 1 della legge n. 222/1984 (4) che non abbiano i requisiti per il
diritto a pensione di vecchiaia (la ipotesi puo' essere al momento
puramente teorica) in quanto l'assegno di invalidita', anche se
integrato, non lo e' a norma dell'articolo 6 della legge n. 683/1983.
2-2 Requisiti reddituali
Per il diritto alla maggiorazione sociale, l'articolo 1 pone due
diversi limiti di reddito, a seconda che il pensionato viva solo ovvero
in un nucleo familiare composto di due o piu' persone.
Il nucleo familiare, a tali fini, e' costituito dal coniuge e dagli
altri familiari, se conviventi, menzionati negli articoli 433, 436 e 437
del codice civile, e cioe': dai figli legittimi o legittimati o naturali
o adottivi e dai discendenti prossimi, anche naturali; dai genitori e
dagli ascendenti prossimi, anche naturali; dai generi e dalle nuore; dal
suocero e dalla suocera; dai fratelli e dalle sorelle germani o
unilaterali; dall'adottante,; dal donatario (beneficiario di donazione
ricevuta dal pensionato).
Per la prima ipotesi, la maggiorazione spetta a condizione che il
pensionato, a parte la pensione, non possegga redditi propri, di
qualsiasi natura, di importo pari o superiore all'ammontare annuo della
maggiorazione sociale. Per l'anno 1985 il limite di reddito personale, e'
quindi, pari a L. 200.000 annue, per l'anno 1986 e' pari a L. 260.000
annue, e per l'anno 1987 e' pari a L. 390.000 annue.
Se il pensionato vive in un nucleo familiare composto di due o piu'
persone, compreso il pensionato stesso, la legge richiede, in aggiunta
alla condizione del limite di reddito personale del richiedente, la
ulteriore condizione che il reddito complessivo - del richiedente e dei
familiari conviventi - non sia pari o superiore al limite costituito
dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e, per
ciascun familiare convivente, dell'ammontare annuo della pensione
sociale. Si e' ritenuto a tale riguardo che detto ammontare annuo debba
essere determinato senza tener conto dell'aumento disposto dall'art. 2
della stessa legge n. 140/1985; si e' considerato, infatti, che il
legislatore nello stesso articolo 2, con riferimento ai limiti di reddito
ivi previsti, quando ha voluto che si tenesse conto anche dell'aumento in
questione, lo ha esplicitamente detto, usando in tal caso la espressione:
ammontare annuo della pensione sociale "e dell'aumento" oppure
"comprensivo dell'aumento".
Su tale punto peraltro, in relazione a specifica richiesta del
Comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' stato
formulato apposito quesito ai Ministeri vigilanti.
A parte cio', si evidenzia che, a differenza di quanto previsto da
analoghe disposizioni in materia di limiti di reddito (p.e. articoli 6 e
8 della legge n. 638/1983), la legge n. 140/1985 non dispone che
l'ammontare annuo della pensione sociale sia determinato con riferimento
all'importo in essere al 1 gennaio., Detto ammontare, pertanto, e'
costituito dalla sommatoria dei tredici ratei di pensione dovuti
nell'anno, il cui esatto importo potra' conoscersi a consuntivo
allorquando saranno stati accertati in via definitiva gli incrementi
spettanti a titolo di perequazione. In via preventiva l'ammontare annuo
della pensione sociale, ai fini di cui ci si occupa, e' da determinare,
quindi, sulla base degli indici provvisori di incremento stabiliti dagli
appositi decreti ministeriali; per l'anno 1985, secondo gli incrementi
accertati con il D.M. 20 novembre 1984, l'ammontare annuo della pensione
sociale e' pari a L. 2.773.450.
2-3 Natura dei redditi da considerare
Con riguardo ai tipi di reddito da computare ai fini del diritto
alla maggiorazione sociale, la legge stabilisce esplicitamente che deve
tenersi conto "... dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva". L'unico reddito da non dichiarare e'
quello della pensione integrata al trattamento minimo del richiedente la
maggiorazione. Si e' ritenuto, al riguardo, che la esclusione debba
riguardare la pensione al minimo nell'importo effettivamente corrisposto,
comprensivo, quindi, degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione eventualmente erogati sulla pensione (5).
A parte detta prevista esclusione, riferita alla sola pensione del
richiedente, devono essere dichiarati non solo i redditi assoggettabili
all'I.R.P.E.F., compresa la casa di abitazione, ma anche i redditi esenti
(es. assegni familiari e quote di maggiorazione, pensioni di guerra,
rendite I.N.A.I.L., prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o da
altri Enti pubblici, interessi derivanti da B.O.T. e C.C.T. ecc.); i
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva (es. interessi derivanti da depositi bancari e postali ecc.);
i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organizzazioni
internazionali, non assoggettabili all'I.R.P.E.F.; i redditi soggetti a
tassazione separata (es.: arretrati di pensione o di stipendio,
indennita' di fine rapporto comunque denominate e qualsiasi altro reddito
soggetto a tassazione separata).
3 - MISURA DELLA MAGGIORAZIONE
L'importo della maggiorazione sociale e' fissato dalla legge in L.
10.000 mensili dal 1 gennaio 1985 ed e' elevato a L. 20.000 dal 1 luglio
1985 ed a L. 30.000 dal 1 gennaio 1987; per gli anni successivi, in
applicazione del disposto di cui al 5 comma della norma in esame, la
variazione della misura sara' annualmente determinata con la legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Dal contesto delle disposizioni citate discende che
l'importo dell maggiorazione in parola deve essere corrisposto nella
misura determinata anno per anno per legge e non e', quindi,
assoggettabile alla disciplina di perequazione automatica.
La maggiorazione in parola, infine, essendo subordinata alla
situazione soggettiva del pensionato, non e' reversibile alla morte di
questi; ai superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilita', se
in possesso dei requisiti previsti, la maggiorazione sara' erogata a
titolo proprio.
La maggiorazione sociale puo' spettare in misura intera ovvero
ridotta: il comma 2 della norma in esame espressamente stabilisce in
proposito che, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti
stabiliti, la maggiorazione e' riconosciuta in misura tale che non
comporti il superamento dei limiti stessi.
Ai fini dell'applicazione di detta norma occorre tenere presente
che, come innanzi detto, i limiti di reddito sono di due tipi: uno con
riferimento ai redditi "personali" del richiedente ed uno con riferimento
ai redditi "familiari" nell'ipotesi che il richiedente viva nell'ambito
di un nucleo familiare.
Considerata l'entita' del limite di reddito "personale", e' evidente
che se il richiedente - oltre alla pensione integrata al minimo che, come
gia' detto, non deve essere valutata - possiede altri redditi non potra'
in nessun caso avere diritto alla maggiorazione sociale nella misura
intera: il limite di reddito che non deve essere superato e' infatti pari
all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; potra' avere diritto
alla maggiorazione in misura ridotta, ma soltanto se i redditi posseduti
sono d'importo inferiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale.
Qualora, viceversa, risultino soltanto "redditi familiari", la
maggiorazione potra' spettare in misura totale o parziale, a seconda
della entita' dei redditi posseduti dal nucleo familiare.
I due limiti di reddito posti come condizione per il diritto alla
maggiorazione nel caso di convivenza sono concorrenti il che sta a
significare che la maggiorazione non e' dovuta anche se i familiari
conviventi non posseggono alcun reddito, qualora il pensionato abbia
redditi personali di importo pari o superiore all'importo annuo della
maggiorazione sociale; che, parimenti, la maggiorazione non e' dovuta
anche se il pensionato non possiede alcun reddito, qualora i familiari
conviventi abbiano redditi di importo pari o superiore all'ammontare
annuo della maggiorazione sociale, aumentato per ciascun convivente
dell'importo annuo della pensione sociale.
Nel caso di concorso di redditi "personali" e "familiari" deve
essere preso in considerazione il limite di reddito che comporta la
maggiorazione di importo minore.
Cio' premesso, si ritiene utile ipotizzare qualche situazione di
reddito cumulativo, con la conseguente indicazione dell'importo
spettante.
