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Abrogazione del ReI e il regime transitorio
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Calcolo del beneficio economico
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Competenza nella verifica dei requisiti
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Concessione del beneficio
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Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea
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Finanziamento e monitoraggio
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Gestione delle istanze di rinuncia
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Integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari
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La decorrenza del beneficio
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La richiesta del beneficio
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Reddito di cittadinanza
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Regime fiscale
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Requisiti per l’accesso al beneficio
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Simulatore RdC/PdC
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Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
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Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
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Circolare 43 del 20 marzo 2019
OGGETTO:
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza
INDICE:
1. Introduzione e definizione
2. La richiesta del beneficio
3. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. B) I requisiti reddituali e patrimoniali. I requisiti relativi al godimento di beni durevoli. C) I requisiti di compatibilità
4. Lo svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
5. La competenza nella verifica dei requisiti
6. Il calcolo del beneficio economico
7. La concessione del beneficio
8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
A) Le variazioni del nucleo
B) Le variazioni patrimoniali
C) Le variazioni dell’attività lavorativa
C.1) L’attività di lavoro dipendente
C.2) L’attività di impresa o di lavoro autonomo
9. Finanziamento e monitoraggio
10. L’abrogazione del ReI e il regime transitorio
11. Regime fiscale
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (d’ora in poi Rdc).
Il Rdc è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (d’ora in poi Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del Rdc, la Pdc decorre, senza la necessità di presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della normativa sull’aspettativa di vita.
I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico della Pdc, nonché le procedure per la gestione della stessa, sono le medesime del Rdc, salvo quanto diversamente specificato.
Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:
percettori di Rdc pensionati;
beneficiari della Pdc;
soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato.
Sono inoltre possibili esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.
Il Rdc è concesso dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda con le modalità dettagliate nel successivo paragrafo 2 della presente circolare.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.
Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il modulo di domanda, predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è allegato alla presente circolare (Allegato n. 1) ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it.
Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d’ora in poi ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall'INPS.
L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.
3. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. B) I requisiti reddituali e patrimoniali. I requisiti relativi al godimento di beni durevoli. C) I requisiti di compatibilità
In base a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto in trattazione, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso dei requisiti di seguito dettagliati.
Per la definizione del nucleo familiare il decreto fa rinvio all’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in materia di ISEE.
Tuttavia, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2019 integra la disciplina normativa sulla composizione del nucleo, di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. citato, in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. Tali nuove disposizioni valgono per la richiesta delle prestazioni di reddito e pensione di cittadinanza e delle altre prestazioni sociali agevolate.
In particolare, la lettera a) del predetto comma 5 precisa che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. I medesimi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
La successiva lettera b), invece, introduce il nuovo requisito dell’età, che deve essere inferiore a 26 anni, affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori faccia parte del nucleo di questi ultimi, purché a loro carico IRPEF, non coniugato e/o senza figli.
A) I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge, il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[1];
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità devono essere inseriti negli appositi campi del modello di domanda. Per i soggetti comunitari è possibile altresì la richiesta a vista, da parte del front end degli uffici postali, dell’attestazione di soggiorno rilasciata dalle competenti autorità. Tale ulteriore documentazione è necessaria esclusivamente ai fini del rilascio della Carta Rdc, sulla base di quanto previsto dalla normativa bancaria.
I requisiti predetti sono autodichiarati sotto la propria responsabilità. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, compete ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno per l’acceso al beneficio. Questi ultimi sono tenuti a comunicarne l’esito all'INPS per il tramite della piattaforma “SIUSS" (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali). All’articolo 7, comma 15, il decreto in commento dispone, infatti, che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci, al fine del riconoscimento del Rdc/Pdc.
B) I requisiti reddituali e patrimoniali. I requisiti relativi al godimento di beni durevoli
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, nella quale sia presente il richiedente il Rdc, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. Ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc si considerano idonee le attestazioni ISEE ordinaria e corrente.
A tal proposito, si precisa che è sufficiente che, all’atto di presentazione della domanda di Rdc, per il nucleo familiare per il quale si richiede la prestazione sia stata presentata la DSU ai fini ISEE, ordinario o corrente.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, al valore dell’indicatore ISEE per l'accesso al Rdc sono sottratti gli importi, rapportati al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE, eventualmente inclusi nell'ISEE, relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, inoltre, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE.
Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge istitutivo del Rdc, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;
Esempio 1: nucleo familiare composto da 4 soggetti senza figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare per accedere al beneficio Rdc/Pdc è pari a 10.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*3)] = 12.000, ridotto a 10.000 euro in applicazione del massimale previsto dalla norma
Esempio 2: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 11.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio
Esempio 3: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli e 2 disabili, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 21.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro (per il terzo figlio che è anche disabile) e 10.000 euro (per 2 componenti disabili).
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge in esame, è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013[2], al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (ad esempio, l’indennità di accompagnamento).
