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Abrogazione del ReI e il regime transitorio
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Calcolo del beneficio economico
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Competenza nella verifica dei requisiti
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Concessione del beneficio
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Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea
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Finanziamento e monitoraggio
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Gestione delle istanze di rinuncia
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Integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari
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La decorrenza del beneficio
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La richiesta del beneficio
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Reddito di cittadinanza
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Regime fiscale
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Requisiti per l’accesso al beneficio
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Simulatore RdC/PdC
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Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
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Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
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Circolare 78 del 6 giugno 2011
OGGETTO:
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Quadro normativo e prime istruzioni relative alla liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere al personale delle società del Gruppo FS.
SOMMARIO:
PARTE PRIMA
Quadro normativo
1.1) Legge 27 dicembre 1997, n. 449
1.2) Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 54T del 21 3 maggio 1998
1.3) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni
1.4) Nota della Direzione degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010
1.5) Convenzione tra INPS e Gruppo FS del 25 giugno 2010
PARTE SECONDA
Caratteristiche del Fondo ed interventi
2.1) Finalità
2.2) Destinatari
2.3) Interventi
2.4) Scadenza
PARTE TERZA
Assegni straordinari di sostegno al reddito
3.1) Caratteristiche della prestazione
3.2) Requisiti per l’accesso alla prestazione
3.3) Adempimenti a carico delle aziende per l’accesso alla prestazione
3.4) Adempimenti a carico delle Sedi INPS per l’accreditamento dell’azienda
3.5) Domande di accesso alla prestazione
3.6) Procedure di liquidazione della prestazione
3.7) Modalità di calcolo della prestazione
3.8) Calcolo con il sistema retributivo o misto
3.9) Calcolo dell’assegno straordinario per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%, e per i lavoratori privi della vista
3.10) Marittimi iscritti sia all’assicurazione generale obbligatoria dell’Istituto sia al Fondo speciale FS, applicazione dell’articolo 46 della legge n. 413/1984
3.11) Disciplina sperimentale lavoratrici 57enni
3.12) Contributi sindacali
3.13) Pagamento della prestazione
3.14) Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione
3.15) Erogazione in unica soluzione
3.16) Regime tributario
3.17) Versamento anticipato della provvista mensile, a copertura degli assegni straordinari
3.18) Contribuzione correlata
3.19) Cumulabilità
3.20) Istruzioni contabili
PARTE PRIMA
Quadro normativo
1.1) Legge n. 449 del 27 dicembre 1997
L’articolo 59, comma 6, seconda parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle società del Gruppo FS mediante la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
1.2) Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 54T del 21 maggio 1998
Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 54T/1998 recepisce l’Accordo del 21 maggio 1998 tra Ferrovie dello Stato SPA e le Organizzazioni sindacali stipulanti, ed in particolare l’articolo 3 del suddetto Accordo che prevede l’istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato SpA, con separata gestione contabile, presso il Fondo pensioni del personale di Ferrovie dello Stato SpA.
1.3) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510/2009, e successive modifiche ed integrazioni, recepisce l’Accordo del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria stipulanti, con cui è stato integrato e modificato l’Accordo del 21 maggio 1998 (istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS), è stato stabilito il Regolamento di funzionamento del Fondo (c.d. allegato C) ed è stato definito un nuovo Accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale (c.d. allegato D) nelle società interessate dalle prestazioni del Fondo, in sostituzione dei precedenti Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999.
Con il decreto sono anche stati nominati i componenti del Comitato amministratore del Fondo.
1.4) Nota della Direzione degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010
La nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l’INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per regolamentare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate, nonché gli aspetti gestionali idonei a garantire la correntezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni.
1.5) Convenzione tra INPS e Gruppo FS del 25 giugno 2010
Con la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 18 del 4 giugno 2010 è stata approvata la convenzione INPS/Ferrovie dello Stato SpA per l’erogazione e la gestione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.
PARTE SECONDA
Caratteristiche ed interventi del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle società del Gruppo FS a cui si applica il CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 ed il contratto aziendale del 16 aprile 2003 e i relativi accordi complementari.
