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Indennità di malattia
Indennità e altre prestazioni
Indennità di malattia
Indennità e altre prestazioni
Malattia e Assegno Ordinario di Invalidità
L’indennità di malattia è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione dell'’assegno di invalidità .
Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia tutelabile ai fini dell'assicurazione per le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia riscontrabile ,dal punto di vista sanitario,una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea.
Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli eventi che iniziano in costanza di lavoro, essendo escluso in via generale (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7), per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (tra cui è da ricomprendere anche l'assegno di invalidità), il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento; tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa. (Circ. 182/1997, punto 7)
Disposizioni fornite col messaggio 17790/2007
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici in presenza di indennità di malattia. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata dall’evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. Pertanto, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Si precisa che in caso di percezione dell’indennità suddetta e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle: - riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge); - trattenute per incumulabilità con reddito da lavoro. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Malattia e pensione di Inabilità
Per quanto riguarda poi la pensione di inabilità, si ricorda che l'art. 2, comma 5 della legge 222/1984 richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione. La previsione porta ad una conclusione di incompatibilità tra il trattamento pensionistico in esame e l'indennità di malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere corrisposta nell'ipotesi di revoca del predetto trattamento, prevista (art. 2, comma 6 della legge 222/1984 citata) in caso di svolgimento di attività lavorativa.(Circ. 182/1997, punto 7).
Malattia e TBC
L'indennità di malattia non è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore percepisce l'indennità giornaliera antitubercolare.
Se la malattia comune riveste carattere di prevalenza rispetto all'affezione tubercolare deve essere corrisposta l'indennità di malattia (v. circolari n. 26603 0., n. 13433 Prs., n. 14107 G.C.C., n. 80435 del 27 dicembre 1974, punto 8).
L'indennità di malattia è cumulabile con l'indennità post-sanatoriale.
Malattia e disoccupazione
(circ. 134368/1981)
Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, ordinari e speciali, il relativo pagamento è sospeso per le giornate di malattia indennizzate. (PREVALE MALATTIA)
Malattia e CassaIntegrazione Guadagni
(circ. 134368/1981)
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1.
- le malattie intervenute durante il periodo di CIGS a 0 ore non sono indennizzabili, infatti, per i lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento straordinario di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera a carico dell'I.N.P.S. ( art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 464 circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973 circ. n. 82/2009 punto 1); in tal caso il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia. Prevale la CIGS.
- se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGS a 0 ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
- CIGS a orario ridotto (PREVALE MALATTIA)
- Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento straordinario NON è dovuto per le giornate di malattia intervenute sia ante che post CIGS, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime. circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1
- le malattie intervenute durante il periodo di CIGO a 0 ore non sono indennizzabili. Il trattamento di integrazione salariale ordinaria continuerà ad essere erogato e lo stato di malattia non dovrà essere comunicato in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore. Prevale la CIGO
- se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGO a 0 ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
- CIGO a orario ridotto (PREVALE MALATTIA) circ. n. 82/2009 punto 1
- Il trattamento di CIGO ad orario ridotto ed il trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457), non sono dovuti in alcun caso per le giornate di malattia, indipendentemente dall' indennizzabilità di queste ultime.
Malattia e Congedo matrimoniale
L'indennità di malattia non deve essere corrisposta per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Egualmente dicasi per l'indennità di maternità, che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, deve essere corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia.
Malattia e Assegno al Nucleo Familiare
Circolare 110/1992 (articolo 16 T.U. Assegni familiari).
Il lavoratore dipendente , con rapporto di lavoro in essere, che si assenta per malattia ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF) a condizione che risulti occupato per almeno una settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Il pagamento verrà effettuato dal datore di lavoro con il sistema a conguaglio.
Gli ANF spettano:
- per tutto il periodo indennizzabile per malattia (di norma fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare);
- fino ad un massimo di tre mesi, oltre la cessazione del rapporto di lavoro qualora la malattia sia causa di interruzione del rapporto di lavoro stesso, in tal caso il pagamento sarà effettuato direttamente dall'INPS;
- per tutto il periodo in cui continua ad essere corrisposta in tutto o in parte la retribuzione;
- per i periodi di carenza dell' indennità di malattia.
- per la malattia sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, la stessa sospende il periodo di preavviso e l'assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro (circ. n. 104 G.S. del 20 gennaio 1971).
Gli ANF non spettano:
- per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell'indennità di malattia, anche se il lavoratore continua ad essere assente per malattia sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione(circ. n. 2136 G.S. del 28 aprile 1950).
- se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia, quali, ad esempio, la cessazione della attività aziendale o del lavoro stagionale (circ. n. 3984 G.S. del 19 luglio 1943).
- per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato (circ. n. 2975 G.S. del 13 agosto 1948).
N.B. Qualora il lavoratore , non abbia diritto all' indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità (ad esempio, per i periodi di carenza del sussidio stesso), ne' abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell'assegno può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi.
Malattia e distacco sindacale
Circolare 63/2000
I lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di malattia per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una particolare causa di sospensione dal lavoro , si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione (in caso di malattia, limitato a 2 mesi o 60 giorni se il conteggio è più favorevole dall'inizio della sospensione stessa); quindi, possono essere indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il predetto normale periodo di copertura assicurativa.
-L 'indennità per malattia a carico dell'INPS è da escludere quando:
- a favore dei lavoratori interessati sono previsti, a titolo di malattia, altri trattamenti previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5 della legge n. 300 del 1970).
- per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore, l'INPS erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di malattia (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.