L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola definisce i parametri della scala di equivalenza (d’ora in poi s.e.) per il Rdc nel seguente modo: parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
Esempio: nucleo familiare di 4 maggiorenni, il parametro della s.e. è pari a 2,1 ed è così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + (0,4*3) per gli altri tre = 2,2, ridotto a 2,1 quale limite massimo previsto dalla norma.
Si formulano, di seguito, alcuni esempi sulla soglia massima di reddito familiare.
Esempio 1: nucleo familiare di 3 componenti (2 maggiorenni e 1 minorenne) in abitazione non in locazione, la s.e. è pari a 1,6. Conseguentemente, il valore massimo di reddito familiare per poter accedere al Rdc è pari a 9.600 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 6.000 euro per il predetto parametro della s.e.: 6.000*1,6=9.600 euro
Esempio 2: nucleo familiare di 2 soggetti di età pari o superiore a 67 anni, in abitazione non in locazione, il paramento della s.e. è pari a 1,4. Il valore massimo di reddito familiare per poter accedere alla Pdc è pari a 10.584 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 7.560 euro per il predetto parametro della s.e.: 7.560*1,4=10.584 euro
Esempio 3: In caso di residenza in abitazioni in locazione, per un nucleo familiare di 2 soggetti maggiorenni, s.e. 1,4, il valore massimo di reddito familiare per accedere al Rdc/Pdc è pari a 13.104 euro, ottenuto moltiplicando la soglia pari a 9.360 euro per la predetta s.e. 9.360*1,4=13.104 euro
Al fine di consentire all’INPS di determinare il reddito familiare, gli enti che erogano prestazioni assistenziali hanno l’obbligo di provvedere, entro quindici giorni dal riconoscimento, alla comunicazione dei trattamenti in corso di godimento al “SIUSS”, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 147/2017, secondo le modalità previste per il Casellario dell’assistenza, di cui al Regolamento ministeriale n. 206/2016.
Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini Rdc/Pdc sono individuati dai codici da A1.01 a A1.04 della Tabella 1 del suddetto Regolamento. Nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014.
Con riferimento al godimento di beni durevoli, ai sensi della successiva lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
C) I requisiti di compatibilità
Il decreto-legge in trattazione, all’articolo 2, comma 3, ha previsto che sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il successivo comma 8 prevede la compatibilità del Rdc con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti a titolo di NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Infine, si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, commi 8, 9 e 10, del citato decreto legge, il Rdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (cfr. i paragrafi 4 e 8 della presente circolare).
4.Lo svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” (Allegato n. 2). Ad esempio, se la DSU è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.
Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF ovvero telematicamente sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello “Rdc/PdC – Com Ridotto” può essere compilato contestualmente alla domanda;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello “Rdc/Pdc Com Ridotto” dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il CAF.
La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del beneficio.
Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Si precisa che non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.
5.La competenza nella verifica dei requisiti
L’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019 definisce, inoltre, le modalità di concessione del beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.
Come illustrato nel precedente paragrafo 2, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi successivi alla trasmissione della domanda all’Istituto, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In ogni caso, il riconoscimento da parte dell’Istituto avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione all’INPS della domanda.
In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU.
Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell’INPS. Gli altri requisiti, autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto. In tal caso, l'erogazione del beneficio è revocata a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto istitutivo del Rdc.
6. Il calcolo del beneficio economico
L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019 statuisce che il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);
b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B).
Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a una soglia pari a 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, ridotta per il valore del reddito familiare.
Il beneficio economico non può essere altresì inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce, pertanto, il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere. Quindi, anche qualora, dall’applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo (pari a 40 euro mensili).
Il valore mensile del beneficio è pari a un dodicesimo del valore su base annua.
Esempio di calcolo del Rdc
Ipotesi A): Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenne in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e una scala di equivalenza (s.e.) pari a 1,6.
Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo, e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la s.e., e il reddito familiare.
QUOTA A [(6.000*1,6) – 4.530] = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili.
Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un mutuo annuo di 8.000 euro e possiedeun reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta oltre la quota A anche la quota B, ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma per il mutuo.
QUOTA A = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili
QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili
TOTALE = 6.870 euro annui, pari a 572 euro mensili
Caso 3. Il nucleo vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro e possiede un reddito familiare pari a 13.000 euro. A tale nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 9.600 euro (6.000*1,6), ma solo la quota B.
QUOTA B = 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili
Ipotesi B) il Nucleo familiare, composto da 1 solo soggetto in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e reddito di 5.900 euro (s.e. pari a 1), vive in abitazione di proprietà senza pagare il mutuo.A tale nucleo spetta solo la quota A che sarebbe pari 100 euro annui, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro e il reddito. Tuttavia, la norma prevede che il beneficio annuo non può essere inferiore a 480 euro annui.