Il Fondo, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, fornisce alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e l’adeguamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le finalità previste dall’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale; è gestito da un Comitato amministratore i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all’Assicurazione generale obbligatoria, delle seguenti società del Gruppo FS: Ferrovie dello Stato Italiane SPA, Trenitalia SPA, RFI SPA, Italferr SPA, Ferservizi SPA, FS Sistemi Urbani SRL, nonché TLN SRL (per il personale ex Trenitalia trasferito alla medesima con procedura ex articolo 2112 c.c. ed Accordo sindacale dell’11 novembre 2009), a cui si applica il CCNL delle attività ferroviarie 16 aprile 2003 ed il contratto aziendale 16 aprile 2003 e relativi accordi complementari.
Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro;
b) in via straordinaria:
all'erogazione, in forma rateale o in unica soluzione, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di riduzione del personale.
Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione in forma rateale dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, versa altresì la contribuzione correlata, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per quanto riguarda gli interventi in via ordinaria di cui alla lettera a), si fa riserva di successive istruzioni.
Il Fondo scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 (articolo 14 dell’Accordo sindacale del 15 maggio 2009, allegato C, recepito dal DM n. 510/2009, d’ora in poi Regolamento di funzionamento del Fondo, v. convenzione INPS/Gruppo FS del 25 giugno 2010).
PARTE TERZA
Assegni straordinari di sostegno al reddito
3.1) Caratteristiche della prestazione
Il Fondo eroga, su richiesta del datore di lavoro, l’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle società del Gruppo FS, sopra evidenziate, che siano stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ovvero che aderiscano volontariamente al piano di esodo, e che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro un periodo massimo di 48 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo), ivi compreso il periodo mancante alla decorrenza della pensione (c.d. finestra).
Per i periodi di erogazione della prestazione compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria la contribuzione correlata.
L'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (articolo 10, comma 5, del Regolamento di funzionamento del Fondo), o fino alla data di decorrenza della pensione qualora, nei casi previsti, la stessa sia inframensile. La contribuzione correlata viene versata fino alla data di maturazione dei requisiti richiesti per il perfezionamento del diritto alla pensione.
3.2) Requisiti per l’accesso alla prestazione
Il Regolamento di funzionamento del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione al termine del periodo di fruizione dell’assegno.
Il diritto deve essere verificato con riferimento ai requisiti pensionistici previsti dalla normativa al momento della scadenza dell’assegno straordinario.
Nel periodo di permanenza nel Fondo deve essere inclusa la c.d. “finestra”.
Come illustrato al punto 2 del messaggio n. 38281 del 21 novembre 2005, non è possibile accogliere la domanda di assegno straordinario, finalizzato alla pensione di anzianità, nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
3.3) Adempimenti a carico delle aziende per l’accesso alla prestazione
Le aziende inviano alla Sede INPS che ha in carico la posizione aziendale la documentazione necessaria all’accreditamento, nonché l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresìla Sede INPSpresso la quale devono essere versati i contributi a copertura degli assegni straordinari (messaggio n. 3487 del 10 febbraio 2011).
3.4) Adempimenti a carico delle Sedi INPS per l’accreditamento dell’azienda
La Sede INPS, ricevuta la documentazione relativa agli accordi, provvede a comunicare tempestivamente alla Direzione centrale pensioni:
la denominazione e la matricola dell’azienda interessata alla procedura di esodo;
il numero dei lavoratori interessati all’esodo;
la Sede INPS prescelta per il versamento del contributo straordinario.
La medesima Sede invia alla Direzione centrale pensioni copia dell’accordo aziendale per il successivo inoltro al Comitato amministratore, il quale con propria delibera approva il piano di esodo della singola azienda.
Successivamente,la Direzionecentrale pensioni attribuisce all’azienda apposito codice identificativo.
Esperite le predette formalità, l’azienda presenta alle Sedi competenti le singole domande di assegno.
3.5) Domande di accesso alla prestazione
Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate dai datori di lavoro interessati entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 (articolo 10, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
Pertanto, il periodo di possibile erogazione della prestazione straordinaria è ricompreso tra luglio 2009 e giugno 2019.
In questo arco temporale è poi il singolo accordo aziendale a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero di ciascuna società, individuando la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera per gli iscritti al Fondo FS, e per gli iscritti all’AGO anche negli altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore le Sedi provvedono a rilasciare tempestivamente l’estratto contributivo.
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, redatta secondo il fac-simile allegato (all. n. 4), deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, e deve riportare i dati identificativi dell’azienda, e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore esodato.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante direttamente alla Sede INPS individuata in base al criterio della residenza del lavoratore nel caso di trattamento pensionistico AGO, e alle Sedi polo nel caso di trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale FS.
