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Abrogazione del ReI e il regime transitorio
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Calcolo del beneficio economico
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Competenza nella verifica dei requisiti
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Concessione del beneficio
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Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea
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Finanziamento e monitoraggio
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Gestione delle istanze di rinuncia
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Reddito di cittadinanza
Concessione del beneficio
(circ.43/2019)
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, ente concessore del Rdc è l’INPS, che riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
Destinatari del Rdc sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc.
Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.