Ad esempio, nel caso di nucleo composto dal pensionato e da un
familiare convivente, i limiti di reddito, personale e cumulativo, sono
rispettivamente pari a L. 200.000 e a L. 2.973.450 (L. 2.773.450 + L.
200.000).
Nel caso che il reddito personale sia pari o superiore a L. 200.000
oppure il reddito cumulativo (comprensivo di quello eventualmente
posseduto dal pensionato) sia pari o superiore a L. 2.973.450, la
maggiorazione sociale non spetta; nel caso di reddito personale pari a L.
100.000 e di reddito cumulativo pari a L. 2.950.000, la maggiorazione e'
dovuta nell'importo di L. 23.450 (differenza tra L. 2.973.450 e L.
2.950.000); nel caso di reddito personale pari a L. 100.000 e di reddito
cumulativo pari a L. 2.000.000, la maggiorazione e' dovuta nell'importo
di L. 100.000 (differenza tra L. 200.000 e L. 100.000).
4 - DOMANDA DELLA MAGGIORAZIONE E DECORRENZA
Per ottenere la maggiorazione gli interessati devono presentare alle
competenti Sedi dell'Istituto apposita domanda compilata sul modulo di
cui all'allegato fac-simile (all. n. 2), gia' distribuito alle Sedi che
deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia. La domanda
deve essere compilata in ogni sua parte, secondo le indicazioni contenute
nelle apposite "Avvertenze" e deve contenere la indicazione dei redditi
posseduti dal richiedente e dai familiari conviventi risultanti dal
certificato di stato di famiglia, limitatamente ai soggetti menzionati al
punto A delle "Avvertenze" stesse. Come previsto dalla stessa legge, la
dichiarazione di responsabilita' circa la esistenza dei prescritti
requisiti e' resa dal richiedente il quale, quindi, nell'ipotesi che
faccia parte di un nucleo familiare, si assume la responsabilita' della
dichiarazione non solo con riferimento ai redditi propri, ma anche con
riferimento ai redditi degli altri componenti il nucleo familiare.
Nel modulo di domanda e' stato previsto che il richiedente dichiari,
altresi', se uno o piu' dei familiari in questione abbiano a loro volta
presentato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 1
o dall'articolo 2 (aumento della pensione sociale) della legge n.
140/1985, ovvero se abbiano riscosso gli stessi all'Ufficio pagatore a
norma dell'8 comma dell'articolo 1 e del 10 comma dell'articolo 2 (v.
successivo punto 5). Tale indicazione risponde alla esigenza di tener
conto degli incrementi di reddito derivanti dal riconoscimento di uno dei
benefici ai fini del diritto e/o della misura dell'altro.
L'articolo 1 non prevede che la sottoscrizione della dichiarazione
sia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (6), una
disposizione in tal senso, presente in uno dei precedenti testi della
norma in esame, non e' poi comparsa nel testo definitivamente approvato.
Dal che si ricava che nella ipotesi in considerazione il legislatore ha
ritenuto non essenziale la formalita' della autentica della
sottoscrizione che tante difficolta' ha comportato per gli interessati e
gli uffici in occasione delle dichiarazioni rese ai fini del
riconoscimento del diritto ad altre prestazioni previdenziali correlate
al possesso di determinati ammontari di reddito.
La maggiorazione sociale decorre dal 1 giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda. La legge, peraltro, dispone che,
qualora la domanda sia presentata nel primo anno di applicazione della
legge (e, percio', fino al 31 dicembre 1985, tenuto conto che, a
prescindere dalla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 1 si
applica con effetto dal 1 gennaio 1985) la maggiorazione decorre comunque
dal 1 gennaio 1985 ovvero dal mese successivo a quello di compimento del
65 anno di eta', se tale requisito si matura successivamente al 31
dicembre 1984.
5 EROGAZIONE IMMEDIATA DELLA MAGGIORAZIONE
Come accennato al precedente punto 4, l'ottavo comma dell'articolo 1
normativa in esame l'I.N.P.S. possa provvedere alla erogazione della
maggiorazione sociale sulla base di una dichiarazione resa
dall'interessato all'atto della riscossione, attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti di legge.
Si e' posto al riguardo il problema se, una volta riscossa la
maggiorazione, l'interessato fosse ugualmente tenuto a presentare una
formale domanda.
Si e' ritenuto in proposito che il disposto del comma 8 citato,
costituendo alla lettera legittimazione per l'I.N.P.S. alla erogazione
immediata della maggiorazione subordinatamente alla sottoscrizione della
prescritta dichiarazione da parte degli interessati, non esima, peraltro,
questi ultimi dall'obbligo della formale presentazione della domanda.
Pertanto, anche coloro che hanno gia' riscosso la prestazione,
devono inoltrare formale domanda alla Sede dell'I.N.P.S. territorialmente
competente.
Con successiva circolare saranno fornite istruzioni per
l'acquisizione di tali domande e per l'espletamento della relativa
istruttoria.
6 RICORSI
Contro i provvedimenti adottati in materia di maggiorazione sociale
dalle Sedi dell'Istituto e' ammessa facolta' di ricorso agli Organi
competenti a pronunciarsi sui ricorsi relativi ai sottostanti trattamenti
pensionistici.
Conseguentemente, i ricorsi in parola vanno proposti, in prima
istanza, ai comitati provinciali e, in seconda istanza, al Comitato
regionale, per quanto riguarda i pensionati a carico del F.P.L.D.; ai
competenti Comitati di vigilanza, per quanto riguarda i pensionati a
carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per i
minatori.
7 SANZIONI
La norma in esame stabilisce infine che, ove si accerti che
l'interessato ha indebitamente riscosso somme a titolo di maggiorazione
sociale e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito al
predetto titolo, anche al pagamento di una pena pecuniaria - la cui
sanzione e' comminata dalle competenti sedi periferiche dell'I.N.P.S. -
pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite; il
corrispondente importo e' devoluto al Fondo sociale al quale e'
attribuito l'onere derivante dalla erogazione della maggiorazione
sociale.
La disposizione merita un maggiore approfondimento volto a definire
l'esatto campo di applicazione ed i precisi casi in cui la sanzione
prevista deve essere comminata. Si fa riserva, pertanto, di impartire le
necessarie istruzioni, allorquando sull'argomento si saranno pronunciati
i competenti Organi dell'Istituto.
II - PENSIONI ASSORBITE NEL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 3)
1 Contenuto della norma
L'articolo 3 della legge n. 140/1985 prevede l'attribuzione di un
aumento complessivo di L. 100.000 mensili, da scaglionarsi in un
triennio, a favore dei titolari di pensione a carico dell'A.G.O. o della
Gestione speciale per i minatori, di importo superiore al trattamento
minimo alla data di decorrenza originaria o successivamente per effetto
della liquidazione di supplementi e poi assorbite nel trattamento minimo
stesso.
La situazione ipotizzata dal legislatore puo' essersi verificata per
uno dei motivi appresso specificati:
a) per effetto dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 19
della legge n. 153/1969 (7) e dell'articolo 10 della legge n. 160/1975
(8) che prevedevano che la perequazione automatica si applicasse dal 2
anno successivo a quello di decorrenza della pensione; la suddetta
situazione riguarda le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio
1978, tenuto conto che in applicazione del disposto dell'articolo 16 dell
legge n. 843/1978 (9) le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1978 e
successiva sono state comprese nella perequazione relativa all'anno
successivo a quello di decorrenza della pensione. A causa della
esclusione per un anno della perequazione automatica, sono state
assorbite nel trattamento minimo le pensioni che a calcolo superavano di
poco l'importo del trattamento minimo stesso;
b) per effetto dell'applicazione della norma di cui all'articolo 19
della legge n. 843/1978 la quale prevedeva che, a far tempo dal 1 gennaio
1979, nel caso di titolari di due o piu' pensioni le quote aggiuntive in
cifra fissa, l'indennita' integrativa speciale o altro analogo
trattamento collegato con l'aumento del costo della vita fossero
corrisposti una sola volta. Le pensioni dell'A.G.O. interessate
all'applicazione di tale norma hanno avuto titolo dal 1 gennaio 1979
soltanto agli aumenti percentuali annui di "dinamica salariale reale"
(differenza tra la dinamica salariale e l'aumento del costo della vita)
con la conseguenza che il loro importo puo' essere divenuto inferiore a
quello del trattamento minimo anche in casi in cui esso era notevolmente
superiore al trattamento minimo stesso;
c) per effetto della elevazione per legge del trattamento minimo, in
misura superiore a quella derivante dalla applicazione della perequazione
automatica (legge n. 114/1974, art. 1 (10) e legge n. 119/1981, art. 22)
(11).