Nella domanda deve essere inoltre indicata la data fino alla quale deve essere accreditata la contribuzione correlata. Per le pensioni di anzianità, qualora prima del compimento dell’età venga perfezionato il maggior requisito contributivo che dà diritto alla pensione indipendentemente dall’età, il versamento della contribuzione correlata cessa con il perfezionamento del solo requisito contributivo.
La Sede INPS, al momento di presentazione della domanda, verifica l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento con riferimento alla normativa vigente.
La Sede deve prontamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.
Peraltro, si evidenzia che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno.
3.6) Procedure di liquidazione della prestazione
La Sede INPS competente per la liquidazione (Sede individuata in base al criterio della residenza del lavoratore nel caso di trattamento pensionistico AGO, e Sede polo nel caso di trattamento pensionistico a carico del Fondo speciale FS), verificato il rispetto dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione.
Si precisa che nel caso degli iscritti al Fondo speciale FS la gestione documentale dell’assegno è demandata alle Sedi territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore.
Gli assegni sono liquidati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica “029”, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”.
In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per la liquidazione e la gestione degli assegni straordinari, si fa riserva di successive comunicazioni.
3.7) Modalità di calcolo della prestazione
L’articolo 6, lettera c), e l’articolo 10, comma 1, del più volte citato Regolamento di funzionamento stabiliscono che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione.
Il calcolo dell’assegno si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
In particolare, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno.
Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) importo delle ritenute di legge sull’assegno.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano i trattamenti di famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate esclusivamente trattenute erariali, trattenute per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non possono, quindi, essere concesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, i cui oneri devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno.
3.8) Calcolo con il sistema retributivo o misto
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, l’assegno viene quantificato con il sistema retributivo.
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’assegno viene quantificato con il sistema misto.
In entrambi i casi, l’anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l’azienda versa in suo favore la contribuzione correlata.
Il periodo di maggiorazione dell’anzianità contributiva per il periodo di permanenza nel Fondo deve essere accreditato nella quota B.
Nel sistema misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con riferimento all’età anagrafica del lavoratore al momento dell’accesso all’assegno straordinario.
Per il calcolo dell’assegno straordinario in favore degli assicurati che maturano il diritto a pensione a carico del Fondo speciale FS, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 157 del 2001, e successive integrazioni.
3.9) Calcolo dell’assegno straordinario per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%, e per i lavoratori privi della vista
Per i lavoratori privi della vista l’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni, prevede, su domanda, il riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Per i lavoratori sordomuti e gli invalidi l’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, prevede, su domanda, il riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva con un tetto massimo di cinque anni.
Considerato che l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione, il Comitato amministratore - con delibera del14 gennaio 2011- ha ritenuto possibile anticipare al momento dell’ingresso nel Fondo la richiesta di riconoscimento del beneficio.
I competenti uffici dell’INPS provvedono alla determinazione, secondo i criteri oggetto della suddetta delibera, dei trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della delibera stessa, dietro presentazione di domanda sottoscritta dal lavoratore e dall’azienda esodante, corredata della dichiarazione irrevocabile (allegato n. 5) di avvalersi, ai fini del perfezionamento del requisito pensionistico, delle maggiorazioni previste dalle citate leggi.
Il riconoscimento disposto dalle norme citate non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico (circolari n. 173/1991, n. 29/2002 e n. 92/2002).
Si conferma, inoltre, per gli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato, che nel caso in cui per uno stesso periodo lavorativo possano essere attribuiti tanto la maggiorazione in questione che gli aumenti di valutazione spettanti in base all’articolo 217 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973, deve essere attribuito il beneficio più favorevole per l’interessato.
Si rammenta che le predette maggiorazioni convenzionali non assumono rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva.
3.10) Marittimi iscritti sia all’assicurazione generale obbligatoria dell’Istituto sia al Fondo speciale FS, applicazione dell’articolo 46 della legge n. 413/1984
In base agli articoli 40 e 43 della legge n. 413/1984 il personale ferroviario marittimo in servizio di ruolo da data antecedente a quella di entrata in vigore della stessa legge (1/9/1984) è iscritto sia all’assicurazione generale obbligatoria sia al Fondo speciale FS, con la corresponsione, all’atto della cessazione dal servizio, dell’intera pensione ferroviaria e della quota di pensione a carico dell’AGO proporzionale ai periodi di navigazione non valutabili ai fini della pensione ferroviaria.