Esempio di calcolo della Pdc
Nucleo familiare composto da 2 adulti di 67 anni in possesso dei requisiti per l’accesso alla Pdc e un reddito familiare di 4.000 euro (s.e. 1,4).
Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 7.560 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, e il reddito familiare.
QUOTA A [(7.560*1,4) – 4.000] = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili.
Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione, con un canone annuale di 2.000 euro. A tale nucleo spetta la quota A e la quota B, quest’ultima ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma in caso di locazione.
QUOTA A = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili
QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili
TOTALE = 8.384 euro annui, pari a 698 euro mensili
N.B. Lo stesso importo spetterà nel caso in cui il nucleo viva in abitazione di proprietà e paghi annualmente un mutuo di 8.000 euro. Anche in tale caso la quota B è ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma.
Come già chiarito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola, la scala di equivalenza, adottata per il Rdc, non è quella utilizzata ai fini ISEE, ma il parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza, ai fini Rdc, non tiene conto di tali soggetti.
Ai beneficiari del Rdc/Pdc, infine, sono estese le seguenti agevolazioni relative:
- alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del decreto in esame, il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Viene, tuttavia, demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019, la definizione delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del suddetto beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
Sono previste, inoltre, le seguenti penalizzazioni, dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso:
- l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso;
- attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).
7. La concessione del beneficio
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, ente concessore del Rdc è l’INPS, che riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
Destinatari del Rdc sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc.
Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
La consegna della Carta Rdc, presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane), avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge istitutivo del Rdc.
Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.
Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.
Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche “SIUSS” e “SIUPL” per il tramite del Ministero dell’Economia e delle finanze in quanto soggetto emittente.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.
Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto in esame, il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 del decreto-legge istitutivo del Rdc e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell'erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non opera nel caso della Pdc.
Al comma 14 del medesimo articolo 3 sono disciplinati i seguenti casi di interruzione dalla fruizione del beneficio:
se l’interruzione della fruizione del beneficio dipende da ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, di cui all’articolo 7 del decreto in esame, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto;
se l'interruzione è motivata dal maggior reddito derivante dalla modifica della condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
A) Le variazioni del nucleo
Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.
Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.
Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo.
In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.
Il richiedente è altresì tenuto a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero.
Medesima comunicazione deve essere effettuata nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.
Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com” c.d. Esteso (Allegato n. 3), entro trenta giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.
B) Le variazioni patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto in trattazione, il beneficiario è, inoltre, obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto istitutivo del Rdc.
C) Le variazioni dell’attività lavorativa
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge in commento.
Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, chesentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è presentato presso i CAF. La variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Come già precisato con riferimento all’atto di presentazione della domanda, non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
C.1) L’attività di lavoro dipendente
In caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.
Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda di Rdc o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
C.2) L’attività di impresa o di lavoro autonomo
In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.
In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
La comunicazione del reddito mediante presentazione del predetto modello è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità. Il modello dovrà essere compilato, con le tempistiche e modalità sopra indicate, anche laddove l’attività sia stata comunicata contestualmente alla presentazione della domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.
Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, l’articolo 3, comma 9, del decreto in esame ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale il beneficio economico del Rdc non subisca variazioni, fermi restando i limiti di durata, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il reddito del trimestre precedente.
L’articolo 8, comma 4, del decreto in esame stabilisce altresì incentivi per l’avvio di nuove attività autonome, che saranno dettagliati con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.
In merito agli obblighi connessi alla sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale, previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, con successiva circolare saranno fornite le istruzioni di dettaglio.
9. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 12 del decreto in trattazione reca la quantificazione e la copertura finanziaria relativa al Rdc e al Pdc, nonché agli incentivi di cui all’articolo 8. I limiti di spesa sono determinati nella misura di 5.894 milioni di euro per il 2019, di 7.131 milioni di euro per il 2020, di 7.355 milioni di euro per il 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Tali fondi sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”, e sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, da cui sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso Poste Italiane con cui è stipulata apposita convenzione.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per tenere conto degli incentivi è altresì accantonato, all’inizio di ciascuna annualità, un ammontare pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre sei mesi. È previsto, inoltre, un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che opera all'esaurimento delle risorse non accantonate.
Compete, inoltre, all’INPS il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi. Qualora l’ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili, previste dell’articolo 12, comma 1, del decreto istitutivo del Rdc, l’INPS invia tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.
Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese.
La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. L’abrogazione del ReI e il regime transitorio
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.
Il beneficio economico del Rdc ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Per i cittadini della UE il diritto di soggiorno è regolato dal decreto legislativo n. 30/2007, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE.
Per i cittadini dei Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea la normativa di riferimento per la materia del soggiorno di lungo periodo è il decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
[2] Non trovano, pertanto, applicazione, ai fini Rdc/Pdc, gli abbattimenti per spese sanitarie, franchigie ed altre riduzioni previste in materia di ISEE.
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3