2 ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI E PEREQUAZIONE DEGLI STESSI
L'aumento previsto dall'articolo 3 compete sia alle pensioni dirette
che alle pensioni ai superstiti, con l'avvertenza che, qualora queste
ultime derivino da pensione diretta rientrante nella fattispecie
considerata dal 1 comma dell'articolo 3, l'aumento deve essere ridotto in
aliquota di reversibilita' secondo l'esplicito disposto del 2 comma dello
stesso articolo 3.
Anche l'aumento disposto dalla norma in esame e' scaglionato in un
triennio ed e' attribuito nella misura di un terzo dal 1 gennaio 1985, di
un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio
1987.
La norma in esame, diversamente da quanto disposto a proposito degli
aumenti stabiliti da altre disposizioni del provvedimento stesso, non
prevede esplicitamente se l'aumento debba essere o meno assoggettato alla
disciplina della perequazione automatica.
Tenuto conto, tuttavia, che l'aumento di cui all'articolo 3 diventa
parte integrante dell'importo di pensioni in pagamento e che il 2 comma
dell'articolo 21 della legge n. 730/1983 (12) chiaramente stabilisce che
gli aumenti percentuali di perequazione automatica si applicano
sull'importo della pensione spettante alla fine del trimestre precedente,
si ritiene che anche l'importo relativo agli aumenti previsti dalla
disposizione in esame debba essere assoggettato alla perequazione
automatica.
Cio' detto per quanto concerne la applicazione in via generale della
norma considerata, si illustrano gli effetti che derivano
dall'attribuzione dell'aumento a seconda che al 1 gennaio 1985 la
pensione sia:
- di importo inferiore al trattamento minimo;
- integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo;
- "cristallizzata" a norma dell'articolo 6, comma 7, della legge n.
638/1983.
a) Pensione d'importo inferiore al trattamento minimo.
Nessun aspetto particolare emerge nel caso in cui la pensione in
pagamento alla quale l'aumento deve essere attribuito sia di importo
inferiore a quello del trattamento minimo; in tal caso l'importo della
pensione adeguata spettante al 1 gennaio 1985, aumentato dell'incremento
dovuto a norma dell'articolo 3, costituira' di fatto il nuovo importo di
pensione complessivamente dovuto, perequabile e riversibile qualora
trattasi di pensione diretta.
b) Pensione integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo.
Nel caso che la pensione sia integrata - totalmente o parzialmente -
al trattamento minimo, l'aumento previsto dall'articolo 3 deve essere
corrisposto in aggiunta all'importo della pensione in pagamento e non a
quello della pensione a calcolo; solo cosi' operando il beneficio
previsto determina un effettivo incremento della pensione in essere e non
resta assorbito dalla quota di integrazione - totale o parziale - al
minimo. Si ritiene, tuttavia, che la pensione non perda la sua natura di
pensione al minimo per cui la stessa, a seguito della attribuzione
dell'aumento in parola, risultera' di fatto costituita di tre elementi e
precisamente: della pensione cosiddetta adeguata o a calcolo; della quota
di integrazione totale o parziale al minimo; dell'incremento ex art. 3.
Ne consegue, che, ove venga meno il diritto alla integrazione al minimo
(ad esempio per effetto della liquidazione di altra pensione sulla quale
la integrazione deve essere riconosciuta a norma del 3 comma
dell'articolo 6 della legge n. 638/1983) ovvero ove si debba procedere
alla liquidazione di una pensione ai superstiti per morte del pensionato,
l'importo della pensione sara' determinato senza tener conto della quota
di integrazione al minimo. Del pari, nel caso di liquidazione di un
supplemento, il relativo importo restera' assorbito dalla quota di
integrazione al minimo.
La conclusione esposta trova fondamento nella considerazione, da un
lato, che l'art. 3 in esame - a differenza di quanto stabilisce, invece,
il successivo art. 4 - dispone soltanto un aumento della pensione e non
ne prevede la riliquidazione e, dall'altro che nella norma citata non e'
dato di rinvenire alcun elemento che consenta di sostenere che l'importo
del trattamento minimo maggiorato dell'aumento in parola costituisca il
nuovo importo della pensione "adeguata".
Il Comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pur
ritenendo che per intanto debbano seguirsi i criteri prima indicati, ha
tuttavia chiesto che sullo specifico argomento fosse acquisito il
pensiero dei Ministeri vigilanti. E' stato osservato al riguardo, da
parte del Comitato, che la ratio della norma e' da ricercarsi
nell'intento di sottrarre alla specifica disciplina dei trattamenti
minimi - quale attualmente risulta regolata dall'art. 6 della legge n.
638/1983 - le pensioni il cui importo a "calcolo", gia' superiore a
quello del trattamento minimo e' stato successivamente assorbito in
quest'ultimo per effetto della applicazione penalizzante di alcune
particolari disposizioni di legge succedutesi nel tempo.
c) Pensione "cristallizzata".
Anche nel caso di pensione con trattamento minimo "cristallizzato"
ai sensi dell'articolo 6, 7 comma, della legge n. 638/1983 (13),
l'aumento previsto dell'articolo 3 deve essere corrisposto in aggiunta al
trattamento minimo cristallizzato.
Anche in questa ipotesi, nel caso ad esempio di liquidazione di
pensione ai superstiti per morte del pensionato, l'importo della pensione
dovra' essere determinato senza tenere conto della eventuale quota di
integrazione ancora in essere alla data del decesso del pensionato.
III - PENSIONI ACQUISITE CON PIU' DI 780 CONTRIBUTI SETTIMANALI (ART. 4)
1 Contenuto della norma e condizioni per la sua applicazione.
L'articolo 4 prevede la riliquidazione delle pensioni integrate al
trattamento minimo, acquisite con piu' di 780 contributi settimanali
effettivi e figurativi, e stabilisce gli incrementi minimi e massimi che
possono derivare dalla riliquidazione stessa.
Le condizioni per l'attribuzione dei miglioramenti previsti dalla
norma in esame sono che la pensione:
a) abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984;
b) sia integrata al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6
della legge n. 638/1983;
c) abbia avuto titolo o abbia comunque titolo alla maggiorazione
prevista dall'art. 14 quater, 3 e 4 comma, della legge n. 33/1980 (14)
per le pensioni integrate al minimo dell'A.G.O., della gestione per i
minatori e del soppresso Fondo invalidita' vecchiaia e superstiti per gli
operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora le pensioni stesse
siano state attribuite per effetto di un numero di settimane di
contribuzione effettiva e figurativa non inferiore a 781.
Quanto alla condizione indicata sub b) si ritiene che non sussistano
motivi per escludere dai miglioramenti previsti dalla disposizione in
esame le pensioni integrate "parzialmente" al minimo ai sensi del 2 comma
dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 (15).
Cio' per la considerazione, da un lato, che l'articolo 4 in esame fa
generico riferimento alle pensioni "integrate al trattamento minimo ai
sensi dell'articolo 6 della legge n. 638/1983", tra le quali non possono
non rientrare quelle integrate parzialmente, e, dall'altro, perche', come
previsto con la circolare n. 60097 A.G.O. e n. 939 E.A.D. del 19 luglio
1984, (16) parte seconda, punto 1.2, anche alle pensioni parzialmente
integrate al minimo spetta la maggiorazione prevista dal richiamato 3
comma dell'art. 14 quater della legge n. 33/1980, circostanza questa che,
come innanzi detto, costituisce uno dei presupposti per l'attribuzione
dell'aumento in parola.