Il successivo articolo46 haperaltro stabilito che il personale in questione ha la facoltà di chiedere, in luogo dei trattamenti sopra descritti, il solo trattamento di pensione a carico dell’AGO entro il termine di sei mesi dalla data di liquidazione della pensione da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dal Fondo speciale FS.
Considerato che l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione, il Comitato amministratore - con delibera del 14 gennaio 2011 - ha ritenuto possibile anticipare il momento della scelta dei lavoratori a quello dell’ingresso nel Fondo.
Pertanto, all’atto della sottoscrizione della domanda per l’accesso al Fondo di sostegno, il lavoratore può optare, con espressa dichiarazione irrevocabile (allegato n. 6), per il trattamento pensionistico a carico dell’AGO. In presenza di tale dichiarazione, ai fini della valutazione del possesso del diritto alla liquidazione dell’assegno straordinario, si dovrà fare riferimento ai requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla normativa vigente nell’ordinamento ferroviario per il conseguimento della pensione.
3.11) Disciplina sperimentale lavoratrici 57enni
L’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 conferma, in via sperimentale, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015, per le lavoratrici, la possibilità di conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e con almeno 57 anni di età (lavoratrici dipendenti). Per potersi avvalere di tale opportunità le lavoratrici devono scegliere la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Si precisa che la scelta delle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame non è equiparata all’opzione per il sistema contributivo, ma consiste esclusivamente nella scelta del sistema di calcolo, finalizzata all’accesso alla pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli rispetto a quelli richiesti dalla normativa vigente.
La scelta di avvalersi della disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, è da ricondursi al momento in cui la lavoratrice, raggiunti i requisiti minimi richiesti dalla legge n. 335/1995, decide di accedere al pensionamento.
Poiché l’accesso al Fondo è finalizzato al perfezionamento dei requisiti per la pensione, il Comitato amministratore - con delibera del 31 gennaio 2011 - ha ritenuto possibile anticipare il momento della scelta della lavoratrice a quello dell’ingresso nel Fondo.
Alle lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione del calcolo, tutte le regole proprie dell’accesso alla pensione con il sistema retributivo o misto.
Di conseguenza:
· per il diritto, si deve fare riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge n. 335/1995 per il conseguimento della pensione di anzianità;
· le finestre di accesso sono quelle stabilite dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122/2010 (circolare n. 53 del 16/3/2011);
· l’assegno straordinario viene calcolato con le medesime modalità previste per la pensione di vecchiaia contributiva, ad eccezione del requisito dell’importo soglia.
Pertanto, all’atto della sottoscrizione della domanda per l’accesso al Fondo di sostegno, la lavoratrice può optare, con espressa dichiarazione irrevocabile (allegato n. 7), per la liquidazione della futura prestazione pensionistica con le regole di calcolo del sistema contributivo (di cui al citato decreto legislativo n. 180 del 30 aprile 1997). In presenza di tale dichiarazione, ai fini della valutazione del possesso del diritto alla liquidazione dell’assegno straordinario, si dovrà fare riferimento ai sopra richiamati requisiti.
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante l’Accordo del 15 maggio 2009 (articolo 13 del Regolamento di funzionamento del Fondo).
Si fa riserva di successive istruzioni in merito.
3.13) Pagamento della prestazione
Il pagamento degli assegni straordinari è corrisposto per 13 mensilità (articolo 4, comma 5, della convenzione INPS/Gruppo FS del 25 giugno 2010) ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
3.14) Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative alla quantificazione, al pagamento ed alla data di scadenza dello stesso.
Qualora il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo speciale FS abbia decorrenza durante il corso del mese, anche la scadenza dell’assegno straordinario sarà inframensile, collocandosi nel giorno precedente alla decorrenza della pensione.
Entro il mese precedente quello di scadenza dell’assegno, il lavoratore deve presentare domanda di pensione alla Sede INPS competente, in quanto non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.
3.15) Erogazione in unica soluzione
Su richiesta del lavoratore l’assegno straordinario può essere corrisposto in unica soluzione (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
In tale caso viene erogato un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimentovigente alla data di stipulazione dell’Accordo del 15 maggio 2009, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
La contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata (articolo 10, comma 2, del Regolamento).
Anche in questo caso è necessario che sussistano in capo al lavoratore i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della pensione devono essere perfezionati entro e non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi).
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (Agenzia delle entrate, Interpello n. 954-369/2010 del 23 settembre 2010).
Di conseguenza, sull’assegno viene attribuita d’ufficio – ove spettante – la detrazione per lavoro dipendente.
Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa richiesta, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta alla tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’articolo 19 TUIR (articolo 17 del vecchio TUIR).
3.17) Versamento anticipato della provvista mensile, a copertura degli assegni straordinari
Il finanziamento degli assegni è assicurato dal contributo straordinario, versato dal datore di lavoro e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogati e della contribuzione correlata (articolo 7, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
Analogamente a quanto previsto per le altre categorie di assegni straordinari, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice azienda per quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dall’ente per il finanziamento, il mese successivo, delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.
L’importo viene reso disponibile:
· per la Sede INPSscelta dall’azienda per il versamento mensile del contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, con le modalità descritte nel messaggio n. 222 del 30 agosto 2001;
· per le aziende del Gruppo FS, sul sito Internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”.
Il servizio offre i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile degli assegni straordinari di sostegno al reddito.
L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”).
Il codice PIN deve essere richiesto alla Sede INPS presso la quale si versa il finanziamento mensile, e deve essere assegnato dalla stessa Sede con le modalità descritte nel messaggio n. 386 del 18 novembre 2003.
La Sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.
L’accreditamento della provvista fondi, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni, pena il mancato pagamento degli stessi, e deve riportare la seguente causale "CONTRIBUTO STRAORDINARIO art.7, C. 3, Regolamento funzionamento del Fondo FS”.
La predetta Sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le aziende esodanti sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.
La contribuzione correlata è versata per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per il raggiungimento del primo trattamento pensionistico utile (anzianità o vecchiaia); tale termine vale anche se l'assegno straordinario venga corrisposto per un periodo ulteriore (c.d. finestra).
La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata dall’articolo 9, comma 11, del Regolamento di funzionamento del Fondo (articolo 10, comma 7), al netto dello straordinario, della trasferta (CCNL del 16 aprile 2003, articolo 72, punto 1), del premio di risultato, dell’indennità di trasferimento, e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo. Giova specificare che, ai fini del versamento della contribuzione correlata, la base imponibile sopra descritta va calcolata incrementando figurativamente lo stipendio e gli altri assegni pensionabili (con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile), secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il contributo viene calcolato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente. L’aliquota attualmente vigente è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Ai fini del versamento, le aziende esodanti devono attenersi alle modalità di seguito descritte.
I lavoratori esodati che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <Dati Retributivi>, i nuovi codici che seguono in tabella, a seconda delle varie tipologie lavorative:
EF |
Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato) |
EN |
Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato) |
ME |
Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato) |
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, (come sopra indicata) e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> EF ovvero ME) la retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione degli elementi tipici del Fondo: <Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione) <Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec> riferite all’ultimo giorno).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel quadro BC del DM10 virtuale ricostruito dalla procedura, i seguenti codici:
Codice |
Significato |
M127 |
Contr. correlata ass.straord. lav. iscritti Fondo ferrovie (Fondo Solidarietà ferrovie) |
M128 |
Contr. correlata ass.straord. lav. iscritti FPLD (Fondo Solidarietà ferrovie) |
In corrispondenza di tali codici, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
Non costituisce elemento imponibile l’eventuale indennità "una tantum" contemplata dall’articolo 10, comma 9, del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell’Accordo sindacale del 15 maggio del 2009).
La disposizione prevede che il lavoratore possa accedere alla prestazione straordinaria su base volontaria rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva; qualora l’importo dell’indennità sostitutiva sia maggiore degli assegni straordinari spettanti nel medesimo arco temporale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla differenza tra i due trattamenti.
L’indennità rientra nella previsione dell’articolo 27, comma 4, lett. b), DPR n. 797 del 30 maggio1955, anorma del quale sono escluse dalla base imponibile “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
L’articolo 12 del Regolamento di funzionamento del Fondo disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo degli assegni straordinari con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata.
I successivi commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno straordinario compatibile con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, è stata introdotta la totale cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, del periodo di svolgimento dell’attività di lavoro, dei redditi conseguiti), ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione (allegato n. 8):
· al Fondo di sostegno, tramitela Sede INPSche gestisce l’assegno straordinario;
· all’azienda esodante.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale.
Inoltre, la contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario viene cancellata.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.
3.20) Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall'erogazione degli assegni straordinari, si fa riserva di successive istruzioni.
Il Direttore Generale
Nori