Si e' ritenuto che la disciplina dettata dall'articolo 4 in esame
debba trovare applicazione anche nei confronti delle pensioni integrate
al minimo il cui importo e' stato cristallizzato a norma dell'articolo 6,
7 comma, della legge n. 638/1983, per effetto del successivo superamento
dei limiti di reddito. Se infatti, a stretto rigore, potrebbe sostenersi
che per tali pensioni e' venuto meno il diritto alla integrazione, deve
tuttavia considerarsi che anche dette pensioni beneficiano in effetti di
una quota di integrazione al minimo sia pure "cristallizzata" e che anche
ai pensionati in parola e' stata garantita, in aggiunta al trattamento
minimo cristallizzato, la maggiorazione ex art. 14 quater, commi 3 e 4,
nella misura in essere alla data di cessazione del diritto alla
integrazione, per cui, anche se nell'importo cristallizzato, il loro
trattamento pensionistico corrisponde a quello delle pensioni al minimo
acquisite con oltre 780 contributi settimanali (cfr. circolare n. 60091
A.G.O. e n. 19603 del 30 dicembre 1983, punto 5).
2 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI MIGLIORAMENTI
Per la determinazione dei miglioramenti da attribuire, la norma in
esame individua un procedimento che si articola in due diversi tipi di
aumento: uno calcolato in misura costante per ogni anno di contribuzione
effettiva e figurativa fatta valere alla data di decorrenza della
pensione, ed uno calcolato in misura percentuale sull'importo della
pensione non integrata al minimo.
Piu' specificamente, il procedimento che in concreto occorre seguire
per la determinazione degli aumenti in questione puo' essere riassunto
nei termini che seguono:
a) si determina un primo aumento da calcolarsi nella misura di L.
2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa fatto valere
alla data di decorrenza della pensione; dal computo e' esclusa la
contribuzione volontaria, come d'altra parte gia' avviene per
l'applicazione dei benefici previsti dalla previgente normativa per i
titolari di pensioni minime costituite con piu' di 780 contributi
settimanali. Considerato che la struttura del sistema di computo
dell'anzianita' contributiva e' articolata su base settimanale, anche
l'importo annuo di lire 2.000 sara' rapportato a settimana; pertanto, per
ciascuna settimana dovra' essere attribuito l'importo di lire 38,461,
pari ad 1/52 di lire 2.000;
b) si determina la misura dell'aumento percentuale, che si ottiene
moltiplicando il numero delle settimane di contribuzione effettiva e
figurativa fatto valere per il coefficiente risultante dalla tabella
riportata nell'articolo 4 in corrispondenza dell'anno di decorrenza della
pensione e dividendo il risultato per 52.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, ambedue gli aumenti del comma
1 - da ridursi, per le pensioni ai superstiti, in proporzione alle
aliquote di riversibilita' - si applicano all'importo della pensione, non
integrata, spettante al 31 dicembre 1984, quale risultera' dal ricalcolo
effettuato secondo i criteri di cui all 'articolo 6, 6 comma, della legge
n. 638/1983; detti criteri prevedono, si ricorda, il ricalcolo della
pensione adeguata, applicando all'importo in vigore alla data di
decorrenza della pensione le percentuali di rivalutazione dei trattamenti
minimi di pensione nel frattempo intervenute (cfr. le istruzioni fornite
con la circolare n. 60091 A.G.O. e n. 19603 O. del 31 dicembre 1983).
Secondo la espressa disposizione del comma 4 della norma in esame,
la riliquidazione delle pensioni in parola, effettuata secondo i criteri
prima indicati e che costituisce il nuovo importo della pensione
adeguata, assorbe la maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, commi 3
e 4, della legge n. 33/1980 per le pensioni minime costituite con piu' di
780 contributi settimanali.
3 MISURA MINIMA E MASSIMA DEGLI INCREMENTI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE
A norma del 5 comma dell'art. 4 in esame, la riliquidazione delle
pensioni in argomento, da effettuarsi secondo le modalita' prima
descritte, non puo' tuttavia comportare un incremento di pensione
superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire 40.000 mensili
rispetto all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre 1984.
I commi 5 e 6 dell'art. 4 precisano, inoltre, le modalita' di
attribuzione degli aumenti nei limiti spettanti. A tali fini la norma
distingue a seconda che l'incremento, calcolato secondo i criteri che
precedono, sia dovuto nella misura minima di lire 40.000 mensili, ovvero
in misura superiore fino al massimo di lire 80.000 mensili.
Nella prima ipotesi e' attribuito:
- dal 1 gennaio 1985 un incremento di lire 20.000 mensili rispetto
all'importo di pensione in pagamento al 31 dicembre 1984;
- dal 1 gennaio 1986 un ulteriore incremento di lire 10.000 mensili
rispetto all'importo di pensione in pagamento al 31 dicembre 1985;
- dal 1 gennaio 1987 un ulteriore incremento di lire 10.000 mensili
rispetto all'importo di pensione in pagamento al 31 dicembre 1986.
Nell'ipotesi, invece, che l'incremento sia superiore a lire 40.000
mensili esso deve essere attribuito nel modo seguente:
- ulteriori L. 20.000 mensili dal 1 gennaio 1986;
- il rimanente importo - fermo restando il limite massimo di lire
80.000 mensili - da 1 gennaio 1987.
In caso di decesso del pensionato prima della corresponsione
dell'intero aumento spettante, e cioe' prima del 1 gennaio 1987, ai fini
della eventuale liquidazione della pensione ai superstiti deve computarsi
solo l'importo relativo agli aumenti corrisposti al date causa. I
successivi aumenti saranno corrisposti, in aliquota, alle rispettive
scadenze.
4 IMPORTI DI PENSIONE SPETTANTI A SEGUITO DELLA RILIQUIDAZIONE
Come espressamente prevede il 5 comma dell'art. 4, gli incrementi
della pensione conseguenti all'applicazione della norma in esame sono
assoggettati alla disciplina della perequazione automatica, ne', d'altra
parte, potrebbe essere diversamente, tenuto conto che l'importo di
pensione quale risultera' determinato per effetto della riliquidazione
prevista dalla norma stessa costituisce, a tutti gli effetti, come gia'
detto, il nuovo importo della pensione adeguata.
Si illustrano di seguito gli effetti della riliquidazione, a seconda
della natura della pensione in essere al 31 dicembre 1984.
4.1 Pensioni integrate al trattamento minimo.
Per le pensioni che al 31 dicembre 1984 risulteranno integrate
totalmente al trattamento minimo., l'incremento di L. 20.000 da
corrispondersi con effetto dal 1 gennaio 1985 andra' ad aggiungersi
all'importo del trattamento minimo in essere al 31 dicembre 1984 per le
pensioni costituite con piu' di 780 contributi settimanali (L. 364.050) e
verra' perequato alle decorrenze del 1 febbraio 1985, del 1 maggio 1985,
del 1 agosto 1985 e del 1 novembre 1985 con le previste percentuali,
rispettivamente, del 2%, dell'1,8%, dell'1,6% e dell'1,4%.
Gli importi delle pensioni in argomento risulteranno, pertanto,
determinati per l'anno 1985 nelle seguenti misure:
L. 384.050 dal 1.01.1985
L. 391.750 dal 1.02.1985
L. 398.800 dal 1.05.1985
L. 405.150 dal 1.08.1985
L. 410.450 dal 1.11.1985
4.2 Pensioni parzialmente integrate al trattamento minimo.
Per le pensioni in epigrafe, a conclusione delle operazioni di
riliquidazione innanzi illustrate, il nuovo importo della pensione
adeguata risultera' superiore di almeno 40 mila lire e di non oltre 80
mila lire mensili rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984;
in ogni caso, dal 1 gennaio 1985, tutte le pensioni saranno incrementate
di 20 mila lire mensili rispetto a tale importo.
A seconda della misura della pensione erogata al 31 dicembre 1984,
il nuovo importo di pensione potra' risultare, quindi, pari o superiore a
quello del trattamento minimo vigente al 1 gennaio 1985 ovvero inferiore
al trattamento minimo stesso. Si chiarisce subito che il trattamento
minimo cui ci si riferisce e' quello dovuto alla generalita' dei
pensionati (L. 345.700), senza la maggiorazione ex articolo 14 quater
della legge n. 33/1980, essendo stata detta maggiorazione assorbita dalla
riliquidazione effettuata ai sensi del presente articolo 4.
Cio' premesso, qualora l'importo dovuto al 1 gennaio 1985, a norma
dei commi 5 e 6 dell'articolo 4, risulti pari o superiore all'importo di
L. 345.700, la pensione dalla stessa data non sara' piu', di conseguenza,
soggetta alla disciplina dettata dall'articolo 6 della legge n. 638/1983
per l'accertamento del diritto alla integrazione al trattamento minimo.
Nell'ipotesi, invece, che la pensione a seguito della riliquidazione
risulti, comunque, inferiore all'importo di L. 345.700, la stessa
continuera' ad essere assoggettata alla disciplina di cui al predetto
articolo 6. Ai sensi di detta norma, quindi, dovra' essere nuovamente
accertato, in relazione alla situazione di reddito del pensionato e al
nuovo importo della pensione adeguata, il diritto alla integrazione,
totale o parziale, al trattamento minimo. Anche in tal caso, al
trattamento complessivo dovuto non si aggiungera' la maggiorazione ex
articolo 14 quater della legge n. 33/1980, essendo stata questa assorbita
dalla riliquidazione ai sensi dell'articolo 4.
Le suddette operazioni saranno ripetute alle successive scadenze del
1 gennaio 1986 e 1 gennaio 1987, in occasione della erogazione dei
residui incrementi previsti dall'articolo 4.
4.3 Pensioni con trattamento minimo "cristallizzato".
Per le pensioni in epigrafe, la riliquidazione prevista
dall'articolo 4 andra' ad incrementare, nei limiti della misura minima e
massima di L. 40.000 e L. 80.000 mensili, l'importo della pensione
"cristallizzata" in pagamento al 31 dicembre 1984, con un aumento, in
ogni caso, di L. 20.000 mensili dal 1 gennaio 1985.
L'importo dovuto alla predetta data costituira' la nuova pensione
adeguata e, quindi, a differenza della pensione "cristallizzata" di
provenienza, sara' assoggettato alle periodiche perequazioni automatiche
a decorrere dal 1 febbraio 1985. Nei casi in cui l'importo dovuto al 1
gennaio 1985 risultera' pari o superiore a L. 345.700 (importo del
trattamento minimo), la pensione non sara' piu' soggetta alla disciplina
dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 e dovra', quindi, prescindersi
dall'accertamento della situazione di reddito del pensionato.
Nel caso in cui la pensione risulti, invece, inferiore all'importo
del trattamento minimo, l'eventuale diritto alla integrazione al minimo
continuera' ad essere subordinato alla situazione di reddito del
pensionato.
5 INCUMULABILITA' DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 3 E DELL'ART. 4 DELLA
LEGGE N. 140/1985.
I pensionati che abbiano eventualmente diritto ai benefici previsti
sia dall'articolo 3 (aumento di 100 mila lire mensili per le pensioni
assorbite nel trattamento minimo) che dall'articolo 4 non possono
cumulare i due benefici: nei loro confronti si corrispondera' il
trattamento piu' favorevole al 1 gennaio 1985 giusto il disposto del
comma 7 dell'articolo 4.
6 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14 QUATER, COMMI 3 E 4,
DELLA LEGGE N. 33/1980.
L'ultimo comma dell'articolo 4 dispone che, a decorrere dall'entrata
in vigore della legge n. 140/1985, sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 14 quater, commi 3 e 4 della legge n. 33/1980, e cioe' delle
norme che prevedono l'attribuzione di una maggiorazione ai titolari di
pensione a carico del F.P.L.D. integrate al trattamento minimo,
costituite da almeno 781 settimane di contribuzione effettiva e
figurativa.
In conseguenza della suddetta abrogazione, per le pensioni in
discorso si verificheranno in concreto tre diverse situazioni:
a) le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984
beneficeranno della riliquidazione prevista dall'art. 4 della legge n.
140/1985;
b) le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1984 e
fino alla data di entrata in vigore della legge (6 maggio 1985)
continueranno ad aver titolo alla maggiorazione prevista dall'art. 14
quater, commi 3 e 4 della legge n. 33/1980;
c) le pensioni aventi decorrenza dal 1 giugno 1985 (1 giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore della legge) integrate
totalmente o parzialmente al trattamento minimo, non avranno titolo ad
alcuna maggiorazione, indipendentemente dal periodo di contribuzione
effettiva e figurativa che possano far valere.
IV - MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL F.P.L.D. DI IMPORTO SUPERIORE AL
TRATTAMENTO MINIMO, AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1 LUGLIO 1982
(ART. 5)
L'articolo 5 dispone, con effetto dal 1 gennaio 1985, aumenti
percentuali delle pensioni di importo superiore a quello del trattamento
minimo a carico del F.P.L.D. e della gestione speciale per i minatori,
aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982; gli aumenti spettano sia
alle pensioni autonome che a quelle supplementari.
Le percentuali di aumento sono articolate in quattro classi
differenziate in relazione alla data di decorrenza della pensione e sono
pari:
- al 40 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1
maggio 1968;
- al 32 per cento per le pensioni con decorrenza nel periodo 1
maggio 1968-31 dicembre 1971;
- al 20 per cento per le pensioni con decorrenza nel periodo 1
gennaio 1972-31 dicembre 1977;
- all'8 per cento per le pensioni con decorrenza compresa nel
periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982.
Anche le pensioni di riversibilita' beneficiano dei predetti aumenti
percentuali, con l'avvertenza che ai fini di stabilire l'entita' della
percentuale da applicare occorre far riferimento alla data di decorrenza
delle pensioni dirette da cui esse provengono.
L'aumento percentuale si applica all'importo di pensione spettante
al 31 dicembre 1984, al netto dell'importo relativo alle quote in cifra
fissa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 160/1975 (17)
eventualmente attribuite alla pensione stessa. Si ricorda che l'aumento
in cifra fissa dal 1 gennaio 1976 al 30 aprile 1984 ha costituito,
secondo la normativa vigente anteriormente alla emanazione della nuova
disciplina di perequazione automatica delle pensioni introdotta
dall'articolo 21 della legge n. 730/1983, uno degli elementi per la
perequazione delle pensioni del F.P.L.D. di importo superiore al
trattamento minimo e che dal 1 gennaio 1979, per effetto
dell'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 843/1978, non erano
dovute al pensionato che fosse titolare di altra pensione sulla quale
spettasse l'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della
legge n. 364/1975. Cio' considerato, l'importo complessivo massimo da
scorporare e' di L. 468.010 per le pensioni dirette e indirette di
importo superiore al trattamento minimo fin dall'origine - per le quali
non abbia mai trovato applicazione l'articolo 19 della legge n. 843/1978
- aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1975; per la altre situazioni,
l'importo complessivo da detrarre varia caso per caso in relazione alla
decorrenza della pensione ed alla eventuale incidenza del disposto
limitativo dell'articolo 19 della legge n. 843/1978.
Secondo quanto disposto dal comma 4, dagli aumenti pensionistici
previsti dall'articolo 5 non possono comunque derivare, per ciascuna
classe, aumenti mensili superiori, rispettivamente, a L. 85.000; a L.
70.000; L. 40.000 e a L. 25.000.
Anche gli aumenti previsti dalla norma in esame sono corrisposti con
pagamenti frazionati a partire da 1 gennaio 1985, e precisamente: entro
un importo pari al 40% dei limiti massimi dal 1 gennaio 1985, ad un
ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1
gennaio 1987.
Nel prospetto che segue sono riepilogati i criteri di determinazione
degli aumenti e le modalita' di corresponsione degli stessi nel triennio
con riferimento alla ipotesi che essi spettino nei limiti massimi
previsti dalla legge.
-------------------------------------------------------------------------
Limite massimo Attribuzione dell'aumento
Decorrenza Percentuale di aumento
pensione di aumento mensile dal 1.1.85 dal 1.1.86 dal 1.1.87
-------------------------------------------------------------------------
Ante 1.5.68 40% L. 85.000 34.000 25.500 25.500
1.5.68/31.12.71 32% L. 70.000 28.000 21.000 21.000
1.1.72/31.12.77 20% L. 40.000 16.000 12.000 12.000
1.1.78/30.06.82 8% L. 25.000 10.000 7.500 7.500
-------------------------------------------------------------------------
Gli aumenti di pensione conseguenti alla applicazione dell'articolo
5 fanno parte integrante della pensione dalla data di spettanza e sono,
quindi, assoggettati alla disciplina della perequazione automatica con
effetto dalla prima perequazione successiva, come esplicitamente dispone
l'ultimo comma dell'articolo 5. Poiche' gli aumenti sono corrisposti,
come detto, ad iniziare dal 1 gennaio 1985, la prima perequazione sara'
applicata con decorrenza dal 1 febbraio 1985.
V - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE PER GLI EX COMBATTENTI
(ART. 6)
1 Contenuto della norma e condizioni per il diritto
L'articolo 6 della legge n. 140/1985 dispone, a favore degli ex
combattenti, una maggiorazione riversibile del trattamento di pensione
nella misura di L. 30.000 mensili.
L'attribuzione della maggiorazione in parola e' subordinata alle
condizioni che il richiedente:
a) sia titolare di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo
1968 a carico dell'A.G.O., delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi e per i minatori;
b) appartenga ad una delle categorie previste dalla legge 24 maggio
1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) non abbia usufruito o non abbia titolo a fruire, anche in parte,
dei benefici previsti dalla citata legge n. 336/1970.
Quanto alla condizione sub c) si precisa che, almeno per il momento,
la maggiorazione prevista dall'art. 6 deve essere attribuita, ricorrendo
beninteso le altre condizioni, soltanto sulle pensioni dirette, sulle
pensioni di riversibilita', secondo il preciso disposto del primo comma
dell'articolo 6, spetta, in aliquota, la maggiorazione gia' attribuita
sulla pensione diretta.
Non si ritiene, in altre parole, che i superstiti di ex combattenti
abbiano titolo ad ottenere la maggiorazione in argomento nei casi in cui
il dante causa sia deceduto prima della data di entrata in vigore della
legge n. 140/1985 oppure dopo tale data, ma senza aver richiesto la
maggiorazione. Cio' per la considerazione, da un lato, che la
formulazione della norma induce a ritenere che i destinatari sono da
individuarsi unicamente negli appartenenti alle categorie previste dalla
legge e, dall'altro, che il diritto a chiedere la maggiorazione e'
personale e non trasmissibile.
Su tale specifico punto e' stato, peraltro, chiesto il parere dei
Ministeri vigilanti ai quali, in relazione ad una specifica richiesta del
Comitato speciale del fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' stato
chiesto di valutare la possibilita' di estendere l'applicazione dei
benefici in parola anche ai superstiti di ex combattenti.
Per quanto riguarda, poi, i tipi di pensione sulle quali la
maggiorazione puo' essere attribuita, si precisa che in essi sono da
comprendere non solo le pensioni di anzianita', di vecchiaia, di
invalidita' e di inabilita', ma anche gli assegni di invalidita' erogati
ai sensi della legge n. 222/1984; a prescindere, infatti, dalla
denominazione giuridica di queste ultime, si e' ritenuto che anche dette
prestazioni possano qualificarsi "trattamenti di pensione". La
maggiorazione in parola compete anche sulle pensioni supplementari,
sempreche' beninteso l'interessato non abbia gia' usufruito - come e'
probabile - o non abbia titolo a fruire sull'altra pensione dei benefici
previsti dalla legge n. 336/1970.
Per quanto riguarda la condizione sub b) si precisa che destinatari
della maggiorazione ex art. 6 sono le categorie previste dalla legge 24
maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr.
articolo 1 della legge n. 336/1970; articolo unico della legge 8 luglio
1971, n. 541 (18); articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (19).
Hanno, pertanto, diritto all'applicazione della normativa introdotta
dall'art. 6 della legge n. 140/1985 i soggetti appartenenti ad una delle
categorie indicate nel prospetto che si allega (all. n. 3) nel quale e'
altresi' indicata la documentazione che deve essere acquisita ai fini di
documentare l'appartenenza ad una delle qualifiche stesse.
Per quanto riguarda la condizione sub c), secondo cui la
maggiorazione non spetta ai pensionati che abbiano usufruito o abbiano
titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla citata legge
n. 336/1970, si ricorda che i benefici stessi sono consistiti:
nell'attribuzione della retribuzione immediatamente superiore a quella
posseduta prima della cessazione dal servizio; nell'aumento
dell'anzianita' assicurativa di 7 o 10 anni utili sia ai fini del diritto
sia agli effetti della determinazione della misura della pensione e,
infine, nella riduzione del limite di eta', pari a meta' del periodo di
anzianita' spettante in relazione alla qualifica rivestita, nei casi in
cui tale limite e' previsto per il conseguimento del diritto a pensione.
I benefici anzidetti sono stati riconosciuti in favore dei dipendenti da
Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o di diritto pubblico
nonche' in favore di dipendenti pubblici che abbiano avuto diritto a
pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
2 ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE.
La maggiorazione e' attribuita a seguito di presentazione di
esplicita domanda degli interessati. Per i richiedenti gia' titolari di
pensione e' stato predisposto apposito modulo (all. n. 4) trasmesso alle
Sedi con la lettera n. 2905475 del 30 aprile 1985.
La maggiorazione di lire 30.000 e' corrisposta nella misura del 50%
a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
1987. L'incremento attribuito diviene parte integrante del trattamento di
pensione ed e' assoggettato alla disciplina della perequazione
automatica. L'ultimo comma dell'articolo 6 dispone che, qualora la
pensione sia integrata al trattamento minimo - per tali debbono
"cristallizzate" ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983 - la
maggiorazione non e' riassorbita dall'integrazione ma si aggiunge
all'importo complessivo senza, peraltro, trasformarne la natura.
Per quanto concerne gli effetti economici, il comma 4 dispone
testualmente che essi decorrono "... dal 1 gennaio 1985 per le pensioni
in godimento e dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione della
relativa domanda per i futuri pensionati".
Il legislatore ha voluto, percio', operare una netta distinzione tra
pensioni "in godimento" e "futuri pensionati ", facendo decorrere gli
effetti economici per i primi dal 1 gennaio 1985 e per i secondo dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Per quanto concerne le pensioni in godimento, si ritiene, anche se
la espressione usata non e' tecnicamente corretta, che esse siano da
individuare in quelle liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge. Peraltro, la
maggiorazione deve essere corrisposta con effetto dal 1 gennaio 1985 se
la pensione ha decorrenza dal 1 gennaio 1985 o da data anteriore (purche'
successiva al 7 marzo 1968); per contro, nel caso di pensione avente
decorrenza successiva al 1 gennaio 1985, la maggiorazione deve essere
liquidata con la stessa decorrenza della pensione.
Per quanto concerne le future pensioni - da individuare in quelle
aventi decorrenza da data successiva a quella di entrata in vigore della
legge - la maggiorazione, se spettante, decorre dalla data della relativa
domanda. Si ritiene opportuno evidenziare che dalla applicazione della
norma puo' conseguire che, nel caso di domanda di maggiorazione
presentata contestualmente a domanda di pensione per vecchiaia, la
maggiorazione abbia una decorrenza diversa da quella della pensione,
allorquando, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 155/1981,
quest'ultima sia fissata dalla data - anteriore - di compimento dell'eta'
pensionabile o di perfezionamento dei requisiti.
VI - MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE (ART. 9)
L'art. 9 dispone che dal 1 gennaio 1985 il limite massimo di
retribuzione annuo pensionabile di cui all'art. 19 della legge n.
155/1981 e successive modificazioni e' elevato a L. 32.000.000 pari a L.
615.384,62 settimanali.
Il nuovo livello del tetto pensionabile si sostituisce a quello gia'
fissato per l'anno 1985 in L. 22.819.000, determinato applicando, ai
sensi dell'art. 3, 13 comma, della legge n. 297/1982 (20), all'importo in
vigore nell'anno 1984 le percentuali di aumento accertate dal D.M. 20
novembre 1984 per la perequazione delle pensioni del F.P.L.D. superiori
al trattamento minimo.
L'elevazione del limite massimo di retribuzione pensionabile
comporta anche l'aumento dell'incremento massimo dovuto alle pensioni a
titolo di perequazione percentuale per dinamica salariale tenuto conto
che in applicazione del disposto degli ultimi due commi dell'art. 1 del
D.L. n. 942/1977 (21), convertito con modificazioni nella legge n.
41/1978 (22), detto aumento non puo' essere superiore a quello che si
ottiene applicando lo stesso indice percentuale all'80 per cento del
limite massimo di retribuzione pensionabile. In conseguenza, l'incremento
massimo attribuibile alle pensioni dal 1 gennaio 1985 per effetto della
dinamica salariale, accertata nella misura del + 1,1 per cento, gia'
fissato in L. 15.446 mensili in relazione all'importo , massimo di
pensione perequabile di L. 1.404.200 e' elevato a L. 21.661, in relazione
al nuovo importo massimo di pensione mensile di L. 1.969.150.
L'elevazione del tetto disposta dall'art. 9 comportera', quindi, non
solo la riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio
1985 e successiva, eventualmente gia' liquidate con l'applicazione del
piu' basso livello di retribuzione massima pensionabile ma, altresi' la
rideterminazione degli incrementi per dinamica salariale per le pensioni
di importo superiore a L. 1.404.200.
VII - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
(ART. 2 DELLA LEGGE 140/1985)
L'art. 2 della legge n. 140/1985 detta norme intese a disciplinare
l'erogazione di un aumento della pensione sociale di cui all'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'aumento in questione e' di L. 975.000 annue, da ripartire in 13
mensilita' di L. 75.000 ciascuna.
Tale misura cosi' fissata dal legislatore per il 1985, e'
suscettibile annualmente di variazione disposta con la legge finanziaria
e, pertanto, non e' soggetta alla perequazione automatica delle pensioni.
L'aumento ex art. 2 e' posto a carico del Fondo sociale e non e'
cedibile ne' sequestrabile ne' pignorabile.
A - CAMPO DI APPLICAZIONE
La prestazione spetta, in presenza degli specifici requisiti che
appresso si illustrano, ai titolari di pensione sociale.
La prestazione stessa spetta, altresi', per esplicita previsione
legislativa, a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale
per mancanza dei requisiti reddituali stabiliti dal sopra citato art. 26
della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni, ma
sono in possesso degli stessi requisiti appresso indicati.
B - REQUISITI
L'art. 2 della legge n. 140 stabilisce che l'erogazione del
miglioramento di cui trattasi e' subordinata alla sussistenza degli
stessi requisiti personali (compimento del 65 anno di eta' , possesso
della cittadinanza italiana, residenza in territorio italiano) previsti
ai fini del diritto alla pensione sociale, nonche' alla sussistenza dei
requisiti reddituali indicati ai seguenti punti 1) e 2):
1) soggetti che vivono soli:
se l'interessato non fa parte di un nucleo familiare composto di due
o piu' persone, non deve possedere redditi propri per un importo pari o
superiore alla somma derivante dall'ammontare annuo della pensione
sociale e dell'aumento previsto dall'art.2 in esame.
Per il 1985, tale importo corrisponde a L. 3.748.450, pari a L.
2.773.450 (pensione sociale) + L. 975.000 (aumento della pensione
sociale):
2) soggetti che vivono in nucleo familiare:
se l'interessato fa parte di un nucleo familiare composto di due o
piu' persone, non deve possedere redditi propri per un importo pari o
superiore a quello indicato al precedente punto 1) ne' redditi che,
cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, siano
pari o superiori all'importo costituito dalla somma dell'ammontare annuo
della pensione sociale comprensiva dello aumento di cui all'art. 2 della
legge n. 140/1985, dell'ammontare annuo del trattamento minimo a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonche', per ciascun componente
il nucleo familiare successivo al secondo, di un ulteriore importo pari
all'ammontare annuo della pensione sociale.
Per il 1985, il limite di reddito personale e' quello specificato al
precedente punto 1) (L. 3.748.450). Il limite di reddito familiare, nel
caso di un nucleo familiare di due persone, corrisponde a L. 8.432.300,
pari a L. 2.773.450 (pensione sociale) + L. 975.000 (aumento della
pensione sociale) + L. 4.683.850 (trattamento minimo del F.P.L.D.); nel
caso di nuclei familiari superiori a 2 persone, il predetto importo di L.
8.432.300 viene elevato di L. 2.773.450 per ogni ulteriore familiare che
faccia parte del nucleo stesso (23).
Per quanto concerne la composizione del nucleo familiare agli
effetti dei requisiti di cui al punto 2), nonche' la natura dei redditi
computabili agli effetti dei requisiti di cui ad entrambi i punti 1) e 2)
l'art. 2 contiene le stesse disposizioni dettate in materia per l'art. 1;
cio' stante, si fa riferimento, al riguardo a quanto specificato a
proposito di detto art. 1 nella Parte I, punti 2-2 e 2-3, secondo
periodo, della presente circolare.
C - MISURA
Ai sensi dell'art. 2 l'aumento puo' spettare nell'intera misura di
L. 75.000 mensili ovvero in misura ridotta, a seconda delle condizioni
reddituali relative ai singoli casi, avuto riguardo ai limiti reddituali
indicati al precedente paragrafo B.
Spetta la misura intera nel caso che l'interessato, se vive solo,
non possiede alcun reddito oltre ad un reddito d'importo pari
all'ammontare annuo della pensione sociale (L. 2.773.450 per il 1985).
Se, invece, l'interessato vive in un nucleo familiare, lo stesso,
oltre a trovarsi nella condizione di cui sopra, non deve possedere,
unitamente all'intero nucleo, redditi pari o superiori ai limiti indicati
al paragrafo B, punto 2), detratto un importo pari all'aumento ex art. 2
(L. 975.000 per il 1985).
L'aumento spetta in misura ridotta nei seguenti casi:
a) se l'interessato vive solo, possiede redditi superiori
all'importo annuo della pensione sociale ma inferiori alla somma di tale
importo e dell'aumento stesso;
b) se l'interessato vive in nucleo familiare, oltre a trovarsi nella
condizione sub a), possiede, unitamente all'intero nucleo familiare,
redditi inferiori ai limiti di cui al paragrafo B, punto 2), per un
importo contenuto nei limiti dell'aumento ex art. 2.
Si precisa che nel caso in cui concorrano, in presenza delle
condizioni reddituali indicate ai punti a) e b), redditi sia personali
che familiari, contenuti nella fascia di L. 975.000 pari all'ammontare
dell'aumento, l'aumento spettante va calcolato in modo tale che non
comporti, comunque, il superamento dei limiti di reddito di cui ai punti
1) e 2) del paragrafo B. Cio' comporta, in pratica, che all'interessato
va corrisposto quello, tra gli importi ridotti che risulterebbero
spettanti dal computo dei redditi del richiedente da un lato e del
relativo nucleo familiare dall'altro, che risulta di entita' minore.
D - DOMANDE
Per ottenere le prestazioni in esame, l'art. 2 prevede che sia
prodotta formale domanda, corredata dal certificato di stato di famiglia
nonche' da una dichiarazione resa dal richiedete in merito sia alla
propria situazione reddituale sia a quella dell'eventuale nucleo
familiare.
Come previsto dalla norma, alla dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante, in caso di dichiarazione non rispondente a verita', e'
tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento
di una pena pecuniaria pari a 5 volte l'importo delle somme indebitamente
percepite: al riguardo si formula la stessa riserva di cui al p. 7, Parte
I.
Ai fini della sottoscrizione della domanda stessa, si precisa che la
norma non prevede l'autenticazione della sottoscrizione ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (v., in proposito, Parte I p. 4).
Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che, nei casi
di richiedenti che non siano titolari di pensione sociale, gli stessi,
oltre alla compilazione della domanda ai fini del beneficio ex art. 2,
dovranno compilare anche la domanda di pensione sociale (Mod. VSR 1).
Tale ultima circostanza si rende necessaria per la completa
attuazione dell'art. 2 della legge, affinche' risulti il titolo
(l'esistenza o meno di una pensione sociale) di acquisizione del
beneficio di cui allo stesso art. 2, nonche' ai fini dell'accertamento
dei requisiti non reddituali previsti per il diritto al beneficio stesso
(24).
E - DECORRENZA
L'art. 2 prevede che l'aumento di cui si tratta decorre dal 1 giorno
del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda.
L'art. 2 prevede peraltro, in via transitoria, che coloro che, in
possesso dei requisiti di legge, presentino la domanda entro il primo
anno di applicazione della legge stessa (e cioe', entro il 31 dicembre
1985) l'aumento decorre dal 1 gennaio 1985 ovvero dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti medesimi.
F - ACCONTO DELL'AUMENTO
L'art. 2 prevede, infine, che l'Istituto, in sede di prima
applicazione della norma stessa eroghi un acconto dell'aumento della
pensione sociale, in misura non superiore a L. 50.000 mensili, sulla base
di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato su apposito modulo
all'atto della riscossione della pensione predetta.
Ai fini della corresponsione di detto acconto, come e' noto, gli
Uffici pagatori della pensione sociale sono stati interessati
dall'Istituto a consegnare a ciascun pensionato un esemplare del
Mod.85/MS predisposto per la dichiarazione concernente l'esistenza o meno
dei requisiti reddituali per il diritto all'acconto, ed a corrispondere
l'acconto stesso nei casi di risposta affermativa.
In sede di esame delle domande presentate da tutti coloro che
ritengano di aver comunque il diritto all'aumento ex art. 2, in misura
intera o ridotta, dovra' essere tenuto conto degli acconti eventualmente
percepiti.
Giova evidenziare a tal proposito che, per effetto del meccanismo
reddituale previsto dall'art. 2, nel caso di nucleo familiare composto di
tre o piu' persone, di cui una titolare di trattamento minimo e le altre
titolari di pensione sociale, l'aumento stesso, ove corrisposto nella
misura intera ad uno dei titolari di pensione sociale, fa venir meno il
diritto allo stesso beneficio da parte degli altri pensionati sociali
dello stesso nucleo, essendosi verificato, cosi', il superamento dei
limiti di reddito familiare di cui al punto 2), paragrafo B.
Tenuto conto di cio' e non potendosi escludere che, in sede di esame
delle domande di aumento risulti gia' riscosso, nella fattispecie sopra
richiamata, l'acconto delle L. 50.000 mensili ad uno dei componenti il
nucleo familiare, si sottolinea la circostanza che nulla spetta agli
altri componenti in parola.
Per gli eventuali casi in cui invece, nell'ipotesi sopra
prospettata, risulti erogato l'acconto anzidetto a piu' di un componente
il nucleo familiare, ovvero a nessuno di essi, si fa riserva di
impartire, non appena possibile, i criteri da seguire ai fini sia dei
recuperi da effettuare sia dei diritti da riconoscere.
G - RICORSI
Per quel che concerne il contenzioso, la norma non detta
disposizioni particolari: e', quindi, da ritenere che i ricorsi connessi
all'aumento in parola - aumento che riveste natura assistenziale ed e'
posto a carico del Fondo sociale - debbano seguire lo stesso iter
previsto per la pensione sociale nel senso che vanno sottoposti all'esame
dei Comitati provinciali e regionali.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) v. "Atti ufficiali" 1971, pag. 2129.
(2) v. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
(3) v. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(4) v. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(5) Si fa riserva di successive istruzioni per quanto riguarda la
incidenza, sul reddito del pensionato, degli aumenti eventualmente
erogati a norma dell'art. 6 della legge n. 140/1985.
(6) v. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13.
(7) v. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446.
(8) v. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135.
(9) v. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2330.
(10) v. "Atti ufficiali" 1974, pag. 1066.
(11) v. "Atti ufficiali" 1981, pag. 764.
(12) v. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3244.
(13) Si tratta, com'e' noto, delle pensioni integrate al trattamento
minimo che, a decorrere dal 1 ottobre 1983, o in data successiva, hanno
perso il diritto alla integrazione goduta per effetto del possesso dei
redditi superiori ai limiti fissati dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo.
(14) v. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
(15) Detta norma, come'e' noto, prevede che qualora il reddito
complessivo posseduto dall'interessato risulti inferiore al limite
stabilito dallo stesso art. 6 per il diritto all'integrazione al minimo,
l'integrazione deve essere riconosciuta in misura tale che non comporti
il superamento del limite stesso.
(16) v. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2331.
(17) v. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1135.
(18) v. "Atti ufficiali" 1971, pag. 2131.
(19) v. "Atti ufficiali" 1971, pag. 2132.
(20) v. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1566.
(21) v. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1944.
(22) v. "Atti ufficiali" 1978, pag. 167.
(23) S'intende che gli importi indicati sono soggetti alle eventuali
variazioni connesse alla determinazione, a fine anno, degli importi
definitivi sia della pensione sociale sia del trattamento minimo.
(24) Poiche' la legge prevede, per i predetti soggetti,
l'attribuzione del solo aumento ex art. 2 e non anche della pensione
sociale, e' da ritenere che a coloro che hanno titolo solo a tale aumento
non spetti la quota di L. 10.000 annue per rimborso forfettario delle
spese farmaceutiche stabilito dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
484, e di cui alla circolare n. 730 Prs. del 29 novembre 1978.
ALLEGATO N. 1
Legge 15 aprile 1985, n. 140.
Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della
pensione sociale.
- OMISSIS -
ALLEGATO N. 2
MOD. red. 85/MS-S
- OMISSIS -
ALLEGATO N. 3
Soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici ex art. 6 legge
n. 140/1985.
1) Ex combattenti guerra 1935-1936.
Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornata al
quadro campagne delle variazioni attestanti la partecipazione alle
operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio
1936;
2) Ex combattenti guerra 1940-1945, partigiani combattenti:
a) per i militari e sottufficiali di truppa: copia del foglio
matricolare aggiornata al quadro campagne delle variazioni attestanti la
partecipazione ad operazioni di guerra, secondo le disposizioni di cui al
D.L. 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;
b) per gli ufficiali: copia dello stato di servizio e dichiarazione
integrativa attestanti la partecipazione a operazioni di guerra secondo
le disposizioni di cui al D.L. 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge
23 febbraio 1952, n. 93;
3) Mutilati invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di guerra e
reduci civili dalla deportazione o dall'internamento divenuti inabili
a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermita' contratte a causa
della deportazione o dell'internamento:
- Decreto di concessione della pensione a vita, ovvero certificato
mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro;
- Decreto di concessione dell'assegno "una tantum" ovvero
certificato mod.69 rilasciato al Ministero del tesoro;
- Decreto di concessione dell'assegno rinnovabile ovvero certificato
mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro attestante che l'assegno
rinnovabile e' in godimento alla data di decorrenza del beneficio
richiesto;
4) Vedove di guerra:
Mod. 331 o mod. 10 rilasciato dalla Direzione generale delle
pensioni di guerra nel quale dovra' essere esplicitamente dichiarato il
godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10
agosto 1950, n. 648 o dell'art. 42 della legge 18 marzo 1968, n. 313;
5) Profughi:
Attestazione prefettizia prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica del 4 luglio 1956, n. 1117; sono valide le attestazioni
rilasciate ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato
del 3 settembre 1947, n. 885 e decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104;
6) Orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra:
Certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei
Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente
dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
7) Deportati:
Attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui
territorio l'interessato ha la sua residenza (D.L.Lgt. 14 febbraio 1946,
n. 27);
8) Perseguitati politici e razziali sotto il passato regime fascista
Deliberazione adottata dalla Commissione prevista dall'art. 8 della
legge 10 marzo 1955, n. 96.
ALLEGATO 4
MOD. COMB/1
- OMISSIS -